Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 27/01/2004 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 34/1994. |
Art. 2. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 34/1994. |
Art. 3. Norme di raccordo, transitorie e finali. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 4.1.226 – L.R. 27 gennaio 2004, n. 3. [1]
Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).
(B.U. 4 febbraio 2004,- n. 4).
Art. 1. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 5 dell’articolo 16 della
2. Al comma 7 dell’articolo 16 della
3. Il comma 8 dell’articolo 16 della
“8. I Consorzi di bonifica o gli altri soggetti competenti ai sensi della presente legge stipulano una convenzione con la competente Autorità di ambito ottimale.”
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 16 della
“8 bis. Nelle more dell’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
5. Dopo il comma 12 dell’articolo 16 della
“12 bis. Qualora entro e non oltre sei mesi dall’approvazione del piano di classifica di cui al comma 3 o del suo adeguamento non venga stipulata la convenzione di cui al comma 8 la Regione provvede alla nomina di un commissario incaricato della stipula della convenzione.”
6. Al comma 13 dell’articolo 16 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 21 della
Il comma 4 dell’articolo 21 della
“4. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di delegati non inferiore a tre e non superiore a sei.”
Art. 3. Norme di raccordo, transitorie e finali.
1. In prima attuazione l’esenzione di cui all’articolo 16, comma 6, decorre dal 1° gennaio 2004.
2. In prima attuazione il censimento degli scarichi, di cui all’articolo 16, comma 5, e l’adeguamento dei piani di classifica, di cui all’articolo 16, comma 7, vengono effettuati entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. In prima attuazione i soggetti competenti provvedono alla stipula della convenzione di cui all’articolo 16, comma 8, come modificato dalla presente legge, entro e non oltre il 30 aprile 2004. I criteri definiti dalla convenzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10 si applicano, in ogni caso, con riferimento all’intero ammontare dei contributi dovuti per l’anno 2004. Trascorsi trenta giorni dal 30 aprile 2004 senza che la convenzione sia stata stipulata, la Regione provvede alla nomina di un commissario incaricato della stipula della convenzione.
4. I termini relativi al censimento degli scarichi, all’approvazione del nuovo piano di classifica e alla stipula della convenzione, stabiliti dalla presente legge, non possono essere prorogati dalla provincia nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 29 della
5. Al fine di consentire l’aggiornamento della lista degli aventi diritto al voto secondo le risultanze dell’adeguamento dei piani di classifica di cui all’articolo 16, comma 7, gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza nel primo semestre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2004.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 48 della