§ 4.1.203 - L.R. 2 gennaio 2003, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:02/01/2003
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1 della LR 39/2000).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 3 della LR 39/2000).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 4 della LR 39/2000).
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 7 della LR 39/2000).
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 10 della LR 39/2000).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 11 della LR 39/2000).
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 12 della LR 39/2000).
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 19 della LR 39/2000).
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 20 della LR 39/2000).
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 21 della LR 39/2000).
Art. 11.  (Sostituzione dell’articolo 29 della LR 39/2000).
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 30 della LR 39/2000).
Art. 13.  (Sostituzione dell’articolo 32 della LR 39/2000).
Art. 14.  (Modifiche all’articolo 33 della LR 39/2000).
Art. 15.  (Modifiche all’articolo 38 della LR 39/2000).
Art. 16.  (Sostituzione dell’articolo 39 della LR 39/2000).
Art. 17.  (Inserimento dell’articolo 39 bis nella LR 39/2000).
Art. 18.  (Sostituzione dell’articolo 40 della LR 39/2000).
Art. 19.  (Modifiche all’articolo 41 della LR 39/2000).
Art. 20.  (Sostituzione dell’articolo 42 della LR 39/2000).
Art. 21.  (Sostituzione dell’articolo 43 della LR 39/2000).
Art. 22.  (Sostituzione dell’articolo 44 della LR 39/2000).
Art. 23.  (Modifiche all’articolo 45 della LR 39/2000).
Art. 24.  (Modifiche all’articolo 46 della LR 39/2000).
Art. 25.  (Sostituzione dell’articolo 47 della LR 39/2000).
Art. 26.  (Sostituzione dell’articolo 47 bis della LR 39/2000).
Art. 27.  (Sostituzione dell’articolo 48 della LR 39/2000).
Art. 28.  (Modifiche all’articolo 49 della LR 39/2000).
Art. 29.  (Sostituzione dell’articolo 50 della LR 39/2000).
Art. 30.  (Modifiche all’articolo 51 della LR 39/2000).
Art. 31.  (Modifiche all’articolo 52 della LR 39/2000).
Art. 32.  (Modifiche all’articolo 53 della LR 39/2000).
Art. 33.  (Modifiche all’articolo 54 della LR 39/2000).
Art. 34.  (Modifiche all’articolo 55 della LR 39/2000).
Art. 35.  (Sostituzione dell’articolo 57 della LR 39/2000).
Art. 36.  (Modifiche all’articolo 63 della LR 39/2000).
Art. 37.  (Sostituzione dell’articolo 64 della LR 39/2000).
Art. 38.  (Sostituzione dell’articolo 65 della LR 39/2000).
Art. 39.  (Sostituzione dell’articolo 66 della LR 39/2000).
Art. 40.  (Sostituzione dell’articolo 67 della LR 39/2000).
Art. 41.  (Modifiche all’articolo 68 della LR 39/2000).
Art. 42.  (Sostituzione dell’articolo 69 della LR 39/2000).
Art. 43.  (Sostituzione dell’articolo 70 della LR 39/2000).
Art. 44.  (Inserimento dell’articolo 70 bis nella LR 39/2000).
Art. 45.  (Inserimento dell’articolo 70 ter nella LR 39/2000).
Art. 46.  (Inserimento dell’articolo 70 quater nella LR 39/2000).
Art. 47.  (Sostituzione dell’articolo 71 della LR 39/2000).
Art. 48.  (Abrogazione dell’articolo 72 della LR 39/2000).
Art. 49.  (Abrogazione dell’articolo 73 della LR 39/2000).
Art. 50.  (Sostituzione dell’articolo 74 della LR 39/2000).
Art. 51.  (Abrogazione dell’articolo 75 della LR 39/2000).
Art. 52.  (Sostituzione dell’articolo 76 della LR 39/2000).
Art. 53.  (Modifiche all’articolo 77 della LR 39/2000).
Art. 54.  (Modifiche all’articolo 78 della LR 39/2000).
Art. 55.  (Sostituzione dell’articolo 79 della LR 39/2000).
Art. 56.  (Modifiche all’articolo 81 della LR 39/2000).
Art. 57.  (Sostituzione dell’articolo 82 della LR 39/2000).
Art. 58.  (Sostituzione dell’articolo 83 della LR 39/2000).
Art. 59.  (Sostituzione dell’articolo 84 della LR 39/2000).
Art. 60.  (Sostituzione dell’articolo 85 della LR 39/2000).
Art. 61.  (Abrogazione dell’articolo 88 della LR 39/2000).
Art. 62.  (Sostituzione dell’articolo 94 della LR 39/2000).
Art. 63.  (Modifica dell’allegato B della LR 39/2000).
Art. 64.  (Regolamento forestale).
Art. 65.  (Disciplina transitoria in materia di funzioni amministrative).
Art. 66.  (Norme transitorie per la difesa dei boschi dagli incendi).


§ 4.1.203 - L.R. 2 gennaio 2003, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

(B.U. 10 gennaio 2003, n. 1).

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della LR 39/2000).

     1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) è aggiunta la seguente:

     "c bis) disciplina la materia degli incendi boschivi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)."

     2. Il comma 3 dell’articolo 1 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "3. Il riordino e la riforma della normativa vigente in materia forestale sono attuati nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143)."

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della LR 39/2000).

     1. Il comma 1 dell’articolo 3 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d’origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete."

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della LR 39/2000).

     1. Il comma 3 dell’articolo 4 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "3. La Giunta regionale può autorizzare gli enti locali, su richiesta degli stessi e sulla base delle competenze specifiche definite dalla presente legge, ad attuare interventi non indicati dagli atti della programmazione regionale, qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevisti, per prevenire danni a persone ed immobili."

     2. Il comma 4 dell’articolo 4 della LR 39/2000 è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 7 della LR 39/2000).

     1. Il comma 1 dell’articolo 7 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "1. Le Province e le Comunità montane curano la redazione degli inventari forestali speciali di cui all’articolo 11, comma 8, all’articolo 52, comma 5 e all’articolo 66, comma 4. L’inventario forestale speciale di cui all’articolo 70 bis, comma 1, lettera b), è di competenza delle Province." [1].

     2. Il comma 3 dell’articolo 7 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "3. La Giunta regionale integra gli inventari di cui al comma 1 negli inventari forestali regionali speciali."

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 10 della LR 39/2000).

     1. Il comma 3 dell’articolo 10 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "3. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza delle Comunità montane e delle Province, salvo diverse disposizioni della presente legge."

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 11 della LR 39/2000).

     1. Il comma 2 dell’articolo 11 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "2. Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi sottoscrive un verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell’ente competente all’attuazione degli interventi stessi. Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano e fissa le condizioni della cessione."

     2. Il comma 6 dell’articolo 11 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "6. La cessione o l’occupazione temporanea cessano, unitamente all’indennizzo, se dovuto, con la riconsegna al proprietario o possessore dei terreni interessati. L’ente competente redige apposito verbale e lo trasmette al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna. Il verbale identifica i terreni e le opere realizzate e, nel caso di rimboschimenti o di boschi migliorati, ricostituiti, convertiti o interessati da sostituzioni di specie, è accompagnato da un piano di coltura, qualora l’ente competente ritenga necessario prescrivere specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l’utilizzazione."

     3. Dopo il comma 7 dell’articolo 11 della LR 39/2000 è aggiunto il seguente:

     "7 bis. Il piano di coltura di cui al comma 6 può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso."

     4. Il comma 8 dell’articolo 11 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "8. Le Province e le Comunità montane curano la redazione dell’inventario forestale speciale dei terreni in occupazione temporanea secondo le indicazioni della Giunta regionale."

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 12 della LR 39/2000).

     1. Il comma 2 dell’articolo 12 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "2. Gli interventi pubblici in amministrazione diretta sono attuati con l’impiego di operai forestali assunti con contratto di diritto privato, nell’osservanza dei contratti collettivi sindacali di categoria."

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 19 della LR 39/2000).

     1. Il comma 2 dell’articolo 19 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "2. Le Province e le Comunità montane individuano l’ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al suo interno promuovono le forme consortili, associative o contrattuali ritenute più appropriate fra i proprietari e gli altri soggetti interessati."

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 20 della LR 39/2000).

     1. Il comma 2 dell’articolo 20 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "2. Le funzioni amministrative relative alla promozione della selvicoltura sono attribuite alle Province e alle Comunità montane, che le esercitano con le modalità di cui alla LR 11/1998."

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 21 della LR 39/2000).

     1. Il comma 3 dell’articolo 21 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "3. Le Comunità montane, le Province e gli Enti parco regionali promuovono i progetti di ecocertificazione forestale, indicandone i prodotti ed i servizi, il territorio ed i soggetti interessati."

 

     Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 29 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 29 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 29. Amministrazione dei complessi agricolo-forestali.

     1. La competenza ad amministrare i complessi agricolo-forestali di cui all’articolo 28 è delle Comunità montane, per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei Comuni per gli altri complessi.

     2. Per i complessi ricadenti nell’ambito di due o più Enti, la competenza ad amministrare l’intero complesso è della Comunità montana o del Comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo.

     3. Gli Enti competenti ad amministrare i complessi agricolo-forestali sono indicati nell’allegato B in corrispondenza dei singoli complessi. La deliberazione della Giunta regionale che determina le successive variazioni dei complessi, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, indica anche l’eventuale variazione di titolarità della competenza.

     4. Qualora il complesso ricada nell’ambito territoriale di due o più Enti e non sussistano per nessuno di essi le condizioni di cui al comma 2, le Comunità montane ed i Comuni interessati stipulano convenzioni per l’esercizio in comune dell’amministrazione del complesso. Convenzioni possono essere stipulate anche per l’esercizio in comune dell’amministrazione di due o più complessi.

     5. Gli atti della programmazione regionale possono prevedere forme di incentivazione finanziaria al fine di promuovere la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4.

     6. Nel caso in cui le Comunità montane ed i Comuni non stipulino le convenzioni di cui al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentiti gli enti interessati, individua l’ente cui affidare l’amministrazione del complesso.

     7. Il Consiglio regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta della Giunta, può affidare l’amministrazione di taluni complessi a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1."

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 30 della LR 39/2000).

     1. La rubrica dell’articolo 30 della LR 39/2000 è sostituita dalla seguente:

     "Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale"

     2. Il comma 4 dell’articolo 30 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "4. Il piano di gestione può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso."

     3. Il comma 5 dell’articolo 30 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "5. L’ente che amministra il complesso adotta il piano e lo presenta alla Giunta regionale. Qualora non si tratti dell’ente medesimo il piano è presentato anche all’ente competente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo alla Regione. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell’ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all’Ente parco o all’organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). La Giunta regionale approva il piano, con eventuali modifiche entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per il rilascio di pareri e nulla osta."

     4. Il comma 7 dell’articolo 30 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "7. Fino all’approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi, escluse le acquisizioni e le dismissioni di immobili di cui al comma 2, lettera g), sono autorizzati dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, su presentazione di specifico progetto da parte dell’ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge."

     5. Il comma 8 dell’articolo 30 della LR 39/2000 è abrogato.

 

     Art. 13. (Sostituzione dell’articolo 32 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 32 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 32. Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici.

     1. L’amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni, degli altri enti locali e pubblici è effettuata sulla base di piani di gestione, riferiti ad un periodo minimo di dieci anni.

     2. Il piano di gestione prevede fra l’altro:

     a) la coltura e l’assestamento dei boschi;

     b) la ripresa legnosa ed il piano dei tagli;

     c) l’uso e il miglioramento dei pascoli;

     d) le produzioni forestali non legnose;

     e) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d’uso;

     f) la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio.

     3. La Provincia o la Comunità montana approvano il piano di gestione adottato dal Comune o da altro ente pubblico proprietario entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano medesimo. Nel caso di patrimonio ricadente nel territorio di più enti, è competente quello nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del patrimonio stesso, sentiti gli altri enti interessati. Nel caso di patrimonio ricadente in tutto o in parte nell’ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale l’approvazione del piano di gestione è subordinata al nulla osta dell’Ente parco o dell’organismo di gestione, da rilasciarsi ai sensi dell’articolo 13 della l. 394/1991.

     4. Il piano di gestione può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.

     5. Fino all’approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi sono autorizzati dalla Provincia o dalla Comunità montana.

     6. Nei casi previsti dal comma 5, la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio non potrà essere inferiore al 30 per cento, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Provincia o dalla Comunità montana."

 

     Art. 14. (Modifiche all’articolo 33 della LR 39/2000).

     1. Il comma 1 dell’articolo 33 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "1. Gli enti locali e gli enti pubblici possono amministrare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in forma associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)."

     2. Il comma 4 dell’articolo 33 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "4. Le Province e le Comunità montane esercitano l’attività di promozione delle associazioni di cui ai commi 1 e 2."

 

     Art. 15. (Modifiche all’articolo 38 della LR 39/2000).

     1. Il comma 2 dell’articolo 38 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "2. La Provincia, anche su iniziativa delle Comunità montane e dei Comuni, propone le variazioni alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimento anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui all’articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo)."

     2. Il comma 5 dell’articolo 38 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "5. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti dei Comuni, la Provincia, sentite le Comunità montane per le variazioni che interessino il territorio di competenza delle stesse, adotta la proposta definitiva e la invia alla Giunta regionale. Contestualmente la Provincia provvede a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate."

 

     Art. 16. (Sostituzione dell’articolo 39 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 39 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 39. Regolamento forestale.

     1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell’area forestale, la Giunta regionale, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, approva il regolamento di attuazione della presente legge, denominato regolamento forestale, con riferimento all’intero territorio della Regione Toscana.

     2. Il regolamento forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

     3. Il regolamento forestale integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conforma alle prescrizioni dei piani di bacino di cui all’articolo 17 della l. 183/1989 e tiene altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat.

     4. Il regolamento forestale disciplina in particolare:

     a) per quanto riguarda i boschi:

     1) i tagli boschivi ed i piani dei tagli;

     2) la conversione dei boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi;

     3) la rinnovazione del bosco;

     4) la ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti;

     5) la tutela dei boschi in situazioni speciali;

     6) le potature, gli sfolli, i diradamenti e altre cure colturali;

     7) la produzione, la raccolta e l’utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi;

     8) la coltura e la ricostituzione dei castagneti da frutto e delle sugherete;

     b) per tutti i terreni, boscati e non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico:

     1) le opere connesse ai tagli boschivi e l’esbosco del legname;

     2) lo sradicamento di piante e ceppaie;

     3) il taglio e l’estirpazione degli arbusti e dei cespugli;

     4) l’asportazione di humus, terreno e cotico erboso e la raccolta delle foglie;

     5) l’esercizio e le limitazioni al pascolo;

     6) le trasformazioni dei boschi;

     7) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;

     8) le altre trasformazioni di destinazione dei terreni;

     9) la realizzazione di opere e i movimenti di terreno;

     10) le modalità di lavorazione dei terreni agrari e le opere di sistemazione superficiale delle acque meteoriche;

     c) per tutti i terreni anche non sottoposti a vincolo idrogeologico:

     1) la prevenzione e la lotta ai parassiti delle piante forestali;

     2) la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi;

     3) gli interventi nelle aree di effettiva produzione di tartufi delimitate ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);

     4) la prevenzione, la salvaguardia e la tutela del territorio dagli incendi boschivi.

     5. Con la procedura indicata al comma 1 si provvede anche alla revisione del regolamento forestale.

     6. Il regolamento forestale può prevedere che modalità di attuazione delle sue disposizioni e specifiche tecniche siano stabilite con atti degli enti locali competenti, formulati in relazione alle esigenze delle diverse realtà territoriali."

 

     Art. 17. (Inserimento dell’articolo 39 bis nella LR 39/2000).

     Dopo l’articolo 39 della LR 39/2000 è inserito il seguente:

     "Art. 39 bis. Provvedimenti urgenti per la tutela del bosco.

     1. La Giunta regionale, in casi di necessità ed urgenza, può adottare con provvedimento motivato specifiche misure di tutela e di salvaguardia del bosco, specificando il periodo e l’ambito territoriale di applicazione delle stesse anche in deroga alle norme del regolamento forestale."

 

     Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 40 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 40 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 40. Regolamenti degli enti locali per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni.

     1. Le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli Enti parco adottano, con regolamento, ai sensi dell’articolo 117, comma sesto, della Costituzione, la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto delle norme della presente legge e in coerenza con il regolamento forestale.

     2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:

     a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;

     b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento forestale;

     c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;

     d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d’opera;

     e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi."

 

     Art. 19. (Modifiche all’articolo 41 della LR 39/2000).

     1. Il comma 3 dell’articolo 41 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "3. La Provincia, in sede di verifica della conformità del piano strutturale del Comune alle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento (PTC), ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) e successive modificazioni, si esprime in forma specifica in relazione alle previsioni di trasformazione dei boschi."

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della LR 39/2000 è aggiunto il seguente:

     "3 bis. La Provincia si esprime altresì in forma specifica sulle previsioni di trasformazione d’uso dei suoli sottoposti a vincolo idrogeologico negli strumenti urbanistici generali e loro varianti e negli strumenti attuativi e loro varianti."

 

     Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 42 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 42 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 42. Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli.

     1. La trasformazione dei boschi è subordinata ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e ai fini del vincolo paesaggistico.

     2. L’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata dal Comune ai sensi della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).

     3. Nei territori comunque soggetti a vincolo idrogeologico sono altresì soggetti ad autorizzazione:

     a) la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;

     b) la trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;

     c) la realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.

     4. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dalla Provincia o dalla Comunità montana per:

     a) la trasformazione dei boschi;

     b) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;

     c) la realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;

     d) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all’articolo 49.

     5. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune per:

     a) la trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;

     b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

     6. Nei casi di cui al comma 4 per le trasformazioni ed opere che sono soggette ad autorizzazione paesaggistica o comunque ad autorizzazione o concessione ai sensi della normativa urbanistica, l’autorizzazione della Provincia o della Comunità montana è acquisita d’ufficio dal Comune prima del rilascio dell’autorizzazione o concessione di competenza.

     7. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può avvenire tramite silenzio-assenso e quelli in cui l’autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione d’inizio dei lavori.

     8. Nel regolamento forestale sono altresì individuati i casi in cui le opere e i movimenti di terreno sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.

     9. Ai fini della sostituzione dell’autorizzazione con la dichiarazione d’inizio dei lavori e dell’eseguibilità delle opere e movimenti di terreno senza autorizzazione o dichiarazione, nel regolamento forestale sono definite le norme tecniche relative all’esecuzione dei lavori.

     10. Le procedure semplificate di cui al comma 7 riguardano le opere ed i lavori che per loro natura ed entità non comportano trasformazione permanente di boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico, nonché gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità sulla base delle indagini di cui all’articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741).

     11. I casi di cui al comma 8 sono individuati nel regolamento forestale limitatamente alle seguenti tipologie:

     a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti;

     b) realizzazione di impianti e reti di servizio che non comportino, se lineari, scavi di dimensioni superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità, se puntuali, scavi di volume superiore a 3 metri cubi;

     c) recinzioni e altre piccole opere pertinenziali che non alterino la circolazione delle acque e non comportino movimentazioni di terreno superiori a 3 metri cubi.

     12. Gli interventi di cui al comma 11 sono, in ogni caso, attuati nel rispetto delle norme relative al taglio dei boschi e delle altre piante forestali, escludendo comunque interventi che comportino lo sradicamento di piante e ceppaie forestali."

 

     Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 43 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 43 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 43. Divieti di trasformazione.

     1. È vietata, per un periodo di 20 anni dall’impianto, la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico, fatti salvi i casi in cui le norme che prevedono il contributo consentano espressamente tale trasformazione e i casi in cui la trasformazione sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.

     2. altresì vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, secondo quanto previsto dall’articolo 76, comma 5.

     3. Per la realizzazione di opere di pubblico interesse o per gli interventi espressamente previsti dal regolamento forestale, la Provincia o la Comunità montana, in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 42, possono rimuovere il divieto di cui al comma 1.

     4. Per la realizzazione di opere o interventi che interessano il territorio di più Province o Comunità montane si procede a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente. La conferenza dei servizi è promossa dall’ente che ha la competenza in ordine al provvedimento amministrativo finale sull’opera o intervento da realizzare."

 

     Art. 22. (Sostituzione dell’articolo 44 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 44 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 44. Rimboschimento compensativo.

     1. La trasformazione del bosco, di cui agli articoli 41 e 42, che comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 2000 metri quadrati, è compensata dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs 490/1999.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4.

     3. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva. In caso di inerzia del beneficiario, la Provincia o la Comunità montana provvedono a realizzare il rimboschimento, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

     4. La Provincia o la Comunità montana prescrivono le modalità e i tempi d’attuazione del rimboschimento compensativo e i terreni che ne sono interessati nell’ambito del territorio di competenza.

     5. La Provincia o la Comunità montana possono richiedere un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie al beneficiario.

     6. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, la Provincia o la Comunità montana subordinano il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10 nell’ambito dell’attività programmata.

     7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, la Provincia o la Comunità montana ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d’esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all’articolo 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altre Province o Comunità montane."

 

     Art. 23. (Modifiche all’articolo 45 della LR 39/2000).

     1. Il comma 4 dell’articolo 45 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "4. Per motivi di difesa fitosanitaria, di salvaguardia idrogeologica, di ricerca e sperimentazione, la Provincia o la Comunità montana possono autorizzare la conversione del bosco o la sostituzione di specie, in deroga ai divieti di cui al presente articolo."

     2. Il comma 5 dell’articolo 45 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "5. Per motivi di difesa fitosanitaria la Provincia o la Comunità montana possono, altresì, imporre al proprietario la conversione del bosco o la sostituzione di specie, anche in deroga ai divieti di cui al presente articolo."

 

     Art. 24. (Modifiche all’articolo 46 della LR 39/2000).

     1. Il comma 1 dell’articolo 46 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "1. Entro il 30 giugno di ogni anno, le Province e le Comunità montane individuano la superficie massima che, nei dodici mesi successivi al 1 settembre, può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo. La superficie massima utilizzabile per i predetti tagli è determinata per singolo bacino o sottobacino idrografico in funzione delle sue caratteristiche ambientali, in modo particolare idrogeologiche, della tipologia dei boschi e dei tagli boschivi."

 

     Art. 25. (Sostituzione dell’articolo 47 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 47 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 47. Autorizzazione al taglio.

     1. Il regolamento forestale disciplina i tagli boschivi.

     2. I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione della Provincia o della Comunità montana. L’autorizzazione può contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

     3. L’autorizzazione non è richiesta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all’attuazione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell’articolo 42.

     4. Il regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso, quelli in cui l’autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.

     5. Sono comunque soggetti a sola dichiarazione, in sostituzione dell’autorizzazione, da presentare almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori, i seguenti tagli, purché eseguiti in conformità alle disposizioni del regolamento forestale:

     a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che presentino le seguenti caratteristiche:

     1) età compresa tra il turno minimo prescritto e due volte il turno stesso e comunque non superiore ai trentasei anni;

     2) dotazione di matricine inferiore a duecento per ettaro o, comunque, con un’area d’insidenza delle chiome non superiore al settanta per cento della superficie;

     3) estensione della tagliata inferiore a 5 ettari, comprese le superfici di bosco contigue che siano state oggetto di taglio nei tre anni precedenti o che risultino prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza;

     b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l’età di trentasei anni ed entro i limiti di superficie di cui al punto a);

     c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie di cui al punto a);

     d) di diradamento delle fustaie;

     e) di avviamento di boschi cedui all’alto fusto;

     f) a scopo fitosanitario.

     6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.

     7. Entro il termine dei venti giorni di cui al comma 5, la Provincia o la Comunità montana possono dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco.

     8. Sono altresì soggetti a sola dichiarazione, da presentare almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori, i tagli previsti nei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32, nei piani di gestione e nei piani di taglio di cui all’articolo 48 e nei piani di coltura di cui all’articolo 67.

     9. Nei casi in cui sia prevista la rinnovazione artificiale posticipata del soprassuolo oggetto di taglio, la Provincia o la Comunità montana possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell’esecuzione dei relativi lavori.

     10. I tagli boschivi diversi dai tagli colturali di cui all’articolo 47 bis sono soggetti alle autorizzazioni di cui all’articolo 151 del DLgs 490/1999."

 

     Art. 26. (Sostituzione dell’articolo 47 bis della LR 39/2000).

     1. L’articolo 47 bis della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 47 bis. Taglio colturale.

     1. Per taglio colturale s’intende il taglio che rientra nell’ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l’assetto idrogeologico.

     2. Per tagli colturali si intendono, in particolare quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell’articolo 41 e non siano eseguiti in sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell’autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio:

     a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;

     b) i tagli fitosanitari;

     c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;

     d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all’eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;

     e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell’ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;

     f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all’alto fusto;

     g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;

     h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d’alto fusto;

     i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi d’alto fusto;

     l) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità.

     3. Sono considerati eseguiti in difformità sostanziale dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell’autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, i seguenti tagli:

     a) il taglio di fustaie, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento soggetto a dichiarazione di taglio, eseguito in assenza di autorizzazione, ove prevista, o su superfici eccedenti di oltre il 20 per cento quella autorizzata o, comunque, eccedenti la superficie autorizzata di oltre 5.000 metri quadri;

     b) il taglio di bosco ceduo, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento o di avviamento all’alto fusto, eseguito senza la prevista autorizzazione o dichiarazione su una superficie superiore a un ettaro o su superficie eccedente quella autorizzata o dichiarata di oltre un ettaro;

     c) il taglio eseguito in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo prescritto, fatti salvi i casi autorizzati;

     d) il taglio di ceduazione in boschi cedui invecchiati eseguito in assenza di autorizzazione ove prescritta;

     e) i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto.

     4. I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all’articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell’articolo 152 del d.lgs 490/1999, l’autorizzazione di cui all’articolo 151 del citato decreto legislativo."

 

     Art. 27. (Sostituzione dell’articolo 48 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 48 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 48. Piano di gestione e piano dei tagli.

     1. Il taglio del bosco può essere attuato sulla base di un piano di gestione della durata minima di dieci anni che preveda fra l’altro:

     a) la coltura e l’assestamento dei boschi;

     b) il piano dei tagli e la ripresa legnosa;

     c) le opere connesse all’attività forestale.

     2. Il taglio del bosco può essere altresì attuato sulla base di un piano pluriennale dei tagli della durata minima di cinque anni.

     3. Il piano dei tagli e i piani di gestione, con l’esclusione del piano di gestione di cui all’articolo 30, sono approvati dalla Provincia o dalla Comunità montana.

     4. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la redazione del piano di gestione e del piano dei tagli.

     5. Il piano dei tagli, eventualmente ricompreso nel piano di gestione, è obbligatorio per le superfici boscate di un corpo aziendale che comprende boschi, come definiti dall’articolo 3 comma 1, di superficie accorpata superiore a 100 ettari. Non sono soggetti all’obbligo del piano i tagli di cui all’articolo 47 bis, comma 2, lettere b), c), d) ed e), nonché i tagli di qualsiasi natura e tipologia effettuati su una superficie complessiva non superiore a cinque ettari per quinquennio. Per i corpi aziendali ricadenti nel territorio di più Province o Comunità montane è competente l’ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie boscata.

     6. Il piano di gestione e il piano dei tagli possono, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso."

 

     Art. 28. (Modifiche all’articolo 49 della LR 39/2000).

     1. Il comma 3 dell’articolo 49 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "3. L’esecuzione delle opere di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione della Provincia o della Comunità montana, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all’articolo 47, previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l’assetto idrogeologico dei boschi interessati. L’autorizzazione della Provincia o della Comunità montana non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente."

     2. Il comma 4 dell’articolo 49 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui, per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere di cui al comma 1, lettera c), l’autorizzazione può essere sostituita da dichiarazione d’inizio dei lavori. A tal fine sono definite norme tecniche per l’esecuzione dei lavori."

     3. Il comma 5 dell’articolo 49 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "5. Nei casi in cui sia prescritto il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, la Provincia o la Comunità montana possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie."

     4. Il comma 6 dell’articolo 49 della LR 39/2000 è abrogato.

 

     Art. 29. (Sostituzione dell’articolo 50 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 50 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 50. Epoca del taglio.

     1. Il regolamento forestale indica l’epoca del taglio del bosco in funzione delle specie che lo compongono, delle sue forme colturali, delle condizioni stazionali, vegetazionali e fitosanitarie ed in relazione ai periodi riproduttivi della fauna selvatica.

     2. L’epoca del taglio è stabilita secondo calendari riferiti ai principali tipi di bosco."

 

     Art. 30. (Modifiche all’articolo 51 della LR 39/2000).

     1. Il comma 2 dell’articolo 51 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "2. Il regolamento forestale indica, altresì, i casi in cui lo sradicamento di piante morte e di ceppaie secche è vietato o soggetto ad autorizzazione della Provincia o della Comunità montana."

 

     Art. 31. (Modifiche all’articolo 52 della LR 39/2000).

     1. Il comma 2 dell’articolo 52 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "2. Nell’ambito dei boschi di cui al comma 1, le Province e le Comunità montane, individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi."

     2. Il comma 3 dell’articolo 52 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "3. Gli elenchi sono pubblicati per trenta giorni all’albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I Comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla Provincia o alla Comunità montana che li approvano."

     3. Il comma 4 dell’articolo 52 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "4. Le Province e le Comunità montane aggiornano gli elenchi di cui al comma 2 con le procedure di cui al comma 3."

     4. Il comma 5 dell’articolo 52 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "5. Le Province e le Comunità montane utilizzano gli elenchi di cui al comma 2 per redigere l’inventario dei boschi in situazioni speciali."

 

     Art. 32. (Modifiche all’articolo 53 della LR 39/2000).

     1. Il comma 4 dell’articolo 53 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "4. La Provincia o la Comunità montana possono autorizzare, in presenza di particolari situazioni colturali, turni inferiori ai nove anni e periodi di estrazione diversi da quanto stabilito nel comma 3."

     2. Il comma 5 dell’articolo 53 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "5. Il taglio delle sughere nelle sugherete è autorizzato dalla Provincia o dalla Comunità montana."

 

     Art. 33. (Modifiche all’articolo 54 della LR 39/2000).

     1. Il comma 2 dell’articolo 54 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "2. Il regolamento forestale disciplina le operazioni colturali nei castagneti da frutto e prevede i casi in cui è richiesta la comunicazione preventiva delle operazioni medesime alla Provincia o alla Comunità montana."

     2. Il comma 3 dell’articolo 54 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "3. Il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive nei castagneti da frutto è soggetto ad autorizzazione della Provincia o della Comunità montana."

 

     Art. 34. (Modifiche all’articolo 55 della LR 39/2000).

     1. Il comma 3 dell’articolo 55 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "3. Il regolamento forestale individua i casi in cui il taglio delle piante di cui al comma 1 e delle formazioni forestali di cui al comma 2 è soggetto ad autorizzazione della Provincia o della Comunità montana o a preventiva dichiarazione."

 

     Art. 35. (Sostituzione dell’articolo 57 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 57 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 57. Difesa fitosanitaria.

     1. Le Province e le Comunità montane, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) e successive modificazioni, controllano lo stato fitosanitario dei boschi e la corretta applicazione delle forme di lotta obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

     2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione alla Provincia o alla Comunità montana della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all’ambiente e di danni fitosanitari d’altra origine. La Provincia o la Comunità montana informano l’ARPAT, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta.

     3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire a propria cura e spese gli interventi fitosanitari prescritti dalla Provincia o dalla Comunità montana. In caso di inerzia del proprietario o del possessore, la Provincia o la Comunità montana provvedono agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente.

     4. Se i danni causati da parassiti o da altri agenti non possono essere efficacemente contrastati dal solo intervento dei proprietari o dei possessori dei boschi, la Provincia o la Comunità montana predispongono progetti d’intervento da realizzare nell’ambito degli atti della programmazione regionale o degli interventi urgenti di cui all’articolo 4, comma 3.

     5. Qualora i danni ai boschi superino l’ambito di competenza di una Provincia o di una Comunità montana, la Giunta regionale può adottare direttive per il coordinamento delle prescrizioni di cui al comma 3 o dei progetti di cui al comma 4.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree forestali."

 

     Art. 36. (Modifiche all’articolo 63 della LR 39/2000).

     1. Il comma 5 dell’articolo 63 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), può essere autorizzato dalla Provincia o dalla Comunità montana ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4. L’autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L’autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione."

 

     Art. 37. (Sostituzione dell’articolo 64 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 64 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 64. Alberi di Natale.

     1. La produzione e la commercializzazione di abeti o di altre conifere destinate ad alberi di Natale, provenienti da vivai, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di attività vivaistica.

     2. Il trasporto e la commercializzazione di abeti e di altre conifere o dei loro cimali destinati ad alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte della Provincia o della Comunità montana, di un attestato di provenienza. Le singole piante o i cimali devono essere muniti di uno speciale contrassegno.

     3. vietato il trasporto e la commercializzazione di piante di abete e di altre conifere dotate di apparato radicale e non provenienti da vivai.

     4. La Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il modello dell’attestato di provenienza e dei contrassegni. Entro lo stesso termine, la Provincia e la Comunità montana stabiliscono le procedure per il loro rilascio e per l’apposizione dei contrassegni."

 

     Art. 38. (Sostituzione dell’articolo 65 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 65 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 65. Pascolo nei boschi.

     1. Nei boschi sono consentiti il pascolo e l’allevamento di selvaggina ungulata.

     2. Il regolamento forestale disciplina il pascolo e l’allevamento nei boschi e nelle aree forestali, con particolare riguardo ai rimboschimenti, alle tagliate, alle aree in rinnovazione, ai boschi degradati ed ai boschi in situazioni speciali di cui all’articolo 52.

     3. La Provincia e la Comunità montana possono, altresì, disporre divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili."

 

     Art. 39. (Sostituzione dell’articolo 66 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 66 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 66. Arboricoltura da legno.

     1. L’arboricoltura da legno attiene ad impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati.

     2. L’impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato e non è soggetto alla normativa dettata dalla presente legge per i boschi, fatte salve le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e quelle specificamente indicate dalla presente legge e dal regolamento forestale.

     3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno o il suo espianto ne dà comunicazione alla Provincia o alla Comunità montana. Sono fatte salve le autorizzazioni di legge, in particolare ai fini del vincolo idrogeologico e di polizia delle acque pubbliche.

     4. Le Province e le Comunità montane redigono l’inventario degli impianti di arboricoltura da legno secondo le indicazioni della Giunta regionale."

 

     Art. 40. (Sostituzione dell’articolo 67 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 67 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 67. Piano di coltura.

     1. I boschi, che sono stati costituiti, migliorati, ricostituiti o assoggettati a conversione o sostituzione di specie con contributo finanziario pubblico sono gestiti in conformità ad un piano di coltura.

     2. Il piano, predisposto dal proprietario o dal possessore del bosco ed approvato dalla Provincia o dalla Comunità montana entro novanta giorni dalla sua presentazione, individua le modalità per la coltivazione, l’utilizzazione e la conservazione del bosco e provvede per un arco di tempo non superiore a dieci anni.

     3. Il piano di coltura può essere richiesto dalla Provincia o dalla Comunità montana anche per la gestione di impianti di arboricoltura da legno e di altri boschi.

     4. Il proprietario od il possessore del bosco può proporre alla Provincia o alla Comunità montana modifiche al piano di coltura. L’ente che riceve la proposta si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di modifica o aggiornamento.

     5. Il piano di coltura può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso."

 

     Art. 41. (Modifiche all’articolo 68 della LR 39/2000).

     1. Il comma 1 dell’articolo 68 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "1. Nell’ambito di un parco nazionale l’ente competente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo, anche nel caso di autorizzazioni rilasciate tramite silenzio-assenso, acquisisce il nulla osta dell’Ente parco, ai sensi della l. 394/1991, articolo 13."

 

     Art. 42. (Sostituzione dell’articolo 69 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 69 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 69. Definizioni relative all’attività antincendi boschiva regionale (AIB).

     1. Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno di cui all’articolo 66, oppure i terreni incolti, i coltivi, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.

     2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l’attività antincendi boschivi regionale (AIB)."

 

     Art. 43. (Sostituzione dell’articolo 70 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 70 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 70. Competenze della Regione.

     1. Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB).

     2. Nell’ambito dell’AIB la Regione svolge, in particolare:

     a) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;

     b) il telecontrollo e le telecomunicazioni;

     c) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;

     d) il rilevamento dati e statistica;

     e) la divulgazione di notizie e dati;

     f) l’addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell’AIB.

     3. Le attività e l’attuazione degli interventi di cui al comma 2 possono essere affidate alle Province, alle Comunità montane, ai Comuni, agli Enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali."

 

     Art. 44. (Inserimento dell’articolo 70 bis nella LR 39/2000).

     1. Dopo l’articolo 70 della LR 39/2000 è inserito il seguente:

     "Art. 70 bis. Competenze delle Province.

     1. Le Province, in attuazione delle disposizioni del piano AIB, svolgono le seguenti funzioni:

     a) approvazione del piano operativo annuale AIB, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell’AIB;

     b) predisposizione dell’inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell’attività di previsione di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi sul territorio regionale.

     2. Le Province provvedono alla tabellazione delle aree soggette ai divieti di cui al comma 4, lettera b), dell’articolo 76 utilizzando le risorse finanziarie di cui all’articolo 50, lettera d), della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") dandone comunicazione ai Comuni competenti per territorio per le registrazioni di cui all’articolo 70 ter, comma 4."

 

     Art. 45. (Inserimento dell’articolo 70 ter nella LR 39/2000).

     1. Dopo l’articolo 70 bis della LR 39/2000 è inserito il seguente:

     "Art. 70 ter. Competenze dei Comuni.

     1. I Comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano AIB, svolgono le seguenti attività:

     a) istituiscono proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all’articolo 71, comma 1, lettera b), per provvedere alla prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi;

     b) assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all’estinzione dell’incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autoritativi;

     c) assicurano la disponibilità, previo apposito censimento, degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell’ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d’estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dall’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 concernente "Legge sul contenzioso amministrativo (Allegato E)".

     2. I Comuni, entro novanta giorni dall’approvazione del piano AIB, provvedono ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

     3. I Comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all’albo pretorio comunale l’elenco dei terreni da inserire nel catasto. All’esposizione dell’elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i Comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

     4. I Comuni aggiornano annualmente il catasto di cui al comma 2 e registrano le scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all’articolo 76, commi 4, 5 e 7 dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati all’articolo 76, commi 4, 5 e 7." [2].

 

     Art. 46. (Inserimento dell’articolo 70 quater nella LR 39/2000).

     1. Dopo l’articolo 70 ter della LR 39/2000 è inserito il seguente:

     "Art. 70 quater. Interventi nell’ambito dell’AIB.

     1. Nell’ambito dell’AIB sono individuate, in particolare, le seguenti attività:

     a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l’AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;

     b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;

     c) gestione ed impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell’AIB;

     d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, secondo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Comuni, dagli Enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali."

 

     Art. 47. (Sostituzione dell’articolo 71 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 71 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 71. Lotta attiva agli incendi boschivi.

     1. La lotta attiva agli incendi boschivi è effettuata dagli Enti di cui all’articolo 70 quater, comma 2; per tali compiti la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB:

     a) di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi o convenzioni;

     b) di squadre costituite da appartenenti ad associazioni del volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della LR 28/1993 e successive modificazioni.

     2. Per garantire il coordinamento della propria organizzazione con le strutture statali la Regione istituisce la sala operativa unificata permanente (SOUP) la cui struttura, operatività e gestione sono definite dal piano AIB."

 

     Art. 48. (Abrogazione dell’articolo 72 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 72 della LR 39/2000 è abrogato.

 

     Art. 49. (Abrogazione dell’articolo 73 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 73 della LR 39/2000 è abrogato.

 

     Art. 50. (Sostituzione dell’articolo 74 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 74 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 74. Pianificazione dell’AIB.

     1. La pianificazione dell’AIB è costituita da:

     a) piano AIB, approvato dalla Giunta regionale;

     b) piani operativi annuali provinciali AIB, approvati dalle Province.

     2. Il piano AIB individua l’organizzazione ed il coordinamento dell’AIB e definisce in particolare:

     a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale;

     b) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e in particolare:

     1) gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;

     2) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;

     3) i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;

     4) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;

     c) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l’AIB;

     d) le modalità d’impiego delle squadre del volontariato;

     e) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;

     f) l’individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell’AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;

     g) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano all’AIB;

     h) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell’AIB.

     3. Il piano AIB ha validità pluriennale. Annualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda:

     a) la verifica degli indici di pericolosità;

     b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), numero 4), da realizzare nell’ambito della programmazione regionale ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 10 della presente legge.

     4. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi Enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato.

     5. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all’articolo 8, comma 2, della l. 353/2000, predisposto dal Ministro dell’ambiente d’intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB.

     6. I piani operativi annuali provinciali AIB sono redatti con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono almeno:

     a) l’inventario e la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell’anno precedente, di cui all’articolo 70 bis, comma 1, lettera b);

     b) la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell’AIB nell’anno di riferimento."

 

     Art. 51. (Abrogazione dell’articolo 75 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 75 della LR 39/2000 è abrogato.

 

     Art. 52. (Sostituzione dell’articolo 76 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 76 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 76. Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi.

     1. Il regolamento forestale definisce:

     a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;

     b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica;

     c) le aree che, dall’analisi dei dati statistici degli incendi, stazionali e vegetazionali, hanno un rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi.

     2. Le Province possono, in qualunque periodo dell’anno, in relazione all’andamento meteo-climatico, anche per singole aree omogenee:

     a) modificare i periodi a rischio, di cui al comma 1, lettera b), individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine;

     b) istituire periodi a rischio diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine.

     3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all’articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

     4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

     a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

     b) per cinque anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all’articolo 70 bis comma 2.

     5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:

     a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

     b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

     6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell’articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

     7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici." [3].

 

     Art. 53. (Modifiche all’articolo 77 della LR 39/2000).

     1. Il comma 1 dell’articolo 77 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "1. Il materiale forestale di propagazione (MFP) relativo alle specie elencate nell’allegato D e destinato agli imboschimenti e ai rimboschimenti pubblici e privati è soggetto a controllo di provenienza e d’identità clonale, fatto comunque salvo il rispetto della normativa vigente in materia fitosanitaria e di produzione di piante certificate."

     2. Il comma 2 dell’articolo 77 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "2. Ai fini del controllo, la Provincia o la Comunità montana rilasciano, a chi ne faccia richiesta almeno quindici giorni prima dell’inizio delle operazioni di preparazione del MFP, il certificato di provenienza e il certificato d’identità clonale, che attestano, rispettivamente, la provenienza del MFP sessuale o l’appartenenza del MFP vegetativo ai cloni iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali."

     3. Il comma 4 dell’articolo 77 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "4. La Giunta regionale, nell’osservanza delle norme comunitarie e nazionali, provvede ad aggiornare l’elenco di cui all’allegato D e a definire le disposizioni tecniche relative al controllo della provenienza e alla certificazione del materiale forestale di propagazione."

 

     Art. 54. (Modifiche all’articolo 78 della LR 39/2000).

     1. Il comma 4 dell’articolo 78 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "4. L’iscrizione al LRBS è promossa dalla Provincia, dalla Comunità montana o dall’ARSIA, anche su proposta del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta è trasmessa alla Giunta regionale e al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni."

     2. Il comma 5 dell’articolo 78 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "5. Avverso la proposta d’iscrizione di cui al comma 4 è ammessa la presentazione di osservazioni alla Giunta regionale da parte del proprietario o del possessore entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta medesima."

     3. Il comma 6 dell’articolo 78 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "6. La Giunta regionale verifica la proposta e le eventuali osservazioni e approva l’iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione. Nel caso di proposte avanzate dall’ARSIA acquisisce il parere della Provincia o della Comunità montana competenti per territorio. La Giunta provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all’eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolamento forestale. In caso d’inerzia del proprietario o del possessore, la Provincia o la Comunità montana provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore."

 

     Art. 55. (Sostituzione dell’articolo 79 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 79 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 79. Autorizzazione e adempimenti.

     1. La produzione e la vendita del MFP di cui all’articolo 77, comma 1, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia o dalla Comunità montana.

     2. La Provincia o la Comunità montana, accertata l’idoneità tecnica degli impianti e delle attrezzature del richiedente e la capacità professionale dello stesso, rilasciano l’autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

     3. Chi produce e vende MFP tiene un registro di carico e scarico, ove sono annotate cronologicamente e analiticamente l’entrata e l’uscita di tutte le partite del MFP.

     4. Il produttore di MFP comunica, inoltre, alla Provincia o alla Comunità montana, entro il 30 settembre di ogni anno, la consistenza del materiale esistente nel proprio vivaio o stabilimento.

     5. Durante le fasi di raccolta, lavorazione, allevamento, conservazione, immagazzinamento e trasporto, il MFP deve essere tenuto in lotti separati e identificati secondo:

     a) la specie e, se necessario, la sottospecie, la varietà e il clone;

     b) la categoria di valutazione;

     c) il materiale di base;

     d) l’origine;

     e) la durata dell’allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

     6. Il MFP è trasportato e posto in commercio in partite omogenee, confezionate in involucri, imballaggi o contenitori muniti all’interno e all’esterno del cartellino del produttore, recante il nome e la sede legale della ditta, il nome specifico, le caratteristiche e la quantità del materiale contenuto, la provenienza e il vivaio d’allevamento.

     7. La Giunta regionale, nell’osservanza delle norme comunitarie e nazionali, fornisce direttive tecniche alle Province e alle Comunità montane in ordine agli adempimenti di cui al presente articolo.

 

     Art. 56. (Modifiche all’articolo 81 della LR 39/2000).

     1. Il comma 3 dell’articolo 81 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "3. La competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e all’introitamento delle somme riscosse è delle Province o delle Comunità montane ad eccezione delle sanzioni relative alla materia di cui all’articolo 42, comma 5, che è di competenza dei Comuni."

 

     Art. 57. (Sostituzione dell’articolo 82 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 82 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 82. Sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge.

     1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

     a) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 5.000,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d’uso in deroga ai divieti di cui all’articolo 76, comma 5 e all’articolo 43;

     b) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 2.000,00 per:

     1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nei regolamenti forestali;

     2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d’autorizzazione o in difformità della stessa;

     3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all’articolo 45 in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;

     c) pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 1.000,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;

     d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 per:

     1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;

     2) i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva ove prescritta;

     3) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;

     e) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 50,00 per ogni pianta o ceppaia sradicata in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa, fatti salvi i casi previsti alle lettere a) e b) del presente comma.

     2. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all’articolo 52, comma 2, le sanzioni previste al comma 1 sono raddoppiate.

     3. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:

     a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 e nelle aree di cui al comma 1, lettera c dello stesso articolo;

     b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 5.000,00 per la produzione o vendita di materiale forestale di propagazione in assenza di autorizzazione;

     c) pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 1.000,00 per la mancata comunicazione della consistenza del materiale forestale di propagazione detenuto, l’omessa tenuta dei registri di carico e scarico, la non corretta registrazione sugli stessi dei movimenti del materiale forestale di propagazione e la detenzione in tutte le fasi di raccolta, lavorazione, commercializzazione e trasporto di materiale forestale di propagazione non riunito in lotti separati e identificati;

     d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 per:

     1) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate dall’articolo 63;

     2) la realizzazione di impianto d’arboricoltura da legno o il suo espianto senza la prescritta comunicazione;

     3) ogni sughera e per ogni castagno da frutto abbattuti in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54;

     4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughereta o di castagneto da frutto sottoposti a coltura agraria in assenza d’autorizzazione o in difformità dalla stessa;

     e) pagamento di una somma minima di euro 32,00 e massima di euro 320,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all’articolo 76, comma 4, lettera a); qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

     f) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 50,00 per:

     1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;

     2) ogni pianta o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.

     4. Per le violazioni al divieto di cui all’articolo 76, comma 4, lettera b) si applica la sanzione prevista dall’articolo 58, comma 1, lettera e) della LR 3/1994 e successive modificazioni."

 

     Art. 58. (Sostituzione dell’articolo 83 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 83 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 83. Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento forestale [4].

     1. Per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento forestale, dall’autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

     a) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 50,00 per:

     1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative all’allestimento e sgombero delle tagliate;

     2) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;

     3) ogni pianta o ceppaia sradicata e ogni pianta potata in violazione alle norme, fatti salvi i casi sanzionati all’articolo 82;

     4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;

     5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo; qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

     6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti.

     b) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 30,00 per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme relative alle modalità di esecuzione del taglio. L’importo complessivo della sanzione proporzionale così calcolata è comunque determinato fino a un massimo di euro 30,00 per ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, di bosco tagliato in cui sia rilevata la violazione.

     2. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00, fatti salvi i casi sanzionati ai sensi dell’articolo 82, comma 1, lettera b), numero 1) e lettera d), numero 1)."

 

     Art. 59. (Sostituzione dell’articolo 84 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 84 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 84. Sanzioni aggiuntive.

     1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell’autorizzazione o del piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore medio di mercato delle piante tagliate o sradicate o del danno commesso, ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 82 e 83.

     2. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, la determinazione del danno riguarda solo le piante che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvicolturali.

     3. Nei casi in cui la violazione si configuri come trasformazione del bosco o come difformità sostanziale ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, l’importo della sanzione di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.

     4. La Giunta regionale individua le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso ed i soggetti incaricati di effettuare tale valutazione."

 

     Art. 60. (Sostituzione dell’articolo 85 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 85 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 85. Ripristino.

     1. Nel caso di violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell’autorizzazione o del piano dei tagli o delle disposizioni stabilite a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, l’ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.

     2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell’articolo 6 della l. 689/1981.

     3. Per i fini di cui al comma 1, l’ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico intima ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido l’esecuzione degli interventi necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione, ed i termini dell’eventuale presentazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare.

     4. Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedimenti d’intimazione nei termini prescritti, l’ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede alla progettazione, alla direzione ed all’esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l’esazione delle contribuzioni dirette.

     5. Per i fini di cui al comma 4 l’ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede all’occupazione temporanea, anche d’urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell’ente stesso.

     6. I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedono nei termini prescritti, all’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 o alla presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 3000,00 per ogni 1000 metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione."

 

     Art. 61. (Abrogazione dell’articolo 88 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 88 della LR 39/2000 è abrogato.

 

     Art. 62. (Sostituzione dell’articolo 94 della LR 39/2000).

     1. L’articolo 94 della LR 39/2000 è sostituito dal seguente:

     "Art. 94. Terreni rimboschiti in occupazione temporanea.

     1. Le Province, entro il 31 dicembre 2003, redigono i seguenti tre elenchi, relativi ai terreni rimboschiti in occupazione temporanea ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l’applicazione del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani):

     a) elenco dei terreni rimboschiti per i quali sia necessario il mantenimento dell’occupazione temporanea ai fini dell’affermazione del bosco;

     b) elenco dei terreni per i quali ai fini della migliore conservazione e produttività del bosco, sia ritenuta necessaria la prescrizione di specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l’utilizzazione e, quindi, la riconsegna sia condizionata alla redazione di un piano di coltura;

     c) elenco dei terreni da riconsegnare ai rispettivi proprietari per i quali non sia necessaria la redazione di un piano di coltura.

     2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati per trenta giorni all’Albo dei Comuni nei quali sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I Comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla Provincia, che li approva.

     3. A seguito dell’approvazione degli elenchi da parte della Provincia:

     a) i terreni inseriti nell’elenco di cui al comma 1, lettera c) si intendono riconsegnati ai proprietari;

     b) la gestione e la riconsegna, ai sensi dell’articolo 11, dei terreni in occupazione temporanea inseriti negli elenchi di cui al comma 1, lettere a) e b), quando non sia di competenza della Provincia stessa, è affidata alla Comunità montana."

 

     Art. 63. (Modifica dell’allegato B della LR 39/2000).

     1. Nell’intestazione dell’allegato B le parole "Ente competente" sono sostituite con le parole "Ente competente ad amministrare i complessi agricolo-forestali".

 

CAPO II

Norme finali e transitorie

 

     Art. 64. (Regolamento forestale).

     1. Il regolamento di attuazione della LR 39/2000, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R, costituisce il regolamento forestale di cui all’articolo 39 della LR 39/2000 come sostituito dalla presente legge.

     2. Entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale, con le procedure individuate all’articolo 39 della LR 39/2000, come sostituito dalla presente legge, modifica il regolamento di cui al comma 1 per adeguarlo ai contenuti della presente legge.

     3. Le modifiche al regolamento di cui al comma 2 entrano in vigore il 1 gennaio 2004.

     4. Entro il 1 gennaio 2004 le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli Enti parco approvano il regolamento di cui all’articolo 40 della LR 39/2000 come sostituito dalla presente legge.

     5. I regolamenti forestali approvati dalle Province prima dell’entrata in vigore della presente legge cessano la loro vigenza alla data di cui al comma 3.

     6. L’obbligo del piano dei tagli di cui all’articolo 48, comma 5 della LR 39/2000, come sostituito dalla presente legge, decorre dal 1 gennaio 2005.

 

     Art. 65. (Disciplina transitoria in materia di funzioni amministrative).

     1. L’esercizio delle funzioni attribuite alle Comunità montane dalla presente legge decorre dal 1 gennaio 2004.

     2. L’esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni dalla presente legge decorre dal 1 gennaio 2004.

     3. I procedimenti pendenti al 1 gennaio 2004 rimangono di competenza della Provincia fino a conclusione della procedura amministrativa.

 

     Art. 66. (Norme transitorie per la difesa dei boschi dagli incendi).

     1. Il piano operativo antincendi boschivi, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 1997, n. 253, e successive modificazioni, rimane in vigore fino all’esecutività del piano pluriennale regionale AIB di cui all’articolo 70 della LR 39/2000.

     2. Fino alla data di entrata in vigore del piano pluriennale regionale AIB, ferme restando le competenze del Corpo dei vigili del fuoco e delle altre strutture statali, all’estinzione degli incendi provvedono, in conformità al piano operativo AIB, approvato con del. cons. reg. 253/1997:

     a) il personale del Corpo forestale dello Stato;

     b) le squadre d’intervento organizzate dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Province e dagli Enti parco regionali;

     c) le squadre costituite da appartenenti ad associazioni del volontariato.

     3. Fino alla data di entrata in vigore del piano pluriennale regionale AIB il personale del Corpo forestale dello Stato assume la direzione delle operazioni di estinzione, ferme restando le competenze del Corpo dei vigili del fuoco. In assenza del personale del Corpo forestale dello Stato, la direzione delle operazioni è assunta dai tecnici degli enti di cui al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito dal piano operativo AIB, approvato con del. cons. reg. 253/1997.

     4. Fino alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale, di cui all’articolo 64, si applicano le seguenti norme cautelative con le deroghe previste dal piano operativo AIB, approvato con del. cons. reg. 253/1997:

     a) la Giunta regionale individua i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, parificati alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi prevista dal piano operativo AIB di cui al presente comma;

     b) è vietato accendere fuochi nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;

     c) durante i periodi a rischio di cui alla lettera a), nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare in luogo aperto apparecchi a fiamma o elettrici, motori, fornelli, inceneritori e altre attrezzature che possono produrre faville o brace e compiere ogni altra operazione che può comunque creare pericolo d’incendio.

     5. Per le violazioni ai divieti di cui al presente articolo, in luogo delle sanzioni previste dall’articolo 82, comma 1, lettera c), comma 1 lettera d) numero 3) e comma 3 lettera a) della LR 39/2000, si applicano le seguenti sanzioni:

     a) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 per le violazioni al disposto di cui al comma 4, lettera b);

     b) pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 1.000,00 per le violazioni al disposto di cui al comma 4, lettera c)."


[1] Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 21 febbraio 2003, n. 9.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 3 ottobre 2003, n. 40.

[3] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 3 ottobre 2003, n. 40.

[4] Rubrica così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 21 febbraio 2003, n. 9.