Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.6 prodotti agricoli e colture |
Data: | 25/02/2000 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. 1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata “bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale”. Il relativo disciplinare di produzione è approvato con decreto [...] |
Art. 2. 1. L'attività di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui all'articolo 1 è svolta dal Ministro delle politiche [...] |
Art. 3. 1. La presente legge disciplina la difesa ed il miglioramento della filiera del bergamotto al fine di |
Art. 4. 1. Alle imprese agricole, agli agricoltori singoli od associati e ad altri soggetti che svolgono attività di coltivazione del bergamotto, nel rispetto dei vincoli [...] |
Art. 5. 1. La regione Calabria, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, può promuovere la realizzazione del catasto delle superfici coltivate a [...] |
Art. 6. 1. Il Consorzio del bergamotto, i comuni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 5 e gli operatori agricoli singoli ed associati le cui aziende ricadono nelle medesime [...] |
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12 miliardi per l'anno 2000 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004, si [...] |
Art. 8. 1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito da ultimo dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sulle [...] |
Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 2.6.99 - L. 25 febbraio 2000, n. 39.
Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati.
(G.U. 3 marzo 2000, n. 52).
1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata “bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale”. Il relativo disciplinare di produzione è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della regione Calabria e dei soggetti di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La denominazione di origine controllata “bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale” è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
3. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere validità il giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta “essenza di bergamotto”, che si ottiene ai sensi del
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di origine controllata di cui al comma 1.
1. L'attività di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui all'articolo 1 è svolta dal Ministro delle politiche agricole e forestali che a tal fine può conferire, con proprio decreto, la vigilanza stessa a soggetti pubblici o privati che rispondono ai requisiti richiesti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie ed in particolare di quelle di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.
2. Il soggetto incaricato della vigilanza ai sensi del comma 1 può utilizzare un proprio contrassegno su prodotto confezionato, la cui tipologia, è approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto stesso.
1. La presente legge disciplina la difesa ed il miglioramento della filiera del bergamotto al fine di:
a) tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio dell'area di produzione del bergamotto;
b) valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del bergamotto e delle attività connesse e conseguenti;
c) migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate.
2. Lo Stato persegue le finalità di cui al comma 1 nel quadro degli indirizzi e degli interventi stabiliti in materia dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, avvalendosi dei seguenti organismi, autorizzati a svolgere le relative azioni:
a) il Consorzio del bergamotto, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 29 maggio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946;
b) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
c) la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati agrumari di Reggio Calabria e l'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.
1. Alle imprese agricole, agli agricoltori singoli od associati e ad altri soggetti che svolgono attività di coltivazione del bergamotto, nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti pubblici a soggetti privati, possono essere erogati contributi finanziari in relazione alle superfici coltivate ed al quantitativo effettivamente conferito. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la regione Calabria ed i soggetti di cui all'articolo 3, stabilisce, con proprio decreto, l'entità del contributo e le procedure per la sua erogazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000.
1. La regione Calabria, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, può promuovere la realizzazione del catasto delle superfici coltivate a bergamotto, anche al fine di favorirne, attraverso idonei strumenti, il mantenimento della destinazione.
1. Il Consorzio del bergamotto, i comuni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 5 e gli operatori agricoli singoli ed associati le cui aziende ricadono nelle medesime aree possono presentare alla regione Calabria piani organici relativi alla realizzazione di interventi relativi:
a) all'espansione della coltura, nell'ambito delle aree vocate, in sostituzione di altre specie agrumicole, anche al fine di contribuire al contenimento dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera e al miglioramento delle condizioni climatiche ed ambientali;
b) al reinnesto, al reinnesto con diradamento e al diradamento semplice;
c) allo sviluppo dell'attività vivaistica e della meccanizzazione aziendale;
d) alla realizzazione di fabbricati rurali;
e) alla realizzazione di opere infrastrutturali di piccola e media entità volte a favorire la riduzione dei costi di produzione e la ripresa della coltura;
f) alla realizzazione di impianti di lavorazione e commercializzazione;
g) alla realizzazione di studi e ricerche ed allo svolgimento di attività di assistenza tecnica;
h) alla realizzazione di attività promozionale nel settore commerciale.
2. Per l'attuazione dei piani di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 6 miliardi per l'anno 2000 e lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.
3. I comuni nel cui territorio sono comprese strade a servizio di aziende a prevalente indirizzo bergamotticolo possono presentare alla regione Calabria progetti di recupero viario su strade comunali e vicinali, predisponendo soluzioni volte a facilitare l'accesso alle aziende e a favorire la meccanizzazione delle colture, nonché l'elettrificazione delle zone interessate alla coltura. Il finanziamento dei piani è erogato per stralci, con precedenza per quelli riguardanti le aree che presentano maggiori esigenze di recupero e una più alta intensità colturale, e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 4 miliardi per l'anno 2000 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12 miliardi per l'anno 2000 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Ai sensi dell'articolo 8 della
2. Chiunque non ottemperi alla disposizione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 15 del citato articolo 8 della
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.