Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.6 sport e tempo libero |
Data: | 13/02/2007 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Determinazione della capienza delle palestre. |
Art. 4. Ubicazione. |
Art. 5. Sistema delle vie d’uscita. |
Art. 6. Accessi. |
Art. 7. Spogliatoi per gli utenti e relativi servizi di supporto. |
Art. 8. Spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e relativi servizi di supporto. |
Art. 9. Pronto soccorso. |
Art. 10. Requisiti microambientali. |
Art. 11. Requisiti illuminotecnici. |
Art. 12. Barriere architettoniche. |
Art. 13. Segnaletica. |
Art. 14. Attività promiscue. |
Art. 15. Denuncia di inizio attività. |
Art. 16. Responsabile tecnico e requisiti professionali degli operatori. |
Art. 17. Abrogazione. |
Art. 18. Disposizioni finali. |
§ 3.6.23 - D.P.G.R. 13 febbraio 2007, n. 7/R. [1]
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).
(B.U. 22 febbraio 2007, n. 3).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della
Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
Vista la
Visti gli articoli 10 e 10 bis della suddetta legge regionale che definiscono con precisione l’ambito applicativo del regolamento di attuazione e confermano sostanzialmente l’impostazione generale del precedente
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 9 ottobre 2006, n. 2 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della
Preso atto che la 5^ Commissione consiliare, nella seduta del 16 novembre 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni;
Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla suddetta Commissione consiliare;
Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 17 novembre 2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 92, che approva il regolamento di attuazione della
EMANA
il seguente Regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 10 e 10 bis della
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i locali dove si svolgono le seguenti attività:
a) discipline riferibili a espressioni filosofiche dell’individuo, che comportino attività motoria;
b) ballo e danza, in quanto riferibili ad attività di spettacolo.
Art. 2. Definizioni.
1. Ai sensi del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) attività motorio - ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;
b) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), incluse quelle associate o praticate a supporto di dette attività ed inserite nel ciclo di preparazione atletica;
c) palestra: locale ove si svolgono le attività motorio - ricreative;
d) utenti: complesso di persone formato da istruttori, eventuali arbitri e praticanti l’attività motorio – ricreativa;
e) capienza: massimo affollamento contemporaneo di utenti, di pubblico e di eventuali accompagnatori consentito negli spazi destinati alle attività motorio - ricreative;
f) compensabilità delle superfici: possibilità di sommare le superfici di ambienti con medesima destinazione d’uso, ai fini del raggiungimento della superficie complessiva minima prevista dalla normativa vigente;
g) limite di compensabilità: limitazione posta alla compensabilità di superfici, calcolata sulla base del rapporto tra l’ambiente più grande e l’ambiente più piccolo;
h) frazionabilità degli spogliatoi: possibilità di suddividere la superficie complessiva da destinarsi agli spogliatoi in più locali distinti e separati con la medesima destinazione d’uso.
Art. 3. Determinazione della capienza delle palestre.
1. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra, la superficie degli spazi di attività a disposizione di ciascun utente non può essere inferiore a 4 metri quadrati.
2. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra si considerano altresì i requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento con riferimento a:
a) superficie degli spogliatoi;
b) dotazione dei servizi igienico - sanitari;
c) dimensionamento del sistema delle vie di uscita;
d) rapporto tra aerazione naturale e superficie degli spazi di attività motorio - ricreativa.
3. La capienza di ciascuna palestra è determinata assumendo come valore il risultato minimo risultante dai calcoli riferiti ai requisiti minimi di cui al comma 2.
4. La capienza risulta da apposita dichiarazione allegata alla comunicazione di inizio di attività, di cui all’articolo 15, ed è esposta all’ingresso della palestra.
Art. 4. Ubicazione.
1. L’ubicazione delle palestre è stabilita nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministero dell’interno 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi).
2. Ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti dal d. m. 18 marzo 1996 gli utenti sono considerati come spettatori.
Art. 5. Sistema delle vie d’uscita.
1. Le palestre con capienza fino a 50 sono realizzate con un sistema organizzato di vie di uscita, costituito da una uscita di larghezza non inferiore a 120 centimetri, ovvero da due uscite di larghezza non inferiore a 80 centimetri.
2. Le palestre con capienza fino a 50 in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non possano adeguarsi alla disposizione di cui al comma 1 per effetto di vincoli disposti ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della
3. Le palestre con capienza superiore a 50 sono realizzate nel rispetto delle disposizioni del d. m. 18 marzo 1996; a tal fine gli utenti e gli eventuali accompagnatori sono equiparati agli spettatori.
4. Le porte si aprono nel senso dell’esodo con azionamento a semplice spinta, e non possono comunque costituire motivo di maggior rischio nelle aree verso cui si aprono.
Art. 6. Accessi.
1. Eccezion fatta per le palestre di cui all’articolo 5, comma 2, gli spazi di attività non hanno accessi diretti dall’esterno o dagli spogliatoi.
Art. 7. Spogliatoi per gli utenti e relativi servizi di supporto.
1. Ogni palestra è dotata di almeno due spogliatoi per gli utenti, distinti per sesso.
2. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli utenti, al netto della superficie dei servizi igienici ed al lordo della superficie di eventuali disimpegni interni, non può essere inferiore a:
a) fino a dieci utenti: 1,6 mq/persona, con un minimo di 6,4 mq. per ciascun spogliatoio maschi/femmine
b) da undici a trenta utenti: 1,2 mq/persona
c) da trentuno a cinquanta utenti: 1,00 mq/persona
d) da cinquantuno a ottanta utenti: 0,80 mq/persona
e) da ottantuno a centoventi utenti: 0,50 mq/persona
f) oltre centoventi utenti. 0,40 mq/persona
3. La superficie minima per ciascuno dei due spogliatoi, applicabile a palestre con capienza fino a 10, è di 1,6 metri quadrati a persona, con un minimo di 6,4 metri quadrati.
4. Gli spogliatoi sono forniti di servizi igienici con una dotazione minima di un w. c., un lavabo e due posti doccia per ogni ventiquattro utenti.
5. La compensabilità tra le superfici degli spogliatoi per gli utenti e le relative dotazioni igieniche e posti doccia è ammessa solo per palestre con capienza totale non superiore a 50. In tal caso il limite di compensabilità e’ pari a 1,5.
6. Non è ammessa la compensabilità degli spogliatoi per gli utenti con quelli per gli istruttori.
7. Ferma restando la dotazione complessiva di servizi igienici richiesta dal presente regolamento, è ammessa la frazionabilità degli spogliatoi, purché sia rispettata per ogni locale la superficie minima di 6,4 metri quadrati. Ogni locale adibito a spogliatoio è dotato di almeno un w. c., un lavabo e un posto doccia.
8. Qualora sia prevista, a turno, la presenza di utenti di un solo sesso, le palestre con capienza totale non superiore a 50 possono essere dotate di un solo spogliatoio utenti; in tal caso gli orari di accesso alla palestra suddivisi per sesso sono esposti all’ingresso.
Art. 8. Spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e relativi servizi di supporto.
1. Le palestre con capienza superiore a 50 sono dotate di almeno due spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti distinti per sesso.
2. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e’ pari a 12,8 metri quadrati ogni cinquanta utenti.
3. Ogni spogliatoio per gli istruttori e per gli addetti è fornito di dotazioni igieniche, composte da un w. c., da un lavabo e da un posto doccia ogni cinquanta utenti della palestra.
4. La compensabilità tra le superficie degli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e tra le relative dotazioni igieniche e posti doccia è ammessa solo per palestre con capienza non superiore a 50. In tal caso, il limite di compensabilità è pari a 1,5.
Art. 9. Pronto soccorso.
1. Ai fini delle esigenze di pronto soccorso, le palestre con capienza superiore a 100 sono dotate di un locale, di superficie netta non inferiore a 9 mq con lato minore non inferiore a 2,5 metri, sufficientemente areato e illuminato, che può essere adibito anche ad altri usi, purché compatibili con l’utilizzo sanitario.
2. Il locale di cui al comma 2, chiaramente segnalato ed agevolmente accessibile dal locale palestra, comunica con l’esterno in zona facilmente accessibile ai mezzi di emergenza sanitaria 118, è dotato di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l’attrezzatura di primo soccorso, di un apparecchio telefonico, di un lavabo con acqua potabile, di una scrivania con sedia, nonché di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Nelle palestre con capienza fino a 100 è in ogni caso garantita la dotazione di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l’attrezzatura di primo soccorso e di un apparecchio telefonico.
Art. 10. Requisiti microambientali.
1. Il rapporto tra la superficie di aerazione naturale e la superficie netta degli spazi di attività delle palestre non può essere inferiore a un dodicesimo.
2. Qualora non sia possibile raggiungere il valore di cui al comma 1 e’ ammessa la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica in grado di colmare la differenza. In tal caso il calcolo della portata dell’aria è effettuato sul volume delle superfici non coperte dalla aerazione naturale.
3. Sono altresì ammessi sistemi di termoventilazione invernale con regolazione automatica della temperatura e di climatizzazione estiva ed invernale con controllo e regolazione automatica della temperatura e dell’umidità relativa.
4. Gli eventuali impianti di aerazione di cui ai commi 2 e 3 sono progettati e realizzati secondo le norme della
5. I servizi igienici e le docce sono dotati di una superficie di aerazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi.
6. Qualora non sia possibile raggiungere il valore di cui al comma 6 è previsto un sistema di ventilazione artificiale, ad accensione automatica e con timer a spegnimento ritardato, tale da assicurare un ricambio d’aria non inferiore a 5 volumi ambiente ogni ora.
Art. 11. Requisiti illuminotecnici.
1. L’illuminazione degli spazi di attività, misurata a 60 centimetri dal pavimento, non può essere inferiore a 100 lux. Gli apparecchi di illuminazione installati sono dotati di protezione contro gli urti.
Art. 12. Barriere architettoniche.
1. Alle palestre si applicano le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
2. In ciascuno dei due spogliatoi per gli utenti, singolo o frazionato, almeno uno dei servizi igienici è predisposto per utenti diversamente abili; in alternativa può essere previsto un solo servizio igienico con gli stessi requisiti, aggiuntivo a quelli interni agli spogliatoi, con accesso indipendente, dotato di antibagno.
3. Nelle palestre con capienza fino a 50, il servizio igienico per utenti diversamente abili può essere realizzato in uno degli spogliatoi per gli istruttori.
Art. 13. Segnaletica.
1. Nelle palestre è installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alle prescrizioni di cui alla
2. La segnaletica di cui al comma 1 consente l’individuazione delle vie di uscita, del posto di primo soccorso, dei mezzi antincendio; sono altresì apposti cartelli indicanti i comportamenti da tenere nei casi di emergenza.
Art. 14. Attività promiscue.
1. Nelle palestre in possesso di autorizzazione allo svolgimento delle attività sportive come definite dall’articolo 2 possono essere svolte attività motorio-ricreative.
Art. 15. Denuncia di inizio attività.
1. La denuncia di inizio attività di cui all’articolo 10 della
2. La denuncia di inizio attività è accompagnata da dichiarazione nella quale il richiedente attesta:
a) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del
b) gli estremi delle certificazioni degli impianti tecnologici;
c) la capienza calcolata ai sensi dell’articolo 3 e la conformità della palestra alle norme del medesimo;
d) le generalità, se diverse da quelle del titolare, del responsabile tecnico delle attività svolte nella palestra;
e) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 16;
f) il possesso di polizza assicurativa per i danni cagionati a terzi e derivanti dalle attività praticate nella palestra, indicandone gli estremi;
Art. 16. Responsabile tecnico e requisiti professionali degli operatori.
1. A tutela degli utenti ed a garanzia del servizio offerto presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso della laurea specialistica in scienze motorie;
2. Per lo svolgimento delle attività motorie e sportive all’interno della palestra il responsabile tecnico può avvalersi, sotto la proprio sorveglianza e responsabilità, dei seguenti soggetti:
a) tecnici del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva;
b) tecnici diplomati a seguito di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali.
c) operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della
3. All’ingresso della palestra sono esposti:
a) l’elenco aggiornato degli istruttori operanti nella palestra;
b) una copia della denuncia di inizio di attività.
4. Le palestre operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano entro un anno alla disposizione di cui al presente articolo;
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle palestre che siano già dotate di un responsabile tecnico in possesso di uno dei titoli previsti dal
Art. 17. Abrogazione.
1. Il
Art. 18. Disposizioni finali.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 16 il presente regolamento si applica alle palestre aperte dopo l’entrata in vigore del medesimo.
2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. A tal fine gli utenti delle palestre sono equiparati agli spettatori.
[1] Abrogato dall'art. 18 del D.P.G.R. 5 luglio 2016, n. 42/R.