§ 3.5.125 - L.R. 31 luglio 2008, n. 42.
Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:31/07/2008
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Contributi
Art. 3.  Procedure di bilancio
Art. 4.  Norma transitoria
Art. 5.  Norma finanziaria
Art. 6.  Abrogazioni


§ 3.5.125 - L.R. 31 luglio 2008, n. 42.

Riorganizzazione degli enti dipendenti e delle partecipazioni della Regione Toscana. Sostegno alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana). Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 (Costituzione della Mediateca regionale toscana).

(B.U. 8 agosto 2008, n. 27)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge concorre alla riorganizzazione degli enti e delle partecipazioni regionali sostenendo la fusione, avviata a seguito della deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2008, n. 54 (Direttive relative alla fusione della Fondazione Mediateca regionale toscana con la Fondazione Sistema Toscana, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, articolo 14), della Fondazione Mediateca regionale toscana, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 20 (Costituzione della Mediateca regionale toscana), di seguito denominata MRT, per incorporazione nella Fondazione Sistema Toscana di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 2003, n. 121, di seguito denominata FST.

 

     Art. 2. Contributi [1]

[1. La Regione eroga un contributo ordinario annuale per concorrere al funzionamento di FST nella misura stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base del bilancio di previsione annuale presentato dalla Fondazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

2. Per la realizzazione di attività di FST che rivestano interesse regionale, possono essere concessi specifici contributi. 3. A tal fine FST presenta al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno il proprio programma di attività per l’anno successivo, elaborato sulla base degli indirizzi e degli atti della programmazione regionale.

4. Il Consiglio regionale, esaminato il programma e valutatane la conformità ai propri indirizzi ed agli atti di programmazione regionale, definisce l’entità dei contributi.]

 

     Art. 3. Procedure di bilancio [2]

[1. FST presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce l’esercizio, il bilancio di previsione annuale, corredato dalla relazione sugli obiettivi da conseguire e dal piano tecnico finanziario che contiene le indicazioni relative al triennio successivo.

2. FST presenta alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del collegio dei revisori e dalla relazione sulla gestione.]

 

     Art. 4. Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale:

a) assegna a FST, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il contributo annuale per concorrere al funzionamento della Fondazione;

b) determina con propria deliberazione l’entità dei contributi specifici da concedere ad FST per la realizzazione delle attività della Fondazione che rivestono interesse regionale, secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 4. A tal fine FST presenta entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge un programma di attività per l’anno in corso elaborato sulla base degli indirizzi e degli atti della programmazione regionale.

2. In deroga alla normativa regionale che regola l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di persone giuridiche private, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta, approva la modifica statutaria di FST e le conseguenti determinazioni in merito alla fusione per incorporazione di MRT in FST. L’approvazione da parte della Giunta regionale costituisce titolo per i conseguenti adempimenti inerenti al registro regionale delle persone giuridiche private.

3. Dalla data della cancellazione di MRT dal registro delle persone giuridiche private conseguente alla fusione per incorporazione in FST cessa il contributo regionale a MRT di cui alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 75 (Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo e Mediateca regionale toscana) e lo stesso è devoluto a FST.

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), stabiliti per l’anno 2008 in euro 1.600.000,00, si fa fronte con le risorse di cui all’unità previsionale di base (UPB) 133 “Attività d’informazione, comunicazione, pubblicità istituzionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2008.

2. Gli oneri per gli interventi stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), fanno carico ai finanziamenti degli strumenti di programmazione cui attengono gli interventi stessi. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 6. Abrogazioni

1. Dalla data di cui all’articolo 4, comma 3, sono abrogate le disposizioni della l.r. 75/1984, relative all’erogazione del contributo ordinario annuale a MRT come di seguito specificato:

a) nel titolo, dopo le parole: “Contributi alle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo”, sono abrogate le parole: “e Mediateca regionale toscana”;

b) al comma 1 dell’articolo 1, dopo le parole: “per concorrere al funzionamento delle fondazioni Orchestra regionale Toscana, Toscana spettacolo”, sono abrogate le parole: “e Mediateca regionale toscana”;

c) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 è abrogata.

2. Dalla data di cui all’articolo 4, comma 3, è abrogata la l.r 20/1983.


[1] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.