§ 3.5.16 - L.R. 2 maggio 1983, n. 20 .
Costituzione della Fondazione Mediateca Regionale Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:02/05/1983
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Nell'ambito delle attività volte alla promozione della iniziativa culturale in Toscana, in riferimento all'art. 4 dello Statuto ed all'art. 49 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616, la Regione Toscana [...]
Art. 2.      Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione lo Statuto della Fondazione
Art. 3.      La Regione Toscana eroga L. 100.000.000 (cento milioni) per la costituzione del patrimonio della Fondazione.
Art. 4.      L'onere complessivo di L. 120.000.000 derivante dalla presente legge trova copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della L.R. 6-5-77, n. 28, nelle quote non utilizzate [...]
Art. 5.      L'articolo 10 della L.R. 28 gennaio 1980 n. 11 è così modificato:


§ 3.5.16 - L.R. 2 maggio 1983, n. 20 [1].

Costituzione della Fondazione Mediateca Regionale Toscana.

(B.U. 11 maggio 1983, n. 23)

 

Art. 1.

     Nell'ambito delle attività volte alla promozione della iniziativa culturale in Toscana, in riferimento all'art. 4 dello Statuto ed all'art. 49 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616, la Regione Toscana promuove la costituzione della Fondazione «MEDIATECA REGIONALE TOSCANA - M.R.T.» con sede in Firenze.

     La Mediateca Regionale Toscana viene costituita per la realizzazione dei seguenti compiti:

     - conservazione, restauro e diffusione del patrimonio audiovisivo toscano;

     - assistenza tecnica a sostegno di attività culturali audiovisive realizzate in Toscana da Enti, Istituti ed organismi aventi finalità culturali ed educative;

     - ricerca e sperimentazione audiovisiva;

     - documentazione audiovisiva di attività culturali prodotte in Toscana.

 

     Art. 2.

     Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione lo Statuto della Fondazione [2]; la Giunta regionale ed il Presidente della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione e il funzionamento della Fondazione stessa.

 

     Art. 3.

     La Regione Toscana eroga L. 100.000.000 (cento milioni) per la costituzione del patrimonio della Fondazione.

     (Soppresso) [3].

     La Regione può altresì assegnare proprio personale per l'espletamento dei compiti della Fondazione.

 

     Art. 4.

     L'onere complessivo di L. 120.000.000 derivante dalla presente legge trova copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della L.R. 6-5-77, n. 28, nelle quote non utilizzate dei fondi globali iscritte per L. 20.000.000 al Cap. 60000 e per Lire 100.000.000 al Cap. 60100 del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1982.

     Ai sensi dell'art. 135 della legge regionale citata al precedente capoverso, gli stanziamenti delle nuove spese sono assegnate al bilancio del corrente esercizio ai seguenti capitoli:

     (omissis).

 

     Art. 5.

     L'articolo 10 della L.R. 28 gennaio 1980 n. 11 è così modificato:

     «Nell'ambito del Dipartimento Istruzione e Cultura vengono esercitati i seguenti compiti:

     a) coordinamento delle produzioni cinematografiche ed audiovisive realizzate per iniziativa della Regione;

     b) promozione e diffusione dei film e degli audiovisivi suddetti anche avvalendosi della struttura della Mediateca Regionale Toscana».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2008, n. 42, con la decorrenza ivi prevista.

[2] V. Del. C. 5 febbraio 1992, n. 75 «Modifica dello Statuto della Fondazione Mediateca Regionale Toscana» (B.U. 25 marzo 1992, n. 17), già approvato con Del. C. 14 giugno 1983, n. 415 e successivamente modificato ed integrato con Del. C. 26 luglio 1983, n. 415 controdeduzioni.

[3] Comma soppresso con L.R. 29 dicembre 1983, art. 5, lett. b); detta legge è stata poi abrogata con L.R. 31 dicembre 1984, n. 75, art. 5 (che conferma la soppressione del comma a cui si riferisce la presente nota).