§ 3.3.81 - L.R. 19 maggio 2008, n. 26.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:19/05/2008
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e [...]
Art. 2.  Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 32/2002
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 32/2002
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 10 ter nella l.r. 32/2002
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 10 quater nella l.r. 32/2002
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 10 quinquies nella l.r. 32/2002
Art. 7.  Inserimento dell’articolo 10 sexies nella l.r. 32/2002
Art. 8.  Inserimento dell’articolo 10 septies nella l.r. 32/2002
Art. 9.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 32/2002
Art. 10.  Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
Art. 11.  Disposizioni transitorie in materia di Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
Art. 12.  Disposizioni transitorie in materia di Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa, Siena
Art. 13.  Disposizioni transitorie in materia di Consigli territoriali degli studenti e Consiglio regionale degli studenti
Art. 14.  Disposizioni transitorie relative al personale
Art. 15.  Verifica del processo di attuazione e dei risultati conseguiti
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 3.3.81 - L.R. 19 maggio 2008, n. 26.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in tema di istituzione dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario.

(B.U. 23 maggio 2008, n. 15)

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

1. Il comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:

“5. I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte dell’Azienda di cui all’articolo 10 individuate dal regolamento regionale di cui all’articolo 32, comma 3.”.

2. Il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“6. Il servizio abitativo dell’Azienda di cui all’articolo 10, utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università, non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera.”.

 

     Art. 2. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 32/2002

1. L’articolo 10 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

1. E’ istituita, a far data dal 1° luglio 2008, l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze.

2. L’Azienda, in collaborazione con le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa, l’Università per Stranieri di Siena, l’Istituto Italiano di Scienze Umane, l’Institution Markets Technologies di Lucca, l’Accademia di Belle Arti di Firenze, l’Accademia di Belle Arti di Carrara e con gli enti locali, realizza gli interventi di cui all’articolo 9 rivolti agli iscritti ai corsi di studio delle Università degli studi e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana.

3. L’Azienda realizza gli interventi di cui all’articolo 9, nei comuni dove hanno la sede legale le Università della Toscana e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana e nei comuni che ospitano le sedi decentrate.

4. Sono organi dell’Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori; le modalità di funzionamento e le competenze rispettive sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 3.

5. Il funzionamento dell’Azienda è disciplinato da un regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione della stessa, che prevede una articolazione organizzativa per ognuna delle sedi territoriali di Firenze, Pisa e Siena tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificità.

6. Tale articolazione organizzativa territoriale garantisce i necessari raccordi tra l’organizzazione dei servizi e l’organizzazione didattica dell’ateneo, secondo le modalità previste dal regolamento organizzativo dell’azienda.

7. L’articolazione organizzativa territoriale promuove incontri periodici con le rappresentanze territoriali degli studenti e dell’ateneo per monitorare lo stato dei servizi ed il raccordo con l’organizzazione didattica.

8. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale:

a) il regolamento organizzativo dell’Azienda, di cui al comma 5;

b) il bilancio previsionale economico dell’Azienda con l’allegato piano di attività annuale, previa espressione del parere del Consiglio regionale;

9. Il finanziamento dell’Azienda è assicurato mediante:

a) finanziamento regionale;

b) proventi dei servizi resi per l’attuazione del diritto allo studio universitario;

c) altre entrate proprie;

d) accensione di mutui per spese di investimento nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale.

10. Il patrimonio dell’Azienda è vincolato nell’uso all’attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all’articolo 9.

11. L’Azienda predispone il piano degli investimenti per il diritto allo studio universitario, previa consultazione con i comuni dove hanno sede legale le Università della Toscana e con i comuni che ospitano le sedi decentrate.”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente:

“Art. 10 bis

Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

1. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è composto da:

a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti dal Presidente della Giunta regionale;

b) il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane (CORECO), di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59) o suo delegato permanente;

c) i tre Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all’articolo 10 sexies, comma 7.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: la sua durata coincide con quella della legislatura regionale.

3. Fermo restando il disposto del comma 2, i componenti nominati ai sensi del comma 1, lettera c) restano in carica nel Consiglio di amministrazione dell’Azienda:

a) dopo la scadenza di cui al comma 4 dell’articolo 10 sexies, fino alla loro sostituzione a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari;

b) dopo il conseguimento della laurea, fino alla sostituzione.

4. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti. 5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce con il Consiglio regionale degli studenti almeno due volte all’anno per la definizione del piano annuale degli interventi e per il consuntivo del piano dell’anno precedente.

6. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

7. Qualora il Consiglio di amministrazione nell’assumere le proprie determinazioni non ritenga di accogliere il parere del Consiglio regionale degli studenti, ne dà atto fornendo espressa motivazione e riferendo in una successiva riunione del Consiglio regionale degli studenti.”.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 10 ter nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente:

“Art. 10 ter

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).

2. Il Collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti.

3. La durata in carica del Collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale.

4. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall’Azienda ai fini del controllo di legittimità contabile e amministrativa.”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 10 quater nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 10 ter della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente:

“Art. 10 quater

Poteri di vigilanza

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Azienda e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il personale regionale dirigente al fine di verificare il regolare funzionamento dell’Azienda.

2. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell’Azienda sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.”.

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 10 quinquies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 10 quater della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente:

“Art. 10 quinquies

Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario

1. Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi della Regione con quelli degli enti locali e delle Università è istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;

c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Istituto Italiano di Scienze Umane, Institution Markets Technologies di Lucca, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;

d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall’Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;

e) i Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all’articolo 10 sexies;

f) i sindaci dei Comuni di Firenze, Pisa e Siena, o loro delegati.

3. Qualora gli argomenti all’ordine del giorno riguardino questioni relative alle sedi decentrate delle Università, sono invitati a partecipare alle sedute anche i sindaci, o loro delegati, dei comuni sedi di decentramento universitario.

4. La Conferenza esprime pareri:

a) sugli atti di programmazione regionale in materia di diritto allo studio universitario;

b) sul piano degli investimenti;

c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti, anche programmatici, inerenti il diritto allo studio universitario;

d) sul piano annuale delle attività e sul bilancio di esercizio dell’Azienda.

5. La Conferenza si riunisce almeno due volte l’anno: le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.”.

 

     Art. 7. Inserimento dell’articolo 10 sexies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente:

“Art. 10 sexies

Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità

1. Al fine della verifica e del controllo sulla qualità e sulla regolare e corretta erogazione dei servizi sul territorio è istituito per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità.

2. Ciascun Consiglio territoriale è composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

3. Il Consiglio territoriale degli studenti svolge i seguenti compiti:

a) acquisire dati e informazioni sui servizi offerti dall’Azienda nel proprio ambito territoriale;

b) verificare l’organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati nell’area territoriale dall’Azienda attraverso il controllo degli standard di qualità definiti nella carta dei servizi nel rispetto dei criteri di qualità, efficienza ed economicità;

c) verificare la rispondenza agli standard stabiliti a livello regionale e aziendale;

d) proporre all’Azienda soluzioni in grado di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualità.

4. I membri del Consiglio durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell’appartenenza all’Università e possono essere rinnovati una sola volta.

5. L’articolazione organizzativa territoriale dell’Azienda, di cui all’articolo 10 comma 5, garantisce il pieno svolgimento dei compiti del Consiglio territoriale degli studenti e ne costituisce il riferimento per l’adozione delle misure organizzative di funzionamento dei servizi.

6. I membri del Consiglio territoriale degli studenti hanno diritto di accesso nei locali destinati ai servizi.

7. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.”.

 

     Art. 8. Inserimento dell’articolo 10 septies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 10 sexies della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente:

“Art. 10 septies

Consiglio regionale degli studenti

1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l’effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituito il Consiglio regionale degli studenti, composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali, di cui al all’articolo 10 sexies.

2. Il Consiglio regionale degli studenti è nominato dal Presidente della Giunta regionale. 3. Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti è individuato dal Consiglio fra i tre Presidenti dei Consigli territoriali, di cui all’articolo 10 sexies, garantendo l’alternanza annuale di ciascun ambito territoriale alla presidenza.

4. Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti dura in carica un anno.

5. Il Consiglio regionale degli studenti ha i seguenti compiti:

a) esprime pareri e formula proposte in merito al piano di indirizzo generale integrato, di cui all’articolo 31;

b) esprime pareri e formula proposte sul piano annuale degli interventi, sul bilancio preventivo e di esercizio, sui criteri di erogazione dei servizi in materia di diritto allo studio universitario.

c) acquisisce dall’Azienda regionale dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti;

d) indica i rappresentanti degli studenti nelle Commissioni istituite dall’Azienda.

6. I membri del Consiglio regionale degli studenti durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell’appartenenza all’Università e possono essere rinnovati una sola volta.

7. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento interno adottato dallo stesso.”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 32/2002

1. La rubrica dell’articolo 11 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni relative al personale”

2. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“1. Al personale dell’Azienda di cui all’articolo 10 si applica il contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali.”

3. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2007 n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)”) trovano applicazione anche nei confronti dell’Azienda regionale e del relativo personale.”.

4. Il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“4. Le modifiche della dotazione organica dell’Azienda sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.”.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“4 bis. Le disposizioni regionali in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo unico regionale si applicano al personale dirigenziale di ruolo dell’Azienda.”.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002

1. Il comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“3. Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario, le modalità di funzionamento dell’Azienda, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, le procedure di controllo degli atti dell’Azienda da parte del Collegio dei revisori nonché i criteri di organizzazione e di funzionamento dell’Azienda stessa, le linee per l’articolazione territoriale dei servizi agli studenti, ivi comprese le modalità e le forme di controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività sulla base della carta dei servizi, i compensi degli organi dell’Azienda.”.

 

CAPO II

Norme transitorie e finali

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie in materia di Azienda regionale per il diritto allo studio universitario

1. Entro il 30 giugno 2008 il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale provvedono, secondo le rispettive competenze, a nominare gli organi dell’Azienda di cui all’articolo 10, comma 1 della l.r. 32/2002, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge

2. L’Azienda regionale, di cui al comma 1:

a) entro il 30 settembre 2008 adotta il regolamento organizzativo e nomina il Direttore;

b) entro il 30 novembre 2008 approva il piano annuale delle attività e il bilancio di previsione per l’anno 2009;

c) approva i bilanci di esercizio delle Aziende regionali di cui all’articolo 12.

3. Fino al 31 dicembre 2008 l’Azienda di cui al comma 1 per l’espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l’istituto dell’avvalimento, le strutture e il personale delle Aziende di cui all’articolo 12.

4. Per l’esercizio 2008 gli oneri derivanti dalla costituzione dell’Azienda di cui al comma 1, gravano sul bilancio dell’Azienda di Firenze, presso cui ha sede l’ente di cui al presente articolo.

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie in materia di Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa, Siena

1. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono solo attività di ordinaria amministrazione.

2. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possono essere adottati solo se autorizzati dall’Azienda di cui all’articolo 11, comma 1. L’atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione all’Azienda di cui all’articolo 11, comma 1, il Consiglio di amministrazione della stessa non si esprime negativamente.

3. I Consigli di amministrazione delle Aziende regionali di cui al comma 1 sono sciolti con effetto dal 1° luglio 2008.

4. Dal 1° luglio 2008 il Presidente del Consiglio di amministrazione di ciascuna Azienda di cui al comma 1, svolge le funzioni di Commissario straordinario. Al Commissario straordinario è corrisposta unicamente l’indennità di Presidente del Consiglio di amministrazione.

5. Il Commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.

6. L’atto di ricognizione è certificato dal Collegio dei revisori di ciascuna Azienda.

7. Le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse il 31 dicembre 2008.

8. L’Azienda regionale di cui all’articolo 11, comma 1, subentra, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende di cui al comma 1, anche eventualmente non compresi nell’atto di ricognizione di cui al comma 5.

9. I Presidenti delle Aziende di cui comma 1 possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione dell’Azienda di cui all’articolo 11, comma 1. In tale caso non percepiscono le indennità previste per i membri del Consiglio di Amministrazione per tutto il periodo in cui svolgono le funzioni di Commissario straordinario.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie in materia di Consigli territoriali degli studenti e Consiglio regionale degli studenti

1. Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari, successivo all’entrata in vigore della presente legge, i Consigli territoriali degli studenti di cui all’articolo 10 sexies della l.r. 32/2002, introdotto dall’articolo 7 della presente legge, sono composti:

a) dagli studenti eletti nei Consigli di Amministrazione delle Aziende per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) dagli studenti componenti le commissioni di controllo, di cui all’articolo 65 comma 3 del regolamento di esecuzione della l.r. 32/2002, emanato con d.p.g.r. 47/R/2003, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Consigli eleggono al proprio interno il Presidente. In caso di parità di voti, la carica di Presidente viene assunta dallo studente risultato primo degli eletti nel Consiglio di amministrazione della rispettiva azienda.

3. Fino al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi universitari, successivo all’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale degli studenti di cui all’articolo 10 septies, introdotto dall’articolo 8 della presente legge, è composto dai membri dei Consigli territoriali degli studenti di cui al comma 1.

4. L’elettorato attivo e passivo per la nomina del Presidente del Consiglio regionale degli studenti di cui al comma 2 è limitato agli studenti indicati al comma 1, lettera a).

5. I Presidenti delle Aziende di cui all’articolo 12 convocano la prima riunione dei Consigli territoriali degli studenti entro il 31 maggio 2008, per l’elezione dei rispettivi Presidenti.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie relative al personale

1. Il personale a tempo indeterminato iscritto al 30 giugno 2008 nei ruoli organici delle Aziende di Firenze, Pisa e Siena, di cui all’articolo 12, dal 1° gennaio 2009 è trasferito nei ruoli organici dell’Azienda regionale di cui all’articolo 10 della l.r. 32/2002, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.

2. L’Azienda regionale di cui all’articolo 10 della l.r. 32/2002, come sostituito dall’articolo 2 della presente legge, subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere presso le Aziende di Firenze, Pisa e Siena al 30 giugno 2008, sino alla loro scadenza contrattuale.

3. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1 il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata. Fino alla stipula del contratto integrativo dell’Azienda continuano ad applicarsi i contratti integrativi delle Aziende di Firenze, Pisa e Siena.

4. Le risorse di ciascuna delle Aziende di Firenze, Pisa e Siena, destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 1998 – 1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali), a far data dal 1° gennaio 2009 confluiscono nelle risorse dell’Azienda regionale e sono destinate a finanziare per l’intero importo gli istituti di cui al medesimo articolo.

5. Entro il 15 novembre 2008 l’Azienda, di cui all’articolo 11, comma 1, trasmette, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, la proposta di dotazione organica del personale, ordinato per qualifica dirigenziale e per categorie per il personale non dirigenziale, alla Giunta regionale per l’approvazione: fino alla sua approvazione la dotazione organica dell’Azienda è costituita dalla somma delle dotazioni organiche delle Aziende di Firenze, Pisa e Siena.

6. Per il personale che alla data del 31 dicembre 2009 risulti eventualmente in esubero l’Azienda può, previa informazione alle organizzazioni sindacali, sottoscrivere accordi con gli enti locali e gli enti strumentali della Regione al fine di favorire processi di mobilità incentivati, mediante la corresponsione a tali enti degli oneri previdenziali relativi alla retribuzione del personale interessato, per un periodo massimo di due anni.

 

     Art. 15. Verifica del processo di attuazione e dei risultati conseguiti

1. Entro il 31 marzo 2009 la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione contenente la descrizione argomentata del processo di soppressione delle Aziende di cui all’articolo 12, di costituzione dell’Azienda di cui all’articolo 11 e di subentro di quest’ultima nella gestione del diritto allo studio universitario, evidenziando le eventuali criticità riscontrate.

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2009 la Giunta regionale presenta altresì al Consiglio una relazione che illustra:

a) le iniziative intraprese dall’Azienda ai fini della razionalizzazione della gestione dei servizi e del contenimento della spesa;

b) i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi di gestione;

c) le eventuali criticità riscontrate nell’erogazione dei servizi agli utenti.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.