Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 30/03/2009 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r 57/2008 |
§ 3.2.133 - L.R. 30 marzo 2009, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro).
(B.U. 6 aprile 2009, n. 11)
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. che l’articolo 3, comma 1, della
2. che il contributo previsto dalla suddetta legge non risponde a finalità di carattere risarcitorio ma esprime una manifestazione di solidarietà da parte della comunità regionale verso le famiglie colpite dall’evento luttuoso, offrendosi quale sostegno per le più immediate necessità conseguenti a tale evento, ivi comprese quelle di una adeguata assistenza legale;
3. che, ad una rinnovata valutazione di queste disposizioni, l’articolo sopra richiamato non appare pienamente coerente con le predette finalità, nella parte in cui pone specifiche limitazioni, connesse a situazioni fiscali, per l’accesso al contributo da parte degli ascendenti oppure dei fratelli e delle sorelle delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro;
4. che l’articolo 3 della
5. che tale modifica non comporta la necessità di modificare anche la norma finanziaria della
Si approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della l.r 57/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della