§ 3.2.112 – L.R. 16 febbraio 2006, n. 4.
Interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:16/02/2006
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica.
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 3.2.112 – L.R. 16 febbraio 2006, n. 4.

Interpretazione autentica dell’articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti).

(B.U. 27 febbraio 2006, n. 5).

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

     ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

 

Art. 1. Interpretazione autentica.

     1. Nel comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), l’espressione “associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3”, con riferimento all’abilitazione a proporre alla Giunta regionale le iniziative da realizzare nell’anno successivo, si intende comprensiva anche delle associazioni i cui soci sono associazioni di consumatori e utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3.

     2. Nella lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 1/2000, l’espressione “associazioni dei consumatori e degli utenti” si intende comprensiva anche delle associazioni i cui soci sono associazioni di consumatori e utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.