§ 3.1.328 - L.R. 1 agosto 2006, n. 42.
Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:01/08/2006
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale


§ 3.1.328 - L.R. 1 agosto 2006, n. 42. [1]

Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

(B.U. 10 agosto 2006, n. 27).

 

Art. 1. Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

     1. Ai fini del concorso della Regione Toscana alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 164 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2005”), le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni della presente legge dirette al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale, nel rispetto dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 attuativa dell’articolo 1, comma 173, della medesima legge.

     2. Per il triennio 2006-2008, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). A tal fine:

     a) mettono in atto le possibili azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuovi ingressi di personale;

     b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire i livelli essenziali di assistenza;

     c) con riferimento all’anno 2006, devono in ogni caso assicurare il rispetto del limite numerico del personale in servizio al 31 dicembre 2005.

     3. I limiti di cui al comma 2, lettere b) e c), non operano in caso di contratti di assunzione a tempo determinato, per collaborazioni coordinate e continuative ed altri incarichi a termine totalmente finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 25, comma 1, della l.r. 40/2005, provenienti dall’Unione europea e da soggetti privati.

     4. Il limite di cui al comma 2, lettera c), non opera in caso di assunzione della gestione diretta di attività svolte alla data del 31 dicembre 2005 tramite affidamenti a soggetti esterni, nei limiti della spesa annua già sostenuta per le stesse attività.

     5. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale.

     6. La Giunta regionale verifica l’andamento della spesa sanitaria in corso d’esercizio e, ove necessario, adotta, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali, anche in materia di spesa di personale.

     7. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale presentano alla Giunta regionale, per ciascuno degli anni considerati, una relazione sull’attuazione di quanto previsto dalla presente legge. Tale relazione è trasmessa contestualmente alla certificazione sulla coerenza della gestione con gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario, relativa al quarto trimestre.

 


[1] L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è stata prorogata al 31 dicembre 2009 dall'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 69.