Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 01/08/2006 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale |
§ 3.1.328 - L.R. 1 agosto 2006, n. 42. [1]
Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
(B.U. 10 agosto 2006, n. 27).
Art. 1. Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
1. Ai fini del concorso della Regione Toscana alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 164 della
2. Per il triennio 2006-2008, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione ai sensi dell’articolo 25 della
a) mettono in atto le possibili azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuovi ingressi di personale;
b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire i livelli essenziali di assistenza;
c) con riferimento all’anno 2006, devono in ogni caso assicurare il rispetto del limite numerico del personale in servizio al 31 dicembre 2005.
3. I limiti di cui al comma 2, lettere b) e c), non operano in caso di contratti di assunzione a tempo determinato, per collaborazioni coordinate e continuative ed altri incarichi a termine totalmente finanziati con risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 25, comma 1, della
4. Il limite di cui al comma 2, lettera c), non opera in caso di assunzione della gestione diretta di attività svolte alla data del 31 dicembre 2005 tramite affidamenti a soggetti esterni, nei limiti della spesa annua già sostenuta per le stesse attività.
5. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale.
6. La Giunta regionale verifica l’andamento della spesa sanitaria in corso d’esercizio e, ove necessario, adotta, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali, anche in materia di spesa di personale.
7. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale presentano alla Giunta regionale, per ciascuno degli anni considerati, una relazione sull’attuazione di quanto previsto dalla presente legge. Tale relazione è trasmessa contestualmente alla certificazione sulla coerenza della gestione con gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario, relativa al quarto trimestre.
[1] L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente