§ 3.1.55 - L.R. 6 giugno 1988, n. 45.
Istituzione dell'Unità spinale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:06/06/1988
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Unità spinale (Integrazione degli allegati n. 4 e n. 7 L.R. 16-12-84, n. 70).
Art. 2.  Personale delle Unità spinale (Modificazioni all'Allegato n. 2 L. 612-84, n. 70).
Art. 3.  Collaborazioni continuative.
Art. 4.  Altro personale.
Art. 5.  Rapporti tra unità operative.
Art. 6.  Rapporti tra U.S.L. 1O/D e U.S.L. 10/A.
Art. 7.  Attrezzature.
Art. 8.  Aggiornamento.
Art. 9.  Norme di indirizzo.
Art. 10.  Rapporti con le Associazioni dei Medullolesi.
Art. 11.  Oneri.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Abrogazione.


§ 3.1.55 - L.R. 6 giugno 1988, n. 45. [1]

Istituzione dell'Unità spinale.

 

Art. 1. Unità spinale (Integrazione degli allegati n. 4 e n. 7 L.R. 16-12-84, n. 70).

     E' istituita presso la Unità sanitaria locale «Area Fiorentina 10/D» la Unità spinale. L'Unità spinale è costituita da una unità operativa multizonale, appartenente al Servizio delle attività specialistiche, per la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da lesioni midollari.

     (omissis) [2]

     (omissis) [3].

     L'Unità spinale è dotata di 50 posti letto di cui fanno parte i 25 previsti come Ortopedia II° dall'«Allegato 1» «Azione di piano e assistenza sanitaria specialistica» n. 4.6, Legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70.

     L'Unità spinale svolge la propria attività in regime di degenza, assicurando i ricoveri d'urgenza e programmati, di day-hospital e ambulatoriale.

 

     Art. 2. Personale delle Unità spinale (Modificazioni all'Allegato n. 2 L. 612-84, n. 70).

     (Omissis) [4].

 

     Art. 3. Collaborazioni continuative.

     Il personale medico della Unità spinale è coadiuvato in modo continuativo e programmato dal personale medico appartenente alle seguenti discipline:

     - urologia,

     - medicina interna,

     - chirurgia plastica,

     - radiodiagnostica,

     - neurologia.

     L'attività di chirurgia plastica viene assicurata dalla Unità sanitaria locale 10/A, secondo quanto stabilito dall'art. 7.

     Al fine di garantire lo svolgimento delle attività nella forma indicata al primo comma, i parametri specifici dell'«Allegato 2» della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70, sono modificati così come specificato nell'allegato n. 1.

 

     Art. 4. Altro personale.

     Le Unità operative della U.S.L. 10/D, relative alle attività di:

     - psicologia

     - recupero e rieducazione funzionale

     - anestesia e rianimazione

     - segreteria

vengono potenziate mediante l'incremento degli specifici parametri di cui

all'«Allegato n. 2» della legge regionale 6 dicembre 1984, secondo quanto

specificato nell'allegato n. 2.

 

     Art. 5. Rapporti tra unità operative.

     I rapporti tra la Unità spinale e le Unità operative afferenti le attività indicate dagli articoli 3 e 4, nonchè quelle ritenute necessarie, sono disciplinati mediante appositi protocolli.

     I protocolli devono programmare gli interventi delle Unità operative presso la Unità spinale in modo che sia assicurato un apporto preordinato, stabile e continuativo, idoneo al soddisfacimento delle necessità di cura e di riabilitazione dei soggetti affetti da lesioni midollari.

     I protocolli relativi alle attività previste dall'art. 4 stabiliscono, altresì, la modalità e i tempi degli interventi, gli operatori interessati.

     Il Comitato di gestione dà gli indirizzi per la formulazione dei protocolli. I protocolli relativi ai rapporti tra Unità spinale e Unità operative ospedaliere o universitarie convenzionate sono definiti dall'Ufficio di direzione d'intesa con i responsabili delle Unità operative.

     Il Comitato di gestione approva i protocolli di cui al precedente comma.

     La Unità spinale attiva tutte le consulenze ritenute necessarie per i pazienti ricoverati.

 

     Art. 6. Rapporti tra U.S.L. 1O/D e U.S.L. 10/A.

     L'erogazione delle prestazioni di chirurgia plastica avviene mediante la specifica sezione della clinica dermosifilopatica dell'Università di Firenze, convenzionata ai sensi dell'art. 39 della legge 23-12-78, n. 833, con la Unità sanitaria locale 10/A.

     La Unità sanitaria locale 10/D e la Unità sanitaria locale 10/A stipulano apposita convenzione che comprende il protocollo previsto dall'art. 6, primo comma.

 

     Art. 7. Attrezzature.

     Il responsabile della Unità spinale, d'intesa con i responsabili della attività di collaborazione e consulenza di cui ai precedenti articoli, rileva le necessità di attrezzature agli effetti - ai sensi dell'art. 14 L. 6-12-84 - n. 70, del programma annuale per l'adeguamento e lo sviluppo del patrimonio tecnologico e strumentale della U.S.L. e le propone al Comitato di gestione.

 

     Art. 8. Aggiornamento.

     Al fine di garantire una sempre maggiore qualificazione dell'intervento sanitario, la U.S.L. 10/D:

     - mantiene i contatti con i maggiori centri nazionali ed esteri che operano a favore dei medullolesi;

     - propone annualmente il piano dei corsi di aggiornamento per il personale in servizio;

     - promuove scambi di esperienze professionali con gli operatori italiani e stranieri che svolgono attività di ricerca ed assistenza nell'area delle lesioni midollari.

     Le iniziative suddette vengono realizzate con i normali procedimenti già sussistenti presso le Unità sanitarie locali.

 

     Art. 9. Norme di indirizzo.

     Le norme contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo agli effetti della istituzione di ulteriori Unità spinali nella Regione Toscana.

 

     Art. 10. Rapporti con le Associazioni dei Medullolesi.

     Le associazioni per la tutela dei medullolesi possono avanzare proposte circa le iniziative che la Regione Toscana o le Unità sanitarie locali toscane possono assumere a livello regionale o locale in favore dei soggetti affetti da lesioni midollari.

 

     Art. 11. Oneri.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, decorrente dal 1989, si fa fronte a partire da tale anno con legge di bilancio, utilizzando allo scopo la quota del Fondo Sanitario Nazionale assegnata alla Regione Toscana.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     La pianta organica della Unità operativa «Ortopedia II» costituita presso la U.S.L. 10/D confluisce nella pianta organica della Unità spinale.

     La pianta organica complessiva del personale della U.S.L. 10/D è modificata sulla base del precedente comma.

     Le successive modificazioni della pianta organica avvengono mediante la procedura ordinaria.

     Il personale assegnato all'Unità operativa «Ortopedia II°» alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito all'Unità spinale. La U.S.L. 10/D adotta a tal fine i relativi provvedimenti di competenza.

 

     Art. 13. Abrogazione.

     Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge.

 

 

 

ALLEGATO N. 1

 

Articolo 3. Collaborazioni continuative

Personale medico

     Alle Unità  sanitarie locali  10/A e  10/D sono  aggiunte  le

seguenti unità di personale:

     A - Unità sanitaria locale 10/D

1) unità operativa di medicina generale:

aiuto corresponsabile                                   n. 1 unità

2) unità operativa radiologia C.T.O.:

aiuto corresponsabile                                   n. 1 unità

3) unità operativa neurologia:

aiuto corresponsabile                                   n. 1 unità

4) unità operativa urologia                             n. 4 unità

     Il personale  attribuito alla  Unità  Operativa  di  urologia

svolge  permanentemente   la  propria  attività  presso  la  Unità

spinale, con le modalità stabilite dall'apposito protocollo di cui

all'art. 5,  per tutte le necessità urologiche dei pazienti, senza

specifica assegnazione di posti letto.

     B - Unità sanitaria locale 10/A

1) Unità operativa dermatologia

     II° sezione aggregata

     «Chirurgia plastica»                                     n. 3

unità

 

 

ALLEGATO N. 2

 

Articolo 4. Altro personale

     Alla Unità  sanitaria locale  10/D sono  aggiunte le seguenti

unità di personale:

1) unità operativa di psicologia:

psicologo collaboratore                                n.  1 unità

2) unità operativa di recupero e rieducazione funzionale:

terapisti riabilitazione coordinatori                  n.  2 unità

terapisti riabilitazione collaboratori                 n. 15 unità

3) unità operativa di anestesia e rianimazione C.T.O.:

aiuto corresponsabile                                  n.  1 unità

4) unità operativa di segreteria:

assistente                                             n.  1 unità

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[2] Comma omesso e riportato ad integrazione della L.R. 6 dicembre 1984 n. 70, allegato n. 4.

[3] Comma omesso e riportato a modifica della L.R. 6 dicembre 1984 n. 70, allegato n. 7.

[4] Le parti omesse del presente articolo sono state riportate a modifica della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, allegato n. 2.