§ 3.1.43 - L.R. 6 dicembre 1984, n. 70 .
Piano sanitario regionale e Piano regionale di assistenza sociale [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:06/12/1984
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Strumenti della programmazione regionale in materia di sanità e di assistenza sociale.
Art. 2.  Piani regionali.
Art. 3.  Azioni programmate.
Art. 4.  Norma di rinvio.
Art. 5.  Indirizzi generali per l'attuazione.
Art. 6.  Adeguamento al piano sanitario nazionale.
Art. 7.  Modifiche, aggiornamento e scorrimento degli strumenti della programmazione regionale.
Art. 8.  Efficacia degli strumenti della programmazione regionale.
Art. 9.  Controlli di efficienza e poteri sostitutivi.
Art. 10.  Organismi tecnico-consultivi.
Art. 11.  (Omissis).
Art. 12.  Ripartizione ed impiego del fondo sanitario regionale e del fondo regionale per l'assistenza sociale.
Art. 13.  Programmazione degli interventi concernenti il patrimonio adibito alle attività delle unità sanitarie locali
Art. 14.  Abrogato.
Art. 15.  Ripartizione a programma.
Art. 16.  Ricerca sanitaria finalizzata
Art. 17.  Determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali in attuazione del primo piano sanitario regionale.
Art. 18.  Criteri e vincoli per la determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali.
Art. 19.  Ripartizione dei posti all'interno della pianta organica.
Art. 20.  Norme transitorie per la prima collocazione nelle piante organiche del personale di ruolo relativo a posti in sovrannumero in attuazione dell'art. 66, quarto comma, del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.
Art. 21.  Procedure per l'attuazione dell'art. 20.
Art. 22.  Costituzione delle unità operative.
Art. 23.  Costituzione delle sezioni aggregate.
Art. 24.  Modalità di attivazione delle unità operative sanitarie e delle sezioni loro aggregate.
Art. 25.  Inquadramento del personale nella pianta organica.
Art. 26.  Limitazione del turn-over.
Art. 27.  Indirizzi per l'individuazione delle unità operative e delle sezioni aggregate cui deve essere adibito personale medico a tempo pieno.
Art. 28. 
Art. 29.  Norma attuativa dell'art. 68 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.
Art. 30.  Norma attuativa dell'art. 69 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.
Art. 31.  Nomina dei responsabili dei servizi del settore sanitario
Art. 31 bis.  Funzioni di direzione e coordinamento richiedenti impegno esclusivo.
Art. 32.  Disposizioni transitorie per l'organizzazione dei servizi amministrativi delle unità sanitarie locali.
Art. 33.  Disposizioni per il primo inquadramento nelle piante organiche delle unità sanitarie locali del personale di assistenza psichiatrica.
Art. 34.  Unità operative ad esaurimento.
Art. 35.  Disposizioni relative al personale di servizi o unità operative con bacino di utenza multizonale.
Art. 36.  Modificazioni delle piante organiche delle unità sanitarie locali.
Art. 37.  Condizioni e vincoli per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali.
Art. 38.  Assistenza sanitaria per i ricoverati in residenze sanitarie assistenziali e per i soggetti non ambulabili.
Art. 38 bis.  Assistenza sanitaria in centri diurni e in regime domiciliare.
Art. 39.  Coordinamento di distretto
Art. 40.  Attività integrate per più unità sanitarie locali.
Art. 40 bis.  Convenzioni di servizio con enti locali.
Art. 41.  Prestazioni sanitarie agli abitanti dei comuni confinanti con altre regioni
Art. 42.  Attività di carattere sanitario svolte da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
Art. 43.  Rapporti tra i servizi delle unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato operanti in campo sanitario e sociale.
Art. 44.  Programma dell'utilizzazione delle prestazioni rese dai privati convenzionati.
Art. 45.  Istituti privati di riabilitazione - Prestazioni protesiche.
Art. 45 bis.  Istituti socio-assistenziali a rilievo sanitario riabilitativo.
Art. 46.  Attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale nel servizio sanitario nazionale.
Art. 46 bis.  Convenzioni con le università ed il C.N.R.
Art. 46 ter.  Norma transitoria sulle convenzioni con le università ed il C.N.R. relative al triennio 1990-92.
Art. 47.  Attribuzioni.
Art. 48.  Composizione.
Art. 49.  Ordinamento.
Art. 50.  Prima convocazione.
Art. 51.  Indennità.
Art. 52.  Commissione scientifica per la redazione dell'elenco delle morti evitabili.


§ 3.1.43 - L.R. 6 dicembre 1984, n. 70 [1].

Piano sanitario regionale e Piano regionale di assistenza sociale [2].

 

 

PARTE I [3]

Disposizioni concernenti la programmazione pluriennale sanitaria e dei servizi sociali

 

Titolo I [4]

Gli strumenti della programmazione pluriennale

 

Art. 1. Strumenti della programmazione regionale in materia di sanità e di assistenza sociale.

     1) Gli strumenti programmatici regionali in materia di sanità e di assistenza sociale sono:

     - il piano sanitario regionale

     - il piano regionale di assistenza sociale

     - i progetti obiettivo.

 

     Art. 2. Piani regionali.

     1) Il piano sanitario regionale ed il piano regionale di assistenza sociale dettano disposizioni per l'assegnazione e l'impiego delle risorse e determinano le azioni programmate.

     2) Le azioni programmate identificano gli impegni operativi, in specifici settori sanitari o sociali, alla cui realizzazione i servizi concorrono secondo le modalità organizzative previste dalla presente legge.

     Ad esse sono destinate quote vincolate della parte corrente e della parte per investimenti del fondo sanitario regionale ovvero quote del fondo regionale per l'assistenza sociale.

     3) Le disposizioni per l'assegnazione e l'impiego delle risorse sono contenute nei seguenti allegati:

     1. classificazione delle unità sanitarie locali per tipologia organizzativa

     2. criteri e parametri per l'assegnazione delle risorse finanziarie correnti

     3. criteri e parametri per l'assegnazione delle risorse finanziarie in conto capitale

     4. criteri per l'erogazione delle quote del fondo regionale per l'assistenza sociale

     5. indirizzi per il concorso degli enti locali al finanziamento delle attività programmate di assistenza sociale

     6. servizi, unità operative autonome ed uffici esterni ai servizi: attribuzioni funzionali, assegnazione e criteri di aggregazione

     7. attività fondamentali; unità operative, sezioni aggregate ed uffici: assegnazione e criteri di aggregazione

     8. uffici interni alle unità operative

     9. unità operative e sezioni aggregate multizonali: bacini di utenza

     10. posti-letto per unità sanitaria locale e per attività: assegnazioni

     11. dipartimenti

     12. parametri per la determinazione delle dotazioni funzionali di personale [5].

 

     Art. 3. Azioni programmate.

     1) Le azioni programmate determinate dal piano sanitario regionale sono contenute nei seguenti allegati:

     13. lotta alle malattie cardiovascolari

     14. tutela dei nefropatici cronici

     15. prevenzione e lotta contro l'AIDS.

 

     Art. 4. Norma di rinvio.

     1) Con successive disposizioni il consiglio regionale provvederà ad approvare le azioni programmate ed i progetti obiettivo sottoindicati:

     a) azioni programmate nel settore sanitario:

     - igiene pubblica e sanità pubblica veterinaria;

     - distretti ed attività sanitarie distrettuali;

     - salute dei lavoratori in ambiente di lavoro;

     - servizi multizonali di prevenzione;

     - lotta alle malattie neoplastiche;

     - assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera;

     - assistenza farmaceutica;

     - immunoematologia e distribuzione del sangue;

     - trapianti;

     - educazione sanitaria;

     - sistema informativo;

     - valutazione e verifica di qualità delle prestazioni;

     - umanizzazione dell'assistenza e miglioramento dei rapporti con i cittadini;

     - gestione amministrativa degli inventari e dei magazzini e contabilità dei centri di costo;

     b) azioni programmate nel settore sociale:

     - infanzia ed adolescenza;

     - assistenza ai detenuti ed intervento nel carcere;

     - tutela dell'etnia Rom;

     - assistenza agli immigrati;

     - formazione permanente del personale sociale;

     - sistema informativo dei servizi sociali;

     c) progetti obiettivo:

     - salute della donna, procreazione responsabile e tutela della maternità e dell'infanzia;

     - recupero e rieducazione funzionale, assistenza protesica, handicap;

     - tutela della salute degli anziani;

     - salute mentale;

     - prevenzione delle dipendenze e assistenza ai tossicodipendenti e alcoldipendenti [6].

     2) Fino alla approvazione da parte del consiglio regionale delle disposizioni di cui al primo comma e compatibilmente con le norme dettate dalla presente legge e dalle norme regionali in materia di organizzazione delle UU.SS.LL., mantengono validità i seguenti progetti obiettivo e azioni di piano previsti dalla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70:

     progetti obiettivo:

     - salute della donna, procreazione responsabile e tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva

     - salute degli anziani

     - salute dei lavoratori in ambienti di lavoro;

     interventi programmatici prioritari, di cui alle lettere: d), e), f);

     azioni di piano, di cui alle lettere: g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s).

 

     Art. 5. Indirizzi generali per l'attuazione.

     1) Gli strumenti della programmazione di cui ai precedenti articoli sono attuati nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:

     a) prevenzione dei fattori ambientali di rischio e di danno, generali e specifici, con particolare riguardo al controllo sanitario degli ambienti di vita e di lavoro, alla vigilanza igienica sugli alimenti ed alla lotta alle sofisticazioni alimentari;

     b) riqualificazione dell'assistenza di base e della rete distrettuale, nonché delle strutture e delle attività specialistiche ospedaliere e territoriali, anche mediante una più equilibrata distribuzione dei servizi di emergenza e la razionalizzazione ed il potenziamento del trasporto assistito;

     c) superamento delle strutture di ricovero emarginanti e sviluppo e qualificazione delle attività per il reinserimento sociale dei soggetti interessati, con reimpiego del personale, dei beni e delle attrezzature;

     d) tutela delle attività sportive, nel quadro degli interventi per la salvaguardia della salute dei giovani nell'età evolutiva;

     e) integrazione tra i servizi sociali ed i servizi sanitari;

     f) tutela della dignità del cittadino e del suo diritto alla riservatezza, alla parità del trattamento assistenziale ed alla informazione circa gli interventi diagnostico-curativi cui deve essere sottoposto, in conformità delle disposizioni di cui alla L.R. 1.6.1983, n. 36;

     g) partecipazione democratica alla definizione della politica sanitaria ed alla verifica delle attività, anche attraverso le istanze sociali organizzate e gli organi del decentramento comunale;

     h) riconoscimento e sostegno del volontariato in attuazione della L.R. 7.5.1985, n. 58;

     i) qualificazione delle prestazioni attraverso iniziative di formazione permanente, riqualificazione e riconversione del personale;

     l) promozione dell'attività di ricerca epidemiologica e utilizzazione sistematica degli strumenti informativi, anche per la rilevazione dei dati finanziari e di attività finalizzati ad esigenze gestionali, conoscitive, di valutazione e di controllo;

     m) ricerca del rapporto ottimale fra costi e benefici.

     2) Nell'attuazione del piano regionale di assistenza sociale, oltre agli indirizzi ove applicabili di cui al precedente comma, si osservano quelli previsti dalle altre disposizioni delle vigenti leggi regionali in materia di assistenza sociale e servizi sociali.

     3) Per ciascuna azione programmata e per ciascun progetto obiettivo di cui ai precedenti articoli il comitato di gestione nomina, su proposta dell'ufficio di direzione, un responsabile individuato tra i coordinatori di settore, i dirigenti di servizio, i direttori o coordinatori di dipartimento, i direttori o coordinatori di unità operativa od i coordinatori di gruppo operativo, con riguardo ai contenuti di ciascun strumento programmatico ed alle strutture organizzative in esso coinvolte. Il responsabile nominato ai sensi del presente comma costituisce il referente tecnico dell'unità sanitaria locale per il servizio regionale rispettivamente competente. Egli riferisce periodicamente al comitato di gestione ed all'ufficio di direzione circa lo stato di attuazione dell'azione programmata o progetto obiettivo e redige al riguardo, annualmente, apposito rapporto da allegarsi alla relazione di cui all'art. 24 della L.R. 19.12.1979, n. 63 e successive modificazioni.

 

     Art. 6. Adeguamento al piano sanitario nazionale.

     1) Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano sanitario nazionale, la giunta regionale trasmette al consiglio una relazione concernente l'attuazione di esso in Toscana e le eventuali proposte di modifica degli strumenti programmatici regionali.

 

     Art. 7. Modifiche, aggiornamento e scorrimento degli strumenti della programmazione regionale.

     1) Nell'ambito delle relazioni sullo stato di attuazione degli strumenti della programmazione regionale, la giunta regionale propone annualmente al consiglio le eventuali modifiche dei medesimi ed il loro aggiornamento per gli anni successivi.

 

     Art. 8. Efficacia degli strumenti della programmazione regionale.

     1) Gli strumenti della programmazione regionale costituiscono ad ogni effetto vincolo per la elaborazione dei programmi attuativi e per la gestione delle attività delle unità sanitarie locali, anche in relazione agli adempimenti di cui all'art. 24 della L.R. 19.12.1979, n. 63 e successive modificazioni.

     2) Essi costituiscono altresì indirizzo:

     a) per il concorso della Regione alla formazione del piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 19.12.1979, n. 63 e successive modificazioni e dell'articolo 49, ultimo comma, della L. 23.12.1978, n. 833;

     b) per il concorso della Regione alla definizione delle convenzioni, di cui agli articoli 39, 40 e 42 della L. 23.12.1978, n. 833, secondo le modalità previste dal successivo articolo 46 bis;

     c) per l'accettazione di eredità, legati, donazioni e beni in comodato. Le unità sanitarie locali non possono acquisire od impiegare nei propri presidi e servizi strumenti, apparecchiature od impianti funzionali all'esercizio di attività assistenziali, donati o comunque ceduti gratuitamente da terzi, anche in comodato, senza preventiva autorizzazione della giunta regionale che ne valuta la compatibilità con le attività e le risorse previste dai piani e progetti regionali. L'autorizzazione si intende concessa qualora la giunta regionale non comunichi proprie determinazioni entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

     3) Gli atti adottati dagli organi delle unità sanitarie locali in difformità dalle prescrizioni e dagli indirizzi della presente legge sono nulli di diritto e comportano la diretta responsabilità solidale di coloro che li hanno adottati e del coordinatore di settore.

 

     Art. 9. Controlli di efficienza e poteri sostitutivi.

     1) La giunta regionale, al fine di favorire il migliore espletamento dei compiti istituzionali dei comuni singoli e associati e delle comunità montane in materia sanitaria e socio-sanitaria e di garantire la corretta attuazione dei piani e progetti regionali, attiva, avvalendosi del dipartimento sicurezza sociale e di qualificate consulenze esterne, idonee forme di controllo rivolte ad acquisire e valutare dati significativi sull'efficienza delle gestioni e delle attività delle unità sanitarie locali, a individuare e rimuovere eventuali cause e fattori obiettivi di inefficienza e disfunzionalità, ad elaborare, in relazione alle fattispecie rilevate, specifiche indicazioni organizzative e gestionali atte a determinare il miglioramento dei livelli di efficienza e produttività dei presidi e servizi, a promuovere ed orientare l'attività di vigilanza ed ispettiva della Regione.

     2) Nei casi di perdurante inadempimento, da parte degli organi delle unità sanitarie locali, a prescrizioni della presente legge o di inosservanza di termini perentori, la giunta regionale adotta in via sostitutiva i relativi provvedimenti ovvero, secondo i casi e salve le diverse competenze stabilite dalle vigenti norme, procede alla nomina di un commissario con l'incarico di provvedervi.

 

     Art. 10. Organismi tecnico-consultivi.

     1) Per l'attuazione degli obiettivi della programmazione regionale sono istituiti i seguenti organismi tecnico-consultivi:

     a livello regionale,

     - un comitato per il controllo e la prevenzione delle infezioni nosocomiali

     - una commissione di coordinamento per la prevenzione e la lotta contro l'A.I.D.S.

     - una commissione per la verifica e la revisione della qualità dell'assistenza;

     a livello di unità sanitaria locale,

     - un gruppo di lavoro per il controllo delle infezioni ospedaliere

     - una commissione terapeutica per la gestione del prontuario regionale

     - un comitato per la formazione del personale.

     2) La composizione, il funzionamento ed i comitati degli organismi di cui al comma precedente sono regolamentati dal consiglio regionale.

     3) In ogni unità sanitaria locale è inoltre istituito un comitato per l'etica professionale, secondo la disciplina stabilita dal consiglio regionale d'intesa con la federazione regionale degli ordini dei medici.».

     2. Nella L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, la locuzione «piani regionali» è sostituita da «piani e progetti regionali».

 

 

Titolo II [7]

ATTUAZIONE DEI PIANI REGIONALI

 

          Art. 11. (Omissis).

 

 

Titolo III

FINANZIAMENTO

 

     Art. 12. Ripartizione ed impiego del fondo sanitario regionale e del fondo regionale per l'assistenza sociale. [8]

     1) Il fondo sanitario regionale, iscritto nel bilancio pluriennale della Regione, è ripartito nelle seguenti quote:

     a) spese correnti a destinazione indistinta;

     b) fondo di riserva e sviluppo;

     c) spese correnti a destinazione finalizzata;

     d) spese ordinarie di investimento.

     2) La quota di cui alla lettera a), pari al 95% della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente indistinta assegnato annualmente dal CIPE alla Regione Toscana, dedotta la parte per spese da sostenersi direttamente da parte della Regione, è ripartita dalla giunta regionale tra le unità sanitarie locali, con riferimento alla spesa storica dell'anno precedente.

     3) La quota di cui alla lettera b), pari al 5% della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente indistinta assegnata annualmente dal CIPE alla Regione Toscana, costituita con l'accantonamento a titolo di riserva di cui all'art. 51, quarto comma della legge 23.12.1978, n. 833 è destinata con le modalità deliberate annualmente dal consiglio regionale, tenendo conto delle previsioni di cui alle singole azioni programmate e ai singoli progetti obiettivo, al riequilibrio territoriale dei servizi secondo il criterio del tendenziale raggiungimento nel corso del successivo triennio degli indici ottimali di riparto della spesa previsti dall'allegato n. 2, in relazione allo stato di salute della popolazione, alla complessità delle attività assegnate, ai bacini di utenza ed ai posti letto pubblici e privati. Per il triennio 1990-1992 almeno un quinto della quota è destinato agli interventi di prevenzione primaria, almeno un quinto agli interventi per l'attuazione dell'azione programmata concernente i distretti e le attività sanitarie distrettuali ed almeno un decimo, a titolo aggiuntivo e straordinario, ad interventi specifici previsti dai progetti obiettivo per la tutela della salute della donna, per l'handicap e la riabilitazione ad alta qualificazione e per la salute mentale.

     4) La quota di cui alla lettera c) è impiegata per la realizzazione dei progetti obiettivo e delle azioni programmate concernenti l'educazione sanitaria e la formazione permanente del personale, nonché per la ricerca sanitaria finalizzata di cui al successivo art. 16.

     5) L'impiego delle quote di cui alle lettere b) e c) non può dare origine a spesa corrente che oltrepassi i limiti temporali di validità del piano. L'assegnazione di quote di cui ai punti b) e c) non concorre alla determinazione delle ripartizioni riferite all'esercizio precedente di cui al secondo comma per le unità sanitarie locali che, sulla base degli indici ottimali di riparto, non debbano conseguire ulteriori livelli di finanziamento. La realizzazione dei progetti obiettivo e delle azioni programmate non può comunque determinare, nelle piante organiche, dotazioni diverse da quelle determinate ai sensi della presente legge. Per ciascun progetto obiettivo ed azione programmata, l'allegato n. 2 determina il relativo finanziamento per un triennio, da adeguare, ove necessario, sulla base delle assegnazioni operate annualmente dal CIPE.

     6) La quota di cui alla lettera d) è suddivisa a norma del successivo art. 13.

     7) (Abrogato) [9]

     8) (Abrogato) [10]

     9) (Abrogato) [11]

     10) Al finanziamento dei piani e dei progetti regionali di cui alla presente legge si provvede con la legge regionale di bilancio.

 

     Art. 13. Programmazione degli interventi concernenti il patrimonio adibito alle attività delle unità sanitarie locali [12].

     1) La quota per spese di investimento di cui alla lettera d) del precedente articolo 12, cumulata con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della L. 11.3.1988, n. 67 e suddivisa per investimenti immobiliari ed investimenti straordinari ed ordinari per attrezzature, è ripartita tra le unità sanitarie locali con deliberazioni del consiglio regionale, sulla base degli obiettivi e con le modalità previste nell'allegato n. 3.

 

          Art. 14. Abrogato. [13]

 

     Art. 15. Ripartizione a programma.

     1) Per il triennio 1984-1986 i programmi di utilizzazione della quota di cui alla lettera b) del precedente art. 14 sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) attivazione di nuove strutture ospedaliere ed extraospedaliere;

     b) avvio o potenziamento di attività multizonali che richiedono l'impiego di attrezzature particolarmente complesse e di costo elevato;

     c) avvio di nuove attività, zonali e ambientali, che per la loro rilevanza ed incidenza sullo stato di salute dei cittadini rendono necessario un intervento di sostegno da parte della Regione;

     d) adeguamento e potenziamento dei servizi specificamente destinati all'attività di prevenzione primaria.

     2) I programmi di cui al precedente comma sono deliberati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, tenendo conto della effettiva disponibilità del personale necessario alla piena utilizzazione delle attrezzature e degli ambienti idonei alla sua installazione, risultante da una dichiarazione dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale cui l'attrezzatura è destinata.

     3) (Abrogato) [14].

     4) Gli aggiornamenti del piano individuano, per le successive annualità, le attività cui assegnare rilievo prioritario.

     5) I programmi diretti all'attivazione di nuove strutture, per una quota pari al venti per cento del totale, utilizzano gli stanziamenti di cui all'art. 14, lettera a).

 

     Art. 16. Ricerca sanitaria finalizzata [15].

     1) Con riferimento agli obiettivi della programmazione, al fine di perfezionare ed ampliare le conoscenze sulle condizioni sociali e sullo stato di salute della popolazione nonché sullo stato di salubrità dell'ambiente e, correlativamente, adeguare l'organizzazione dei servizi ad obiettivi di più elevata efficacia operativa, la Regione promuove la ricerca finalizzata nei seguenti campi:

     - epidemiologia, con particolare riferimento ai fattori di rischio;

     - biomedicina, in relazione alle patologie più rilevanti presenti nella regione, privilegiando le ricerche i cui risultati siano trasferibili al servizio sanitario;

     - organizzazione dei servizi, come studio e sperimentazione di nuovi modelli diretti anche al miglioramento del rapporto con l'utenza e della qualità delle prestazioni;

     - tipologia delle strutture e dei presidi socio-sanitari;

     - valutazione e verifica delle attività;

     - tematiche relative ai progetti obiettivo ed alle azioni programmate.

     La Regione stabilisce a tal fine rapporti anche con gli organismi pubblici di ricerca e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

     2) Il programma delle ricerche è adottato con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.

     Sono valutate con priorità le ricerche interdisciplinari o policentriche e quelle che prevedono la partecipazione delle unità sanitarie locali.

     3) Il programma comprende:

     a) ricerche definite dalla Regione e condotte direttamente avvalendosi di fondi a ciò riservati e delle necessarie collaborazioni professionali;

     b) ricerche definite dalla Regione ed affidate a strutture o gruppi di ricerca qualificati;

     c) contributi ad enti, istituzioni od organismi per progetti di ricerca proposti dagli stessi;

     d) compartecipazione a ricerche condotte in collaborazione con enti nazionali od altri organismi di ricerca.

     4) Un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata dal consiglio regionale su proposta della giunta:

     a) valuta la validità e fattibilità dei singoli progetti ed esprime parere sull'affidamento delle ricerche;

     b) valuta la congruità del finanziamento relativo a ciascun progetto selezionato;

     c) esamina i risultati parziali delle ricerche ed esprime parere sulla prosecuzione del finanziamento;

     d) valuta i risultati finali delle ricerche.

     5) La commissione di cui al precedente comma relaziona annualmente, entro il 31 gennaio, alla giunta regionale ed alla competente commissione consiliare permanente sullo stato di attuazione delle ricerche ed invia un rapporto finale sui risultati del programma.

     6) Nel caso di mancata presentazione, nei termini programmati, dei rapporti intermedi e/o dei risultati finali della ricerca, ovvero in relazione al parere di cui al precedente quarto comma, lettera c), la giunta regionale sospende o revoca, secondo i casi, l'attribuzione delle quote di finanziamento assegnate e non ancora erogate.

     7) Ai componenti la commissione è corrisposta una indennità pari a quella stabilita per i componenti del CORASS, secondo le stesse modalità.

     8) La giunta regionale, sentito il consiglio regionale, allo scopo di promuovere e favorire la ricerca nelle strutture del servizio sanitario nazionale, attua specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento, con il concorso delle istituzioni universitarie e di altri organismi di ricerca.

     9) La giunta regionale provvede alla pubblicazione dei risultati delle ricerche meritevoli di diffusione e cura il loro trasferimento alle strutture del servizio sanitario nazionale ed agli altri organismi interessati.

 

 

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE ED IMPIEGO DEL PERSONALE

 

     Art. 17. Determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali in attuazione del primo piano sanitario regionale.

     1) In attuazione del primo piano sanitario regionale ed in attesa del piano sanitario nazionale, il consiglio regionale determina le piante organiche delle unità sanitarie locali.

     2) A tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assemblea dell'unità sanitaria locale propone alla Regione la pianta organica del personale, in conformità degli indirizzi e nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla presente legge. La proposta adottata è trasmessa alla giunta regionale.

     3) Ove la proposta di cui al precedente comma non pervenga nel termine ivi indicato, la giunta regionale propone al consiglio l'adeguamento della pianta organica provvisoria di cui all'art. 1 del D.L. 26-11-1981, n. 678, convertito con modificazioni nella L. 26-1-1982, n. 12.

     4) Le deliberazioni del consiglio regionale concernenti la determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali sono pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 18. Criteri e vincoli per la determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali.

     1) I parametri indicati nell'allegato n. 12 sono riferiti ad unità di "operatori equivalenti" con rapporto a tempo pieno.

     Nei parametri medesimi pertanto ciascuna unità deve considerarsi equivalente:

     - a due unità con rapporto d'impiego a tempo parziale,

     - a due unità di personale convenzionato ai sensi degli artt. 39 e 40 della L. 23.12.1978,n. 833,

     - a 32 ore settimanali di attività convenzionata ai sensi dell'art. 48 della stessa legge,

     - a 36 ore settimanali di lavoro svolto da personale dipendente da imprese, società cooperative, enti o da lavoratori autonomi cui sia affidato in appalto, in convenzione od in qualunque altra forma l'espletamento di servizi in alternativa alla loro gestione in economia diretta da parte dell'unità sanitaria locale, ovvero, qualora la natura del servizio e/o la relativa disciplina contrattuale non ne consentano la determinazione su tali basi, alla quota del corrispettivo annuo convenuto, riferita al costo del lavoro, commisurata al costo iniziale di un lavoratore dipendente di corrispondenti profilo professionale e posizione funzionale [16].

     2) Salve le esigenze direttamente connesse alle attività assistenziali in regime di degenza, le unità sanitarie locali non possono procedere alla copertura dei posti corrispondenti alle fattispecie previste nel terzo e quarto alinea del precedente comma. Gli atti eventualmente adottati in contrasto con la presente disposizione sono nulli di diritto e comportano la diretta responsabilità solidale di coloro che li hanno adottati e del coordinatore amministrativo [17].

     3) Limitatamente al personale infermieristico, agli operatori tecnici ed al personale del ruolo amministrativo i parametri che, nel citato allegato n. 12, sono individuati su base regionale, decurtati delle quantità già specificatamente riferite alle unità sanitarie locali, determinano distinti contingenti di posti, la cui assegnazione alle singole unità sanitarie locali, ad integrazione delle rispettive dotazioni organiche di personale, è disposta con deliberazioni del consiglio regionale su proposta della giunta [18].

     4) L'assegnazione di cui al comma precedente, a valere sui contingenti di personale ivi richiamati, è eseguita previa valutazione, per ciascuna unità sanitaria locale, della congruità delle dotazioni di personale complessivamente risultanti dall'applicazione dei parametri preventivamente assegnati rispetto alle esigenze di corretto funzionamento dei presidi e servizi e tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri obiettivi:

     - esigenze connesse ad attività previste dai piani e progetti regionali ma non specificamente considerate nella elaborazione dei parametri di personale;

     - straordinaria complessità strutturale e/o dislocazione territoriale dei presidi;

     - standard di attività notevolmente superiori a quelli medi regionali;

     - altre situazioni eccezionali specificamente motivate e adeguatamente documentate.

     5) La copertura dei nuovi posti derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato n. 12 è condizionata alla disponibilità della relativa provvista finanziaria nel bilancio dell'unità sanitaria locale. Il graduale conseguimento delle relative dotazioni funzionali è pertanto correlato:

     a) alla realizzazione di stabili economie di esercizio ed ai connessi processi di riconversione funzionale della spesa;

     b) agli incrementi del fondo sanitario nazionale specificamente disposti in attuazione della L. 8.4.1988, n. 109 e del D.M. Sanità 13.9.1988;

     c) all'impiego delle quote del fondo sanitario regionale di cui al precedente art. 12, quarto comma [19].

     5 bis) Per le unità sanitarie locali interessate da programmi di razionalizzazione e ristrutturazione dei presidi ospedalieri, ai sensi della L. 8.4.1988, n. 109, i parametri indicati nell'allegato n. 12 sono progressivamente ridimensionati, in connessione con l'avanzamento della realizzazione dei programmi medesimi, fino alla loro riconduzione agli standard stabiliti dai provvedimenti di attuazione della predetta legge [20].

     6) Per i profili professionali per i quali sono indicati parametri cumulativi, le unità sanitarie locali propongono, sulla base delle rispettive esigenze funzionali, sentite le organizzazioni sindacali, la specificazione dei posti per profili professionali, posizioni funzionali e qualifiche professionali ove occorra, in modo da garantire il migliore adeguamento di tutti i compiti istituzionali.

     7) La specificazione e le proposte di variazione di cui ai commi precedenti non possono comunque prevedere, per ciascuna posizione funzionale in relazione alle singole discipline o qualifiche professionali, una riduzione dei posti indicati nei rispettivi parametri di riferimento tale da comportare il ricorso alla disposizione di cui all'ultimo comma del presente articolo.

     8) Le piante organiche determinate ai sensi del precedente art. 17 devono comunque prevedere il mantenimento dei posti vacanti riservati al personale di cui all'art. 67 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 nonché di quelli corrispondenti al personale in servizio presso l'unità sanitaria locale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 70 e del primo comma dell'articolo 73 del decreto medesimo ovvero del primo comma dell'articolo 33 della L.R. 16- 12-1982, n. 91: i relativi posti sono conferiti con le procedure e nei limiti stabiliti dalle norme di legge rispettivamente richiamate.

     9) Ove, per ciascuna posizione funzionale, individuata con riferimento alle specifiche qualifiche professionali o discipline, risulti in servizio un numero di dipendenti superiori a quello previsto dalla pianta organica, tenuto conto di quanto disposto al precedente comma, l'assemblea dell'unità sanitaria locale istituisce, in sovrannumero e ad esaurimento, i posti necessari all'inquadramento di tutto il personale di ruolo.

 

     Art. 19. Ripartizione dei posti all'interno della pianta organica.

     1) La pianta organica del personale di ciascuna unità sanitaria locale individua la ripartizione per profili professionali, posizioni funzionali e qualifiche professionali dei posti assegnati a ciascuna unità operativa o sezione aggregata di cui ai successivi articoli 22 e 23. Allo stesso fine il comitato di gestione trasmette, in allegato alla proposta, distinti prospetti analitici per ciascuna unità operativa e sezione aggregata, dai quali risultino le ore di attività prestate da personale a rapporto convenzionale ed ogni altra informazione relativa alle specifiche attività comunque svolte in regime convenzionale.

     2) I posti relativi a profili professionali per l'accesso ai quali non è richiesto il diploma di laurea ed il cui impiego può essere disposto in più unità operative o sezioni aggregate sono individuati nella pianta organica nel loro numero complessivo senza riferimento a specifiche unità operative, per ciascun profilo, posizione funzionale e qualifica professionale ove occorra. Il personale corrispondente è assegnato ai singoli servizi, sulla base degli indirizzi del comitato di gestione, dall'ufficio di direzione sentite le rappresentanze sindacali aziendali. La ripartizione tra le singole unità operative e sezioni aggregate è disposta dal dirigente di servizio. Le assegnazioni e le ripartizioni di cui sopra avvengono nel rispetto delle procedure e con i criteri stabiliti negli accordi di lavoro.

     3) Per il personale laureato del ruolo sanitario, le dotazioni organiche delle rispettive unità operative e delle corrispondenti sezioni aggregate, fermi i parametri stabiliti dal piano sanitario regionale, devono prevedere, per ciascun profilo e per ciascuna disciplina medica od area funzionale veterinaria salve diverse disposizioni del piano medesimo, un numero di posti della posizione funzionale di assistente o collaboratore pari a quello dei posti previsti per la posizione funzionale intermedia, con eventuale arrotondamento all'unità superiore dei posti di assistente o collaboratore [21].

     4) (Abrogato) [22].

 

     Art. 20. Norme transitorie per la prima collocazione nelle piante organiche del personale di ruolo relativo a posti in sovrannumero in attuazione dell'art. 66, quarto comma, del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.

     1) Il personale medico delle posizioni funzionali per le quali, con riferimento alle specifiche discipline, risultino nelle unità sanitarie locali di assegnazione posti in sovrannumero ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 18 può essere inquadrato, a domanda e fino a concorrenza dei posti suddetti, in posti vacanti nella stessa unità sanitaria locale per la medesima posizione funzionale e di disciplina riconosciuta affine ai sensi del D.M. Sanità 10-3-1983 e successive modificazioni, o comunque - limitatamente al personale in posizione di assistente medico - nell'ambito della stessa area funzionale.

     2) Salvo quanto disposto al successivo terzo comma per il personale laureato appartenente a posizione funzionale apicale, i dipendenti dei profili professionali e delle posizioni funzionali per i quali, con riferimento alle specifiche qualifiche professionali o discipline, risultino nelle unità sanitarie locali di assegnazione posti in sovrannumero, possono essere assegnati e inquadrati, a domanda e fino a concorrenza dei posti suddetti, in posti del medesimo profilo, posizione e qualifica professionale o disciplina che siano vacanti in altre unità sanitarie locali. Il [23] personale medico è ammesso a presentare la domanda di cui al presente comma anche per posti vacanti nelle discipline o - limitatamente agli assistenti medici - nelle aree di cui al comma precedente.

     3) Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 16-12-1982, n. 91, su espressa richiesta del comitato di gestione, i posti che risultino vacanti nella pianta organica per le posizioni funzionali apicali dei profili professionali del personale laureato possono essere coperti mediante assegnazione e contestuale inquadramento del personale sovrannumerario appartenente al medesimo profilo, posizione, qualifica o disciplina, che ne faccia domanda.

     4) Le assegnazioni e gli inquadramenti disposti ai sensi del presente articolo comportano la contestuale soppressione di diritto dei corrispondenti posti in sovrannumero.

     5) I bandi di concorso pubblico che saranno pubblicati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono prevedere la non attribuzione dei posti messi a concorso che, prima dell'esaurimento delle prove di esame, risultassero coperti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di riequilibrio delle piante organiche e di primo inquadramento previste dal presente articolo e dal successivo articolo 33.

 

     Art. 21. Procedure per l'attuazione dell'art. 20.

     1) I posti di cui al primo comma del precedente articolo sono conferiti dal comitato di gestione con propria deliberazione da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della pianta organica nel bollettino ufficiale della Regione.

     2) A tal fine il comitato di gestione notifica a tutti i medici dipendenti dell'unità sanitaria locale appartenenti alle posizioni funzionali e discipline interessate apposito avviso, con l'indicazione specifica dei posti vacanti per le medesime posizioni funzionali nelle varie discipline, assegnando il termine di 15 giorni per la presentazione delle domande e dell'altra documentazione utile.

     3) Nel caso in cui per i medesimi posti risultino presentate più domande, i posti sono conferiti in conformità dell'art. 66, terzo comma, del D.P.R. 20-12-1979, n. 761, con le modalità di cui all'art. 50 della L.R. 16-12-1982, n. 91.

     4) Copia delle deliberazioni di cui al primo comma è trasmessa alla giunta regionale entro 5 giorni dall'adozione.

     5) Le assegnazioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 20 sono disposte dalla giunta regionale.

     6) A tal fine i comitati di gestione delle unità sanitarie locali trasmettono alla giunta regionale, entro il termine da questo indicato, proprie deliberazioni meramente esecutive, attestanti l'elenco specifico dei posti vacanti nelle rispettive piante organiche, compresi quelli di cui sia richiesta la copertura ai sensi del terzo comma del precedente art. 20.

     7) La giunta regionale provvede alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione di apposito avviso contenente l'identificazione specifica dei posti vacanti nelle unità sanitarie locali della regione e il termine perentorio per la presentazione delle domande, nonché l'indicazione della documentazione utile e di ogni altro elemento necessario.

     8) Le assegnazioni sono disposte, fino ad esaurimento dei posti in sovrannumero determinati per ciascuna unità sanitaria locale ai sensi del precedente art. 20, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie formate in base all'anzianità nella posizione funzionale.

     9) Le procedure di cui al precedente articolo concernenti il personale medico appartenente a posizione funzionale non apicale sono attuate, in deroga al termine previsto al precedente primo comma, dopo l'esaurimento delle procedure di cui all'art. 29 della presente legge.

 

     Art. 22. Costituzione delle unità operative. [24]

 

     Art. 23. Costituzione delle sezioni aggregate. [25]

 

     Art. 24. Modalità di attivazione delle unità operative sanitarie e delle sezioni loro aggregate. [26]

 

     Art. 25. Inquadramento del personale nella pianta organica.

     1) Il personale di ruolo assegnato a ciascuna unità sanitaria locale è inquadrato nelle rispettive piante organiche ai sensi dell'art. 66, primo comma, del D.P.R. 20-12-1979, n. 761, salvo quanto stabilito dai successivi comma.

     2) Il personale del ruolo amministrativo appartenente alle posizioni funzionali di «direttore amministrativo capo servizio» e di «direttore amministrativo» è inquadrato, fino a concorrenza rispettivamente del numero dei servizi e delle relative unità operative - salvo quanto previsto ai successivi quinto e sesto comma - , ai sensi dell'art. 50 della L.R. 16-12- 1982, n. 91.

     3) Il personale di cui al precedente comma è assegnato, rispettivamente ai singoli servizi ed alle singole unità operative, in base ad opzione esercitata secondo l'ordine di graduatoria.

     4) Il personale appartenente alla posizione funzionale di «direttore amministrativo capo servizio» eventualmente risultante in sovrannumero non fa parte dell'ufficio di direzione ed è utilizzato dal comitato di gestione per incarichi particolari o per compiti definiti, su proposta dell'ufficio di direzione, salvo che l'interessato non chieda l'attribuzione della responsabilità di una unità operativa. In questo caso egli esercita l'opzione di cui al secondo comma con precedenza rispetto ai dipendenti della posizione funzionale di «direttore amministrativo». L'opzione di cui alla seconda parte del presente comma preclude la successiva applicazione del dispositivo di cui alla prima parte e determina la temporanea indisponibilità del corrispondente posto vacante di «direttore amministrativo».

     5) [27].

     6) [28].

 

     Art. 26. Limitazione del turn-over.

     1) Il comitato di gestione non può richiedere l'indizione di concorsi né procedere ad assunzioni, a qualunque titolo, per posizioni funzionali per le quali, con riferimento alle specifiche qualifiche professionali o discipline, risultano presso l'unità sanitaria locale posti in sovrannumero nella pianta organica.

 

     Art. 27. Indirizzi per l'individuazione delle unità operative e delle sezioni aggregate cui deve essere adibito personale medico a tempo pieno.

     1) L'autorizzazione di cui al sesto comma dell'art. 47 della L. 23-12- 1978, n. 833 è rilasciata dalla Regione, di norma con l'atto di approvazione della proposta di programma socio-sanitario di cui al titolo II della presente legge.

     2) Per il periodo di validità del primo piano sanitario regionale e fermo quanto stabilito dal citato art. 47, la proposta di programma socio- sanitario deve contenere la specifica esposizione dei motivi per i quali l'assemblea dell'unità sanitaria locale ha ritenuto di individuare o di non individuare, come strutture cui deve essere adibito personale medico a tempo pieno, i servizi, le unità operative e le sezioni aggregate interessate alla realizzazione dei progetti-obiettivo e degli interventi programmatici prioritari previsti dal piano sanitario regionale, ovvero preposte a compiti di terapia intensiva, di igiene pubblica e del territorio, di prevenzione igiene e sicurezza del lavoro e di diagnostica strumentale.

 

     Art. 28. [29]

 

     Art. 29. Norma attuativa dell'art. 68 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.

     1) Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 68 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761, la giunta regionale adegua, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le piante organiche provvisorie delle unità operative, la cui attività si esplica nei servizi ospedalieri, determinate ai sensi dell'art. 1 del D.L. 26-11-1981, n. 678 convertito con modificazione nella L. 26-1-1982, n. 12, mediante trasformazione di posti di assistente ospedaliero, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o coadiutore sanitario.

     2) Ferma restando la dotazione complessiva di ciascuna unità operativa, il numero dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di coadiutore sanitario deve essere pari al numero dei posti di assistente medico con arrotondamento, nel caso di numeri dispari, all'unità superiore per questi ultimi.

     3) La giunta regionale indice concorsi riservati per la copertura dei posti di auto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline, e di coadiutore sanitario, salvo quanto disposto dall'art. 46 della L.R. 16-12-1982, n. 91.

     4) La giunta regionale, in base agli atti della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie dei candidati risultati idonei per ciascuna unità sanitaria locale.

     5) Il conferimento dei posti messi a concorso è eseguito nell'ordine e con le modalità sotto specificate:

     a) i posti derivati dalla trasformazione, ai sensi del primo comma, di corrispondenti posti di assistente medico già ricoperti da personale di ruolo sono conferiti mediante l'utilizzo, fino a concorrenza dei posti stessi o all'esaurimento della graduatoria, delle graduatorie formate distintamente per le rispettive unità sanitarie locali;

     b) qualora, dopo l'esaurimento delle operazioni di cui alla lettera a), il numero degli assistenti medici nelle singole unità operative risulti eccedente rispetto a quello previsto nella pianta organica adeguata ai sensi del primo comma, i posti eccedenti sono mantenuti in soprannumero ad esaurimento, rendendo temporaneamente indisponibile un corrispondente numero di posti vacanti nelle posizioni di aiuto corresponsabile ospedaliero o di coadiutore sanitario;

     c) i posti residui dopo l'esecuzione delle operazioni di cui alle lettere precedenti sono conferiti sulla base della graduatoria unica regionale e secondo l'ordine della medesima.

 

     Art. 30. Norma attuativa dell'art. 69 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.

     1) I posti di dirigente dell'unità Operativa di organizzazione dei servizi sanitari di base e di dirigente dell'unità operativa di veterinaria risultanti vacanti una volta effettuati gli inquadramenti di cui all'art. 25, sono conferiti ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.

 

     Art. 31. Nomina dei responsabili dei servizi del settore sanitario [30].

 

     Art. 31 bis. Funzioni di direzione e coordinamento richiedenti impegno esclusivo.

     1) Le funzioni di coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, di dirigente di servizio multizonale di prevenzione, di dirigente di servizio delle attività sanitarie specialistiche nelle unità sanitarie locali dotate di presidio ospedaliero e di direttore di dipartimento operativo dell'emergenza e dell'urgenza sono individuate come funzioni che richiedono di essere assolte con impegno esclusivo.

     2) Ai titolari delle predette funzioni si applicano, per la durata dell'incarico, le disposizioni dell'art. 68 della L.R. 9.4.1990, n. 38, recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali" [31].

 

     Art. 32. Disposizioni transitorie per l'organizzazione dei servizi amministrativi delle unità sanitarie locali. [32]

     2) Nelle unità sanitarie locali presso le quali, dopo l'attuazione dei procedimenti di cui all'art. 20, risultano istituiti e coperti posti in soprannumero di personale del ruolo amministrativo appartenente alla posizione funzionale apicale si applicano le disposizioni di cui all'art. 25, quarto comma.

     6) Nelle unità sanitarie locali presso le quali, dopo l'attuazione dei procedimenti di cui all'art. 20, risulti inquadrato un numero di dipendenti del ruolo amministrativo appartenenti alla posizione funzionale di «direttore amministrativo» inferiore al numero delle unità operative del settore amministrativo stabilito in conformità della presente legge, devono essere istituiti in luogo delle unità operative prive del dirigente della richiesta posizione funzionale e fino alla copertura dei relativi posti vacanti - corrispondenti uffici diretti da personale appartenente alla posizione funzionale di «vice direttore amministrativo» o, in mancanza, al profilo professionale «collaboratori», posti sotto la responsabilità del competente capo servizio.

     7) Esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente quinto comma, nel numero dei dipendenti appartenenti alla posizione funzionale di «direttore amministrativo» devono essere considerati anche i dipendenti appartenenti alla posizione funzionale apicale in posizione soprannumeraria che intendano avvalersi della facoltà prevista dall'art. 25, quarto comma.

     8) Il personale appartenente alla posizione funzionale di «direttore amministrativo» e inquadrato ai sensi dell'art. 18 ultimo comma della presente legge, al quale non è affidata la direzione di una unità operativa, è utilizzato dal comitato di gestione per compiti determinati su proposta dell'ufficio di direzione nel rispetto delle attribuzioni proprie del profilo professionale e della posizione funzionale.

 

     Art. 33. Disposizioni per il primo inquadramento nelle piante organiche delle unità sanitarie locali del personale di assistenza psichiatrica.

     1) In attuazione e per le finalità dell'ultimo comma dell'art. 66 del D.P.R. 20-12-1979, n 761, il personale del ruolo sanitario iscritto nei ruoli nominativi regionali in quanto operante in, ovvero assunto per, ospedali psichiatrici o altri presidi e servizi psichiatrici pubblici territoriali extraospedalieri è inquadrato, con le procedure di cui all'art. 50 della L.R.

16-12-1982, n. 91, nelle piante organiche delle unità sanitarie locali presso le quali risulta utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che chieda di concorrere per l'inquadramento nella pianta organica dell'unità sanitaria locale - diversa da quella presso la quale è utilizzato - a cui sia provvisoriamente assegnato sotto il profilo della dipendenza giuridica. Gli inquadramenti di cui al presente comma sono eseguiti, in parziale deroga all'art. 18, ultimo comma, fino a concorrenza del numero di posti previsti nella pianta organica di ciascuna unità sanitaria locale in applicazione dei parametri determinati nell'allegato n. 2.

     2) Il personale che, dopo l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma precedente, risulta in servizio presso unità sanitarie locali nella cui pianta organica non sono previsti posti in numero sufficiente all'inquadramento di tutto il personale, è inquadrato a domanda nella pianta organica di altra unità sanitaria locale che presenti posti vacanti, nei limiti e con le procedure di cui al comma 2) dell'art. 20, ad eccezione del personale medico appartenente alla posizione funzionale apicale nei cui confronti trovano invece applicazione le disposizioni di cui al comma 3) del medesimo art. 20.

     3) I dipendenti che, esaurite le procedure indicate nei commi precedenti, risultino provvisoriamente assegnati, ma non inquadrati presso le unità sanitarie locali nn. 6 (Piana di Lucca), 8 (Area pistoiese), 15 (Alta val di Cecina), 23 (Area aretina nord), 30 (Area senese) e quelle della zona n. 10 (Area fiorentina) di cui alla L.R. 17-8-1979, n. 37, sono inquadrati, compreso il personale medico appartenente alla posizione funzionale apicale, nella pianta organica di altra unità sanitaria locale tra quelle rispettivamente indicate nell'allegata tabella n. 6 che presenti corrispondenti posti vacanti, e fino a concorrenza del numero di questi, con procedimento di ufficio.

     4) Il personale che risulti ulteriormente eccedente, rispetto al numero dei posti previsti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali di rispettiva assegnazione provvisoria, è inquadrato in conformità dell'art. 18, ultimo comma, della presente legge.

     5) L'inquadramento d'ufficio nella pianta organica di unità sanitaria locale diversa da quella di provvisoria assegnazione, di cui al comma 3), è disposto, in base a graduatorie formate nelle unità sanitarie locali di rispettiva assegnazione provvisoria con i criteri di cui all'art. 50 della L.R. 16-12-1982, n. 91, secondo l'ordine inverso a partire dall'ultimo classificato; il personale assegnato ma non inquadrato nelle unità sanitarie locali della zona n. 10 (Area fiorentina) è ordinato in un'unica graduatoria di zona a cura del comitato di gestione della unità sanitaria locale numero 10/E, al quale le altre unità sanitarie locali della zona sono tenute a trasmettere sotto la propria responsabilità gli elenchi del personale non inquadrato e copia autentica degli atti e dei documenti relativi a ciascun nominativo che sono necessari per la formazione della graduatoria.

     Le unità sanitarie locali nn. 6, 8, 10/E, 15, 23 e 30, ultimati i provvedimenti di cui ai precedenti primo e secondo comma, trasmettono alla giunta regionale distinti prospetti per ciascun profilo professionale, posizione funzionale e disciplina o qualifica professionale - relativi al personale sovrannumero risultante [33] rispettivamente, nelle singole unità sanitarie locali e, limitatamente all'unità sanitaria locale 10/E, nel complesso delle unità sanitarie locali della zona n. 10. Detti prospetti, approvati dal comitato di gestione con propria deliberazione meramente esecutiva, devono contenere i nominativi dei dipendenti sovrannumerari elencati secondo l'ordine decrescente di graduatoria e, per ciascuno di essi, la successione delle unità sanitarie locali di possibile destinazione - quali risultano dall'allegato n. 6 secondo l'ordine di preferenza, espresso dal dipendente mediante apposita rilevazione. Sulla base di tali graduatorie, la giunta regionale determina con propria deliberazione i contingenti del personale da inquadrare nelle unità sanitarie locali di cui alla tabella citata, in relazione ai posti vacanti nelle rispettive piante organiche, disponendo contestualmente la definitiva  assegnazione dei dipendenti interessati alle unità sanitarie di destinazione, individuate in base alle preferenze espresse e secondo l'ordine decrescente delle singole graduatorie, per l'inquadramento ai sensi del precedente terzo comma.

     6) L'effettivo trasferimento del personale che, per effetto del procedimento di cui ai precedenti terzo e quinto comma, risulti inquadrato nella pianta organica di un'unità sanitaria locale diversa da quella a cui era provvisoriamente assegnato, è disposto con deliberazione della giunta regionale entro il termine massimo di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'effettivo trasferimento dei dipendenti che abbiano in atto la partecipazione a corsi di riqualificazione professionale non può essere comunque disposto prima della conclusione dei corsi medesimi. Anche prima dell'effettivo trasferimento la giunta regionale, in relazione alle esigenze assistenziali e con riferimento agli obiettivi del piano sanitario regionale, può disporre l'utilizzazione del predetto personale ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.P.R. 20-12-1979, n. 761.

     7) Qualora, prima dell'effettivo trasferimento, presso le unità sanitarie locali alle quali erano assegnati in via provvisoria si verifichino nella pianta organica vacanze di posti nei corrispondenti profili, posizioni e discipline o qualifiche professionali, i dipendenti di cui al precedente comma possono chiedere di esservi inquadrati con precedenza sugli altri aspiranti e in deroga alle procedure ordinariamente previste.

 

     Art. 34. Unità operative ad esaurimento.

     1) Ove, dopo l'attuazione dei procedimenti di cui all'art. 20, permanga in sovrannumero personale del ruolo sanitario appartenente alla posizione funzionale apicale, l'assemblea dell'unità sanitaria locale salva la facoltà di cui all'ultimo comma del presente articolo, istituisce - in via transitoria e ad esaurimento - un pari numero di unità operative, fermo il numero dei posti-letto assegnati alla relativa disciplina in applicazione dei parametri richiamati dal primo comma del precedente art. 18. In tal caso il comitato di gestione, su proposta dell'ufficio di direzione, provvede a ripartire il personale appartenente alle altre posizioni funzionali ed agli altri profili professionali, entro i limiti previsti per l'attività considerata, tra le diverse unità operative e ad impartire le direttive idonee ad assicurare i necessari rapporti d'integrazione e di collaborazione operativa.

     2) Fino al pieno adeguamento allo schema organizzativo previsto dal piano sanitario regionale, qualora si verifichi la vacanza - per qualsiasi motivo - del posto di dirigente in una delle discipline per le quali risultano istituite unità operative ad esaurimento ai sensi del precedente comma, la relativa unità operativa viene soppressa ed il personale in essa già operante è assegnato alle unità operative che ne assorbono le attività.

     3) Fino al totale esaurimento delle unità operative istituite ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 26.

     4) Quando lo ritenga opportuno - in relazione alle esigenze ed ai criteri di organizzazione del servizio - e i dipendenti interessati vi consentano, l'assemblea dell'unità sanitaria locale, su proposta del comitato di gestione sentito l'ufficio di direzione, può utilizzare il personale del ruolo sanitario appartenente alla posizione funzionale apicale, per il quale risultino istituiti posti in sovrannumero, in funzione di direzione o di coordinamento - con impegno esclusivo e a tempo pieno - dei servizi del settore sanitario, anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 31, o dei dipartimenti di cui all'art. 14 della L.R. 24-5-1980, n. 71 così come sostituito dall'art. 58 della presente legge. In tal caso non si applica, per i posti ricoperti dal personale utilizzato in base al presente comma, la disposizione prevista al primo comma.

 

     Art. 35. Disposizioni relative al personale di servizi o unità operative con bacino di utenza multizonale.

     1) Il personale addetto a servizi o unità operative il cui ambito di attività è relativo a più unità sanitarie locali è inquadrato nella pianta organica dell'unità sanitaria locale presso la quale, in base alle indicazioni del piano sanitario regionale, è istituito il servizio o unità operativa multizonale.

     2) [34].

     3) [35].

 

     Art. 36. Modificazioni delle piante organiche delle unità sanitarie locali.

     1) I provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma della presente legge, divenuti esecutivi, sono trasmessi dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale alla giunta regionale, che ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

     2) A seguito di richiesta motivata e documentata, formulata dall'assemblea dell'unità sanitaria locale in sede di approvazione della relazione annuale di cui all'art. 24 della L.R. 19-12-1979, n. 63, il consiglio regionale su proposta della giunta può disporre variazioni della pianta organica che si dimostrino indispensabili a fronte di verificati livelli straordinari di produttività stabilmente conseguiti da specifiche unità operative. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 37. Condizioni e vincoli per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali.

     1) Fermo restando quanto stabilito da specifiche disposizioni della legge statale, le unità sanitarie locali non possono richiedere l'indizione di concorsi di assunzione né procedere ad assunzioni - ai sensi della L.R. 16-12-1982, n. 91 - per la copertura dei posti vacanti nelle rispettive piante organiche, in mancanza di specifica dimostrazione che i relativi oneri finanziari sono previsti nel bilancio e che i corrispondenti capitoli di spesa presentano la necessaria disponibilità.

     2) Fino a quando, per le relative attività specialistiche ambulatoriali, risultino attivate convenzioni ai sensi dell'art. 48 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, e fino a concorrenza dell'impegno orario convenzionato, non possono essere coperti, in ciascuna unità sanitaria locale, i posti vacanti di personale medico che, in base ai parametri di riferimento di cui all'allegato n. 2, sono previsti per le discipline di analisi cliniche, igiene, medicina del lavoro, medicina legale, radiodiagnostica, recupero e rieducazione funzionale e per le attività non riferite ai reparti di degenza delle discipline di dermatologia, malattie cardiovascolari, oculistica, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria e pediatria. Il presente comma non si applica ai posti di cui all'articolo 18, comma 8) della presente legge.

 

 

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 38. Assistenza sanitaria per i ricoverati in residenze sanitarie assistenziali e per i soggetti non ambulabili. [36]

     1) L'assistenza di medicina generale e di pediatria di base ai soggetti non ambulabili è assicurata rispettivamente dai medici di medicina generale e dai pediatri, convenzionati ai sensi dell'art. 48 della L. 23.12.1978, n. 833, in conformità degli accordi collettivi nazionali.

     2) Ai soggetti non autosufficienti ricoverati in strutture pubbliche e private classificate come residenze sanitarie assistenziali ai sensi del D.P.C.M. 22.12.1989, l'assistenza di cui al comma precedente è prestata da medici dipendenti nell'ambito delle attività sanitarie di comunità, in base al terzo comma dell'art. 25 della L. 23.12.1978, n. 833 o dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati.

     3) Le modalità di svolgimento dell'attività assistenziale da parte dei medici convenzionali ed i relativi compensi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale sentiti i comitati regionali di cui agli accordi collettivi stipulati ai sensi del citato art. 48 della L. 23.12.1978, n. 833, nel rispetto del D.P.C.M. 8.8.1985.

     4) Nelle strutture pubbliche di cui al presente articolo l'assistenza sanitaria specialistica e riabilitativa è assicurata dall'unità sanitaria locale territorialmente competente.

     5) L'ammontare della spesa capitaria giornaliera di cui all'articolo 6, secondo comma, della L.R. 27.3.1980, n. 20, è determinato di anno in anno con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, tenuto conto delle disponibilità complessive del fondo sanitario regionale, in misura comunque non inferiore al 50% del costo medio regionale del ricovero in residenze sanitarie assistenziali.

     6) L'onere della spesa capitaria giornaliera fa carico all'unità sanitaria locale di residenza dell'utente all'atto del ricovero.

     7) Nella legislazione e negli altri provvedimenti normativi della Regione, tutti i riferimenti alle "residenze sociali protette" devono intendersi come relativi alle "residenze sanitarie assistenziali" di cui al citato D.P.C.M. 22-12-1989.

     8) Allorché il soggetto non autosufficiente, già ricoverato in casa di cura privata, sia dimissibile solo mediante trasferimento in residenza sanitaria assistita, e detto trasferimento sia impossibile per indisponibilità di posti, l'unità sanitaria locale, assume a proprio carico la quota capitaria di cui all'art. 6, comma 2, della L.R. 27-3-80, n. 20 [37].

 

     Art. 38 bis. Assistenza sanitaria in centri diurni e in regime domiciliare. [38]

     1) L'unità sanitaria locale garantisce ai soggetti non autosufficienti, in alternativa e con priorità rispetto al ricovero nelle strutture di cui al precedente art. 38, l'assistenza infermieristica e riabilitativa, nonché i servizi ausiliari direttamente connessi all'assistenza stessa, presso centri diurni od altri presidi assimilabili ovvero al domicilio.

     2) Le prestazioni sanitarie previste dal presente articolo possono essere garantite anche in regime di assistenza indiretta, nelle forme e con l'osservanza delle modalità e procedure stabilite dal consiglio regionale.

 

     Art. 39. Coordinamento di distretto [39].

 

     Art. 40. Attività integrate per più unità sanitarie locali. [40]

 

     Art. 40 bis. Convenzioni di servizio con enti locali. [41]

     1) Salvo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 26.5.1986, n. 26 e successive integrazioni, tra le unità sanitarie locali ed i comuni, le comunità montane e le province possono essere stipulate convenzioni per la gestione di servizi generali e tecnico-economali.

     2) Le convenzioni determinano le rispettive competenze e le reciproche obbligazioni, le modalità di svolgimento del servizio e le relative procedure, i corrispettivi e le relative modalità di calcolo.

     3) Ove la gestione del servizio sia assicurata da soggetti diversi dell'Unità sanitaria locale, la relativa convenzione deve prevedere espressamente l'obbligo dell'ente gestore di consentire l'esercizio delle funzioni ed attività di ispezione, vigilanza e controllo da parte dei competenti servizi dell'Unità sanitaria locale, della Regione e dello Stato.

 

     Art. 41. Prestazioni sanitarie agli abitanti dei comuni confinanti con altre regioni [42].

 

     Art. 42. Attività di carattere sanitario svolte da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

     1) Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 23-12- 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni, detterà norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle attività di carattere sanitario e del personale ad esse addetto svolte da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i cui organi di amministrazione sono nominati territoriali di diritto pubblico a carattere locale e che svolgono contemporaneamente attività di assistenza sociale.

 

     Art. 43. Rapporti tra i servizi delle unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato operanti in campo sanitario e sociale. [43]

     1) Ai sensi degli artt. 3 e 4 dello statuto regionale, della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e della L.R. 7.5.1985, n. 58, la Regione riconosce e sostiene l'iniziativa delle associazioni del volontariato che operano in campo sanitario e sociale senza scopi di lucro.

     2) Nell'ambito di cui al primo comma, le attività svolte dalle associazioni del volontariato, con particolare riferimento al trasporto sanitario ed alla partecipazione ai servizi di emergenza e urgenza, sono coordinate con le attività svolte dai servizi delle unità sanitarie locali mediante la stipula di apposite convenzioni deliberate dal comitato di gestione nel rispetto delle direttive emanate dal consiglio regionale per i vari settori anche nella forma di schemi-tipo, sentite le organizzazioni rappresentative delle associazioni del volontariato. Le convenzioni non possono prevedere oneri a carico dell'unità sanitaria locale maggiori di quelli che la stessa dovrebbe sostenere per la gestione diretta o l'affidamento a terzi delle medesime attività.

 

     3) I programmi di aggiornamento professionale del personale delle unità sanitarie locali prevedono forme e modalità specifiche di partecipazione degli operatori volontari al fine di favorirne la migliore collaborazione ed integrazione operativa.

     4) Le unità sanitarie locali costituiscono e disciplinano, in conformità delle direttive regionali, una consulta delle associazioni di cui al primo comma, prevedendone l'autonomia di funzionamento e le modalità di consultazione obbligatoria su materie di specifico interesse.

 

     Art. 44. Programma dell'utilizzazione delle prestazioni rese dai privati convenzionati.

     1) Al fine di programmare l'utilizzazione delle prestazioni rese dai privati in forma convenzionale, il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale predispone per ciascuna attività specialistica apposito piano di settore, redatto secondo gli indirizzi regionali, che preveda:

     a) il fabbisogno annuale di prestazioni;

     b) la capacità di risposta dei servizi dell'unità sanitaria locale;

     c) l'entità dell'eventuale ricorso a privati convenzionati [44].

     2) Relativamente alle specialità multizonali, i piani di settore sono predisposti, dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale cui l'attività è assegnata, per l'intero bacino di utenza e sulla base dei risultati della conferenza di programmazione prevista dall'art. 10, secondo e terzo comma, della L.R. 19-12-1978, n. 63 e successive modificazioni.

     La conferenza di programmazione tra le unità sanitarie locali dell'area fiorentina si esprime in ordine all'esigenza di integrare i piani di settore delle singole unità sanitarie locali anche per le attività di zona [45].

     3) Per i fini di cui ai precedenti commi la giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del piano sanitario regionale, comunica alle unità sanitarie locali i parametri tendenziali medi di riferimento relativi al rapporto prestazioni-popolazione ed agli indici ottimali di produttività dei servizi pubblici, dandone informazione al consiglio [46].

     4) I piani di settore sono approvati dal consiglio su proposta della giunta regionale, previa verifica da parte di quest'ultima della loro corrispondenza all'obiettivo del graduale conseguimento dei parametri tendenziali di cui al comma precedente [47].

     5) Allorché i piani approvati determinino la necessità di ricorrere all'opera di privati convenzionati, il comitato di gestione provvede in conformità dell'art. 44, primo comma della L. 23.12.1978, n. 833 [48].

     6) Ove i privati interessati alla conferma delle convenzioni presentino un potenziale erogativo complessivo superiore a quello necessario in base ai piani di settore, il comitato di gestione riconduce i rapporti convenzionali nei limiti delle proprie necessità, stabilendo la quota massima di attività che può essere affidata al complesso delle strutture esterne convenzionate. La stipula di nuove convenzioni è ammessa nei limiti e per le attività specialistiche previste dai piani di settore e non assicurabili con strutture proprie o già convenzionate [49].

     7) A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nei rapporti convenzionali di cui all'accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno, reso esecutivo con D.P.R. 16-5-1980, la Regione è surrogata ad ogni effetto dai soggetti di cui all'art. 2 della L.R. 19-12-1979, n. 63, nel cui territorio risiedono i professionisti o hanno sede legale i titolari dei presidi privati convenzionati.

     8) Entro il centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i titolari di case di cura convenzionate, anche per il tramite delle associazioni firmatarie degli accordi relativi alle convenzioni di cui all'art. 44, comma 2), lettera a) della L. 23-12-1978, n. 833, propongono alla giunta regionale un programma di riconversione degli obiettivi previsti dall'azione di piano di cui all'allegato «1».

     9) Nei successivi 60 giorni, la giunta regionale indica le strutture e gli ambiti entro i quali le unità sanitarie locali debbono modificare le convenzioni in atto per adeguarle agli obiettivi di piano.

     10) Non è comunque ammessa la stipula di nuove convenzioni né, per le convenzioni in atto, la conferma di quelle concernenti attività di ostetricia e di pediatria.

     11) Decorso il termine previsto dal comma 9), nella gestione dei rapporti convenzionali di cui all'art. 44 della L. 23-12-1978, n. 833 la Regione è surrogata ad ogni effetto dai soggetti di cui all'art. 2 della L.R. 19-12-1979, n. 63.

 

     Art. 45. Istituti privati di riabilitazione - Prestazioni protesiche. [50]

     1) Le unità sanitarie locali, ove non siano in grado di assicurare direttamente le prestazioni sanitarie necessarie al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, provvedono con istituti operanti nella regione, ai sensi dell'art. 26 della L. 23.12.1978, n. 833.

     2) I rapporti convenzionali sono regolamentati, per quanto attiene ai requisiti, ai moduli operativi ed agli aspetti economici, dallo schema di cui all'art. 26 della L. 23.12.1978, n. 833 e dagli strumenti programmatici regionali.

     3) La giunta regionale autorizza, nell'ambito della programmazione regionale, la stipulazione di convenzioni tra unità sanitarie locali ed istituti di riabilitazione, tenendo conto della tipologia della disabilità e dei diversi gradi di intensità dell'intervento riabilitativo necessario in rapporto alla gravità dello stato di disabilità.

     4) Sono garantite le prestazioni protesiche secondo la disciplina prevista dall'art. 26, secondo e terzo comma della L. 23.12.1978, n. 833 e dalla L.R. 2.5.1985, n. 46.

     5) Le forniture straordinarie di presidi ed ausili non previsti nel nomenclatore tariffario delle protesi, erogabili ai sensi dell'art. 3, D.M. Sanità 2.3.1984, sono autorizzate dalle unità sanitarie locali competenti per territorio sulla base di specifiche direttive emanate dal consiglio regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo.

     6) Le direttive di cui al comma precedente devono indicare i requisiti amministrativi e sanitari degli aventi diritto, la misura dell'intervento economico a carico del servizio sanitario nazionale e le procedute per l'erogazione delle prestazioni.

 

     Art. 45 bis. Istituti socio-assistenziali a rilievo sanitario riabilitativo. [51]

     1) Gli oneri relativi agli istituti socio-assistenziali a rilievo sanitario riabilitativo gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali alla data del 31 dicembre 1988 fanno carico al bilancio di parte sanitaria delle unità sanitarie medesime.

     2) I rapporti convenzionali con le strutture, comunque denominate, operanti alla data del 31 dicembre 1988 a favore delle unità sanitarie locali mediante lo svolgimento di attività socio-assistenziali di rilievo sanitario in forma di internato o seminternato dirette, altresì, in via esclusiva o prevalente, alla riabilitazione od alla rieducazione funzionale dei disabili nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 26 della L. 23.12.1978, n. 833, il cui onere grava alla stessa data sul fondo sanitario nazionale, comprese le strutture operanti in favore di disabili già assistiti dalle province, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 6, D.P.C.M. 8.8.1985, con riferimento allo schema di convenzione di cui al predetto articolo 26.

     3) Le convenzioni tengono conto della tipologia delle disabilità e dei diversi gradi di intensità dell'intervento socio-assistenziale e riabilitativo, da prevedersi in rapporto alla gravità della disabilità stessa.

     4) La giunta regionale definisce, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, i relativi standard di personale.

     5) Le unità sanitarie locali, per ciascun presidio posto nel proprio ambito territoriale, stipulano distinte convenzioni, che hanno effetto nei confronti di tutte le unità sanitarie della regione.

     6) Le convenzioni hanno durata triennale.

     7) In sede di stipula della convenzione, tenendo conto anche degli standard del personale richiesti ai sensi del precedente quarto comma, è stabilita una retta omnicomprensiva. Il pagamento della retta fa carico all'unità sanitaria che ha emesso l'impegnativa.

     8) Gli oneri delle suddette convenzioni gravano, ai sensi del citato art. 6, D.P.C.M. 8.8.1985, sul bilancio di parte sanitaria delle unità sanitarie locali.

     9) La vigilanza sugli istituti di cui al presente articolo è esercitata dall'unità sanitaria locale territorialmente competente.

 

     Art. 46. Attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale nel servizio sanitario nazionale.

     1) Nei confronti delle articolazioni regionali del servizio sanitario nazionale, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al D.L.C.P.S. 29-7-1947, n. 804 e successive modificazioni, esercitano le funzioni di assistenza e tutela dei lavoratori nei limiti delle competenze istituzionali loro attribuite.

 

     Art. 46 bis. Convenzioni con le università ed il C.N.R. [52]

     1. Le convenzioni di cui agli artt. 39 e 40 della L. 23.12.1978, n. 833 sono stipulate dalla giunta regionale in base a specifica risoluzione di indirizzo approvata dal consiglio regionale, nel rispetto della disposizione di cui al secondo comma, lettera b) del precedente art. 8.

     2. Le convenzioni sono approvate con deliberazione del consiglio regionale che, verificata la loro conformità agli strumenti della programmazione regionale ed agli indirizzi della risoluzione di cui al primo comma, ne autorizza la sottoscrizione da parte del presidente della giunta.

     3. Le convenzioni sottoscritte sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte integrante degli strumenti programmatici regionali di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 46 ter. Norma transitoria sulle convenzioni con le università ed il C.N.R. relative al triennio 1990-92. [53]

     1. Per il triennio 1990-92 alle convenzioni con le università di Firenze, di Pisa e di Siena e con il C.N.R., già sottoscritte dal presidente della giunta regionale, ed ai rispettivi allegati contrassegnati con le lettere A e B, si applica la disposizione dell'articolo 46 bis, terzo comma.

 

 

PARTE II

ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E SOCIALI

 

     Art. 47. Attribuzioni.

     1) E' istituito il Comitato regionale per le attività sanitarie e sociali (CORASS), organo tecnico consultivo del consiglio e della giunta regionale in materia di sicurezza sociale.

     2) Il CORASS può proporre al consiglio e alla giunta regionale iniziative di studio, ricerca e documentazione.

     3) Il parere del CORASS è obbligatoriamente acquisito prima dell'adozione dei seguenti atti:

     a) piani e progetti regionali, di cui all'articolo 1 della presente legge;

     b) relazioni annuali e conseguenti proposte di modifica ed aggiornamento dei piani e dei progetti, di cui all'articolo 7 [54].

     4) I pareri di cui al precedente comma 3) sono espressi dal CORASS entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale i provvedimenti possono essere in ogni caso adottati.

     Su richiesta motivata del presidente, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale o la giunta regionale possono concedere una proroga non superiore ad ulteriori 30 giorni, salvi i casi di urgenza [55].

 

     Art. 48. Composizione.

     1) Il presidente della giunta regionale con proprio decreto nomina a far parte del CORASS coloro che sono stati designati a norma dei successivi commi 2, 3, 4.

     2) Il consiglio regionale su proposta della giunta, designa:

     3 assistenti sociali

     1 biologo

     1 chimico

     1 dietista

     1 economista sanitario

     1 epidemiologo

     2 esperti in materie giuridico-amministrative

     1 esperto in finanza e contabilità pubblica

     1 farmacista

     2 fisici

     1 ingegnere sanitario

     1 ingegnere impiantista [56]

     2 medici di medicina generale

     6 medici specialisti

     1 operatore professionale dirigente con funzioni didattico organizzative

     2 operatori professionali di prima categoria (infermieri professionali)

     1 operatore professionale di prima categoria (capo sala)

     1 operatore professionale di prima categoria (ostetrica)

     1 operatore professionale di prima categoria (vigilatrice di infanzia)

     1 operatore professionale di prima categoria (vigilanza e ispezione) [57]

     1 psicologo

     1 sociologo

     1 specialista in biometria

     1 statistico sanitario

     2 tecnici sanitari, di cui uno di laboratorio e uno di radiologia

     1 terapista della riabilitazione

     1 veterinario.

     3) Gli ordini professionali competenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dalla giunta regionale, designano:

     1 biologo

     1 chimico

     1 farmacista

     1 ingegnere

     6 medici di medicina generale

     1 medico con competenze in medicina d'urgenza

     1 medico pediatra

     12 medici specialisti dei quali almeno 1 psichiatra, 1 medico legale, 1 laboratorista, 1 infettivologo, 1 medico del lavoro, 1 farmacologo, 1 igienista

     2 veterinari dei quali 1 appartenente all'area funzionale della sanità animale e 1 all'area funzionale dell'igiene degli alimenti.

     4) Gli organi militari territorialmente competenti, su richiesta della giunta regionale, designano un esperto di organizzazione sanitaria militare.

     5) Il presidente della giunta regionale nomina altresì il presidente del CORASS, designato dal comitato stesso tra i propri componenti [58].

     6) E' membro di diritto del CORASS, senza diritto di voto, il coordinatore del dipartimento sicurezza sociale, il quale, in relazione agli specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno, assicura la presenza ai lavori di altri funzionari della Regione.

     7) I membri del CORASS sono nominati all'inizio di ogni legislatura e restano in carica fino alla nomina di nuovi componenti.

 

     Art. 49. Ordinamento.

     1) Sono organi del CORASS il presidente, nominato a norma del precedente art. 48, ed il consiglio di presidenza.

     2) Il consiglio di presidenza si compone del presidente, di due vicepresidenti e dei presidenti delle commissioni di cui al successivo quarto comma. I vicepresidenti sono eletti dal Comitato nella prima seduta, con voto limitato; nella stessa seduta, con distinte votazioni, sono eletti i presidenti delle commissioni [59].

     3) Il presidente convoca e presiede le sedute, stabilendone l'ordine del giorno sentito il consiglio di presidenza.

     4) Il comitato si articola in commissioni permanenti costituite nel proprio seno per i settori di particolare rilevanza, alle quali il consiglio di presidenza affida di norma l'attività referente per gli affari sottoposti all'esame del comitato, in relazione alla rispettiva competenza, delegando loro altresì, ove ritenuto opportuno, l'espressione del relativo parere [60]. Per gli affari di maggiore complessità l'attività referente può essere espletata da appositi gruppi di lavoro nominati dallo stesso consiglio di presidenza.

     5) I servizi di segreteria sono assicurati dal dipartimento sicurezza sociale della giunta regionale.

     6) Esercita le funzioni di segretario un dirigente designato dalla giunta regionale, appartenente al ruolo unico del personale della Regione [61].

 

     Art. 50. Prima convocazione.

     1) Il presidente del CORASS convoca il comitato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui al precedente art. 48.

 

     Art. 51. Indennità.

     1) Ai componenti del CORASS è corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza alle relative sedute, una indennità pari a quella spettante ai membri del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAT) di cui alla L.R. 24-8-1982, n. 70.

     2) Ai predetti componenti che risiedono in un comune diverso da quello ove ha luogo la seduta del CORASS è corrisposto, quando si rechino alle sedute, un rimborso delle spese di viaggio, se effettivamente sostenute e risultanti da apposita dichiarazione, nella misura per chilometro di un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, calcolando la distanza dal comune di residenza, nonché le eventuali spese autostradali.

     3) Agli stessi componenti indicati al precedente comma, purché residenti in comuni distanti oltre dieci chilometri dal comune ove si svolge la seduta del CORASS, è corrisposto altresì il trattamento di missione secondo le norme regionali vigenti per i dipendenti regionali appartenenti al livello funzionale apicale.

     4) Per i dipendenti della Regione che intervengano alle riunioni ai sensi del comma 6) del precedente art. 48, è corrisposta, secondo il vigente ordinamento, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese, oltre al compenso per lavoro straordinario, per il quale sussiste l'obbligo della prestazione, ove occorra, anche oltre i limiti ordinariamente stabiliti.

     5) Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi delle presenze e delle missioni, sottoscritte dal presidente del CORASS.

     6) All'onere di spesa derivante dal presente articolo, previsto in L. 10.000.000 per l'anno 1984, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al cap. 720 del bilancio di previsione 1984.

     7) Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

 

     Art. 52. Commissione scientifica per la redazione dell'elenco delle morti evitabili.

     1) Il CORASS, al fine di accertare in termini obiettivamente sanitari l'efficienza e l'efficacia del servizio sanitario regionale, costituisce al proprio interno una commissione permanente per la redazione dell'elenco delle morti evitabili - acquisendo il parere della federazione regionale degli ordini dei medici - e provvede alla sorveglianza delle stesse, indicando i casi nei quali è necessario che la giunta regionale attivi procedure di verifica.

     2) La giunta regionale, anche avvalendosi dell'osservatorio epidemiologico, comunica annualmente al consiglio regionale i relativi dati informativi [62].

 

 

PARTE III

 

     Artt. 53. - 62. (Omissis) [63]

 

 

PARTE IV

MODIFICHE ALLA L.R. 24-5-1980, n. 68: «DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DEL

PATRIMONIO, DELLA CONTABILITA' E DEI CONTRATTI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI»

 

     Artt. 63. - 65. (Omissis) [64].

 

 

     ALLEGATI (Omissis).

 

 


[1] Ristampa con le modifiche consequenziali alle «errate corrige» comunicate nel B.U. 30 gennaio 1985, n. 5, parte prima.

[2] Titolo così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61, art. 18 comma 3.

[3] La parte I ed il titolo I sono così sostituiti con L.R. 30 aprile 1990, n. 61, art. 2.

[4] La parte I ed il titolo I sono così sostituiti con L.R. 30 aprile 1990, n. 61, art. 2.

[5] L'allegato 12 è stato modificato con LL.RR. 30 aprile 1990, n. 61, art. 2 (B.U. 10 maggio 1990, n. 32, S.O.), 9 settembre 1991, n. 51, art. 6 (B.U. 19 settembre 1991, n. 56) e 11 marzo 1992 n. 6 (B.U. 19 marzo 1992, n. 16).

[6] Così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 1993, n. 51.

[7] Il titolo II e le disposizioni in esso contenute sono stati abrogati con L.R. 30 aprile 1990, n. 61, art. 18 comma I.

[8] Articolo così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61, art. 3.

[9] Comma abrogato con L.R. 2 settembre 1992, n. 42, art. 34.

[10] Comma abrogato con L.R. 2 settembre 1992, n. 42, art. 34.

[11] Comma abrogato con L.R. 2 settembre 1992, n. 42, art. 34.

[12] Articolo così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61, art. 3.

[13] Articolo abrogato con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 18 comma 1.

[14] Comma abrogato con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 18 comma 1.

[15] Articolo così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61, art. 3.

[16] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 4.

[17] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 4.

[18] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 4.

[19] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 4.

[20] Comma aggiunto con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 4.

[21] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 5.

[22] Comma abrogato con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 18 comma 1.

[23] Ristampa con le modifiche consequenziali alle «errate corrige» comunicate nel B.U. 30 gennaio 1985, n. 5, parte prima.

[24] Articolo abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 38 art. 83.

[25] Articolo abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 38 art. 83.

[26] Articolo abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 38 art. 83.

[27] Comma abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 38 art. 83.

[28] Comma abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 38 art. 83.

[29] Articolo abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 38 art. 83.

[30] Articolo abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 38 art. 83.

[31] Articolo aggiunto con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 6.

[32] I comma 1, 3, 4 e 5 del presente articolo sono stati abrogati con L.R. 9 aprile 1990, n. 38 art. 83.

[33] Ristampa con le modifiche consequenziali alle «errate corrige» comunicate nel B.U. 30 gennaio 1985, n. 5, parte prima.

[34] Comma abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 38 art. 83.

[35] Comma abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 38 art. 83.

[36] Articolo così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61, art. 7.

[37] Comma aggiunto con L.R. 26 maggio 1993, n. 33, art. 1 (B.U. 4 giugno 1993, n. 33). L'art. 2 della stessa legge dispone:

[38] Articolo aggiunto con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 9.

[39] Articolo abrogato con L.R. 9 aprile 1990, n. 38 art. 83.

[40] Articolo abrogato con L.R. 31 marzo 1990, n. 29 art. 15.

[41] Articolo aggiunto con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 10.

[42] Articolo abrogato con L.R. 31 marzo 1990, n. 29 art. 15.

[43] Articolo così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 11.

[44] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 12.

[45] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 12.

[46] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 12.

[47] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 12.

[48] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 12.

[49] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 12.

[50] Articolo così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 12.

[51] Articolo aggiunto con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 14.

[52] Articolo aggiunto con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 15.

[53] Articolo aggiunto con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 15.

[54] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 16.

[55] Periodo aggiunto con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 16.

[56] Locuzione aggiunta con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 16.

[57] Locuzione aggiunta con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 16.

[58] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 16.

[59] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 16.

[60] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 16.

[61] Comma così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61 art. 16.

[62] Articolo così sostituito con L.R. 30 aprile 1990, n. 61, art. 17.

[63] Parte abrogata con L.R. 9 aprile 1990, n. 38, art. 83.

[64] Articoli omessi nella presente legge e riportati in modifica alla L.R. n. 68/1980.