§ 3.1.46 - L.R. 7 maggio 1985, n. 60. [*]
Servizi multizonali di prevenzione. Attuazione art. 22 L. 23 dicembre 1978, n. 833.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:07/05/1985
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Definizione e compiti dei servizi multizonali di prevenzione.
Art. 2.  Articolazione funzionale.
Art. 3.  Bacini di utenza.
Art. 4.  Specializzazione dei servizi multizonali di prevenzione.
Art. 5.  Attività chimico-ambientale.
Art. 6.  Attività fisico-ambientale.
Art. 7.  Attività biotossicologiche.
Art. 8.  Attività ingegneria-impiantistica.
Art. 9.  Attività di zoologia medica.
Art. 10.  Pareri ex art. 20, L. 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 11.  Servizio Multizonale di prevenzione oncologica.
Art. 12.  Centro regionale di documentazione.
Art. 13.  Programmi di attività.
Art. 14.  Consultazioni periodiche.
Art. 15.  Dipartimenti per la tutela dell'ambiente di vita e di lavoro.
Art. 16.  Gruppi di lavoro.
Art. 17.  Profili professionali.
Art. 18.  Finanziamenti.
Art. 19.  Supporto provvisorio ad attività dei servizi di base.


§ 3.1.46 - L.R. 7 maggio 1985, n. 60. [*]

Servizi multizonali di prevenzione. Attuazione art. 22 L. 23 dicembre 1978, n. 833.

 

Art. 1. Definizione e compiti dei servizi multizonali di prevenzione.

     1. In attuazione dell'art. 22 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, e secondo le previsioni dell'art. 6, terzo comma della L.R. 24 maggio 1980, n. 71 - nel rispetto degli indirizzi del piano sanitario regionale e dei programmi previsti dall'art. 10 della L.R. 19 dicembre 1979, n. 63 - i servizi multizonali di prevenzione sono il supporto tecnico-specialistico delle unità sanitarie locali, nell'ambito del rispettivo bacino di utenza, per le attività di prevenzione, controllo e tutela:

     a) dell'igiene ambientale;

     b) dell'igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;

     c) degli infortuni e delle malattie professionali.

     2. I servizi multizonali di prevenzione, anche al fine di evitare la creazione di strutture laboratoristiche complesse presso ciascuna unità sanitaria locale, svolgono, di norma, le attività analistiche connesse ai compiti di cui al precedente comma.

     3. Presso i servizi di igiene pubblica e del territorio e di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro delle singole unità sanitarie locali, verranno svolte attività analistiche nel rispetto delle seguenti condizioni: frequenza delle rilevazioni analistiche routinarie, economicità della loro effettuazione a livello zonale, semplicità delle metodiche di esecuzione.

     4. I servizi multizonali di prevenzione non sono competenti per le indagini diagnostiche sull'uomo ai fini di prevenzione, diagnosi e cura, salvo le attività di tossicologia industriale.

     5. I servizi multizonali di prevenzione svolgono attività per conto della Regione, dei Comuni, delle Province e delle Associazioni Intercomunali per l'esercizio di funzioni in materia di tutela ambientale previste dalle leggi nazionali e regionali, non rientranti nelle funzioni del Servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 2. Articolazione funzionale.

     1. I servizi multizonali di prevenzione sono organizzati secondo le unità operative previste dal piano sanitario regionale.

     2. Per la costituzione dell'unità operativa di tossicologia industriale presso il servizio multizonale di prevenzione dell'unità operativa di tossicologia industriale presso il servizio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale 10/A, le attrezzature ed il personale del laboratorio di tossicologia industriale della unità sanitaria locale 10/D sono trasferiti al servizio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale 10/A.

 

     Art. 3. Bacini di utenza.

     1. I servizi multizonali di prevenzione sono costituiti presso le unità sanitarie locali e per il rispettivo bacino di utenza indicato dal piano sanitario regionale.

     2. Fino all'attivazione dei servizi multizonali di prevenzione di Prato e Piombino, il servizio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale 10/A svolge attività anche per le unità sanitarie locali 9, 10/G, 18, mentre il servizio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale 13 svolge attività anche per le unità sanitarie locali 25, 26 ed il servizio multizonale della unità sanitaria locale 28 svolge attività anche per l'unità sanitaria locale 27.

     3. La Giunta regionale, preso atto della effettiva capacità operativa, autorizza le unità sanitarie locali 9 e 25 allo svolgimento delle attività delle singole unità operative per il bacino di utenza previsto dal piano sanitario regionale.

     4. A parziale modifica di quanto previsto dall'allegato n. 7 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, il servizio multizonale di prevenzione dell'unità sanitaria locale n. 12 svolge attività per l'unità sanitaria locale n. 15.

 

     Art. 4. Specializzazione dei servizi multizonali di prevenzione.

     Con riferimento alle caratteristiche delle attività produttive il piano sanitario regionale individua i servizi multizonali di prevenzione che svolgono particolari attività specialistiche determinandone il relativo bacino d'utenza.

 

     Art. 5. Attività chimico-ambientale.

     1. Le unità operative o le sezioni aggregate di chimica-ambientale dei servizi multizonali di prevenzione svolgono compiti di supporto tecnico, di ricerca e studio per la prevenzione ed il controllo dei fattori inquinanti di natura chimica presente nell'ambiente, negli alimenti e negli ambienti di vita e di lavoro. In particolare svolgono attività in relazione a:

     - l'inquinamento atmosferico, anche per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa;

     - tutela delle acque dall'inquinamento, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, assicurando il controllo chimico delle acque di scarico, delle acque superficiali e sotterranee, delle acque potabili e di quelle destinate alla balneazione;

     - il controllo chimico degli alimenti, bevande, degli altri prodotti destinati all'alimentazione e delle acque minerali e termali;

     - il controllo chimico dei limiti di tolleranza stabiliti per i residui negli alimenti e nelle bevande dei prodotti chimici usati in agricoltura;

     - il controllo chimico delle micotossine e dei contaminanti ambientali;

     - il controllo ai fini igienico-sanitari della composizione delle materie plastiche e dei detergenti;

     - il controllo chimico degli imballaggi, utensili, oggetti e recipienti destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari, le bevande e le acque minerali;

     - il controllo chimico dei farmaci, stupefacenti, sostanze psicotrope, presidi medico-chirurgici, prodotti dietetici e alimenti per la prima infanzia e cosmetici;

     - controlli chimici sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e altre sostanze pericolose;

     - inquinamento chimico degli ambienti di lavoro con particolare riferimento a sostanze chimiche utilizzate nella produzione in relazione ai loro possibili effetti per la sicurezza e l'igiene del lavoro;

     - individuazione di inquinanti chimici nei terreni ed il loro rapporto con l'inquinamento degli ambienti di vita e degli alimenti;

     - individuazione degli inquinanti del suolo con particolare riferimento all'inquinamento chimico derivante dai rifiuti solidi urbani ed industriali ed al loro smaltimento, ai fanghi e acque reflue, anche con riferimento alla normativa vigente.

 

     Art. 6. Attività fisico-ambientale.

     1. Le unità operative o le sezioni aggregate di fisica ambientale dei servizi multizonali di prevenzione svolgono compiti di supporto tecnico, di ricerca e di studio per la prevenzione ed il controllo di tutti i fattori inquinanti di natura fisica presenti negli ambienti di vita e di lavoro. In particolare svolgono attività in relazione a:

     - inquinamento acustico da sorgenti fisse o mobili;

     - vibrazioni;

     - fattori di inquinamento fisico negli ambienti di vita e di lavoro, anche in relazione all'esposizione di persone a campi magnetici di forte intensità;

     - inquinamento atmosferico con riguardo agli aspetti del trasporto e della diffusione degli inquinanti;

     - aspetti geofisici;

     - radiazioni ionizzanti, con esclusione delle attività assicurate dalle unità operative di fisica sanitaria;

     - radiazioni non ionizzanti.

     2. Assicureranno, inoltre, il supporto tecnico ed istruttorio alla Commissione regionale di cui alla L.R. 28 aprile 1977, n. 27, per la emissione dei pareri previsti dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

 

     Art. 7. Attività biotossicologiche.

     1. Le unità operative o le sezioni aggregate di biotossicologia e di virologia dei servizi multizonali di prevenzione svolgono compiti di supporto tecnico, ricerca e studio per la prevenzione ed il controllo dei fattori di rischio di natura biologica e tossica presenti nell'ambiente, negli alimenti e nei luoghi di vita e di lavoro. In particolare svolgono tali attività in relazione a:

     a) grado di inquinamento generico e specifico, qualitativo e quantitativo da microorganismi e da tossici;

     - nell'atmosfera e ambienti confinanti;

     - nelle acque, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, assicurando il controllo biotossicologico delle acque di scarico, superficiali, sotterranee, potabili, minerali;

     - negli alimenti, bevande, cosmetici, farmaci, alimenti dietetici della prima infanzia;

     - nel terreno, nel suolo e nelle superfici di lavoro e di preparazione degli alimenti;

     b) il monitoraggio di agenti patogeni, comprendente anche l'accertamento dei tipi di antigeni di alcuni di essi, l'analisi dei reali andamenti delle malattie infettive e diffusive e il controllo degli interventi profilattici intrapresi anche attraverso indagini mirate di popolazione e inchieste epidemiologiche.

     2. Per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione animale, e per il monitoraggio delle zoonosi, il servizio multizonale di prevenzione opera in stretta collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana e le relative sezioni distaccate nel territorio regionale. Tale collaborazione dovrà realizzarsi attraverso l'attuazione concordata dei programmi delle varie unità sanitarie locali interessate e della Regione.

 

     Art. 8. Attività ingegneria-impiantistica.

     1. Le unità operative o le sezioni aggregate di ingegneria impiantistica dei servizi multizonali di prevenzione svolgono compiti di supporto tecnico, di ricerca e di studio in materia di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

     2. In particolare svolgono tali attività in relazione a:

     - realizzazione e modifiche di impianti e macchine ai fini antinfortunistici;

     - idoneità di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio delle unità sanitarie locali, facenti parte del bacino di utenza;

     - idoneità di apparecchi e impianti di cui alla normativa vigente;

     - idoneità degli impianti elettrici installati negli ambienti di vita e di lavoro;

     - collaudi e verifiche di ascensori e montacarichi in servizio privato installati in ambienti di vita e di lavoro;

     - verifiche sull'applicazione delle norme di sicurezza per l'esercizio di generatori di vapore, recipienti di vapore, recipienti di gas compressi, liquefatti e disciolti;

     - misura delle tensioni di contratto e di passo;

     - collaudi e verifiche di impianti in luoghi con pericolo di esplosioni e di incendio;

     - collaudi di impianti elettrici negli ambienti di vita e di lavoro.

 

     Art. 9. Attività di zoologia medica.

     1. La sezione di zoologia medica svolge compiti relativi a:

     - predisposizione e aggiornamento mappe anofelismo residuo nelle aree già malariche;

     - messa a punto di misure di prevenzione e di metodologie contro la reintroduzione della malaria;

     - vigilanza sulla diffusione dell'anofelismo;

     - attività di ricerca con specifico riferimento alla biologia di alcune specie di culicidi e sul corretto impiego di disinfestanti.

 

     Art. 10. Pareri ex art. 20, L. 23 dicembre 1978, n. 833.

     1. Ai fini della espressione dei pareri previsti dall'art. 20, lettera f, L. 23 dicembre 1978, n. 833, presso le singole unità sanitarie locali verranno costituiti gruppi di lavoro misti fra i servizi di igiene pubblica e del territorio, di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro ed i servizi multizonali di prevenzione di riferimento, con il compito di svolgere, in modo coordinato, la necessaria istruttoria tecnica.

 

     Art. 11. Servizio Multizonale di prevenzione oncologica.

     1. Presso l'unità sanitaria locale 10/E è costituito il servizio multizonale di prevenzione per lo studio e la prevenzione oncologica che opera con bacino d'utenza comprendente le unità sanitarie locali dell'area fiorentina.

     2. Il servizio è articolato in tre unità operative che svolgono le attività di seguito indicate:

     - unità operativa di epidemiologia:

epidemiologia descrittiva, eziologica e clinica dei tumori nel quadro di attività di ricerca per l'accertamento delle condizioni di rischio oncogeno;

     - unità operativa di prevenzione secondaria:

attività di prevenzione secondaria di massa e su gruppi a rischio e controllo dei risultati anche ai fini di una valutazione dell'efficacia dei programmi;

     - unità operativa di citopatologia:

indagini citologiche di supporto delle attività di prevenzione secondaria e di appoggio ad indagini ambientali ed epidemiologiche per collettività esposte a rischio oncogeno.

 

     Art. 12. Centro regionale di documentazione.

     1. Per la raccolta e diffusione della documentazione e delle informazioni relative alla prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, la Giunta regionale provvede ad organizzare presso il dipartimento sicurezza sociale il centro di documentazione regionale.

     2. A tale scopo utilizza personale regionale e del servizio sanitario comandato a norma del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     3. Per il finanziamento del centro regionale di documentazione si provvederà attraverso il fondo sanitario regionale.

     4. Il centro regionale di documentazione provvede a:

     a) l'archiviazione dei dati relativi ai diversi fattori di nocività potenziale o in atto per i lavoratori, l'ambiente, la popolazione, derivanti dall'attività produttiva e/o degli insediamenti abitativi.

     Tali dati riguardano:

     - infortuni e malattie professionali;

     - sostanze utilizzate nei processi produttivi con particolare riferimento a quelle che inducono rischi gravi per la salute;

     - impianti e macchine pericolose;

     - emissione aeree, scarichi idrici industriali e urbani, scarichi solidi;

     b) la raccolta e la sistemazione di conoscenze sui rischi e i danni indotti dai processi produttivi.

     Tali informazioni riguardano:

     - l'acquisizione di informazioni sulla pericolosità delle sostanze utilizzate attraverso la raccolta di studi, monografie e approfondimenti scientifici vari;

     - la raccolta della normativa nazionale e internazionale relativa a sostanze, macchine e impianti;

     - la raccolta e vaglio sistematico delle esperienze realizzate nei servizi di prevenzione della Regione ed anche di quelle più significative prodotte da altri enti ed organismi;

     c) la raccolta e la diffusione di informazioni relative alle bonifiche degli ambienti di lavoro, ai diversi sistemi di disinquinamento, ed in generale, alle misure di prevenzione primaria.

     Tali informazioni riguardano:

     - le modalità per bonificare un intero ciclo produttivo, una singola macchina, un impianto per neutralizzare gli effetti nocivi di una o più sostanze pericolose;

     - le modalità per effettuare l'abbattimento di inquinanti atmosferici;

     - le modalità per effettuare l'abbattimento di inquinanti idrici;

     - le modalità di smaltimento igienico dei rifiuti solidi.

 

     Art. 13. Programmi di attività.

     1. Al fine di garantire la partecipazione delle unità sanitarie locali del bacino d'utenza e per realizzare la massima integrazione dell'attività dei servizi di prevenzione, i programmi dei servizi multizonali di prevenzione [1], compresi quelli del servizio multizonale di prevenzione oncologica, saranno predisposti attraverso apposite conferenze periodiche, con frequenza almeno annuale.

     2. Le conferenze sono convocate a norma dell'art. 10, secondo comma della L.R. 19 dicembre 1979, n. 63.

     3. La Giunta regionale partecipa alle conferenze secondo le modalità previste dal piano sanitario regionale.

     4. I programmi devono prevedere altresì lo svolgimento di compiti operativi connessi alle competenze attribuite all'Amministrazione regionale dalla normativa esistente in materia di igiene negli ambienti di vita e di lavoro.

     5. La Giunta regionale può richiedere ai servizi multizonali di prevenzione lo svolgimento di attività connesse all'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e di quant'altro sia demandato alla competenza della Regione dalle leggi vigenti.

 

     Art. 14. Consultazioni periodiche.

     1. Per l'elaborazione delle proposte di programma da sottoporre alla conferenza annuale di cui all'articolo precedente e per la verifica dello stato di attuazione dei programmi adottati, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale alla quale appartiene il servizio multizonale di prevenzione, riunisce, almeno ogni tre mesi, i presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate.

     2. Riunioni straordinarie possono essere indette su richiesta del comitato di gestione di una delle unità sanitarie locali del bacino di utenza.

 

     Art. 15. Dipartimenti per la tutela dell'ambiente di vita e di lavoro.

     1. Allo scopo di realizzare in modo coordinato i programmi di intervento nel campo della prevenzione degli ambienti di vita e di lavoro predisposti dalle singole unità sanitarie locali nella conferenza di cui all'art. 13 della presente legge, nelle unità sanitarie locali sedi del servizio multizonale di prevenzione, al dipartimento per la tutela dell'ambiente di vita e di lavoro partecipano rappresentanti degli omologhi dipartimenti delle unità sanitarie locali del bacino di utenza.

     2. Le funzioni del dipartimento sono quelle individuate dal piano sanitario regionale.

 

     Art. 16. Gruppi di lavoro.

     1. Nell'ambito di ciascun servizio multizonale di prevenzione è costituito un gruppo permanente di lavoro interdisciplinare per ognuna delle seguenti materie:

     1) igiene ambientale;

     2) igiene degli alimenti e delle bevande;

     3) igiene e sicurezza del lavoro;

     4) malattie infettive e diffusive.

     2. Alla formazione dei gruppi di lavoro provvede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, su proposta dell'ufficio di direzione.

     3. Per l'inquinamento dell'aria può essere costituito un apposito gruppo di lavoro. Ogni qual volta se ne riscontri la necessità, connessa con situazioni di gravità per la salute e per la tutela dell'ambiente, possono essere costituiti gruppi di lavoro temporanei con finalità specifiche o per particolari interventi.

     4. Al gruppo di lavoro «malattie infettive e diffusive», di cui al primo comma, partecipano anche le unità operative di malattie infettive costituite nell'ambito territoriale di competenza del servizio multizonale di prevenzione.

     5. Il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro è affidato dal comitato di gestione, sentito l'ufficio di direzione ad uno dei responsabili delle unità operative componenti, il quale a tale scopo, convoca e presiede il gruppo di lavoro e ne organizza l'attività. Lo stesso cura la redazione dei consuntivi di attività e risponde dell'operato del gruppo al responsabile del servizio a cui appartiene.

 

     Art. 17. Profili professionali.

     1. Nei servizi multizonali di prevenzione opera personale appartenente ai seguenti profili professionali:

     - biologo;

     - chimico;

     - fisico;

     - ingegnere;

     - medico;

     - altro personale tecnico laureato nonché personale tecnico professionale, assistente tecnici, personale di vigilanza ed ispezione.

     2. Gli standards del personale sono stabiliti dal piano sanitario regionale.

     3. I responsabili delle unità operative dei servizi multizonali di prevenzione dovranno appartenere al profilo professionale omogeneo alla attività della unità operativa medesima.

 

     Art. 18. Finanziamenti.

     1. I proventi derivanti dall'attività effettuata dal servizio multizonale di prevenzione sono destinati al suo finanziamento in aggiunta alla spesa corrente e in conto capitale, nei modi e nella misura previsti dall'art. 25 della L. 27 dicembre 1983, n. 730.

     2. Per la parte destinata alle spese in conto capitale il finanziamento aggiuntivo è utilizzato previo espletamento di quanto previsto dall'art. 14 nn. 4), 5), 6), della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70.

     3. I programmi di cui all'art. 13 devono essere accompagnati dai risultati finali della gestione finanziaria dell'anno precedente così come previsto dall'art. 49 della L.R. 24 maggio 1980, n. 68 e dalle previsioni annuali e pluriennali di spesa per gli anni successivi così come disposto dall'art. 27 della legge suddetta.

 

     Art. 19. Supporto provvisorio ad attività dei servizi di base.

     1. Allo scopo di garantire la migliore funzionalità nello svolgimento delle competenze, nel caso in cui i servizi di igiene pubblica e del territorio e di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro non siano in grado di provvedere a parte dei compiti loro spettanti, le unità sanitarie locali interessate possono concordare l'intervento sostitutivo del servizio multizonale di prevenzione per i tempi strettamente necessari a coprire le loro carenze.

 

 


[*] L'art. 32 della L.R. 18 aprile 1995, n. 66 dispone l'abrogazione di tutte le norme della presente legge in contrasto con la stessa L.R. n. 66/95. Abrogata dall'art. 70 della L.R. 23 luglio 2009, n. 40.

[1] V. B.U. 26 marzo 1986, n. 14, parte prima, «Errata corrige».