§ 2.3.87 - L.R. 10 febbraio 2011, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:10/02/2011
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifiche al preambolo della L.R. n. 16/2009.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 16/2009.
Art. 3.  Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 16/2009.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 22 della L.R. n. 16/2009.


§ 2.3.87 - L.R. 10 febbraio 2011, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).

(B.U. 16 febbraio 2011, n. 7)

 

Preambolo

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi terzo, quarto e settimo, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 4, lettera f), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);

 

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

 

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

 

Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati”);

 

Visto il parere espresso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), dall'Ufficio di presidenza della Commissione regionale per le pari opportunità nella riunione dell'11 gennaio 2011;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Dopo quasi due anni dall'entrata in vigore della L.R. n. 16/2009è emersa l'esigenza di precisarne alcuni aspetti per migliorarne l'applicazione;

 

2. In particolare deve essere specificato, anche per un migliore coordinamento con la legislazione regionale in materia, che le associazioni che possono beneficiare dei contributi della L.R. n. 16/2009 sono quelle che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 16/2009, rientrano nelle categorie previste dalla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati”) o dalla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

 

3. Inoltre la L.R. n. 16/2009 è modificata in modo da precisare meglio il ruolo del documento di attuazione annuale varato dalla Giunta regionale per implementare le previsioni del piano regionale per la cittadinanza di genere, in coerenza con gli articoli 10 e 10-bis della L.R. n. 49/1999;

 

4. Di accogliere sostanzialmente la condizione espressa nel parere dell'Ufficio di presidenza della Commissione regionale per le pari opportunità;

 

Approva la presente legge.

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della L.R. n. 16/2009.

1. Dopo il punto 6 del preambolo della legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere), è inserito il seguente:

“6-bis. La programmazione degli interventi previsti dalla legge avviene secondo le modalità e le procedure previste della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);”.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 16/2009.

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della L.R. n. 16/2009 è sostituito dal seguente:

“5. Il piano regionale di cui all'articolo 22, definisce gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti di cui al comma 2, nonché l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.”.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 16/2009.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 16/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. Le associazioni che possono beneficiare dei finanziamenti regionali, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono risultare iscritte ad uno dei seguenti registri:

a) registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati”);

b) registro di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).».

 

2. Il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“3. Il piano regionale di cui all'articolo 22, definisce gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti, nonché l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.”.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 22 della L.R. n. 16/2009.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della L.R. n. 16/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti per la conciliazione vita-lavoro di cui all'articolo 3;”.

 

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:

“c) gli obiettivi ed i requisiti generali dei progetti delle associazioni di cui all'articolo 6;”.

 

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:

“e) le tipologie dei progetti che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;”.