Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 10/02/2011 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della L.R. n. 16/2009. |
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della L.R. n. 16/2009. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della L.R. n. 16/2009. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 22 della L.R. n. 16/2009. |
§ 2.3.87 - L.R. 10 febbraio 2011, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).
(B.U. 16 febbraio 2011, n. 7)
Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo, quarto e settimo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, lettera f), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere espresso ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della
Considerato quanto segue:
1. Dopo quasi due anni dall'entrata in vigore della
2. In particolare deve essere specificato, anche per un migliore coordinamento con la legislazione regionale in materia, che le associazioni che possono beneficiare dei contributi della
3. Inoltre la
4. Di accogliere sostanzialmente la condizione espressa nel parere dell'Ufficio di presidenza della Commissione regionale per le pari opportunità;
Approva la presente legge.
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. Dopo il punto 6 del preambolo della
“6-bis. La programmazione degli interventi previsti dalla legge avviene secondo le modalità e le procedure previste della
Art. 2. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della
“5. Il piano regionale di cui all'articolo 22, definisce gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti di cui al comma 2, nonché l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.”.
Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
«1-bis. Le associazioni che possono beneficiare dei finanziamenti regionali, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono risultare iscritte ad uno dei seguenti registri:
a) registro di cui alla
b) registro di cui alla
2. Il comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
“3. Il piano regionale di cui all'articolo 22, definisce gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti, nonché l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.”.
Art. 4. Modifiche all'articolo 22 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della
“b) gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti per la conciliazione vita-lavoro di cui all'articolo 3;”.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:
“c) gli obiettivi ed i requisiti generali dei progetti delle associazioni di cui all'articolo 6;”.
3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:
“e) le tipologie dei progetti che la Giunta regionale intende realizzare direttamente;”.