Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 30/06/2004 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Difesa in giudizio della Regione. |
Art. 3. Compiti delle aziende USL. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 85/1998. |
Art. 5. Riordino del sistema delle indennità. |
§ 2.3.59 - L.R. 30 giugno 2004, n. 31.
Disposizioni attuative dell’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) in materia di contenzioso concernente l’invalidità civile e modifiche all’articolo 14 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
(B.U. 9 luglio 2004, n. 24).
Art. 1. Oggetto.
1. La presente legge disciplina le modalità di difesa in giudizio della Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 121, della
Art. 2. Difesa in giudizio della Regione.
1. Nei procedimenti di cui all’articolo 1 la Regione, salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, è difesa da funzionari dell’azienda unità sanitaria locale presso cui opera la commissione medica che ha compiuto l’accertamento sanitario delle situazioni invalidanti.
2. Il funzionario è incaricato della difesa sulla base di una procura generale notarile del legale rappresentante della Regione Toscana.
3. Il funzionario incaricato si costituisce eleggendo domicilio presso la sede dell’azienda unità sanitaria locale (USL).
4. In tutti i casi in cui è nominato dal giudice un consulente tecnico d’ufficio, il funzionario incaricato della difesa nomina come consulente tecnico di parte un membro della commissione medica che ha compiuto l’accertamento sanitario della situazione invalidante oggetto di giudizio.
Art. 3. Compiti delle aziende USL.
1. Le aziende USL assicurano, nell’ambito della propria articolazione organizzativa, il supporto conoscitivo necessario alla difesa di cui all’articolo 1, il raccordo con le commissioni mediche di verifica e lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del contenzioso.
2. Le aziende USL provvedono altresì, nel termine di cui al comma 3, al pagamento, in caso di soccombenza, delle spese legali e del consulente tecnico d’ufficio liquidate con provvedimento del giudice, e ne danno comunicazione alla Regione.
3. Il pagamento delle spese deve avvenire nel termine previsto dall’articolo 14, comma 1, del
4. Le aziende USL inviano alla Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione che dà atto del numero delle controversie iniziate, di quelle concluse nell’anno precedente e, per quest’ultime, dell’esito delle stesse, conseguentemente la Giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente ed al Consiglio regionale.
Art. 4. Modifiche all’articolo 14 della
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della
“1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 130 del decreto, relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, sono attribuite, ai fini di assicurarne l’adeguato esercizio, ai comuni capoluogo di provincia, nonché ai Comuni di Empoli e Viareggio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza delle relative aziende USL, di cui all’allegato 1 della
2. Al comma 5 dell’articolo 14 della
Art. 5. Riordino del sistema delle indennità.
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale un atto di riordino del sistema delle indennità in favore dei membri che integrano le commissioni mediche per l’accertamento delle situazioni di invalidità.