§ 2.3.59 - L.R. 30 giugno 2004, n. 31.
Disposizioni attuative dell’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) in materia di contenzioso concernente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:30/06/2004
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Difesa in giudizio della Regione.
Art. 3.  Compiti delle aziende USL.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 85/1998.
Art. 5.  Riordino del sistema delle indennità.


§ 2.3.59 - L.R. 30 giugno 2004, n. 31.

Disposizioni attuative dell’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) in materia di contenzioso concernente l’invalidità civile e modifiche all’articolo 14 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

(B.U. 9 luglio 2004, n. 24).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge disciplina le modalità di difesa in giudizio della Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), nei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nei quali la Regione sia legittimata passivamente.

 

     Art. 2. Difesa in giudizio della Regione.

     1. Nei procedimenti di cui all’articolo 1 la Regione, salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, è difesa da funzionari dell’azienda unità sanitaria locale presso cui opera la commissione medica che ha compiuto l’accertamento sanitario delle situazioni invalidanti.

     2. Il funzionario è incaricato della difesa sulla base di una procura generale notarile del legale rappresentante della Regione Toscana.

     3. Il funzionario incaricato si costituisce eleggendo domicilio presso la sede dell’azienda unità sanitaria locale (USL).

     4. In tutti i casi in cui è nominato dal giudice un consulente tecnico d’ufficio, il funzionario incaricato della difesa nomina come consulente tecnico di parte un membro della commissione medica che ha compiuto l’accertamento sanitario della situazione invalidante oggetto di giudizio.

 

     Art. 3. Compiti delle aziende USL.

     1. Le aziende USL assicurano, nell’ambito della propria articolazione organizzativa, il supporto conoscitivo necessario alla difesa di cui all’articolo 1, il raccordo con le commissioni mediche di verifica e lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del contenzioso.

     2. Le aziende USL provvedono altresì, nel termine di cui al comma 3, al pagamento, in caso di soccombenza, delle spese legali e del consulente tecnico d’ufficio liquidate con provvedimento del giudice, e ne danno comunicazione alla Regione.

     3. Il pagamento delle spese deve avvenire nel termine previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), come modificato dall’articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”).

     4. Le aziende USL inviano alla Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione che dà atto del numero delle controversie iniziate, di quelle concluse nell’anno precedente e, per quest’ultime, dell’esito delle stesse, conseguentemente la Giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente ed al Consiglio regionale.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 85/1998.

     1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è sostituito dal seguente:

“1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 130 del decreto, relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, sono attribuite, ai fini di assicurarne l’adeguato esercizio, ai comuni capoluogo di provincia, nonché ai Comuni di Empoli e Viareggio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza delle relative aziende USL, di cui all’allegato 1 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l’organizzazione del servizio sanitario regionale).”

     2. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 85/1998 sono soppresse le seguenti parole: “In caso di impugnativa giurisdizionale degli atti delle commissioni, le aziende USL stanno in giudizio tramite il proprio rappresentante legale”.

 

     Art. 5. Riordino del sistema delle indennità.

     1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale un atto di riordino del sistema delle indennità in favore dei membri che integrano le commissioni mediche per l’accertamento delle situazioni di invalidità.