§ 2.2.7 - L.R. 2 febbraio 2007, n. 1.
Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell’articolo 56 dello Statuto.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 difensore civico
Data:02/02/2007
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in carica.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 2.2.7 - L.R. 2 febbraio 2007, n. 1.

Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell’articolo 56 dello Statuto.

(B.U. 14 febbraio 2007, n. 2).

 

Art. 1. Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in carica.

     1. Al fine di dare prima attuazione all’articolo 56 dello Statuto per la parte relativa alla durata in carica del Difensore civico, nelle more della riforma della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore civico), la durata del mandato del Difensore civico regionale in carica all’entrata in vigore della presente legge è differita per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua scadenza, stabilita ai sensi dell’articolo 13 comma 1 della l.r. 4/1994.

     2. Alla scadenza del periodo di tre anni di cui al comma 1, il Difensore civico in carica non può essere rieletto.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.