§ 2.2.2 - L.R. 12 gennaio 1994, n. 4.
Nuova disciplina del Difensore Civico.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 difensore civico
Data:12/01/1994
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Funzioni del Difensore civico.
Art. 3.  Ambito dell'intervento.
Art. 4.  Attivazione dell'intervento.
Art. 5.  Rapporti con i ricorsi giurisdizionali o amministrativi.
Art. 6.  Intervento su richiesta.
Art. 7.  Intervento d'ufficio.
Art. 8.  Segnalazioni, rapporti all'Autorità Giudiziaria.
Art. 9.  Relazione al Consiglio regionale e rapporti con il Consiglio regionale
Art. 10.  Informazione sull'attività del Difensore civico.
Art. 11.  Requisiti, cause ostative.
Art. 12.  Nomina.
Art. 13.  Durata in carica e revoca.
Art. 14.  Indennità.
Art. 15.  Sede, personale, strutture finanziamenti.
Art. 16.  Abrogazione.


§ 2.2.2 - L.R. 12 gennaio 1994, n. 4. [1]

Nuova disciplina del Difensore Civico.

(B.U. 13 gennaio 1994, n. 4 bis).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge detta la nuova disciplina del Difensore civico della Toscana, già istituito con la L.R. 21 gennaio 1974, n. 8 [2], modificata con la L.R. 17 agosto 1977, n. 49 ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

     2. Rimangono salve le norme previste dalla L.R. 1 giugno 1983, n. 36 per l'intervento del Difensore civico a salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unità sanitarie locali.

 

     Art. 2. Funzioni del Difensore civico.

     1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati.

     2. Il Difensore civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

     3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

 

     Art. 3. Ambito dell'intervento.

     1. Nei casi previsti dall'art. 2, il Difensore civico interviene presso:

     a) l'Amministrazione regionale, ivi compreso il Comitato Regionale di Controllo, gli enti e aziende, anche consortili, da essa dipendenti;

     b) enti o aziende con partecipazione di capitale regionale; c) unità sanitarie locali e aziende ospedaliere regionali ai sensi della L.R. 1 giugno 1983, n. 36;

     d) enti locali destinatari di deleghe o subdeleghe regionali presso i quali non siano stati istituiti o non siano operanti i Difensori civici, per attività e comportamenti connessi all'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate.

     2. L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività e comportamenti degli enti locali nell'esercizio di funzioni proprie. A tal fine sentito il parere del Difensore civico, il Consiglio regionale stipula apposite convenzioni con gli enti locali.

     3. Il Difensore civico regionale coordina la propria attività con i Difensori civici istituiti dai comuni e dalle province ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il Difensore civico regionale convoca, periodicamente, una conferenza dei Difensori civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono coordinate le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative tese ad evitare sovrapposizioni di intervento.

     4. Il Difensore civico può, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie ed alla presentazione di solleciti, presso altri organi ed enti pubblici operanti sul territorio regionale.

     5. Il Difensore civico può altresì intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al primo comma, lett. a) e b) del presente articolo, al fine della tutela di posizioni connesse con il predetto rapporto.

 

     Art. 4. Attivazione dell'intervento.

     1. Il Difensore civico interviene:

     a) a richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni sociali;

     b) d'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 7.

     2. La richiesta di cui al comma 1 lett. a) può essere formulata per iscritto o oralmente. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata dall'ufficio.

 

     Art. 5. Rapporti con i ricorsi giurisdizionali o amministrativi.

     1. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di prorogare istanza al Difensore civico.

 

     Art. 6. Intervento su richiesta.

     1. Nel caso di richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, lett. a), il Difensore civico:

     a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

     b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda;

     c) qualora si tratti di atto dovuto, omesso illegittimamente, propone al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'adozione dell'atto, nel caso non sia possibile definire un termine per il relativo adempimento.

     2. Il Difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, oltre alla richiesta di notizie, può:

     a) consultare e ottenere copia, senza i limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

     b) convocare il responsabile dell'ufficio competenti e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;

     c) accedere agli uffici per adempiere gli accertamenti che si rendano necessari.

     3. L'amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.

     4. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

     5. Il Difensore civico dà immediata notizie delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle amministrazioni interessate, anche ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del funzionario inadempiente.

 

     Art. 7. Intervento d'ufficio.

     1. Oltre che a richiesta dei soggetti indicati dall'art. 4 lett. a), il Difensore civico può intervenire d'ufficio qualora nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze nell'attività e nei comportamenti delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 3, primo comma sempre al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità.

     Tale intervento può essere esteso anche a casi di natura e contenuto analoghi a quelli già esaminati dal Difensore civico.

     2. Degli interventi d'ufficio il Difensore civico dà sollecita informazione al responsabile preposto al servizio, nonché agli organi rappresentativi della Amministrazione interessata.

     3. Il Difensore civico può esercitare tutti i poteri istruttori previsti dall'art. 6.

     4. Il Difensore civico dà specifica notizie dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento con la relazione di cui all'art. 9.

 

     Art. 8. Segnalazioni, rapporti all'Autorità Giudiziaria.

     1. Il Difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che, nell'operato degli uffici della pubblica amministrazione, diversi da quelli di cui all'art. 3 si verifichino disfunzioni o anomalie, comunque incidenti sulla qualità e regolarità delle attività amministrative della Regione e degli altri enti ricompresi nella competenza del difensore stesso, ne riferisce all'Amministrazione interessata.

     2. Il Difensore civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria.

     3. Il Difensore civico segnala al Procuratore Generale della Corte dei Conti eventuali irregolarità contabili di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

 

     Art. 9. Relazione al Consiglio regionale e rapporti con il Consiglio regionale

     1. Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari per migliorare la propria attività.

     2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale.

     3. Copia delle relazioni di cui ai commi precedenti è inviata per conoscenza alla Giunta regionale.

     4. La relazione del Difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa dal Consiglio regionale ai rappresentanti degli enti stessi.

     5. La relazione annuale è sottoposta a discussione del Consiglio regionale secondo le norme del Regolamento interno.

     6. La relazione annuale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche su altri organi di stampa.

     7. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari della propria attività.

     8. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

     9. Alle riunioni delle Commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.

     10. Il Difensore civico può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

 

     Art. 10. Informazione sull'attività del Difensore civico.

     1. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, avvalendosi di mezzi e strumenti posti a disposizione dalla Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 11. Requisiti, cause ostative.

     1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Regionale a norma della Legge 23 aprile 1981, n. 154, sono in possesso di diploma di laurea ed abbiano maturato, per almeno un decennio, comprovate esperienze professionali nelle materie giuridiche e amministrative.

     2. Ove la nomina riguardi soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità a norma della citata Legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza della carica, entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

     3. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.

     4. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni di cui alla legge 10 gennaio 1992 n. 16 concernente «Norme in materia di elezioni e nomine regioni ed enti locali».

 

     Art. 12. Nomina.

     1. Il Consiglio regionale nomina il Difensore Civico con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime due votazioni, la nomina è effettuata a maggioranza assoluta.

     2. L'iniziativa spetta ai soggetti previsti dagli artt. 23 e 75 dello Statuto ed il relativo procedimento è disciplinato dalla L.R. 8 marzo 1979, n. 11 e successive modificazioni.

     3. Si estendono al Difensore Civico le norme di cui alla L.R. 21 giugno 1983, n. 49, concernente «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti».

 

     Art. 13. Durata in carica e revoca.

     1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

     2. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

     3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla designazione del Difensore civico. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio.

     4. Salvi i casi di decadenza le funzioni del Difensore civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore.

 

     Art. 14. Indennità.

     1. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione determinata annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento all'indennità spettante ai Consiglieri regionali.

     Non concorre alla determinazione dell'indennità del Difensore Civico l'importo corrispondente alle ritenute previdenziali obbligatorie di cui alla L.R. 13 Giugno 1983, n. 48 e successive modificazioni.

     2. Al Difensore Civico spetta, altresì, l'indennità di trasferta stabilita per i Consiglieri regionali.

 

     Art. 15. Sede, personale, strutture finanziamenti.

     1. L'ufficio del Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.

     Ha sede presso il Consiglio stesso e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

     2. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico.

     3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Difensore civico si avvale di funzionari regionali con qualifica non inferiore all'ottavo livello e con funzioni di referente. A questo scopo la Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di Presidenza del Consiglio e sentito il Difensore civico, dispone un calendario di presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione o, previe adeguate intese, degli Enti locali.

     La funzione di referente del Difensore civico nelle sedi decentrate può essere attribuita mediante la convenzione di cui all'art. 3 secondo comma, anche a funzionari appartenenti agli enti locali con qualifica non inferiore all'ottavo livello.

     4. Il personale che opera in sede decentrata di cui al precedente comma, raccoglie le richieste di intervento da parte dei soggetti di cui all'art. 3, primo comma, provvede al loro inoltre al Difensore Civico, fornisce agli utenti tutte le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del Difensore Civico.

     5. Il personale di cui ai commi precedenti dipende funzionalmente dal Difensore Civico e ad esso risponde per l'attività svolta.

     6. Il Difensore Civico può altresì valersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana ovvero di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di indagine da svolgere.

     7. Le spese necessarie al funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico sono imputate al capitolo del bilancio della Regione già istituito con L.R. 21 gennaio 1974, n. 8.

Esse sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in conformità alle proposte del Difensore Civico, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

 

     Art. 16. Abrogazione.

     1. Sono abrogate le LL.RR. 21 gennaio 1974, n. 8, e 17 agosto 1977, n. 49 aventi per oggetto rispettivamente: «Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico» e «Modifiche alla L.R. n. 8 del 21-1-1974 - Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 27 aprile 2009, n. 19.

[2] Vedi B.U. 27 aprile 1994, n. 30, errata corrige.