Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 24/03/2010 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto (articolo 24, comma 2, e 69 l.r. 1/2009) |
Art. 2. Modalità di copertura dei posti tramite selezione dall’esterno (articolo 24, comma 2, lettera a), l.r. 1/2009) |
Art. 3. Modalità di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato (articolo 24, comma 2, lettere a) e b), l.r. 1/2009) |
Art. 4. Modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato (articolo 28, l.r. 1/2009) |
Art. 5. Selezione per esami (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 6. Selezione per titoli ed esami (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 7. Selezione per soli titoli (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 8. Corsoconcorso (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 9. Prove preselettive (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 10. Categorie riservatarie e preferenze (articolo 24, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009) |
Art. 11. Utilizzo di graduatorie di pubbliche amministrazioni (articolo 28, l.r. 1/2009) |
Art. 12. Domanda di ammissione alla selezione (articolo 24, comma 2, lettera b) e comma 3 ter, l.r. 1/2009) |
Art. 13. Presentazione della domanda di ammissione alla selezione (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 14. Ammissione alla selezione (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 15. Commissioni esaminatrici (articolo 24, comma 2, lettera e), l.r. 1/2009) |
Art. 16. Sottocommissioni di esame (articolo 24, comma 2, lettera e), l.r. 1/2009) |
Art. 17. Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni (articolo 24, comma 2, lettera e), l.r. 1/2009) |
Art. 18. Adempimenti della commissione esaminatrice (articolo 24, comma 2, lettera e), l.r. 1/2009) |
Art. 19. Compensi spettanti ai componenti di commissione (articolo 24, comma 2, lettere e) e f), l.r. 1/2009) |
Art. 20. Diario delle prove (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 21. Comunicazione dell’esito delle prove scritte (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 22. Disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove orali (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 23. Accertamento dei requisiti per l’accesso (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 24. Sede di servizio (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 25. Modalità organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali.(articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 25 bis. Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali (articolo 24, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 26. Rapporto di lavoro a tempo parziale (articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009) |
Art. 27. Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009) |
Art. 28. Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro (articolo 24, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009) |
Art. 28 bis. Principi generali (articolo 20 l.r. 1/2009) |
Art. 28 ter. Ciclo di gestione della prestazione (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009) |
Art. 28 quater. Obiettivi (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009) |
Art. 28 quinquies. Piano della qualità della prestazione organizzativa, programmi di direzione e piani di lavoro (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009) |
Art. 28 sexies. Relazione sulla qualità della prestazione (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009) |
Art. 28 septies. Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009) |
Art. 28 octies. Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009) |
Art. 28 novies. Strumenti e modalità per la misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa e individuale (articolo 20, comma 2, lettera c), l.r. 1/2009) |
Art. 28 decies. Istituzione e funzioni (articolo 20, comma 2, lettera a), l.r. 1/2009) |
Art. 28 undecies. Composizione, requisiti, incompatibilità, durata in carica e indennità (articolo 20, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 28 duodecies. Sistema premiante e fasce di merito (articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009) |
Art. 28 terdecies. Progressioni economiche (articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009) |
Art. 28 quaterdecies. Premio per l’efficienza (articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009) |
Art. 28 quinquiesdecies. Attribuzione di incarichi e responsabilità (articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009) |
Art. 28 sexiesdecies. Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale (articolo 20, comma 2, lettera d), l.r. 1/2009) |
Art. 28 septiesdecies. Disposizioni di prima applicazione |
Art. 29. Modalità e tempi per il rilascio dell’autorizzazione (articolo 33, comma 2, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 29 bis. Svolgimento di altra attività lavorativa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento (articolo 30, comma 2, l.r. 1/2009) |
Art. 30. Criteri di valutazione della conciliabilità dell’incarico (articolo 33, comma 6, l.r. 1/2009) |
Art. 31. Modalità di svolgimento delle attività autorizzate (articolo 33, comma 2, lettera a), l.r. 1/2009) |
Art. 32. Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (articolo 33, comma 2, lettera a), l.r. 1/2009) |
Art. 33. Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e degli incarichi privi di compenso (articolo 32, comma 4, e 33 bis, comma 1, l.r. 1/2009) |
Art. 34. Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti (articolo 33 l.r. 1/2009) |
Art. 35. Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (articolo 34, commi 2 e 5, lettera a), l.r. 1/2009) |
Art. 36. Registro dei docenti e dei tutor (articolo 34, comma 5, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 37. Incarichi extraimpiego aventi valenza interna (articolo 34, commi 3 e 5, lettera b), l.r. 1/2009) |
Art. 38. Compensi e rimborsi per incarichi di docenza e tutoraggio svolti al di fuori dell’orario di lavoro (articolo 34, commi 3 e 5, l.r. 1/2009) |
Art. 39. Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall’amministrazione (articolo 7, comma 1, lettera k) e articolo 34, comma 5, l.r. 1/2009) |
Art. 39 bis. Incarichi di verificazione |
Art. 40. Limite annuo dei compensi (articolo33 comma 3, e articolo 34, comma 5, lettera b) l.r. 1/2009) |
Art. 41. Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (articolo 34, comma 5, l.r. 1/2009) |
Art. 42. Anagrafe delle prestazioni (articolo 33 l.r. 1/2009) |
Art. 43. Disposizione transitoria |
Art. 43 bis. Disposizioni transitorie in materia di graduatorie a tempo determinato, procedimenti di selezione e attività extraimpiego |
Art. 43 ter. Disposizioni transitorie per il personale giornalista (articolo 33, comma 4, l.r. 1/2009) |
Art. 44. Abrogazione (articolo 69 l.r. 1/2009) |
Art. 45. Disposizione di coordinamento (articolo 70 l.r. 1/2009) |
§ 2.1.281 - D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R. [1]
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
(B.U. 13 aprile 2010, n. 19)
Preambolo
Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 4 febbraio 2010;
Visto il parere di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n.127;
Visto l’ulteriore parere di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 335;
Considerato quanto segue:
1. la
2. dato il principio dell’unicità del rapporto di lavoro intercorrente tra un soggetto e una pubblica amministrazione occorre precisare che il reclutamento di personale a tempo determinato è subordinato alla presentazione delle dimissioni in relazione a eventuali rapporti di lavoro dipendente con altre pubbliche amministrazioni o aziende private;
3. fermo restando il divieto di assunzione di un soggetto dalla stessa graduatoria più di una volta, per il principio di economicità, le graduatorie predisposte per il reclutamento a tempo determinato possono essere scorse più di una volta;
4. non è consentito l’utilizzo da parte degli enti dipendenti, per le assunzioni a tempo determinato, delle graduatorie predisposte dalla Regione, salvo esigenze di carattere eccezionale;
5. è opportuno rinviare ad apposita deliberazione della Giunta regionale le indicazioni organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali;
6. al fine di evitare lacune normative e dubbi interpretativi occorre coordinare le disposizioni in materia di incarichi extraimpiego con le norme contenute nel
53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”);
7. è necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme nazionali e regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure (tra cui, in particolare, le leggi regionali 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”e 5 ottobre 2009, n. 54, “ Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”);
8. considerato che l’articolo 42, comma 2, dello Statuto prevede che la commissione consiliare competente si pronunci entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di un regolamento di attuazione di legge regionale e che, essendo scaduto il termine, la Giunta procede all’approvazione del regolamento;
si approva il presente regolamento:
CAPO I
Ambito oggettivo di applicazione
Art. 1. Oggetto (articolo 24, comma 2, e 69
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 24, comma 2, e 69 della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), disciplina le modalità di assunzione agli impieghi presso l’amministrazione regionale e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nonché la materia degli incarichi extraimpiego autorizzabili e conferibili ai dipendenti.
CAPO II
Reclutamento del personale
SEZIONE I
Selezioni pubbliche
Art. 2. Modalità di copertura dei posti tramite selezione dall’esterno (articolo 24, comma 2, lettera a),
1. Il personale da inquadrare nelle categorie A, B, C e D viene reclutato mediante:
a) selezione per esami;
b) selezione per titoli ed esami;
c) selezione per titoli;
d) selezione per corso-concorso.
2. Il personale da inquadrare nelle categorie A e B viene reclutato anche mediante avviamento a selezione tramite servizi per l’impiego, ai sensi della normativa vigente, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere.
3. L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo le modalità indicate al comma 1, lettere a), b) e d).
4. La Regione utilizza i dati personali dei candidati ai fini dell’ammissione o dell’esclusione dalle prove selettive, nonché ai fini dell’espletamento di tutte le operazioni inerenti le procedure di reclutamento del personale, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 3. Modalità di copertura dei posti con assunzione a tempo determinato (articolo 24, comma 2, lettere a) e b),
1. Le selezioni del personale da reclutare a tempo determinato sono effettuate secondo le seguenti modalità:
a) per il personale da reclutare nelle categorie A e B, mediante avviamento a selezione tramite servizi per l’impiego previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere in riferimento alla localizzazione territoriale delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali;
b) per il personale da reclutare nelle categorie C e D, mediante selezioni per titoli, per esami o per titoli ed esami, previo avviso pubblico, distinte per profili professionali ed eventualmente in riferimento alla localizzazione delle sedi di servizio relative ad ambiti provinciali.
2. Nelle selezioni per soli titoli di cui al comma 1, lettera b), l’amministrazione, ove sia richiesta una specifica professionalità in relazione ai compiti da svolgere, può procedere alla preventiva verifica dell’idoneità dei candidati in ordine di graduatoria. La verifica dell’idoneità non comporta valutazione comparativa.
3. [Abrogato].
4. L’assunzione a tempo determinato di personale con rapporto di lavoro dipendente da pubbliche amministrazioni o aziende private è subordinata alla presentazione delle relative dimissioni.
4 bis. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, anche per effetto di una successione di contratti, risulta definita ai sensi dell'articolo 28, comma 4 ter della
Art. 4. Modalità di scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato (articolo 28,
1. Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato hanno validità triennale.
2. [Abrogato].
3. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie a tempo indeterminato che rinunciano all’assunzione a tempo determinato restano collocati nella graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, commi 4 e 4 bis della
5. Qualora per la copertura del posto a tempo determinato sia necessaria una particolare professionalità in relazione ai compiti da svolgere lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato per soli titoli può avvenire sulla base del possesso di uno specifico titolo di studio o di un altro specifico requisito tra quelli previsti dal bando, nel rispetto dell’ordine delle stesse.
6. Il candidato utilmente collocato in una graduatoria regionale che presta servizio a tempo determinato presso la Regione Toscana o presso un ente dipendente mantiene il proprio posto nella graduatoria e può essere nuovamente chiamato dalla medesima per l’attivazione di un nuovo rapporto a tempo determinato solo al termine del rapporto di lavoro in essere.
6 bis. Ove previsto nell'avviso di selezione, è escluso dalla graduatoria il candidato che rinunci all’assunzione a tempo determinato presso la Regione Toscana per almeno tre volte, con riferimento alla stessa graduatoria.
6 ter. La rinuncia all’assunzione di cui al comma 6 bis si realizza con la comunicazione espressa, in forma scritta, di non accettazione da parte del candidato oppure con la mancata risposta entro i termini fissati per l'accettazione, salvo causa di forza maggiore non imputabile al candidato rinunciatario.
7. La Regione può consentire l’utilizzo delle proprie graduatorie per le assunzioni a tempo determinato, esclusivamente da parte degli enti dipendenti per esigenze eccezionali.
Art. 5. Selezione per esami (articolo 24, comma 2, lettera b),
1. Il bando di selezione definisce le modalità di svolgimento della prova scritta, che può consistere in un elaborato scritto, in un questionario a risposte sintetiche e/o in domande a risposta multipla, anche a carattere teorico-pratico, volte ad accertare anche le capacità ed attitudini e la professionalità dei candidati.
2. Per lo svolgimento della prova scritta è consentito il ricorso ad una ditta specializzata, cui può essere affidata la somministrazione delle prove, nonché, nei casi in cui la prova scritta si svolga sotto forma di domande a risposta multipla, la correzione delle medesime tramite sistemi automatizzati.
3. Per particolari professionalità il bando di selezione può prevedere lo svolgimento di prove attitudinali con la modalità dell’assessment center oppure può stabilire che la prova orale sia integrata o sostituita da prove attitudinali.
Art. 6. Selezione per titoli ed esami (articolo 24, comma 2, lettera b),
1. Nelle selezioni per titoli ed esami la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte per i soli candidati che sono stati ammessi alla prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima dello svolgimento delle prove orali assieme al punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte.
2. Nei casi in cui la selezione non preveda lo svolgimento della prova scritta, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima dello svolgimento della prova orale. Gli esiti di tale valutazione sono resi noti agli interessati prima della prova orale medesima.
3. Il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
4. Il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivamente attribuibile.
5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame.
Art. 7. Selezione per soli titoli (articolo 24, comma 2, lettera b),
1. Nelle selezioni per soli titoli i titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile, singolarmente e per categorie, sono indicati nel bando.
Art. 8. Corsoconcorso (articolo 24, comma 2, lettera b),
1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l’ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce le tipologie di selezione in base alla categoria ed al profilo professionale relativi ai posti da coprire.
2. Al termine del corso un’apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad esami scritti ovvero ad esami scritti ed orali e alla predisposizione di una graduatoria di merito.
3. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati fino ad un massimo del 100 per cento, è stabilito dal bando di selezione.
4. Ai partecipanti al corso, ad esclusione dei dipendenti regionali, può essere concessa, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio pari al 50 per cento dello stipendio mensile lordo previsto per la categoria oggetto del corso-concorso.
5. Ai dipendenti regionali a tempo indeterminato partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento. La partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario.
Art. 9. Prove preselettive (articolo 24, comma 2, lettera b),
1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l’amministrazione può procedere alla preselezione dei candidati mediante ricorso a domande a risposta multipla, anche a carattere psico-attitudinale. Possono essere affidate a ditte specializzate la predisposizione, sulla base di criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, la somministrazione e la correzione delle prove preselettive tramite il ricorso a sistemi automatizzati.
2. L’amministrazione può indicare nel bando di selezione il numero di candidati da ammettere allo svolgimento delle successive prove di selezione.
3. Al termine della preselezione la commissione comunica l’esito della prova alla competente struttura regionale, che procede all’ammissione dei candidati alle prove d’esame sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.
Art. 10. Categorie riservatarie e preferenze (articolo 24, comma 2, lettera c),
1. Nei bandi di selezione le riserve di posti nelle percentuali previste da leggi nazionali in favore di particolari categorie non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a selezione.
2. Qualora si renda necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge in relazione al limite di cui al comma 1, la stessa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria degli aventi diritto.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
a) appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della
b) appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2 della
c) appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1014 del
4. A parità di merito, i titoli di preferenza seguono il seguente ordine di priorità:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione;
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) gli invalidi ed i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
t bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato servizio senza aver riportato sanzioni disciplinari nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla più giovane età.
Art. 11. Utilizzo di graduatorie di pubbliche amministrazioni (articolo 28,
[Abrogato]
SEZIONE II
Procedure di selezione
Art. 12. Domanda di ammissione alla selezione (articolo 24, comma 2, lettera b) e comma 3 ter,
1. Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dichiara sotto la propria responsabilità:
a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b) di essere cittadino italiano oppure di possedere, ferma restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali, uno dei seguenti requisiti:
1) essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2) essere cittadino di uno stato membro dell’Unione europea o suo familiare privo della cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3) essere cittadino di paese terzo, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria;
b bis) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
c) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data, del luogo di conseguimento e della scuola o istituto o università che lo ha rilasciato;
d) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso;
e) di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura;
g) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari, per i candidati nati entro il 31 dicembre 1985;
h) l’eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa, con specificazione dei titoli stessi;
i) il recapito di domicilio digitale o di posta elettronica presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del recapito telefonico;
j) che le dichiarazioni rese sono documentabili.
2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni del
3. Nelle selezioni per le quali è prevista la valutazione dei titoli i candidati possono, in luogo delle relative certificazioni o documentazioni, presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione o sostitutive di atto di notorietà ai sensi della vigente normativa in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. Le pubblicazioni o altri titoli richiesti dal bando di selezione possono essere prodotti in originale ovvero in copia fotostatica, purché venga contestualmente allegata o inserita nella domanda di partecipazione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale il candidato dichiari che la copia fotostatica è conforme all’originale.
4. [Abrogato].
5. La documentazione di cui al comma 3 deve pervenire entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.
6. Non sono tenuti in considerazione i titoli e le relative dichiarazioni sostitutive rese con modalità non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente o che pervengono all’amministrazione oltre il termine di scadenza del bando.
7. [Abrogato].
8. I titoli e le pubblicazioni di cui al comma 3 devono essere documentabili.
9. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
9 bis. Nella domanda di ammissione alla selezione, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) fanno esplicita richiesta di usufruire delle prove sostitutive, degli strumenti compensativi o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria condizione, allegando alla medesima apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento o da equivalente struttura pubblica.
9 ter. L’adozione delle misure di cui al comma 9 bis è determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita dai candidati ed in relazione alle modalità di espletamento della procedura selettiva.
Art. 13. Presentazione della domanda di ammissione alla selezione (articolo 24, comma 2, lettera b),
1. La domanda di ammissione alla selezione e l’eventuale documentazione allegata è presentata in forma esclusivamente digitale, tramite l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), o comunque per mezzo degli strumenti previsti nell’avviso, idonei ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dall’avviso stesso, secondo le vigenti disposizioni in tema di amministrazione digitale.
2. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine può essere ridotto fino a quindici giorni.
3. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da erroneo utilizzo delle modalità telematiche previste o da inesatta indicazione del recapito di domicilio digitale o di posta elettronica comunicato in domanda da parte del candidato oppure dipendente da mancata o tardiva comunicazione della sua variazione secondo le modalità previste dall’avviso. L’amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Le domande presentate con modalità diversa da quelle previste dal comma 1 e quelle presentate oltre il termine di scadenza fissato nell'avviso sono irricevibili. I candidati per i quali sia stata accertata l’irricevibilità della domanda non sono ammessi alla selezione.
Art. 14. Ammissione alla selezione (articolo 24, comma 2, lettera b),
1. I requisiti prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità l’amministrazione può procedere all’ammissione con riserva alle prove di selezione di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.
3. L’amministrazione, nel bando, può disporre che tutti i candidati che hanno presentato domanda sono tacitamente ammessi alla prima prova e pertanto sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario indicati nel relativo avviso.
4. Al termine della prima prova d’esame, la commissione comunica l’esito della stessa alla competente struttura regionale, che procede all’ammissione dei candidati alla prova successiva sulla base dei dati dichiarati nelle domande di partecipazione.
5. L’amministrazione può in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successivo all’espletamento delle prove d’esame, disporre con provvedimento motivato l’esclusione dalla procedura stessa dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prove preselettive di cui all’articolo 9.
Art. 15. Commissioni esaminatrici (articolo 24, comma 2, lettera e),
1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con decreto del dirigente competente in materia di reclutamento di personale.
2. Le commissioni per la copertura di posti di categoria A e B sono composte da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente.
3. Le commissioni per la copertura di posti di categoria C o superiore sono composte da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente.
3 bis. Qualora per motivi di forza maggiore il presidente non possa essere presente ad una delle prove di esame, lo stesso è sostituito dal vicepresidente o da altro componente la commissione e in tal caso uno dei membri supplenti, di cui al comma 4, integra la commissione.
4. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì nominati un supplente per le commissioni relative ai posti di categoria A e B e due supplenti per le commissioni relative ai posti di categoria C o superiore. I supplenti devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i membri effettivi e partecipano alle sedute delle commissioni senza diritto di voto, salva l’ipotesi in cui sostituiscano, su indicazione del presidente della commissione, uno dei membri effettivi in caso di assenza o impedimento.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C. In caso di assenza del segretario in una seduta di svolgimento di prove concorsuali per motivi di forza maggiore lo stesso è sostituito da uno dei membri supplenti su indicazione del presidente.
6. Per gli esami di lingua straniera e per materie speciali, le commissioni possono essere integrate da membri aggiunti, ivi compresi esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, che presenziano ai lavori della commissione solo durante lo svolgimento delle prove di esame nelle materie di competenza.
7. La composizione delle commissioni esaminatrici è determinata in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 35 del
8. Salvo motivata impossibilità almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni esaminatrici è riservata alle donne.
9. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono essere inquadrati in categorie inferiori a quella della selezione bandita.
10. I componenti delle commissioni, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge per i componenti delle commissioni esaminatrici.
11. Qualora sia ritenuto necessario è costituito un comitato di vigilanza composto da dipendenti regionali che collabora con la commissione esaminatrice per gli adempimenti relativi allo svolgimento della prova scritta. Se il numero dei candidati ammessi superi le duecento unità, il dirigente competente in materia di reclutamento di personale può attribuire ad uno dei componenti il comitato di vigilanza funzioni di coordinamento del lavoro del comitato, sulla base delle disposizioni impartite dallo stesso dirigente.
12. Le commissioni per le selezioni a tempo determinato di cui all’articolo 6 sono composte da tre membri di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzione di vicepresidente. A tali commissioni si applicano le disposizioni contenute nei commi da 3 a 10.
13. La commissione costituita per i fini di cui all’articolo 24, comma 8, della l.r.1/2009 verifica il possesso dei requisiti attinenti al posto da coprire sulla base del curriculum del dipendente assegnato e eventualmente di un colloquio. La commissione è composta dal dirigente responsabile in materia di reclutamento del personale, dal dirigente responsabile della struttura cui afferisce il posto da coprire e da altro componente scelto dall’amministrazione.
Art. 16. Sottocommissioni di esame (articolo 24, comma 2, lettera e),
1. Qualora i candidati ammessi alla selezione superino le cinquecento unità, l’amministrazione su richiesta del presidente della commissione esaminatrice, può procedere alla nomina di una o più sottocommissioni, costituite con le stesse modalità previste per la commissione. In tal caso i criteri per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente stabiliti in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.
2. Le sottocommissioni provvedono all’assistenza alle prove scritte e pratiche, all’esame dei risultati delle stesse ed all’espletamento delle prove orali.
3. La commissione fa propri i risultati delle sottocommissioni e redige un’unica graduatoria ai sensi dell’articolo 28 della
Art. 17. Termini per la conclusione dei lavori delle commissioni (articolo 24, comma 2, lettera e),
1. La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce, in relazione al numero dei candidati, il termine per la conclusione dei propri lavori. Il termine è pubblicato sul BURT.
2. Il bando di concorso stabilisce i termini massimi di conclusione dei lavori della commissione.
3. L’inosservanza dei termini è giustificata da parte della commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al direttore competente in materia di personale.
Art. 18. Adempimenti della commissione esaminatrice (articolo 24, comma 2, lettera e),
1. La commissione procede all’esame e alla valutazione dei titoli, agli adempimenti relativi all’effettuazione delle prove e a tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. La commissione per la valutazione delle prove delibera a maggioranza di voti palesi. Non è ammessa l’astensione.
3. Il segretario redige il verbale di tutte le sedute della commissione esaminatrice, delle operazioni concorsuali e delle decisioni prese dalla commissione. Il verbale è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.
4. Dai verbali devono risultare i criteri prefissati in conformità al bando per l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli e ai curricula, i punti attribuiti in concreto ai singoli titoli, il punteggio globale motivato attribuito ai curricula, i voti dati alle prove d’esame, le conclusioni finali e la graduatoria degli idonei.
5. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale le proprie osservazioni, ma è tenuto comunque a firmare il verbale.
6. In caso di persistente rifiuto di firma del verbale il presidente ne dà atto nel verbale, che trasmette immediatamente al dirigente responsabile in materia di reclutamento di personale, il quale con decreto motivato dichiara cessato dall’incarico il commissario inadempiente e provvede alla sua sostituzione. In tal caso sono fatte salve le operazioni già eseguite, previa ricognizione da parte della commissione nella sua nuova composizione.
7. Il commissario inadempiente è escluso da qualunque commissione di selezione regionale per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 19. Compensi spettanti ai componenti di commissione (articolo 24, comma 2, lettere e) e f),
1. Il compenso base per i componenti effettivi e supplenti, i membri aggiunti e i segretari delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive per titoli ed esami e per soli esami, esterni all’amministrazione regionale, è stabilito in euro 500,00.
2. Il compenso di cui al comma 1 è maggiorato dei seguenti importi:
a) fino a euro 500,00 per selezioni da 100 a 1.000 candidati ammessi;
b) fino a euro 1.000,00 per selezioni con oltre 1.000 candidati ammessi.
3. L’ammontare del compenso di cui al comma 1 è ulteriormente maggiorato nei seguenti casi: a) fino a euro 500,00 nel caso di svolgimento di prova preselettiva;
b) fino a euro 500,00 per selezioni con alto livello di complessità in relazione alle modalità di espletamento delle singole prove concorsuali;
c) fino a euro 500,00 per la valutazione dei titoli.
4. Il compenso per i componenti effettivi e supplenti e il segretario delle commissioni esaminatrici delle selezioni per soli titoli, esterni all’amministrazione regionale, è stabilito in euro 300,00, maggiorato fino ad euro 500,00, qualora i candidati ammessi superino le 500 unità.
5. L’ammontare effettivo del compenso di cui ai commi 2, 3 e 4 è determinato dal dirigente competente in materia di reclutamento tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali e il compenso complessivo è corrisposto in proporzione alle sedute alle quali i componenti effettivi e supplenti, i membri aggiunti e il segretario hanno partecipato.
6. Qualora si renda necessaria la nomina di sottocommissioni ai sensi dell’articolo 16, i compensi di cui ai commi da 1 a 3 sono attribuiti ai componenti delle medesime con riferimento al numero dei candidati rispettivamente assegnati.
7. Ai componenti effettivi e supplenti, ai membri aggiunti e al segretario delle commissioni esaminatrici, interni all’amministrazione regionale, sono corrisposti i compensi di cui al presente articolo nel caso in cui svolgano l’incarico come attività extraimpiego remunerata.
8. Ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici e delle eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il rimborso spese, con le modalità previste per i dipendenti regionali.
9. Ai componenti del comitato di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza. Al componente con funzioni di coordinamento spetta un compenso di euro 200,00 per ogni giorno di presenza.
Art. 20. Diario delle prove (articolo 24, comma 2, lettera b),
1. Il diario delle prove selettive è portato a conoscenza dei candidati non meno di dieci giorni prima della data delle prove medesime mediante avviso da pubblicarsi sul BURT o sul sito istituzionale della Regione Toscana. Nel caso in cui non sia possibile, per ragioni organizzative, procedere secondo le modalità di cui sopra le comunicazioni ai candidati del diario delle prove sono effettuate con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione almeno dieci giorni prima della data stabilita per le prove medesime.
Art. 21. Comunicazione dell’esito delle prove scritte (articolo 24, comma 2, lettera b),
1. La commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l’attribuzione dei punteggi, trasmette gli esiti della prova scritta all’amministrazione, che provvede a comunicare agli interessati l’ammissione o non ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana.
Art. 22. Disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove orali (articolo 24, comma 2, lettera b),
1. I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia o altra causa di forza maggiore, ne danno tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena la esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione. La commissione, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata l’assenza alla prova, può disporre, in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare gli interessati a sostenere il colloquio in data successiva purché non oltre dieci giorni dalla prima convocazione.
2. Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa.
3. Il rinvio è concesso su richiesta dell’interessata da comunicare al presidente della commissione, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno successivo alla data fissata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certificazione medica rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, da presentare alla commissione entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.
4. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dal medico specialista.
5. Il termine di rinvio non può essere superiore, in nessun caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione di gravidanza.
6. La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita medica nei confronti dei candidati di cui ai commi 1 e 2.
Art. 23. Accertamento dei requisiti per l’accesso (articolo 24, comma 2, lettera b),
1. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie delle selezioni, possono essere invitati dalla competente struttura regionale a confermare o rinnovare le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 12.
2. [Abrogato].
3. Le dichiarazioni sostitutive devono essere confermate quando i requisiti in esse contenuti debbano essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell’assunzione.
4. Prima di procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro l’amministrazione può effettuare la verifica della idoneità fisica all’impiego.
5. Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro l’amministrazione regionale procede ai controlli previsti dalla normativa sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
6. Qualora dal controllo di cui al comma 5 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall'impiego.
Art. 24. Sede di servizio (articolo 24, comma 2, lettera b),
1. L’assegnazione della sede di servizio ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie può essere effettuata previo colloquio con gli interessati con riferimento alle caratteristiche del posto da coprire.
2. [Abrogato].
3. I dipendenti regionali vincitori della selezione che sono in servizio presso le sedi lavorative previste per i posti da coprire possono essere confermati nelle sedi di appartenenza.
Art. 25. Modalità organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali.(articolo 24, comma 2, lettera b),
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, con particolare riferimento a:
a) determinazione delle prove scritte;
b) comportamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove scritte;
c) svolgimento delle prove scritte;
d) svolgimento delle prove orali;
e) svolgimento di altre prove;
f) punteggio delle singole prove e punteggio finale;
g) ritiro della documentazione prodotta dai candidati.
Art. 25 bis. Modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali (articolo 24, comma 2, lettera b),
1. Le prove concorsuali, scritte e orali, e le eventuali prove preselettive possono essere svolte con modalità semplificate prevedendo la partecipazione dei candidati a distanza, anche con erogazione e correzione delle stesse mediante l’ausilio di sistemi telematici e digitali, in modo da assicurare l’integrità delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
2. Qualora le prove siano svolte con le modalità di cui al comma 1, il bando o gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale specificano le norme tecniche per la partecipazione alle prove e quelle atte ad assicurare la tutela dei dati personali dei candidati, in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.
3. Le prove con le modalità di cui al comma 1 possono essere svolte tramite il supporto di un soggetto esterno specializzato, cui possono essere affidate le attività di riconoscimento dei candidati ammessi alla preselezione e alle prove, le attività di vigilanza del corretto rispetto delle norme tecniche e comportamentali impartite ai candidati per lo svolgimento delle prove, nonché:
a) per le prove preselettive, le attività di cui all’articolo 9, comma 1, secondo periodo; b) per le prove scritte, le attività di cui all’articolo 5, comma 2.
4. I bandi di selezione possono prevedere lo svolgimento delle attività delle commissioni di concorso mediante l’ausilio di strumenti informatici e digitali, anche a distanza con collegamento da remoto.
CAPO III
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 26. Rapporto di lavoro a tempo parziale (articolo 24, comma 2, lettera d),
1. L'instaurazione del rapporto di lavoro può avvenire anche a tempo parziale.
2. Con specifico atto del direttore competente in materia di personale vengono definite le articolazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale, per le quali la prestazione lavorativa è compresa tra il 33,33 e il 91,67 per cento di quella a tempo pieno, distribuite su giorni della settimana o su mesi dell'anno.
3. I dipendenti possono richiedere modifiche alla modalità di articolazione della prestazione a tempo parziale non prima di un anno dalla decorrenza dell'ultima trasformazione.
4. Le trasformazioni del rapporto di lavoro decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Art. 27. Modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale (articolo 24, comma 2, lettera d),
1. I dipendenti che intendono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale presentano richiesta al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione. Il direttore, sentito il responsabile di settore, entro trenta giorni dalla presentazione, valuta la richiesta in relazione alle esigenze funzionali della struttura.
2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è concessa per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile.
3. Nel caso in cui la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro sia finalizzata allo svolgimento di altra attività lavorativa, il direttore generale o il direttore effettua le verifiche di cui all'articolo 29 bis.
Art. 28. Esclusioni e limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro (articolo 24, comma 2, lettera d),
1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è esclusa nei seguenti casi:
a) per il personale a tempo determinato;
b) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova;
c) per il personale dirigente;
d) abrogata;
d bis) per il personale titolare di posizione organizzativa.
1 bis. Al personale a tempo determinato delle strutture di supporto di cui agli articoli 44, comma 1, lettera c), 53, comma 1, lettera c) e 56, comma 1, lettera c) della
2. Il personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale cui viene assegnato un incarico di posizione organizzativa è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, pena la decadenza dall'incarico.
2 bis. Il personale che percepisce indennità di turno può accedere al solo rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
CAPO III bis
Valutazione del personale
SEZIONE I
Ciclo di gestione e sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione
Art. 28 bis. Principi generali (articolo 20
1. La Regione adotta, nel rispetto delle relazioni sindacali, un sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione al fine di:
a) migliorare l’organizzazione dell’ente e la qualità delle prestazioni erogate;
b) incentivare il buon andamento dell’amministrazione;
c) valorizzare ed incentivare il merito sulla base dei risultati;
d) assicurare la trasparenza delle informazioni relative all’organizzazione.
2. La Regione favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del miglioramento continuo dei processi e dei servizi.
Art. 28 ter. Ciclo di gestione della prestazione (articolo 20, comma 2, lettera c),
1. Ai fini dell’attuazione dei principi di cui all’articolo 28 bis la Regione sviluppa il ciclo di gestione della prestazione in maniera coerente con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione strategica e finanziaria regionale.
2. Costituiscono fasi del ciclo di gestione della prestazione:
a) la individuazione degli obiettivi, con l’articolazione dei risultati attesi e dei relativi indicatori;
b) l’assegnazione degli obiettivi al personale, in modo coerente con l’allocazione delle risorse;
c) il monitoraggio delle attività in corso di esercizio e l’attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) la misurazione e valutazione della qualità della prestazione;
e) l’applicazione di sistemi premianti;
f) la rendicontazione e la trasparenza dei risultati conseguiti.
Art. 28 quater. Obiettivi (articolo 20, comma 2, lettera c),
1. Gli obiettivi di cui all’articolo 28 ter, comma 2, lettera a) sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto al ciclo della programmazione regionale;
b) specifici e misurabili in termini chiari e concreti;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità degli interventi;
d) riferibili ad un periodo temporale determinato;
e) comparabili con standard di riferimento se definiti con altre amministrazioni regionali;
f) correlati con la modernizzazione e il miglioramento dell’organizzazione e dei processi;
g) correlati alla qualità e quantità delle risorse disponibili.
Art. 28 quinquies. Piano della qualità della prestazione organizzativa, programmi di direzione e piani di lavoro (articolo 20, comma 2, lettera c),
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale approva il piano della qualità della prestazione organizzativa, documento programmatico annuale con proiezione triennale adottato in coerenza con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione strategica e finanziaria regionale. Con lo stesso atto la Giunta aggiorna, su parere vincolante dell'OIV, il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione.
2. Nel piano della qualità della prestazione organizzativa sono definiti, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, gli obiettivi, gli indicatori e i valori di riferimento su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi e sono esplicitati gli obiettivi individuali del direttore generale, dell’avvocato generale e dei direttori.
3. In coerenza con il piano della qualità della prestazione organizzativa sono sviluppati annualmente i programmi di direzione e i piani di lavoro, che costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della qualità della prestazione del personale dirigente e delle categorie.
Art. 28 sexies. Relazione sulla qualità della prestazione (articolo 20, comma 2, lettera c),
1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale approva la relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati raggiunti nell’anno precedente e ne assicura la conoscenza attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
Art. 28 septies. Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa (articolo 20, comma 2, lettera c),
1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione evidenzia la correlazione fra la qualità della prestazione organizzativa e quella individuale.
2. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa è finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi dell’ente e delle strutture organizzative in cui si articola, così come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.
3. Il sistema si basa sui seguenti criteri:
a) individuazione ex ante delle priorità e valutazione ex post degli obiettivi conseguiti, delle attività svolte e dei servizi offerti;
b) valutazione dell’efficienza dell’amministrazione nell’impiego delle risorse a disposizione;
c) individuazione e valutazione degli effetti dell’azione amministrativa, anche mediante l'apporto dei cittadini e degli altri utenti finali, relativamente al grado di soddisfazione circa la qualità dei servizi resi;
d) comparabilità se definita in accordo con altre amministrazioni regionali.
Art. 28 octies. Sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale (articolo 20, comma 2, lettera c),
1. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale è finalizzato alla misurazione del contributo dei singoli in coerenza con il ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione.
2. Il sistema è articolato su tre distinti fattori di valutazione:
a) contributo al raggiungimento degli obiettivi organizzativi come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa;
b) raggiungimento degli obiettivi individuali o di gruppo assegnati;
c) competenze e comportamenti professionali e organizzativi messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.
3. La misurazione e valutazione dei risultati individuali dei dirigenti è collegata altresì alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata anche tramite l’articolazione dei giudizi, nel pieno rispetto del principio del merito.
4. L’incidenza dei fattori di valutazione è modulata in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all’interno dell’ente.
Art. 28 novies. Strumenti e modalità per la misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa e individuale (articolo 20, comma 2, lettera c),
1. Con delibera della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, sono definiti il metodo, gli strumenti e le modalità per la misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa e individuale, con particolare riferimento a soggetti, tempi del processo e incidenza dei fattori di valutazione.
SEZIONE II
Organismo indipendente di valutazione
Art. 28 decies. Istituzione e funzioni (articolo 20, comma 2, lettera a),
1. E’ istituito un organismo indipendente di valutazione (OIV) unico per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti al fine di :
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la Giunta regionale in merito alle criticità riscontrate;
b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso;
c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;
f) promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
g) valutare gli esiti di eventuali rilevazioni sul clima organizzativo promosse dall’amministrazione.
2. L’OIV definisce con proprio regolamento le norme concernenti il proprio funzionamento.
3. Per l’espletamento delle funzioni attribuite l’OIV si avvale delle competenti strutture regionali.
Art. 28 undecies. Composizione, requisiti, incompatibilità, durata in carica e indennità (articolo 20, comma 2, lettera b),
1. L’OIV è composto, nel rispetto dell’equilibrio di genere, da tre a cinque membri. L’incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.
1 bis. Alle riunioni dell’OIV partecipa un dirigente dell’amministrazione individuato dal direttore generale, con funzioni di supporto tecnico e organizzativo, anche in raccordo con altre strutture regionali.
2. I componenti dell’OIV sono in possesso di:
a) diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica;
b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell’organizzazione e del personale o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico.
3. Ai componenti dell’OIV si applicano le disposizioni previste dalla
4. Ai componenti dell’OIV spetta un’indennità per ogni ciclo annuale di valutazione nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili.
SEZIONE III
Strumenti volti a premiare il merito
Art. 28 duodecies. Sistema premiante e fasce di merito (articolo 20, comma 2, lettera d),
1. Il sistema premiante connesso alla misurazione e valutazione della qualità della prestazione è finalizzato alla valorizzazione del merito attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi. Il sistema premiante valorizza:
a) il contributo dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi complessivi dell’ente;
b) il raggiungimento dei risultati connessi ad obiettivi individuali e di gruppo assegnati a ciascuno e ai comportamenti professionali messi in atto nello svolgimento del proprio ruolo.
2. L’attribuzione degli incentivi connessi al contributo di cui al comma 1, lettera a), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è effettuata a seguito del raggiungimento dei risultati organizzativi, come definiti nel piano della qualità della prestazione organizzativa, in funzione dei diversi livelli di responsabilità e del ruolo esercitato all’interno dell’ente.
3. L’attribuzione degli incentivi connessi a quanto previsto al comma 1, lettera b), nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata, è operata collocando il personale dirigenziale e delle categorie in fasce di merito individuate in numero da tre a sette.
4. Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla qualità della prestazione individuale è attribuita al personale dirigente e delle categorie che si colloca nella fascia di merito più alta.
5. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4, il numero delle fasce, le quote di risorse da distribuire tra le fasce di merito e la quota massima di personale da collocare in ciascuna fascia sono determinate in sede di contrattazione con le rappresentanze sindacali.
6. [Abrogato].
7. L’OIV propone annualmente alla Giunta regionale le valutazioni del direttore generale, dell’avvocato generale e dei vertici amministrativi degli enti dipendenti.
7 bis. Ai fini dell’approvazione della relazione di cui all’articolo 28 sexies, l’OIV esprime annualmente alla Giunta regionale un parere sul conseguimento complessivo degli obiettivi organizzativi dell'Ente, delle strutture di vertice e degli enti dipendenti, come risultante dal monitoraggio finale condotto dalle competenti strutture.
7 ter. Il direttore generale formula la proposta di valutazione dei direttori ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della
8. Con deliberazione della Giunta regionale, assunta ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della
Art. 28 terdecies. Progressioni economiche (articolo 20, comma 2, lettera d),
1. Il conseguimento dei risultati individuali o collettivi rilevato dal sistema di valutazione e lo sviluppo delle competenze professionali costituiscono criterio per il riconoscimento delle progressioni economiche ad una quota di dipendenti sulla base di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 28 quaterdecies. Premio per l’efficienza (articolo 20, comma 2, lettera d),
1. L’amministrazione può riservare fino al 30 per cento della quota di risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi interni di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione per premiare il personale direttamente coinvolto secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva integrativa e destinare la quota residua all’incremento delle somme per la medesima contrattazione.
Art. 28 quinquiesdecies. Attribuzione di incarichi e responsabilità (articolo 20, comma 2, lettera d),
1. La professionalità attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio ai fini dell’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 28 sexiesdecies. Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale (articolo 20, comma 2, lettera d),
1. I contributi individuali attestati dal sistema di misurazione e valutazione costituiscono criterio ai fini dell’accesso dei dipendenti ai percorsi di alta formazione, nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri oggettivi e trasparenti definiti in sede di confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 28 septiesdecies. Disposizioni di prima applicazione
1. Per l’anno 2011 il termine di approvazione del piano della qualità della prestazione organizzativa è fissato al 31 marzo 2011.
2. Il perfezionamento del sistema di valutazione, con particolare riferimento alle metodologie, agli strumenti e ai metodi relativi alla qualità della prestazione organizzativa, è attuato nel corso dell’anno 2011 e il sistema stesso entra a regime, con le eventuali modifiche che si renderanno necessarie nel corso della prima applicazione, con il ciclo di valutazione relativo all’anno 2012.
CAPO IV
Attività extraimpiego
SEZIONE I
Incarichi extraimpiego conferiti da soggetti terzi
Art. 29. Modalità e tempi per il rilascio dell’autorizzazione (articolo 33, comma 2, lettera b),
1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego di cui all’articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della
2. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce i seguenti elementi di valutazione:
a) natura dell’incarico;
b) durata, con indicazione della data di inizio e di conclusione;
c) modalità di svolgimento;
d) entità del compenso.
3. Alla domanda sono allegati il parere del dirigente della struttura di assegnazione del dipendente e la richiesta di incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 2.
4. Il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente acquisisce preliminarmente l’attestazione del rispetto del limite dei compensi dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
5. I soggetti competenti alle valutazioni di cui al presente articolo possono richiedere ulteriori elementi di valutazione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il direttore assume le proprie determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione e contestualmente trasmette gli atti alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
7. La domanda e i successivi atti sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall’amministrazione in conformità alle disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.
Art. 29 bis. Svolgimento di altra attività lavorativa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento (articolo 30, comma 2,
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento che intende svolgere altra attività lavorativa presenta preventiva richiesta al direttore generale o direttore della direzione di assegnazione il quale, acquisito il parere del dirigente, verifica l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, e di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa statale. In caso di accoglimento della richiesta il direttore trasmette gli atti al settore competente in materia di amministrazione del personale.
2. Per i dipendenti delle strutture di supporto di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), della
Art. 30. Criteri di valutazione della conciliabilità dell’incarico (articolo 33, comma 6,
1. Il direttore della direzione di assegnazione del dipendente, sulla base del parere del dirigente di cui all’articolo 29, comma 3, valuta la conciliabilità dell'incarico extraimpiego con i compiti d'ufficio.
2. Non si considerano in ogni caso conciliabili le seguenti attività:
a) attività preparatoria o di redazione di piani o progetti soggetti ad approvazione, vigilanza, controllo, anche in forma eventuale, da parte del settore di assegnazione del dipendente;
b) ulteriori attività di elaborazione di atti e documenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), soggetti alla competenza del settore di assegnazione del dipendente;
c) attività che, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, a parere del responsabile della struttura di assegnazione, non consentono il regolare svolgimento dei compiti da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione.
3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), siano demandate ad altro settore della direzione di assegnazione del dipendente o ad altre strutture della Regione, il parere favorevole può essere rilasciato solo nel caso in cui il dipendente, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, non sia in grado di interferire nell'esercizio delle funzioni.
4. Nel caso in cui sussista il finanziamento regionale il parere favorevole può essere rilasciato a condizione che nessuna fase del procedimento che ha come atto finale l’erogazione del finanziamento medesimo rientri nella competenza del settore di assegnazione del dipendente e che, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, il dipendente non sia in grado di interferire nel procedimento.
5. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento, non collocati in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di contratto, non possono essere titolari di dottorati di ricerca a titolo oneroso, borse di studio e assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti.
Art. 31. Modalità di svolgimento delle attività autorizzate (articolo 33, comma 2, lettera a),
1. Gli incarichi extraimpiego autorizzati devono svolgersi totalmente al di fuori dell’orario di lavoro e non possono comportare l’utilizzo di strumentazioni o dotazioni d’ufficio.
2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraimpiego per conto di soggetti privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con esclusione delle autorizzazioni per l’assunzione delle cariche sociali, degli incarichi in qualità di membri di commissioni o comitati, sono rilasciate per la durata massima di un anno.
3. Il dipendente può richiedere una sola volta la proroga dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, svolti per conto di soggetti privati.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 4 bis, è preclusa la titolarità di partita IVA.
4 bis. L’acquisizione della partita IVA per lo svolgimento di attività agricola può essere autorizzata, nel rispetto delle disposizioni del capo IV e del capo IV della
Art. 32. Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (articolo 33, comma 2, lettera a),
1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a) della
2. Sono di norma autorizzabili le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del
3. Possono essere altresì autorizzate le collaborazioni coordinate e continuative attribuite da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2 del
4. Il numero delle collaborazioni autorizzate per ciascun dipendente nell’arco di un anno solare ai sensi del comma 3, non può comunque essere superiore a due.
5. Al fine di consentire all’amministrazione la verifica della compatibilità con l’orario di lavoro previsto per i dipendenti regionali, nelle ipotesi di cui al comma 3 il dipendente specifica nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo in termini di giorni o ore da destinare allo svolgimento dell’incarico.
Art. 33. Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e degli incarichi privi di compenso (articolo 32, comma 4, e 33 bis, comma 1,
1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego retribuito per le attività compatibili di cui all’articolo 32 o un incarico privo di compenso per le attività di cui all’articolo 33 bis, comma 1, della
2. La comunicazione di cui all’articolo 33 bis, comma 1 della
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non concorrono alla formazione dell’anagrafe delle prestazioni.
4. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione valuta la sussistenza del conflitto d’interessi, anche potenziale, tra l’incarico o attività che il dipendente intende svolgere e le funzioni dallo stesso esercitate.
5. La valutazione di cui al comma 4 viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale se l'incarico o l’attività di cui al comma 1 vengono svolti dal direttore generale o dai direttori.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 vietano lo svolgimento dell'incarico o delle attività di cui al comma 1, qualora sia riscontrata la sussistenza del conflitto d’interessi.
Art. 34. Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti (articolo 33
1. Per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti diversi dalla Regione Toscana che non rientrano nei compiti d'ufficio, anche se svolti a titolo gratuito, i dipendenti regionali che prestano servizio presso altre amministrazioni o sono assegnati funzionalmente ad altri enti richiedono l’autorizzazione alla Regione, secondo modalità stabilite dalla direzione competente in materia di personale, allegando la richiesta del committente dalla quale risultano gli elementi di cui all’articolo 29, comma 2.
2. I dipendenti acquisiscono direttamente il parere dell’ente di assegnazione attestante la conciliabilità dell’incarico con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio e la compatibilità fra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui il soggetto conferente l’incarico sia l’ente stesso di assegnazione del dipendente. In questo caso il committente attesta nella richiesta che l’attività extraimpiego non rientra nelle mansioni del dipendente.
SEZIONE II
Incarichi conferiti direttamente dalla Regione o su designazione della stessa
Art. 35. Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (articolo 34, commi 2 e 5, lettera a),
1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 34, comma 2, della
a) natura e durata dell’incarico;
b) tempi e modi di espletamento;
c) sussistenza di altri incarichi o autorizzazioni;
d) connessione con le competenze della Regione e con i compiti del dipendente;
e) intervento finanziario della Regione.
2. Gli atti di incarico attestano, previa acquisizione della comunicazione di cui al comma 3, la conciliabilità dell'incarico con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio ed escludono il contrasto tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Giunta regionale.
3. L’accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione è effettuato dal direttore della direzione di assegnazione del dipendente e comunicato direttamente alla struttura tecnica di supporto di cui all’articolo 6 della
3 bis. Nel caso delle nomine commissariali di cui alla
4. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente dà atto di avere acquisito l’attestazione del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti per i dipendenti assegnati alla Giunta regionale o ad altri enti dipendenti. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente allega alla comunicazione di cui ai commi 3 e 3 bis l'attestazione, rilasciata dal dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
5. Copia dell’atto finale di nomina è trasmessa alla struttura competente in materia di attività extraimpiego per l’aggiornamento dell’anagrafe delle prestazioni di cui all’articolo 42.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano, in quanto compatibili, anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale e per i dipendenti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 27 ter, comma 3, della
Art. 36. Registro dei docenti e dei tutor (articolo 34, comma 5, lettera b),
1. Gli incarichi di docenza e tutoraggio per corsi organizzati o finanziati dalla Regione sono conferiti ai dipendenti iscritti in apposito registro, istituito presso la struttura competente in materia di attività extraimpiego, che ne cura l’aggiornamento con cadenza di norma semestrale.
2. Il direttore generale, i direttori e i responsabili di settore sono iscritti d’ufficio nel registro di cui al comma 1.
3. Per l’iscrizione al registro di cui al comma 1 è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) compimento, negli ultimi cinque anni, di docenze della durata di almeno quaranta ore di aula;
b) conseguimento, negli ultimi cinque anni, di un attestato di frequenza di un corso di formazione per formatori, organizzato dalla struttura competente in materia di formazione o riconosciuto equivalente dalla stessa, con superamento di test di valutazione finale.
4. Il dipendente che per cinque anni consecutivi non ha svolto incarichi di docenza è cancellato d'ufficio dal registro.
5. Il dirigente della struttura competente in materia di formazione segnala il nominativo del dipendente che rifiuta senza adeguata motivazione o non esegue con diligenza l’incarico di cui al comma 1 al dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, che provvede alla cancellazione dello stesso dal registro per un periodo massimo di tre anni.
Art. 37. Incarichi extraimpiego aventi valenza interna (articolo 34, commi 3 e 5, lettera b),
1. Sono di valenza interna gli incarichi extraimpiego il cui contenuto è funzionale all'attività dell'ente.
2. Agli incarichi di cui al comma 1 accedono i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato inquadrati nella qualifica dirigenziale, inclusi il direttore generale e i direttori, e tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Gli incarichi di valenza interna sono conferiti, su proposta del dirigente titolare della funzione cui l'incarico si riferisce, dal direttore della direzione competente in materia di personale, d’intesa con il direttore generale o il direttore della direzione interessata all’incarico e con il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione del dipendente.
4. Il conferimento degli incarichi di valenza interna è effettuato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) motivata necessità del conferimento;
b) conciliabilità dell’attività oggetto dell’incarico con i compiti assegnati all’incaricato;
c) non coincidenza dei compiti d'ufficio assegnati al dipendente con l’attività connessa all’incarico.
5. Possono essere retribuiti gli incarichi inerenti le attività di:
a) docenza e tutoraggio in corsi organizzati dalla Regione;
b) consulenza tecnica di parte, su proposta dell’Avvocatura regionale;
b bis) tecnico nominato ai sensi dell’articolo 21 del
b ter) componente del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6 del
6. La proposta di cui al comma 3 contiene:
a) la disposizione in base alla quale si intende conferire l’incarico e dalla quale si desume che si tratta di incarico avente valenza interna;
b) la descrizione dell’attività oggetto dell’incarico;
c) la durata dell’incarico;
d) l’indicazione dell'eventuale compenso.
7. Il dirigente che propone il conferimento dell’incarico acquisisce dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego l'attestazione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 36 e del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.
8. Il direttore della direzione competente in materia di personale conferisce l'incarico entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.
9. Il dirigente titolare della funzione adotta il decreto per l’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’incarico conferito, ove retribuito, e lo comunica alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
10. Nel caso delle nomine dei collaudatori per i contratti di forniture e servizi, di cui all'articolo 21 ter del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della
11. Nel caso degli incarichi di cui all’articolo 113, comma 2, del
Art. 38. Compensi e rimborsi per incarichi di docenza e tutoraggio svolti al di fuori dell’orario di lavoro (articolo 34, commi 3 e 5,
1. Per i corsi di formazione organizzati dalla Regione Toscana, il personale non dirigente incaricato dell’attività retribuita di docenza e tutoraggio percepisce un compenso rapportato alla complessità delle prestazioni da effettuare e comunque non superiore a euro 30,00 per ogni ora di lezione, comprensivo dell'ordinario materiale di supporto.
2. Il direttore generale, i direttori e i dirigenti svolgono gli incarichi di docenza organizzati dalla Regione Toscana a titolo gratuito.
3. Ove i corsi di formazione di cui al comma 1 siano svolti al di fuori del comune di residenza o del comune dell'ordinaria sede di lavoro, al dipendente spetta il rimborso delle spese entro i limiti e alle condizioni stabilite con apposita determinazione del dirigente del settore competente in materia di formazione.
4. Nell’ambito dei corsi di formazione di cui al comma 1 la realizzazione di altre prestazioni di supporto alla didattica può essere oggetto di specifico incarico, anche al medesimo docente, con un compenso non superiore a euro 520,00.
Art. 39. Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall’amministrazione (articolo 7, comma 1, lettera k) e articolo 34, comma 5,
1. Non si considera utile ai fini del computo dell’orario giornaliero l'espletamento degli incarichi retribuiti di cui all'articolo 34 della
2. In deroga alla previsione di cui al comma 1, il direttore competente in materia di personale che conferisce l'incarico di valenza interna può, su proposta del dirigente di assegnazione del dipendente, riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.
2 bis. In deroga alla previsione di cui al comma 1, gli organi di direzione politica che conferiscono gli incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera possono, su richiesta del dipendente, riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.
3. Il compenso eventualmente previsto, anche da normativa regionale, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k) della
Art. 39 bis. Incarichi di verificazione
1. Lo svolgimento degli incarichi di verificazione di cui all'articolo 66 del
Art. 40. Limite annuo dei compensi (articolo33 comma 3, e articolo 34, comma 5, lettera b)
[Abrogato]
Art. 41. Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (articolo 34, comma 5,
1. Gli incarichi in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali in seno a comitati o altri organismi collegiali sono quelli per i quali ricorrono le seguenti condizioni:
a) composizione mista di rappresentanti o esperti dello Stato o delle autonomie territoriali;
b) qualificazione di rappresentante delle regioni o di esperto regionale esplicitamente prevista nella norma istitutiva del comitato;
c) nomina preceduta dalla designazione o segnalazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome oppure proposta per iscritto da un componente della Giunta regionale su richiesta del soggetto competente alla nomina stessa.
Art. 42. Anagrafe delle prestazioni (articolo 33
1. È istituita presso la direzione generale competente in materia di personale un’anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui sono indicati:
a) gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto;
b) i compensi erogati dall’amministrazione o da soggetti terzi ai dipendenti, distinti per ogni incarico conferito o autorizzato.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente interessato dichiara l’entità dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza dalla nomina, designazione o autorizzazione.
3. In attuazione del comma 1 le strutture regionali che erogano compensi a dipendenti regionali per incarichi conferiti dall’amministrazione sono tenute a comunicare alla struttura competente in materia di attività extraimpiego, entro la fine del mese di febbraio, gli elenchi nominativi dei dipendenti, le tipologie degli incarichi e l’entità dei compensi a questi erogati nell’anno precedente.
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 43. Disposizione transitoria
[Abrogato]
Art. 43 bis. Disposizioni transitorie in materia di graduatorie a tempo determinato, procedimenti di selezione e attività extraimpiego
1. Alle graduatorie a tempo determinato in corso di validità e ai procedimenti di selezione in corso alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R “Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della
a) l’articolo 4, comma 4, previa comunicazione espressa ai candidati interessati;
b) l’articolo 4, comma 6 bis, previa comunicazione espressa ai candidati che, dalla data della comunicazione stessa, decorrono i termini per l’amministrazione per disporre l’esclusione dalla graduatoria dei candidati che rinunceranno per tre volte all’assunzione.
2. Alle domande di autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego e alle proposte di conferimento di incarichi a valenza interna, già presentate alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018, si applicano le disposizioni del d.p.g.r. 33/R/2010 vigenti antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
3. Restano efficaci le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 36 già effettuate alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
4. La disposizione dell’articolo 39 bis si applica anche agli incarichi di verificazione già conferiti alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
Art. 43 ter. Disposizioni transitorie per il personale giornalista (articolo 33, comma 4,
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo IV, per i dipendenti della Giunta regionale a cui si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico:
a) la funzione di editore è esercitata dal direttore generale;
b) le attività valutative e autorizzatorie sono svolte dal direttore dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione.
2. Per il direttore dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Giunta regionale, la funzione di cui al comma 1, lettera a) è esercitata dal direttore generale.
3. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci fino all’applicazione delle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali 2016-2018.
Art. 44. Abrogazione (articolo 69
1. Il
2. Cessano altresì di avere efficacia i seguenti atti:
a) deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2004, n. 632;
b) deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2006, n. 127.
Art. 45. Disposizione di coordinamento (articolo 70
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal D.P.G.R. 28 settembre 2022, n. 31/R.