Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 23/12/2004 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. Ambito applicativo. |
Art. 2. Elettorato attivo. |
Art. 3. Notizia della votazione e seggi elettorali. |
Art. 4. Scrutinio. |
Art. 5. Ufficio centrale circoscrizionale. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
Art. 7. Disapplicazioni. |
Art. 8. Modifica dell’articolo 38 della l.r. 12/1976. |
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 40 della l.r. 12/1976. |
Art. 10. Norma transitoria. |
Art. 11. Disposizione finale. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 1.3.12 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 73. [1]
Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali. Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto).
(B.U. 29 dicembre 2004, n. 53).
Capo I
Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma della Costituzione contestualmente alle consultazioni per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
Art. 1. Ambito applicativo.
1. La presente legge disciplina lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione come regolato dal titolo II della
2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni dei titoli II e III della
Art. 2. Elettorato attivo.
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 della
Art. 3. Notizia della votazione e seggi elettorali.
1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria, gli uffici elettorali di sezione e il relativo orario di apertura, è lo stesso delle elezioni regionali cui il referendum è abbinato.
Art. 4. Scrutinio.
1. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello per le elezioni regionali.
Art. 5. Ufficio centrale circoscrizionale.
1. L’ufficio centrale circoscrizionale di cui all’articolo 8 della
Art. 6. Norma finanziaria.
1. In caso di svolgimento contestuale del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma della Costituzione con le elezioni regionali nonché con ulteriori consultazioni a seguito di disposizioni statali, la Regione rimborsa ai comuni le quote aggiuntive di compenso dovute ai membri degli uffici elettorali di sezione nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 3 della
Art. 7. Disapplicazioni.
1. Nel caso di svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali non si applicano le seguenti disposizioni della
a) articolo 22;
b) articolo 23, comma 1;
c) articolo 36, comma 2;
d) articolo 38, comma 1.
Capo II
Modifiche alla
Art. 8. Modifica dell’articolo 38 della
1. Nell’articolo 38 della
Art. 9. Sostituzione dell’articolo 40 della
1. L’articolo 40 della
“Art. 40.
1. La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione; ad essa si applicano le disposizioni contenute nella
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della
3. Ai fini dell’applicazione della
4. Alla propaganda elettorale per i referendum si applica altresì la
5. Si osservano le disposizioni degli articoli 50 e 51 della
Capo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 10. Norma transitoria.
1. La presente legge si applica anche ai referendum già indetti al momento della sua entrata in vigore.
Art. 11. Disposizione finale.
1. La Giunta regionale detta le disposizioni attuative che si rendano necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui alla presente legge.
Art. 12. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 85 della