§ 1.3.12 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 73.
Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:23/12/2004
Numero:73


Sommario
Art. 1.  Ambito applicativo.
Art. 2.  Elettorato attivo.
Art. 3.  Notizia della votazione e seggi elettorali.
Art. 4.  Scrutinio.
Art. 5.  Ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Disapplicazioni.
Art. 8.  Modifica dell’articolo 38 della l.r. 12/1976.
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 40 della l.r. 12/1976.
Art. 10.  Norma transitoria.
Art. 11.  Disposizione finale.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 1.3.12 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 73. [1]

Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali. Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto).

(B.U. 29 dicembre 2004, n. 53).

 

Capo I

Norme per lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma della Costituzione contestualmente alle consultazioni per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale

 

Art. 1. Ambito applicativo.

     1. La presente legge disciplina lo svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione come regolato dal titolo II della legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) da ultimo modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2004, n. 9 (Norme per lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 “Norme sui referendum previsti dallo Statuto”), che si celebri contestualmente alle consultazioni per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, di seguito denominate: elezioni regionali.

     2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni dei titoli II e III della l.r. 12/1976.

 

     Art. 2. Elettorato attivo.

     1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 della l.r. 12/1976, partecipano al voto i cittadini dell’Unione europea secondo le modalità e i requisiti di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).

 

     Art. 3. Notizia della votazione e seggi elettorali.

     1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria, gli uffici elettorali di sezione e il relativo orario di apertura, è lo stesso delle elezioni regionali cui il referendum è abbinato.

 

     Art. 4. Scrutinio.

     1. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello per le elezioni regionali.

 

     Art. 5. Ufficio centrale circoscrizionale.

     1. L’ufficio centrale circoscrizionale di cui all’articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) svolge le funzioni dell’ufficio centrale circoscrizionale per il referendum descritte all’articolo 38, commi 2, 3 e 4 della l.r. 12/1976.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. In caso di svolgimento contestuale del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma della Costituzione con le elezioni regionali nonché con ulteriori consultazioni a seguito di disposizioni statali, la Regione rimborsa ai comuni le quote aggiuntive di compenso dovute ai membri degli uffici elettorali di sezione nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione), modificata dalla legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale).

 

     Art. 7. Disapplicazioni.

     1. Nel caso di svolgimento del referendum consultivo in attuazione dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione contestualmente alle elezioni regionali non si applicano le seguenti disposizioni della l.r. 12/1976:

     a) articolo 22;

     b) articolo 23, comma 1;

     c) articolo 36, comma 2;

     d) articolo 38, comma 1.

 

Capo II

Modifiche alla l.r. 12/1976

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 38 della l.r. 12/1976.

     1. Nell’articolo 38 della l.r. 12/1976 come modificato dall’articolo 11 della l.r. 9/2004, dopo le parole: “legge regionale istitutiva del nuovo comune”, sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero ricompresi nel territorio oggetto di distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad un altro comune, come individuato dalla relativa proposta di legge regionale.”

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 40 della l.r. 12/1976.

     1. L’articolo 40 della l.r. 12/1976, come modificato dall’articolo 12 della l.r. 9/2004, è sostituito dal seguente:

“Art. 40.

1. La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione; ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), da ultimo modificata dal decreto legge 13 maggio 1999, n. 131, (Disposizioni urgenti in materia elettorale) convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 225 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale).

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della l. 212/1956 ai partiti o gruppi politici che partecipino direttamente alla competizione elettorale, si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio regionale e ai promotori del referendum, quest’ultimi considerati in unico complesso.

3. Ai fini dell’applicazione della l. 212/1956, in ogni caso è rivolta istanza al comune entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l’assegnazione dei prescritti spazi.

4. Alla propaganda elettorale per i referendum si applica altresì la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali).

5. Si osservano le disposizioni degli articoli 50 e 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).”.

 

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 10. Norma transitoria.

     1. La presente legge si applica anche ai referendum già indetti al momento della sua entrata in vigore.

 

     Art. 11. Disposizione finale.

     1. La Giunta regionale detta le disposizioni attuative che si rendano necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui alla presente legge.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 85 della L.R. 23 novembre 2007, n. 62.