Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 06/02/2004 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Ambito applicativo). |
Art. 2. (Elettorato attivo). |
Art. 3. (Notizia della votazione agli elettori). |
Art. 4. (Uffici di sezione elettorale). |
Art. 5. (Orari di votazione). |
Art. 6. (Scrutinio). |
Art. 7. (Ufficio circoscrizionale per il referendum). |
Art. 8. (Norma finanziaria). |
Art. 9. (Disapplicazioni). |
Art. 10. (Modifica dell’art. 25 della LR 12/1976). |
Art. 11. (Modifica dell’art. 38 della LR 12/1976). |
Art. 12. (Modifica all’art. 40 della LR 12/1976). |
Art. 13. (Norma transitoria). |
Art. 14. (Disposizione finale). |
Art. 15. (Entrata in vigore). |
§ 1.3.9 – L.R. 6 febbraio 2004, n. 9. [1]
Norme per lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto).
(B.U. 11 febbraio 2004, n. 6).
CAPO I
NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO
PER L’ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI CONTESTUALMENTE ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO
Art. 1. (Ambito applicativo).
1. La presente legge disciplina lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni che si celebri contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.
2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dei titoli II e III della
Art. 2. (Elettorato attivo).
1. Partecipano al voto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 della
Art. 3. (Notizia della votazione agli elettori).
1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria è il medesimo della consultazione elettorale europea cui è abbinato.
Art. 4. (Uffici di sezione elettorale).
1. Gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni del Parlamento europeo svolgono anche le operazioni inerenti il referendum consultivo.
Art. 5. (Orari di votazione).
1. L’orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è quello previsto dalla normativa per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo.
Art. 6. (Scrutinio).
1. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello per l’elezione del Parlamento europeo.
Art. 7. (Ufficio circoscrizionale per il referendum).
1. L’ufficio elettorale provinciale di cui all’articolo 18 della
Art. 8. (Norma finanziaria).
1. La Regione rimborsa ai comuni le quote aggiuntive di compenso dovute ai membri degli uffici elettorali di sezione nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 3 della
Art. 9. (Disapplicazioni).
1. Nel caso di svolgimento contestuale del referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni e delle elezioni per il rinnovo per il Parlamento europeo non si applicano le seguenti disposizioni della
a) articolo 22;
b) articolo 23, comma 1;
c) articolo 36, comma 2;
d) articolo 38, comma 1.
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1976, N. 12 (NORME SUI
REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO)
Art. 10. (Modifica dell’art. 25 della
1. L’articolo 25 della l.r 12/1976 è sostituito dal seguente:
"Per l’esercizio del diritto di voto si applica il
Art. 11. (Modifica dell’art. 38 della
1. Nell’articolo 38 della
"L’atto di accertamento del risultato del referendum evidenzia in modo distinto l’esito della consultazione negli uffici di sezione elettorali ricompresi nel territorio individuato dalla proposta di legge regionale istitutiva del nuovo comune."
Art. 12. (Modifica all’art. 40 della
1.Nell’articolo 40 della
"e dalla
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13. (Norma transitoria).
1. La presente legge si applica anche ai referendum già indetti al momento della sua entrata in vigore.
Art. 14. (Disposizione finale).
1. La Giunta regionale detta le disposizioni attuative che si rendano necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui alla presente legge.
Art. 15. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 85 della