Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 30/10/2010 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Permanenza in carica |
Art. 2. Azienda regionale agricola di Alberese |
Art. 3. Organi sanitari |
Art. 4. Candidature |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 1.2.95 - L.R. 30 ottobre 2010, n. 55.
Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali
(B.U. 30 ottobre 2010, n. 43)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;
Considerato quanto segue:
1. La Regione intende realizzare una razionalizzazione delle spese regionali, dei propri enti dipendenti, dei soggetti privati partecipati dalla Regione o che percepiscono contributi regionali, anche in attuazione del
2. In proposito il Presidente della Giunta regionale ha presentato al Consiglio regionale la comunicazione n. 2 recante “Prime parziali proposte per la predisposizione di un piano di razionalizzazione della spesa della Regione, degli enti dipendenti, delle società, fondazioni e associazioni partecipate dalla Regione”;
3. Il Consiglio regionale, a fronte della comunicazione n. 2 svolta dal Presidente della Giunta regionale nella seduta del Consiglio regionale del 14 settembre 2010, ha approvato la risoluzione 14 settembre 2010, n. 12, con la quale ha impegnato la Giunta regionale a predisporre speditamente i provvedimenti normativi attuativi degli obiettivi della comunicazione;
4. Numerosi enti o organismi interessati dagli interventi normativi di cui al punto 3, sono governati da organi la cui durata coincide con quella della legislatura e il cui rinnovo è pertanto previsto entro il 20 settembre 2010, a norma dell’articolo 18 della
5. Altri enti o organismi, i cui organi non hanno durata coincidente con la legislatura, giungono a scadenza naturale secondo il disposto delle leggi istitutive - e devono pertanto essere rinnovati - nelle more dell’approvazione delle leggi regionali di riorganizzazione degli apparati amministrativi;
6. In questo contesto si pone anche la situazione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) che è stata oggetto di una complessa riorganizzazione recentemente conclusa. Inoltre ARPAT è interessata dal processo di riorganizzazione del settore agricolo-forestale, in relazione al trasferimento di risorse professionali e finanziarie del servizio fitosanitario. E’ quindi opportuno garantire un limitato periodo di continuità alla direzione aziendale nell’attuale fase di prima attuazione del nuovo assetto e di riordino complessivo degli organismi regionali.
7. Gli organi sanitari di cui alla
8. Si ritiene, nell’ottica stessa del contenimento della spesa relativa agli apparati amministrativi, non doversi procedere ai rinnovi di tutte le cariche che saranno oggetto in tempi brevi di una nuova disciplina;
9. La legge fissa un termine entro il quale gli organi vengono comunque rinnovati;
10. Per la natura stessa della legge, la medesima è dichiarata urgente ed è prevista l’entrata in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Permanenza in carica
1. Restano in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di riordino del settore, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011, gli organi dei seguenti enti e organismi regionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), di cui alla
b) Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla
c) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) di cui alla
2. Gli organi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla
3. Gli organi di cui ai commi 1e 2, adottano:
a) gli atti di ordinaria amministrazione di rispettiva competenza;
b) gli atti di straordinaria amministrazione necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini pregiudizio per l’ente.
Art. 2. Azienda regionale agricola di Alberese [1]
[1. La gestione commissariale dell’Azienda regionale agricola di Alberese è confermata fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino dell’ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Gli altri organi dell’Azienda restano in carica fino al medesimo termine [2].]
Art. 3. Organi sanitari
1. I componenti degli organi sanitari di cui agli articoli 51, 83 e 95 della
Art. 4. Candidature
1. Le candidature presentate ai sensi dell’articolo 7 della
2. Successivamente all’entrata in vigore delle leggi di riordino, le cariche sono pubblicate in uno o più elenchi integrativi ai sensi dell’articolo 5 della
3. Le cariche dell’Agenzia regionale di sanità (ARS), di cui agli articoli da 82 a 82 vicies della
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[2] Comma già modificato dall'art. 7 della