§ 1.2.92 - L.R. 23 luglio 2010, n. 42.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale)
(B.U. 4 agosto 2010, n. 34)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti gli articoli 117, terzo comma, e 122 della Costituzione;
Visto l’articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale);
Considerato quanto segue:
1. Con l’articolo 24 bis della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è stata introdotta nell’ordinamento regionale l’incompatibilità fra la carica di consigliere e quella di assessore, con decadenza dal Consiglio regionale del consigliere nominato assessore; 2. Conseguentemente, agli assessori, anche se di provenienza consiliare, non sono più applicabili le disposizioni in materia di status dei consiglieri regionali, ivi compresa quella che prevede il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del mandato;
3. Al fine di equiparare lo status giuridico di assessore regionale a quello di consigliere regionale, in congruenza con le scelte istituzionali di competenza della Regione, consentendo fra l’altro agli assessori che siano dipendenti pubblici al momento della nomina la necessaria disponibilità personale per assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, è modificata la l.r. 38/2000.
Approva la presente legge
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 38/2000
1. L’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:
“Art. 2
1. Ai componenti della Giunta regionale si applicano, dalla data di nomina e per l’intera durata dell’incarico, le disposizioni di cui alla legge regionale 21 giugno 1983, n. 49 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti) e della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell’articolo 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982 n. 17 in materia di Associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali). Si applicano altresì le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l’espletamento di cariche pubbliche.”.