Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 27/01/2005 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente [...] |
Art. 2. Modifica all’articolo 12 della l.r. 70/2004. |
Art. 3. Sostituzione del capo IV della l.r. 70/2004. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 70/2004. |
Art. 5. Abrogazioni di disposizioni della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente [...] |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 1.2.62 - L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).
(B.U. 28 gennaio 2005, n. 7).
Art. 1. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della
1 bis. Il comma 4 dell’articolo 10 della
«4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale è distinta dalle schede per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali.».
2. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 10 è sostituita come segue:
«a) consegna la scheda o le schede richieste dall’elettore;».
2 bis. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 10 della
«b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall’elettore dopo l’espressione del voto nell’urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale o in quelle delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e dei candidati circoscrizionali.».
3. Il comma 7 dell’articolo 10 della
«7. Lo scrutatore:
a) verifica l’iscrizione dell’elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;
b) registra l’avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell’elettore e il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato.».
Art. 2. Modifica all’articolo 12 della
1. All’articolo 12, comma 1 della
Art. 3. Sostituzione del capo IV della
1. Il capo IV della
«Capo IV
Selezione dei candidati mediante albi degli elettori
Art. 14. Selezione dei candidati mediante albi degli elettori.
1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali limitando l’elettorato attivo, predispongono albi degli elettori che abbiano comunque i requisiti previsti dall’articolo 5 della
2. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all’articolo 6, sono presentati alla Regione:
a) liste di candidati circoscrizionali o regionali ovvero di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche congiuntamente, sostenute da un numero di firme pari, rispettivamente, a quello previsto dall’articolo 11 della
b) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l’esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, uguale, libero e segreto.
3. Il Collegio di garanzia esamina la documentazione di cui al comma 2 e ne verifica la rispondenza ai criteri stabiliti nel medesimo comma.
4. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il Collegio di garanzia comunica, entro due giorni, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro il giorno successivo, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il Collegio di garanzia, entro il giorno successivo, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.
5. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del Collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e il numero delle sezioni elettorali.».
Art. 4. Modifiche all’articolo 15 della
1. Nell’articolo 15, comma 3, lettera a) della
Art. 5. Abrogazioni di disposizioni della
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) articolo 2, comma 3;
b) articolo 4;
c) articolo 7, comma 1, lettera d);
d) articolo 10, comma 3;
e) articolo 16, comma 1, lettera a) e lettera f);
f) articolo 18.
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.