§ 1.2.59 - L.R. 17 dicembre 2004, n. 70.
Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:17/12/2004
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Soggetti.
Art. 3.  Elettorato attivo e passivo.
Art. 4.  Albi degli elettori.
Art. 5.  Candidature e definizione delle liste.
Art. 6.  Indizione e svolgimento.
Art. 7.  Registrazione.
Art. 8.  Pubblicità.
Art. 9.  Sezioni elettorali.
Art. 10.  Scheda elettorale ed operazioni elettorali.
Art. 11.  Espressione del voto.
Art. 12.  Scrutinio.
Art. 13.  Graduatorie dei candidati.
Art. 14.  Selezione dei candidati mediante albi degli elettori.
Art. 15.  Collegio regionale di garanzia elettorale.
Art. 16.  Regolamento.
Art. 17.  Rimborsi ai comuni
Art. 18.  Trattamento dei dati.
Art. 19.  Norma transitoria.
Art. 20.  Disposizione finanziaria.
Art. 21.  Entrata in vigore.


§ 1.2.59 - L.R. 17 dicembre 2004, n. 70. [1]

Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

(B.U. 20 dicembre 2004, n. 51).

 

Capo I

Norme generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, di seguito denominate “elezioni primarie”.

     2. La presente legge intende favorire e promuovere la partecipazione democratica dei cittadini ai processi di selezione dei candidati alle elezioni regionali.

 

     Art. 2. Soggetti.

     1. I soggetti che intendono presentare liste elettorali ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) possono presentare alla Regione candidature per le elezioni primarie se sostenute da un numero di firme pari a quello previsto dall’articolo 11 della l.r. 25/2004 ed a condizione che siano presentate candidature in non meno di sei circoscrizioni elettorali.

     2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 intendano presentare candidati alle elezioni primarie solo per la carica di Presidente della Giunta regionale, tali candidature sono sostenute da un numero di firme non inferiore a cinquemila e non superiore a settemila.

     3. [Unitamente alla presentazione delle candidature ogni soggetto può comunicare la decisione di limitare l’elettorato attivo ai sensi dell’articolo 4; in difetto di tale comunicazione si applica l’articolo 3] [2].

 

     Art. 3. Elettorato attivo e passivo.

     1. L’elettorato attivo e passivo è attribuito ai sensi degli articoli 5 e 6 della l.r. 25/2004.

 

     Art. 4. Albi degli elettori. [3]

     [1. Qualora i soggetti che presentino candidature per le elezioni primarie trasmettano la comunicazione di cui all’articolo 2, comma 3, il diritto di elettorato attivo è esercitato secondo quanto previsto dal presente articolo.

     2. Ciascun soggetto che intende partecipare alle elezioni primarie forma albi degli elettori, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 16.

     3. Per l’esercizio del diritto di voto è necessaria l’iscrizione preventiva dell’elettore agli albi.

     4. Non possono iscriversi ad un albo le persone che non godono di elettorato attivo ai sensi dell’articolo 3.

     5. Gli albi degli elettori sono circoscrizionali e regionali.

     6. I soggetti che formano albi degli elettori sono tenuti a trasmetterne una copia agli uffici elettorali dei comuni e alla Regione entro otto giorni dalla tenuta delle consultazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.]

 

     Art. 5. Candidature e definizione delle liste.

     1. Le candidature alle elezioni primarie sono ammissibili solo se accompagnate da una dichiarazione di accettazione personalmente sottoscritta da ciascun candidato.

     2. Le liste dei candidati regionali alle elezioni primarie sono formate da almeno due e non più di dieci candidati e sono presentate in ordine alternato di genere.

     3. Nel caso in cui i candidati regionali siano due e i candidati alle elezioni primarie siano in numero pari è presentato un identico numero di candidati per ciascun genere; se i medesimi candidati sono in numero dispari i candidati di un genere possono al massimo raggiungere un numero superiore di un’unità rispetto all’altro genere.

     4. Le liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono formate da un numero di candidati pari al numero massimo previsto per ciascuna circoscrizione dall’articolo 8 della l.r. 25/2004, aumentato di almeno un’unità; in ogni caso il numero dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione.

     5. Nelle liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie non possono essere presentati più dei due terzi di candidati dello stesso genere.

     6. I candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono elencati in ordine alternato di genere, fino al conseguimento delle quote di cui al comma 5.

     7. Per la Presidenza della Giunta regionale sono presentati almeno due e non più di tre candidati.

     8. Si applicano i seguenti limiti di candidatura:

     a) per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, è consentito presentare la propria candidatura alle elezioni primarie in non più di tre circoscrizioni;

     b) i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidati circoscrizionali, in non più di due circoscrizioni;

     c) i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali.

 

Capo II

Adempimenti procedurali e sezioni elettorali

 

     Art. 6. Indizione e svolgimento.

     1. Il Presidente della Regione indice con decreto le elezioni primarie non oltre centoventi giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica; in caso di elezioni anticipate il decreto di indizione è adottato entro quindici giorni dal decreto di scioglimento.

     2. Il decreto di indizione, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, indica il numero massimo di candidati per ciascuna circoscrizione sulla base delle modalità stabilite per le elezioni regionali dall’articolo 8, comma 3 della l.r. 25/2004 e di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4; indica altresì l’orario di apertura delle sezioni elettorali.

     3. Le elezioni primarie si svolgono non oltre la decima domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica; in caso di scioglimento anticipato le elezioni primarie si svolgono non oltre l’ottava domenica successiva al decreto di indizione.

     4. Le elezioni primarie per la Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i comuni della Regione.

 

     Art. 7. Registrazione.

     1. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all’articolo 6, i soggetti che intendano partecipare alle elezioni primarie presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:

     a) il simbolo con cui intendono concorrere alle elezioni primarie;

     b) l’indicazione del tipo di elezioni primarie per le quali intendono concorrere, anche congiuntamente, tra le seguenti:

     1) elezioni primarie per la selezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

     2) elezioni primarie per la selezione dei candidati regionali;

     3) elezioni primarie per la selezione dei candidati circoscrizionali;

     c) le liste dei candidati corredate dal numero di firme previsto all’articolo 2, commi 1 e 2;

     d) [una comunicazione relativa all’eventuale limitazione dell’elettorato attivo ai sensi dell’articolo 2, comma 3] [4];

     e) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all’entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;

     f) l’indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie, un’eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;

     g) l’indicazione dei criteri con cui si intendono applicare i principi di un’equa rappresentanza di genere nella definizione delle liste dei candidati alle elezioni regionali;

     h) l’attestazione del versamento di una cauzione di euro cinquemila, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale.

     2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate dal regolamento regionale.

     3. All’atto della registrazione i soggetti di cui all’articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l’Ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni e ad inserire osservazioni a verbale.

 

     Art. 8. Pubblicità.

     1. Il Presidente della Giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

     2. I comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle elezioni primarie.

 

     Art. 9. Sezioni elettorali.

     1. Ciascun comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.

     2. I comuni individuano le sezioni elettorali per le elezioni primarie, unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i comuni operano sulla base dei seguenti criteri:

     a) almeno una sezione elettorale in ogni comune; i comuni territorialmente contigui possono accordarsi per la costituzione di un’unica sezione elettorale;

     b) almeno una sezione elettorale ogni ventimila elettori;

     c) distribuzione uniforme delle sezioni nel territorio comunale;

     d) individuazione delle sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell’amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono.

     3. Il presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal comune mediante sorteggio tra gli idonei all’ufficio di presidente di sezione elettorale iscritti nell’albo di cui all’articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale).

     4. Il comune nomina:

     a) due scrutatori di cui uno, su designazione del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120;

     b) i rappresentanti dei soggetti di cui all’articolo 2, abilitati a presenziare a tutte le operazioni elettorali e ad inserire osservazioni a verbale.

     5. Il comune nomina altresì, su indicazione del presidente, uno scrutatore che assume le funzioni di segretario.

     6. Il presidente della sezione elettorale, qualora si rendesse necessario ai fini di un più celere svolgimento delle operazioni elettorali, può nominare, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all’interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui al comma 4, lettera b) all’atto dell’insediamento della sezione elettorale.

     7. Il presidente e gli altri membri della sezione elettorale di cui al comma 4, lettera a) e al comma 5, ricevono lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.

 

Capo III

Operazioni elettorali

 

     Art. 10. Scheda elettorale ed operazioni elettorali.

     1. Mediante disciplina adottata con regolamento, la Regione può disporre, anche in via sperimentale, l’utilizzo di postazioni informatiche, presso le sezioni elettorali di cui all’articolo 9, che consentano l’espressione del voto in modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali; altrimenti le operazioni elettorali sono disciplinate dagli articoli seguenti.

     2. Le schede per le elezioni primarie sono predisposte dalla Regione secondo i modelli allegati al regolamento regionale [5].

     3. [Per ogni soggetto di cui all’articolo 2 è predisposta una scheda di colore diverso, secondo i modelli allegati al regolamento regionale] [6].

     4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale è distinta dalle schede per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali [7].

     5. Il presidente ovvero il vicepresidente della sezione ammette al voto l’elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

     6. Il presidente ovvero il vicepresidente della sezione:

     a) consegna la scheda o le schede richieste dall’elettore [8];

     b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall’elettore dopo l’espressione del voto nell’urna delle schede per le elezioni primarie del Presidente della Giunta regionale o in quelle delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e dei candidati circoscrizionali [9].

     7. Lo scrutatore:

     a) verifica l’iscrizione dell’elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;

     b) registra l’avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell’elettore e il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato [10].

 

     Art. 11. Espressione del voto.

     1. Il voto è espresso tracciando un segno sul candidato prescelto.

     2. Per le elezioni primarie relative ai candidati circoscrizionali, ai candidati regionali e ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale, ciascun elettore vota un solo candidato.

     3. Le cause di nullità del voto sono disciplinate dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell’elettore.

 

     Art. 12. Scrutinio.

     1. Lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento nel rispetto della libertà e segretezza del voto [11].

 

     Art. 13. Graduatorie dei candidati.

     1. La Regione riceve i dati dai comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun tipo di elezione primaria e ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.

     2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all’articolo 15, di seguito denominato “Collegio di garanzia”, che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.

     4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

 

Capo IV [12]

Selezione dei candidati mediante albi degli elettori

 

     Art. 14. Selezione dei candidati mediante albi degli elettori. [13]

     1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali limitando l’elettorato attivo, predispongono albi degli elettori che abbiano comunque i requisiti previsti dall’articolo 5 della l.r. 25/2004.

     2. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all’articolo 6, sono presentati alla Regione:

     a) liste di candidati circoscrizionali o regionali ovvero di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche congiuntamente, sostenute da un numero di firme pari, rispettivamente, a quello previsto dall’articolo 11 della l.r. 25/2004 ed a condizione che siano presentate candidature per non meno di sei circoscrizioni elettorali, e a quello previsto dall’articolo 2, comma 2. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 5, commi 3 e 5;

     b) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l’esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, uguale, libero e segreto.

     3. Il Collegio di garanzia esamina la documentazione di cui al comma 2 e ne verifica la rispondenza ai criteri stabiliti nel medesimo comma.

     4. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il Collegio di garanzia comunica, entro due giorni, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro il giorno successivo, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto. Il Collegio di garanzia, entro il giorno successivo, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla Regione.

     5. La Regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del Collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e il numero delle sezioni elettorali.

 

Capo V

Collegio regionale di garanzia elettorale

 

     Art. 15. Collegio regionale di garanzia elettorale.

     1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle elezioni primarie, il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.

     2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.

     3. Il Collegio di garanzia:

     a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali di cui all’articolo 13 e rende note le graduatorie definitive [14];

     b) restituisce la cauzione depositata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), entro dieci giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni regionali, ai soggetti che nella presentazione di dette candidature abbiano:

     1) recepito integralmente le graduatorie definitive;

     2) modificato le graduatorie ai fini esclusivi del rispetto delle quote di genere previste dalla l.r. 25/2004, e non peggiorando comunque la posizione in graduatoria di alcun esponente del genere sotto-rappresentato;

     3) modificato le graduatorie a seguito delle eventuali esclusioni di candidati conseguenti al verificarsi delle cause e delle condizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f).

     4. Il Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.

     5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un’indennità stabilita dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

 

Capo VI

Disposizioni attuative

 

     Art. 16. Regolamento.

     1. Con regolamento sono stabilite:

     a) [le modalità di formazione, gestione e trasmissione degli albi degli elettori] [15];

     b) le modalità di presentazione delle liste dei candidati di cui all’articolo 5, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli articoli 2 e 7;

     c) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell’articolo 9;

     d) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3;

     e) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;

     f) [le modalità con le quali è resa l’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per i trattamenti di dati di competenza della Regione, nonché i tipi di dati e di operazioni eseguibili nell’ambito di tali trattamenti] [16];

     g) le fattispecie di nullità del voto;

     h) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all’articolo 7 e le relative modalità di verbalizzazione;

     i) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all’articolo 13 nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;

     l) le modalità di versamento della cauzione di cui all’articolo 7;

     m) le modalità tecniche per l’espressione del voto con mezzi elettronici di cui all’articolo 10, comma 1.

 

     Art. 17. Rimborsi ai comuni [17]

1. Gli oneri sostenuti dai comuni per lo svolgimento delle elezioni primarie sono rimborsati dalla Regione, nella misura stabilita ai sensi del comma 2, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie.

2. Il rimborso di cui al comma 1, spettante ai comuni, è calcolato in base ad importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale da una deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 18. Trattamento dei dati. [18]

     [1. I trattamenti dei dati previsti dalla presente legge sono svolti per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sono svolti nel rispetto dei principi e dei livelli di tutela stabiliti dal predetto decreto legislativo.]

 

     Art. 19. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge:

     a) le firme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 sono ridotte alla metà;

     b) il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni primarie non oltre cento giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica;

     c) le elezioni primarie si svolgono non oltre l’ottava domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica;

     d) i soggetti che intendono partecipare alle elezioni primarie presentano la dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie.

 

     Art. 20. Disposizione finanziaria.

     1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il 2005 in euro 400.000,00 si fa fronte con le risorse stabilite nell’ambito della Unità Previsionale di Base (UPB) 840 “elezioni regionali”.

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 26 settembre 2014, n. 51.

[2] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[4] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[5] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[6] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[7] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[8] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[9] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[10] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[11] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[12] Capo IV, art. 14, così sostituito dall’art. 3 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[13] Capo IV, art. 14, così sostituito dall’art. 3 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[14] Lettera così modificata dall’art. 4 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[15] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[16] Lettera abrogata dall’art. 5 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[18] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 16.