Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 05/06/1997 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Le disposizioni dell'art. 1 della L.R. 32/72 come modificato dalla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. |
Art. 4. 1. Alla maggiore spesa di cui alla presente legge per l'anno 1997 è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 00130 del bilancio di previsione 1997 che viene incrementato con la variazione di cui [...] |
§ 1.2.29 - L.R. 5 giugno 1997, n. 39.
Modifica della L.R. 21 Dicembre 1972, n. 32 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari".
(B.U. 16 giugno 1997, n. 25).
1. Le disposizioni dell'art. 1 della L.R. 32/72 come modificato dalla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.
1. Alla maggiore spesa di cui alla presente legge per l'anno 1997 è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 00130 del bilancio di previsione 1997 che viene incrementato con la variazione di cui al successivo comma.
Allo stato di previsione della parte "Spesa" del bilancio 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
In aumento
Cap. 00130
Contributi funzionamento gruppi consiliari, 100.000.000
In diminuzione
Cap. 00120
Spese servizi e provviste, 100.000.000
Per gli anni successivi al 1997 alla copertura della spesa si provvederà con legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
[1] Sostituisce l'art. 1 della
[2] Aggiunge l'art. 2 bis alla