Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 21/12/1972 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. I contributi indicati nell'articolo precedente sono erogati dall'ufficio di presidenza del Consiglio, a rate trimestrali anticipate. Il computo dei trimestri segue dall'inizio dell'anno [...] |
Art. 2 bis. |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
§ 1.2.0 - L.R. 21 dicembre 1972, n. 32. [1]
Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari. [2]
(B.U. 23 dicembre 1972, n. 49).
1. In attuazione dell'art. 12 dello Statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le prescrizioni del regolamento interno del Consiglio regionale sono assegnati i seguenti contributi mensili:
a) un contributo fisso di L. 2.130.000
b) un contributo variabile determinato come segue:
1. in relazione ad ogni consigliere L. 600.000
2. in relazione alla consistenza numerica dei consiglieri senza cariche istituzionali
2.1 da uno a tre consiglieri, per ciascun consigliere L. 290.000
2.2 da quattro a cinque consiglieri, per ciascun consigliere L. 270.000
2.3. oltre cinque consiglieri, per ciascun consigliere L. 230.000
3. in relazione alla consistenza numerica dei consiglieri
3.1 da uno a tre consiglieri L. 360.000
3.2 da quattro a cinque consiglieri L. 570.000
3.3 oltre cinque consiglieri L. 590.000
2. Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione di esperti, nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari è assegnato a ciascun gruppo un contributo nella seguente misura:
a) L. 1.400.000 mensili ai gruppi costituiti da un consigliere;
b) L. 1.700.000 mensili ai gruppi costituiti da due consiglieri;
c) L. 2.100.000 mensili ai gruppi costituiti da tre consiglieri;
d) L. 2.400.000 mensili ai gruppi costituiti da quattro consiglieri;
e) L. 2.500.000 mensili ai gruppi costituiti da cinque consiglieri;
f) L. 2.600.000 mensili ai gruppi costituiti da sei a sette consiglieri;
g) L. 2.800.000 mensili ai gruppi costituiti da otto a nove consiglieri;
h) L. 3.000.000 mensili ai gruppi costituiti da dieci a undici consiglieri;
i) L. 3.300.000 mensili ai gruppi costituiti da dodici a tredici consiglieri;
l) L. 3.500.000 mensili ai gruppi costituiti da quattordici a quindici consiglieri;
m) L. 3.700.000 mensili ai gruppi costituiti da sedici a diciassette consiglieri;
n) L. 3.900.000 mensili ai gruppi costituiti da diciotto a venti consiglieri;
o) L. 4.000.000 mensili ai gruppi costituiti oltre i venti consiglieri.
3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalità di rendicontazione periodica in ordine all'impiego dei contributi, nonché le modalità di pubblicazione degli estratti di detta rendicontazione.
I contributi indicati nell'articolo precedente sono erogati dall'ufficio di presidenza del Consiglio, a rate trimestrali anticipate. Il computo dei trimestri segue dall'inizio dell'anno finanziario.
Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal trimestre immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.
1. Le spese telefoniche sostenute dai gruppi consiliari nell'anno 1996 per complessive L. 97.700.000 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
(Omissis) [5]
(Omissis) [5]
[1] Legge abrogata dall'art. 8 della
[2] Norme integrative della presente legge sono state approvate dalla
[3] Articolo già modificato dalle LL.RR. 9 luglio 1981, n. 57, 8 febbraio 1988, n. 6, 11 agosto 1995, n. 86 e ora da ultimo così sostituito dall'art. 1 della
[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della