§ VI.3.56 - L.R. 13 agosto 1998, n. 22.
Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:13/08/1998
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).
Art. 3.  (Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).
Art. 4.  (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione).
Art. 5.  (Fondo per residui passivi perenti).
Art. 6.  (Integrazione alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17).
Art. 7.  (Legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 - Modifica ed integrazione art. 13).
Art. 8.  (Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).


§ VI.3.56 - L.R. 13 agosto 1998, n. 22.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

(B.U. 25 agosto 1998, n. 82).

TITOLO I

NORME DI VARIAZIONE AL BILANCIO 1998

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1998, approvato con la legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato "1" della presente legge.

 

     Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa).

     1. Per effetto delle variazioni di cui all'art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 risulta modificato in lire 44.407.245.623.038 in termini di competenza e in lire 56.368.118.384.096 in termini di cassa per l'entrata e in lire 44.407.245.623.038 in termini di competenza e in lire 56.368.118.384.096 in termini di cassa per la spesa.

 

     Art. 3. (Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa).

     1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale n. 14 del 1998 sono introdotte le variazioni e integrazioni di cui all'allegato "2" della presente legge.

 

     Art. 4. (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione).

     1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione, di cui all'art. 10 della legge regionale n. 14 del 1998, viene come di seguito ridotto:

     a) lire 200 milioni «Partecipazione della Regione Puglia al Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltura "B: Caramia" con sede in Locorotondo» (Settore Agricoltura);

     b) lire 100 milioni «Istituzione del premio letterario "Mediterraneo- Puglia"» (Settore Cultura).

     2. Lo stanziamento previsto al capitolo 1110070, per effetto delle riduzioni di cui al comma 1, viene rideterminato in lire 2 miliardi 50 milioni.

 

     Art. 5. (Fondo per residui passivi perenti).

     1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti al fini amministrativi, di cui all'art. 11 della legge regionale n. 14 del 1998, è ridotto a lire 10 miliardi.

 

     Art. 6. (Integrazione alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17). [1]

 

     Art. 7. (Legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 - Modifica ed integrazione art. 13). [2]

 

     Art. 8. (Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

     1. L'ammontare del tributo di cui all'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno solare 1999, è così determinato:

     a) lire 20/Kg. per tutti i rifiuti speciali, ivi compresi quelli derivanti dal settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;

     b) lire 40/Kg. per i restanti tipi di rifiuti.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 115 della L.R. 28/2001. Aggiungeva il comma 9 bis all'art. 71 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17.

[2] Aggiunge la lettera l) all'art. 13 della L.R. 25 gennaio 1977, n. 2.