§ VI.3.26 - L.R. 19 giugno 1993, n. 9.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:19/06/1993
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell'entrata).
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 3.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 4.  (Elenco delle spese obbligatorie).
Art. 5.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 6.  (Bilancio pluriennale).
Art. 7.  (Spese continuative o ricorrenti).
Art. 8.  (Variazioni di bilancio).
Art. 9.  (Regolarizzazioni contabili).
Art. 10.  (Spese per interventi di sviluppo finanziate con fondi dello Stato e della Comunità Europea).
Art. 11.  (Edilizia residenziale).
Art. 12.  (Lavori Pubblici).
Art. 13.  (Fondo sanitario regionale).
Art. 14.  (Servizi Sociali).
Art. 15.  (Mutui per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31/12/1990).
Art. 16.  (Autorizzazione contrazione mutuo con la Cassa DD.PP.).
Art. 17.  (Voci di spesa del disavanzo).
Art. 18.  (Divieto proroghe tacite di contratti e convenzioni).
Art. 19.  (Divieto automatismi di spesa).
Art. 20.  (Durata della moratoria).
Art. 21.  (Sospensione effetti artt. 20-23 L.R. 23/6/1992, n. 10).
Art. 22.  (Insufficienza degli stanziamenti di cassa).
Art. 23.  (Modifica art. 13 L.R. 3/7/1989, n. 10).
Art. 24.  (Modifica art. 20 L.R. 30/5/1977, n. 17).
Art. 25.  (Rimodulazione P.O.P.).
Art. 26.  (Contenimento costi).
Art. 27.      Rinviato dal Governo
Art. 28.      Rinviato dal Governo
Art. 29.  (Farmacie convenzionate).
Art. 30.  (Vincolo di destinazione delle quote del F.S.N.).
Art. 31.      Rinviato dal Governo
Art. 32.      1. La Regione promuove la mobilità del personale fra le aziende esercenti pubblico trasporto locale in attuazione della normativa statale vigente.
Art. 33.      Rinviato dal Governo
Art. 34.      Rinviato dal Governo
Art. 35.  (Soppressione).
Art. 36.  (Commissario liquidatore).
Art. 37.  (Durata in carica e compensi).
Art. 38.  (Beni mobili ed immobili).
Art. 39.  (Riforma fondiaria).
Art. 40.  (Controlli).
Art. 41.  (Personale).
Art. 42.  (Soppressione).
Art. 43.  (Commissario liquidatore).
Art. 44.  (Personale).
Art. 45.  (Soppressione).
Art. 46.  (Commissario liquidatore).
Art. 47.  (Personale).


§ VI.3.26 - L.R. 19 giugno 1993, n. 9.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995.

(B.U. n. 87 suppl. del 19 giugno 1993).

TITOLO I

NORME DI BILANCIO

 

Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata).

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonchè delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'anno finanziario 1993, rispettivamente in lire 23.504.162.485.501 e in lire 27.572.542.747.173, al netto della presunta giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio pari a lire 35.400.000.000, giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa).

     1. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1993 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in lire 22.462.829.852.425 e in lire 27.607.942.747.173, giusta lo stato di previsione delle spese ammesso alla presente legge.

     2. Il disavanzo di amministrazione, derivante dagli esercizi precedenti, applicato al presente bilancio e da finanziare, così come meglio specificato al successivo art. 15, mediante la contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP. nell'ambito delle disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1993, n. 68, è determinato in lire 1.041.332.633.076 e viene iscritto, in termini di sola competenza, al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 3. (Quadro generale riassuntivo).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 allegato alla presente legge.

 

     Art. 4. (Elenco delle spese obbligatorie).

     1 . Sono considerate obbligatorie, ai sensi dell'art. 36 della legge di contabilità regionale, le spese elencate nell'allegato alla presente legge.

 

     Art. 5. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 1993 in lire 893.961.896.540 ed è iscritto al capitolo 11 10020.

 

     Art. 6. (Bilancio pluriennale).

     1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 1993/1995 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

 

     Art. 7. (Spese continuative o ricorrenti).

     1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1993 che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio sono autorizzate per gli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa iscritto nell'allegato stato di previsione della spesa stessa.

 

     Art. 8. (Variazioni di bilancio).

     1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a spese specifiche, nonchè per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

     2. Ogni deliberazione assunta ai sensi del precedente comma è trasmessa dalla Giunta al Consiglio perché ne prendano conoscenza le competenti Commissioni consiliari.

 

     Art. 9. (Regolarizzazioni contabili).

     1. Tutte le operazioni contabili compiute in esecuzione dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui alle LL.RR. 20-1-1993, n. 1 e 8-3-1993, n. 4 sono trasferite, a cura della ragioneria regionale, sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 approvato dalla presente legge.

 

     Art. 10. (Spese per interventi di sviluppo finanziate con fondi dello Stato e della Comunità Europea).

     1. Le spese concernenti interventi di sviluppo finanziate con fondi e risorse finanziarie assegnate alle Regioni dallo Stato e dalla Comunità Europea sono autorizzate per le destinazioni ed i rispettivi importi previsti sui corrispondenti capitoli del bilancio 1993.

 

     Art. 11. (Edilizia residenziale).

     1. Tutti i contributi pubblici in conto interessi e in conto capitale, derivanti da impegni irrevocabili assunti in base a leggi regionali per interventi edilizi, ivi compreso l'acquisto di alloggi, eseguiti in conformità a corrispondenti leggi statali, possono essere erogati agli aventi diritto con prelievo della spesa dalle disponibilità residue provenienti da risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per le stesse finalità.

 

     Art. 12. (Lavori Pubblici).

     1. E' consentita la devoluzione, ai sensi della L.R. 16 maggio 1985, n. 27, di contributi regionali, per la realizzazione di opere pubbliche diverse da quelle originariamente ammesse a finanziamento, nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i relativi fondi siano stati accreditati agli Enti interessati ovvero nel caso in cui risultino perfezionati e già in ammortamento mutui con la cassa DD.PP. o con altri Istituti di credito.

 

     Art. 13. (Fondo sanitario regionale).

     1. Per l'anno 1993 e comunque sino alla data di entrata in vigore del piano sanitario regionale, il riparto del Fondo sanitario regionale tra le varie spese relative alle funzioni sanitarie nonchè l'assegnazione alle UU.SS.LL. viene effettuato con atto del Consiglio regionale, successivamente all'assegnazione alla Regione Puglia della quota del Fondo sanitario nazionale.

 

     Art. 14. (Servizi Sociali).

     1. Il fondo regionale per le spese socio-assistenziali è ripartito tra i Comuni con deliberazione di Giunta regionale sulla base dei criteri indicati al secondo e terzo comma dell'art. 11 della L.R. 17/4/90, n. 11.

     2. E' istituito il capitolo 0784015 con la dotazione di lire 10.000.000.000 da destinare alla realizzazione di un programma di interventi di assistenza domiciliare sociale e/o integrata da quella sanitaria in favore della popolazione anziana. Il 50% di tale dotazione è destinato ai Comuni capoluoghi di provincia.

     3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina i criteri di riparto dei fondi di cui al precedente comma.

 

     Art. 15. (Mutui per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31/12/1990). [1]

 

     Art. 16. (Autorizzazione contrazione mutuo con la Cassa DD.PP.).

     1. La Giunta regionale, a termini del 5° comma dell'art. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, è autorizzata a contrarre con la Cassa DD.PP. mutuo decennale al tasso di riferimento praticato dalla stessa Cassa per il consolidamento delle annualità dovute per l'esercizio finanziario 1993.

     2. Al pagamento delle rate di ammortamento, a decorrere dal 1° gennaio 1994, si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio 1994 e nei bilanci successivi per tutta la durata dell'ammortamento.

 

     Art. 17. (Voci di spesa del disavanzo).

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenterà alla 1ª Commissione consiliare permanente una relazione contenente l'analisi settoriale delle voci di spesa che costituiscono l'ammontare globale del disavanzo.

     2. La relazione di cui al precedente comma deve elencare analiticamente gli impegni di spesa assunti a favore di terzi, che si sono tradotti in obbligazioni in quanto oneri certi ed esigibili a carico della finanza regionale, fornendo anche una proposta di eventuale revoca degli impegni che non hanno determinato crediti certi ed esigibili a favore di terzi.

     3. La Giunta regionale ed ogni altro centro di spesa della Regione, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla presentazione della relazione di cui al presente articolo, non devono assumere alcun provvedimento di liquidazione sugli impegni di spesa afferenti alle voci di cui al precedente articolo 15 che non abbiano già prodotto crediti certi ed esigibili.

 

     Art. 18. (Divieto proroghe tacite di contratti e convenzioni).

     1. I contratti e le convenzioni stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi, operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla scadenza contrattuale senza possibilità di ulteriore proroga tacita.

     2. Il competente Ufficio Contratti dell'Assessorato AA.GG. curerà la disdetta di tutti i rapporti entro i tempi contrattuali.

     3. La presente normativa deve considerarsi in vigore per tutto il triennio 1993-1995.

 

     Art. 19. (Divieto automatismi di spesa).

     1. Nelle more del riesame di tutta la legislazione regionale, al fine di contenere in ogni caso le spese agli effettivi stanziamenti di bilancio, le norme comportanti automatismi di spesa devono intendersi non più operanti.

     2. L'adozione di atti o autorizzazioni suscettibili di riflessi sul bilancio regionale è disciplinata dall'art. 60 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17, come modificato dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1991, n. 1.

 

     Art. 20. (Durata della moratoria).

     1. La moratoria con gli istituti di credito di cui all'art. 9, 2° comma, della L.R. 25 giugno 1991, n. 5, per le annualità a carico del bilancio autonomo della Regione cessa al 31.12.1992 con esclusione della Cassa DD.PP.

 

     Art. 21. (Sospensione effetti artt. 20-23 L.R. 23/6/1992, n. 10).

     1. Nell'esercizio finanziario 1993 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 della L.R. 23/ 6/1992, n. 10 e, pertanto, restano in vigore gli articoli 29, 30. 31 e 33 della L.R. 30/5/1977, n. 17.

 

     Art. 22. (Insufficienza degli stanziamenti di cassa).

     1. Il prelevamento di somme dal fondo di cui all'art. 5 della presente legge e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dell'art. 41 della legge di contabilità regionale.

 

     Art. 23. (Modifica art. 13 L.R. 3/7/1989, n. 10).

     1. All'art. 13, 2° comma, della L.R. 3.7.1989, n. 10, è soppressa la frase «nonchè la regolarità della relativa documentazione».

 

     Art. 24. (Modifica art. 20 L.R. 30/5/1977, n. 17). [2]

 

     Art. 25. (Rimodulazione P.O.P.).

     1. La Giunta regionale in sede di rimodulazione del P.O.P. e P.I.M. è autorizzata a reiscrivere nel bilancio corrente le economie accertate anche sulle quote 1992 e precedenti [3].

 

     Art. 26. (Contenimento costi).

     1. I competenti assessorati dovranno adottare o proporre ogni utile iniziativa idonea ad assicurare, in ogni caso, il contenimento dei costi dei vari servizi entro gli stanziamenti di bilancio.

TITOLO II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISANAMENTO FINANZIARIO

CAPO I

Organizzazione dell'Assessorato bilancio e ragioneria

 

     Art. 27.

     Rinviato dal Governo

CAPO II

Sanità

 

     Art. 28.

     Rinviato dal Governo

 

     Art. 29. (Farmacie convenzionate).

     1. E' abrogato, con decorrenza 1° luglio 1993, il 2° comma dell'art. 8 della L.R. 30 aprile 1990, n. 17 «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 1984, n. 36 "Norme concernenti l'igiene e la sanità pubblica ed il servizio farmaceutico"».

     2. E' pertanto attribuito, con decorrenza 1 luglio 1993, alle Unità Sanitarie Locali di cui all 'articolo 30 della presente legge, il pagamento diretto delle competenze dovute alle farmacie convenzionate, mediante utilizzazione della quota parte del Fondo Sanitario Nazionale.

     3. La Giunta regionale procederà al pagamento diretto, in forma centralizzata, delle competenze di cui sopra maturate sino alla data del 30 giugno 1993.

 

     Art. 30. (Vincolo di destinazione delle quote del F.S.N.).

     1. Le quote attribuite alle Unità Sanitarie Locali in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale per le singole voci di spesa di cui all'art. 13 della presente legge non possono essere utilizzate per il pagamento di spese diverse da quelle a cui sono assegnate.

     2. La Giunta regionale, in sede di provvedimento di ripartizione dei fondi, può individuare una sola unità sanitaria locale nella Regione ai fini del pagamento della spesa sanitaria convenzionata e farmaceutica [4].

     3. L'eventuale cambio di destinazione dovrà essere autorizzato, di volta in volta, dalla Giunta regionale che vi provvederà con apposito atto deliberativo.

 

     Art. 31.

     Rinviato dal Governo

CAPO III

Risanamento Aziende di trasporto pubblico locale

 

     Art. 32.

     1. La Regione promuove la mobilità del personale fra le aziende esercenti pubblico trasporto locale in attuazione della normativa statale vigente.

     2.  Le aziende pubbliche di trasporto destinatarie di contributi regionali di esercizio, entro il termine di 60 giorni, propongono all'approvazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 8.1.1992, n. 3, l'organico del personale dipendente.

     3. Nelle aziende con più di 25 dipendenti, pubbliche o private, destinatarie di contributi di esercizio, i posti vacanti nelle arie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità.

     4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituisce inadempienza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 [5].

 

     Art. 33.

     Rinviato dal Governo

CAPO IV

Formazione professionale

 

     Art. 34.

     Rinviato dal Governo

CAPO V

Soppressione Enti Strumentali

SEZIONE I

Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese

 

     Art. 35. (Soppressione).

     1. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese (ERSAP), istituito con legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, art. 1, è soppresso.

     2. Le funzioni di liquidazione dell'Ente sono esercitate da un Commissario nominato dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta della Giunta regionale, scelto tra esperti di riconosciuta professionalità in materia di amministrazione e di gestione finanziaria.

     3. Il Presidente della Regione, con proprio decreto e su proposta della Giunta regionale, può nominare due subcommissari con gli stessi criteri di cui al precedente comma.

 

     Art. 36. (Commissario liquidatore).

     1. Il Commissario liquidatore, oltre a quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 39 al fine di assicurare l'ordinaria gestione amministrativa ed al fine di predisporre le condizioni e gli atti necessari alla liquidazione, esercita i poteri già di competenza degli organi amministrativi dell'ERSAP [6].

     2. Il Commissario ha il compito di predisporre, entro sei mesi dalla nomina, il piano di liquidazione dell'Ente, da approvare con deliberazione del Consiglio regionale [7].

     3. Il Commissario, in particolare, entro lo stesso termine è tenuto a:

     a) procedere alla ricognizione analitica della situazione finanziaria dell'Ente;

     b) predisporre i rendiconti finanziari sulla base dell'accertamento dei conti di gestione e il bilancio di previsione 1993;

     c) predisporre una dettagliata relazione sull'attività finanziaria dell'Ente (partecipazioni finanziarie in cooperative e società, fidejussioni ed eventuali anticipazioni) allegando l'analisi sullo stato delle cooperative società partecipate.

     4. Il piano di liquidazione, in particolare, deve contenere:

     a) la situazione patrimoniale dell'Ente e la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

     b) il programma delle dismissioni delle quote di partecipazioni assunte;

     c) ogni altra azione necessaria a definire i contenuti.

     5. Con la deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di liquidazione si provvede alla dichiarazione di estinzione dell'Ente.

     6. La Regione succede all'ERSAP nei rapporti giuridici attivi e passivi non esauriti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato.

 

     Art. 37. (Durata in carica e compensi).

     1. Il Commissario liquidatore e gli eventuali sub-commissari durano in carica otto mesi a partire dalla data di nomina [7].

     2. Al Commissario compete un compenso pari all'indennità prevista per il Consigliere regionale.

     3. Ai sub-commissari spetta il 60% dell'indennità prevista per il Commissario.

 

     Art. 38. (Beni mobili ed immobili). [8]

     1. I beni mobili ed immobili di cui l'ERSAP è titolare all'atto della estinzione sono trasferiti alla Regione, previa redazione di apposito inventario.

     2. Per le strade e le opere di viabilità ancora nella titolarità dell'ERSAP all'atto della estinzione, la Giunta dispone il trasferimento ai Comuni e alle Provincie rispettivamente competenti sulla base della classificazione dei manufatti.

 

     Art. 39. (Riforma fondiaria).

     1. Il Commissario liquidatore, nel redigere l'inventario di cui all'art. 38 della presente legge, classifica con un distinto elenco i terreni e le opere della riforma fondiaria.

     2. Per i terreni e le opere di cui al precedente comma l'iscrizione catastale nei registri immobiliari è effettuata a favore della Regione, con l'ulteriore dicitura «Gestione speciale ad esaurimento riforma fondiaria».

     2 bis. Fino alla presentazione dell'inventario di cui al 1° comma, il Commissario liquidatore cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni relativi [9].

     3. Il Commissario liquidatore provvede, inoltre, a redigere un elenco delle procedure giudiziarie, in corso all'atto della soppressione dell'ERSAP, riguardanti i terreni e le opere della riforma fondiaria; in dette procedure la Regione succede attraverso la Gestione Speciale Riforma Fondiaria, in persona del Commissario pro-tempore ad essa preposto.

 

     Art. 40. (Controlli).

     1. Gli atti concernenti il rinnovo delle garanzie fidejussorie e la materia delle partecipazioni azionarie sono sottoposti, su proposta della Giunta regionale, all'approvazione del Consiglio regionale che può annullarli o modificarli nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di ricezione. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta del Commissario liquidatore si intende approvata [1]0.

     2. Per le modalità di controllo sulla gestione del Commissario è fatta salva la norma relativa ai punti a) e b) del I comma dell'art. 44 della L.R. 4/5/1985. n. 25.

 

     Art. 41. (Personale).

     1. La Giunta regionale, informate le OO.SS. del personale regionale, definisce tempestivamente le modalità di utilizzo, durante la fase di liquidazione dell'ERSAP, della struttura operativa e del personale in servizio presso l'Ente sulla base delle seguenti soluzioni:

     a) ricollocazione del personale nell'ambito degli uffici regionali, degli Enti e aziende regionali, degli Enti locali destinatari di delega di funzioni;

     b) utilizzo di tale personale e dei relativi uffici da parte del Commissario liquidatore.

SEZIONE II

Azienda regionale per l'Equilibrio Faunistico

 

     Art. 42. (Soppressione).

     1. L'azienda regionale per l'Equilibrio Faunistico (A.R.E.F.), istituita con legge regionale 27.2.1984, n. 10, è soppressa.

     2. Le competenze e le funzioni vengono attribuite agli Assessorati all'agricoltura e all'ambiente che, di concerto, provvedono a riordinarle secondo gli indirizzi della normativa statale e comunitaria.

 

     Art. 43. (Commissario liquidatore).

     1. Il Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dell'AREF, scelto tra esperti di riconosciuta professionalità di amministrazione e di gestione finanziaria, che rimarrà in carica per la durata massima di quattro mesi a partire dalla data di nomina [1]1.

     2. Il Commissario provvederà ad inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il bilancio di liquidazione.

     3. Al Commissario liquidatore, che per i compiti rivenienti dalla presente legge potrà avvalersi di personale della stessa AREF, compete un compenso che sarà determinato con successivo provvedimento dalla Giunta regionale e che non potrà essere superiore al 40% dell'indennità prevista per il Consigliere regionale.

     4. Per quanto non previsto dalla presente legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilità del commissario liquidatore, si rinvia alle norme del Codice civile.

 

     Art. 44. (Personale).

     1. La Giunta regionale, informate le OO.SS. del personale regionale, definisce tempestivamente le modalità di utilizzo, durante la fase di liquidazione dell'AREF, della struttura operativa e del personale in servizio presso l'Ente sulla base delle seguenti soluzioni:

     a) ricollocazione del personale nell'ambito degli uffici regionali, degli enti e aziende regionali, degli Enti Locali destinatari di delega di funzioni;

     b) utilizzo di tale personale e dei relativi uffici da parte del Commissario liquidatore.

SEZIONE III

Istituto Regionale di Incremento Ippico per la Puglia

 

     Art. 45. (Soppressione).

     1. L'Istituto regionale di Incremento Ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.), istituito con legge regionale 29.8.1979, n. 56, è soppresso.

     2. Le competenze e funzioni sono attribuite all'Assessorato regionale all'agricoltura, che provvede a riordinarle secondo gli indirizzi della normativa statale e regionale.

 

     Art. 46. (Commissario liquidatore).

     1. Il Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, nomina un commissario liquidatore dell'I.R.I.I.P., scelto tra esperti di riconosciuta professionalità in materia di amministrazione e di gestione finanziaria, che rimarrà in carica per la durata massima di quattro mesi a partire dalla data di nomina [1]1.

     2. Il Commissario provvederà ad inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili, la ricognizione generale dei rapporti attivi e passivi esistenti, il bilancio di liquidazione.

     3. Al Commissario liquidatore, che per i compiti rivenienti dalla presente legge potrà avvalersi di personale dello stesso I.R.I.I.P., compete un compenso che sarà determinato con successivo provvedimento dalla Giunta regionale e che non potrà essere superiore al 40% dell'indennità prevista per il Consigliere regionale.

     4. Per quanto non previsto dalla presente legge, relativamente ai compiti ed alle responsabilità del Commissario liquidatore, si rinvia alle norme del Codice civile.

 

     Art. 47. (Personale).

     1. La Giunta regionale, informate le OO.SS. del personale regionale, definisce tempestivamente le modalità di utilizzo, durante la fase di liquidazione dell'IRIIP, della struttura operativa e del personale in servizio presso l'Ente sulla base delle seguenti soluzioni:

     a) ricollocazione del personale nell'ambito degli uffici regionali, degli enti e aziende regionali, degli Enti locali destinatari di delega di funzioni;

     b) utilizzo di tale personale e dei relativi uffici da parte del Commissario liquidatore.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

«Il Governo ha peraltro osservato che la Regione può addivenire all'effettiva contrazione dei mutui per il risanamento della situazione debitoria di cui all'art. 15 del provvedimento in esame soltanto dopo la presentazione da parte della Giunta Regionale della relazione contenente l'analisi settoriale delle voci di spesa che costituiscono l'ammontare globale del disavanzo, nonchè la contestuale adozione di provvedimenti legislativi concernenti i conti consuntivi degli anni 1991 e 1992. A ciò si aggiunge l'esigenza dell'introduzione di un nuovo comma al citato art. 15 al fine dell'estensione della previsione concernente l'ente finanziatore della Regione (Cassa depositi e Prestiti) anche ad altri Istituti di credito così come disposto dall'art. 20 della Legge n. 68/1993

 

 

 


[1] Articolo soppresso dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 33.

[2] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 115 della L.R. 28/2001.

[3] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 32.

[4] Comma così sostituito dall'art. unico della L.R. 31 agosto 1993, n. 19.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 1993, n. 13, successivamente così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 1995, n. 11.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13.

[7] I termini previsti al presente comma sono prorogati di sei mesi per effetto dell'art. 3 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13.

[7] I termini previsti al presente comma sono prorogati di sei mesi per effetto dell'art. 3 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13.

[8] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13.

[1]10 Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13.

[1]11 Il termine previsto dal presente comma è prorogato di quattro mesi per effetto dell'art. 3 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13.

[1]11 Il termine previsto dal presente comma è prorogato di quattro mesi per effetto dell'art. 3 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13.