§ VI.1.11 - L.R. 4 dicembre 2003, n. 25.
Disposizioni di carattere tributario.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi
Data:04/12/2003
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Esenzione tassa automobilistica disabili)
Art. 2.  (Tariffa massa rimorchiabile)
Art. 3.  (Mancato pagamento per perdita di possesso)
Art. 4.  (Sospensione della tassa automobilistica)
Art. 5.  (Veicoli storici)
Art. 6.  (Integrazione articolo 4 legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31)
Art. 7.  (Rapporti con gli enti)
Art. 8.  (Tasse sulle concessioni regionali sanzioni amministrative)
Art. 9.  (Ripetibilità spese postali)
Art. 10.  (Rateizzazione di crediti)


§ VI.1.11 - L.R. 4 dicembre 2003, n. 25.

Disposizioni di carattere tributario.

(B.U. 10 dicembre 2003, n. 144).

 

Art. 1. (Esenzione tassa automobilistica disabili)

     1. I soggetti di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30 della legge 20 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale limitatamente a un solo veicolo. L'esenzione può essere trasferita su altro autoveicolo di proprietà del disabile o di soggetto di cui il medesimo sia fiscalmente a carico, inoltrando apposita istanza alla competente struttura tributaria regionale.

     2. Le variazioni che comportino mutamenti nel regime di esenzione di un autoveicolo devono essere comunicate alla Regione nel termine di sessanta giorni dal loro verificarsi. Per la violazione della presente disposizione si applica una sanzione amministrativa pari a un quarto della tassa dovuta.

     3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale, la competente Commissione medica accerta la sussistenza delle patologie previste dalle leggi di cui al comma 1 apponendo, in calce al certificato, la dizione "ricorrono le condizioni previste dalla legge ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale". Sono fatte salve le certificazioni già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non si farà luogo a nuova visita medica.

 

     Art. 2. (Tariffa massa rimorchiabile)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale di proprietà dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose è determinata in base ai parametri individuati nella seguente tabella, secondo le risultanze della carta di circolazione:

 

Tariffa

Tipo veicolo

Importo annuo

Importo 4 mesi

 

 

Euro

Euro

1

Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate

258,00

86,00

2

Per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate

568,00

189,00

3

Per trattori stradali:

 

 

 

a 2 assi

568,00

189,00

 

a 3 assi

800,00

266,00

 

     2. La tassa automobilistica regionale non è dovuta qualora, per i tipi di veicolo di cui ai punti 1 e 2 della tabella di cui al comma 1, sulla carta di circolazione risulti l'annotazione "sospensione al traino".

 

     Art. 3. (Mancato pagamento per perdita di possesso)

     1. I soggetti obbligati alla tassa automobilistica regionale che perdano il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo non sono tenuti al versamento del medesimo [1].

     1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il contribuente che, in corso di validità della tassa automobilistica regionale versata, abbia perso il possesso di un veicolo di sua proprietà a seguito di furto debitamente documentato, ha diritto di ottenere, previa richiesta, la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato secondo le seguenti modalità:

a) il rimborso è riconosciuto nella misura proporzionale al numero dei mesi interi successivi a quello in cui si è verificato il furto, purché il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo sia pari ad almeno tre mesi;

b) la compensazione è riconosciuta qualora il contribuente proceda ad una nuova immatricolazione, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso a seguito di furto. In tal caso è riconosciuta al contribuente una riduzione dell’importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo pari alla quota parte di tassa pagata sul veicolo precedente, per il periodo in cui non si è goduto del suo possesso, purché questo sia pari ad almeno tre mesi. L’applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione avvenga entro e non oltre sei mesi dal verificarsi della perdita di possesso, per furto, del veicolo precedente [2].

     1 ter. Sia l’esenzione dal pagamento che il diritto al rimborso o alla compensazione sono subordinati all’avvenuta relativa annotazione al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico (PRA) [3].

     2. In caso di mancato pagamento della tassa a seguito di furto del veicolo, qualora il medesimo sia stato ritrovato e la relativa annotazione non ancora eseguita, è dovuto l'importo per l'intero periodo senza applicazione di sanzioni e interessi.

     3. Nel caso di reimmissione del veicolo in circolazione senza aver annotato la relativa formalità e senza aver assolto al pagamento della tassa automobilistica regionale, è dovuta la sanzione amministrativa pari al triplo della tassa, oltre la tassa medesima.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Sospensione della tassa automobilistica)

     l. La consegna di veicoli, mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi non costituisce titolo per la sospensione del pagamento della tassa automobilistica regionale. Non costituisce, altresì, titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza l'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà.

     2. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 sono constatate dalla competente struttura tributaria della Regione, anche mediante verifiche presso le imprese autorizzate alla rivendita di autoveicoli e motoveicoli.

     3. Per le violazioni di cui al comma 2 la Regione applica la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 55, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, intendendosi le pene pecuniarie sostituite da sanzioni amministrative da un minimo di euro 1000 a un massimo di euro 4000.

 

     Art. 5. (Veicoli storici)

     1. Gli autoveicoli e motoveicoli a uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati esclusivamente alla tassa automobilistica regionale, qualora posti in circolazione su area pubblica, secondo le seguenti misure fisse annuali:

     a) autoveicoli euro 30

     b) motoveicoli euro 20.

     2. La tassa di cui al comma 1 si applica altresì:

a) ai veicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil club storico italiano (ASI), Associazione italiana automotoveicoli classici (AIAC), Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo, recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti;

b) ai motoveicoli, a uso privato e destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, inseriti nell’elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico predisposto dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), ovvero muniti del certificato, recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima Federazione [4].

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai veicoli adibiti a uso professionale.

     4. Gli organi preposti al controllo su strada avranno cura di verificare l'avvenuto pagamento della tassa di circolazione dei veicoli di cui al presente articolo, trasmettendo gli eventuali processi verbali di constatazione alla Regione.

     5. Il mancato pagamento della tassa di circolazione è sanzionato con l'applicazione della tariffa prevista per la tassa automobilistica regionale di proprietà maggiorata con la sanzione del 30 per cento e con la decadenza dal beneficio dell'esenzione fino alla riproposizione di una nuova istanza.

 

     Art. 6. (Integrazione articolo 4 legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31)

     1. All'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 sono aggiunti i seguenti commi:

     "1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale le autoambulanze e i veicoli a esse assimilati di proprietà delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché quelle di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle ONLUS istituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia al trasporto e al soccorso, la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione.

     1 ter. Ai fini della fruizione dei benefici di cui al comma 1 bis, i soggetti interessati devono far pervenire alla competente struttura tributaria della Regione apposita istanza corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti".

     2. In applicazione dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2004 le tasse di ispezione dovute per la detenzione di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia di cui al numero d'ordine 2 della tariffa annessa alla l.r. 31/2001 sono abrogate.

 

     Art. 7. (Rapporti con gli enti)

     1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 23 del d.lgs. 446/1997, al fine di consentire un efficace espletamento delle attività previste dal comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32, è data facoltà alla Giunta regionale di applicare quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24 del d.lgs. 446/1997.

     2. [In deroga a quanto disposto dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1986, a decorrere dal 1° gennaio 2004 il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 31, esercitate dall'ACI ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, è corrisposto al citato Ente dietro presentazione di fattura. Con le medesime modalità si provvede a eventuali conguagli di rimborsi relativi agli anni precedenti] [5].

 

     Art. 8. (Tasse sulle concessioni regionali sanzioni amministrative)

     1. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65, nel caso di mancato o ritardato pagamento delle tasse annuali si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo dovuto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta nei casi e nella misura previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni.

     2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 65/1980 è abrogato.

 

     Art. 9. (Ripetibilità spese postali)

     1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle finanze dell'8 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2001, sono ripetibili, nella misura di euro 3,10, le spese postali sostenute dalla Regione per la notifica degli atti di cui all'articolo 1 del citato decreto effettuati mediante invio di raccomandata, nella misura di euro 5,16 per i rimanenti atti di cui all'articolo 2 dello stesso decreto.

 

     Art. 10. (Rateizzazione di crediti)

     1. Le somme dovute a titolo di sanzioni, unitamente ai crediti e ai tributi corrispondenti, su motivata richiesta del contribuente in condizioni economiche disagiate, possono essere versate in un massimo di venti rate mensili di pari importo con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di tre punti percentuali.

     2. Al contribuente persona fisica la rateizzazione non può essere concessa qualora gli importi da rateizzare risultino inferiori al 4 per cento del reddito complessivo annuo riferito al nucleo familiare del richiedente, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. L'importo da rateizzare non può essere in ogni caso inferiore a 250 euro per le persone fisiche e 1.500 euro per tutti gli altri contribuenti.

     3. Qualora l'importo della rateazione ecceda i 10 mila euro, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di apposita garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.

     4. All'accoglimento dell'istanza di rateazione provvede il dirigente regionale preposto alla struttura tributaria competente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della medesima.

     5. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno lavorativo del mese. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza automatica dal beneficio, con il conseguente obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla rata non pagata.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 2019, n. 10.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 2019, n. 10.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 2019, n. 10.

[4] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45.

[5] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 35.