§ IV.4.17 - L.R. 2 novembre 2006, n. 32.
Misure urgenti in materia di formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cooperazione e lavoro
Data:02/11/2006
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 in tema di accreditamento.
Art. 2.  Differimento di termini previsti dalla L.R. n. 15/2002 in tema di trasferimento di funzioni alle Province per le attività di formazione professionale finanziate dal Fondo sociale europeo.
Art. 3.  Fissazione di termine in relazione al trasferimento di funzioni alle Province per le attività di formazione professionale autonomamente finanziate.
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10, in tema di soggetti beneficiari dei regimi regionali di aiuto.
Art. 5.  Modalità di svolgimento delle funzioni regionali in materia di formazione professionale.


§ IV.4.17 - L.R. 2 novembre 2006, n. 32.

Misure urgenti in materia di formazione professionale.

(B.U. 3 novembre 2006, n. 143).

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 in tema di accreditamento.

     1. All'articolo 23 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), sono apportate le seguenti integrazioni:

     a) al comma 2 dopo le parole: "delle strutture" sono aggiunte le seguenti: "e dei relativi organismi previsti al comma 1 del presente articolo";

     b) alla lettera c) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere quello sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale convenzionata".

     2. Al comma 1 dell'articolo 24 della L.R. n. 15/2002 le parole: "delle proprie sedi operative" sono soppresse.

     3. Al comma 1 dell'articolo 25 della L.R. n. 15/2002 dopo le parole: "l'elenco regionale" sono inserite le seguenti: "degli organismi previsti al comma 1 dell'articolo 23 e delle relative".

 

     Art. 2. Differimento di termini previsti dalla L.R. n. 15/2002 in tema di trasferimento di funzioni alle Province per le attività di formazione professionale finanziate dal Fondo sociale europeo.

     1. Al comma 1 dell'articolo 22 della L.R. n. 15/2002, così come sostituito dall'articolo 65 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole "A partire dall'annualità POR 2006" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dalle attività previste nella programmazione 2007-2013";

     b) l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso.

     2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, sentite le Province e le organizzazioni sindacali, adotta le procedure per l'attuazione delle attività di cui sono responsabili le Province, secondo quanto verrà stabilito nei provvedimenti di attuazione del programma 2007 – 2013 [1].

 

     Art. 3. Fissazione di termine in relazione al trasferimento di funzioni alle Province per le attività di formazione professionale autonomamente finanziate.

     1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 15/2002 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "dal 1° gennaio 2007. Per l'attuazione sono stipulate apposite intese tra la Regione Puglia e le Province pugliesi".

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10, in tema di soggetti beneficiari dei regimi regionali di aiuto.

     1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Beneficiarie degli aiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), possono essere anche imprese non rientranti nella definizione di cui al precedente periodo".

 

     Art. 5. Modalità di svolgimento delle funzioni regionali in materia di formazione professionale.

     1. A titolo sperimentale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la collaborazione di soggetti esterni all'attività di valutazione dei progetti e di rendicontazione in materia di formazione professionale, di competenza degli uffici della Regione Puglia, è disciplinata dalla Giunta regionale, quando ravvisi la necessità di ricorrervi, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

 

     La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 2008, n. 4.