Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 cooperazione e lavoro |
Data: | 02/11/2006 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 in tema di accreditamento. |
Art. 2. Differimento di termini previsti dalla L.R. n. 15/2002 in tema di trasferimento di funzioni alle Province per le attività di formazione professionale finanziate dal Fondo sociale europeo. |
Art. 3. Fissazione di termine in relazione al trasferimento di funzioni alle Province per le attività di formazione professionale autonomamente finanziate. |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10, in tema di soggetti beneficiari dei regimi regionali di aiuto. |
Art. 5. Modalità di svolgimento delle funzioni regionali in materia di formazione professionale. |
§ IV.4.17 - L.R. 2 novembre 2006, n. 32.
Misure urgenti in materia di formazione professionale.
(B.U. 3 novembre 2006, n. 143).
Art. 1. Modifiche alla
1. All'articolo 23 della
a) al comma 2 dopo le parole: "delle strutture" sono aggiunte le seguenti: "e dei relativi organismi previsti al comma 1 del presente articolo";
b) alla lettera c) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere quello sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale convenzionata".
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della
3. Al comma 1 dell'articolo 25 della
Art. 2. Differimento di termini previsti dalla
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della
a) le parole "A partire dall'annualità POR 2006" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dalle attività previste nella programmazione 2007-2013";
b) l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, sentite le Province e le organizzazioni sindacali, adotta le procedure per l'attuazione delle attività di cui sono responsabili le Province, secondo quanto verrà stabilito nei provvedimenti di attuazione del programma 2007 – 2013 [1].
Art. 3. Fissazione di termine in relazione al trasferimento di funzioni alle Province per le attività di formazione professionale autonomamente finanziate.
1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 4. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 5. Modalità di svolgimento delle funzioni regionali in materia di formazione professionale.
1. A titolo sperimentale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la collaborazione di soggetti esterni all'attività di valutazione dei progetti e di rendicontazione in materia di formazione professionale, di competenza degli uffici della Regione Puglia, è disciplinata dalla Giunta regionale, quando ravvisi la necessità di ricorrervi, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
[1] Comma così modificato dall'art. 8 della