§ III.3.29 - L.R. 28 dicembre 2006, n. 40.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione professionale
Data:28/12/2006
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 13).
Art. 2.  (Integrazione dell’articolo 3 della l.r. 13/2005).
Art. 3.  (Modifica all’articolo 8 della l.r. 13/2005).
Art. 4.  (Integrazione dell’articolo 10 della l.r. 13/2005).


§ III.3.29 - L.R. 28 dicembre 2006, n. 40.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante).

(B.U. 28 dicembre 2006, n. 172 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 13).

     1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), è abrogato.

 

     Art. 2. (Integrazione dell’articolo 3 della l.r. 13/2005).

     1. Al comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 13/2005 sono premesse le seguenti parole: “Per ammettere i datori di lavoro che assumono apprendisti al beneficio di cui all’articolo 8,”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 13/2005).

     1. Il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 13/2005 è sostituito dal seguente:

     “7. L’erogazione agli enti di formazione accreditati degli importi finanziati per la formazione degli apprendisti avviene con le seguenti modalità:

     a) un acconto pari all’80 per cento dell’importo relativo all’attività formativa svolta per ogni singola annualità, così come prevista nel Piano formativo individuale, ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività e a seguito di presentazione di apposita polizza fideiussoria per l’erogazione di anticipi a favore di soggetti privati;

     b) un saldo sino a concorrenza della spesa effettiva a seguito di presentazione e verifica del rendiconto finale relativo a ogni singola annualità.”.

 

     Art. 4. (Integrazione dell’articolo 10 della l.r. 13/2005).

     1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 13/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per il 2006, in via sperimentale, l’incentivo è fissato nella cifra fissa di euro duemila ed è erogato, nel rispetto della priorità cronologica, nei limiti delle risorse di cui al capitolo 951000 del bilancio di previsione per il 2006, approvato con legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19, a seguito di apposito bando da emanarsi da parte dell’Assessorato al lavoro, cooperazione e formazione professionale - Settore lavoro.”.

     2. Il bando di cui al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 13/2005, come integrato dal precedente comma 1, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.