§ III.2.9 - L.R. 4 settembre 1979, n. 62. - Norme attuative della legge 29
novembre 1977, n. 891 - Interventi per gli asili-nido.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:04/09/1979
Numero:62


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione della legge). - La legge dello Stato 29 novembre 1977, n. 891 si applica nella Regione con l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 2.  (Finalità). - La Regione si propone l'obiettivo di attivare nel biennio 1979-80 gli asili-nido programmati in attuazione della legge dello Stato 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 [...]
Art. 3.  (Contributi per investimenti). - La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridetermina, sulla base dello [...]
Art. 4.  (Delimitazione dell'ambito dei contributi da revocare). - Sono revocabili i contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e alla legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, assegnati con riferimento [...]
Art. 5.  (Variazione ai bilancio ed utilizzazione di fondi). - La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 le variazioni contabili necessarie e [...]
Art. 6.  (Asili esclusi dai benefici). - Non sono ammessi ai benefici previsti dall'art. 3 gli asili-nido per i quali i Comuni abbiano fruito, per la totale copertura della spesa, di ulteriori contributi, [...]
Art. 7.  (Accertamenti). - L'Assessorato regionale ai Servizi sociali, in collaborazione con l'Assessorato ai Lavori pubblici, procede all'accertamento delle condizioni stabilite dall'art. 4 ai fini degli [...]
Art. 8.  (Contributi per gestione e funzionamento). - Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge, la Giunta regionale concede ai Comuni contributi annuali per la gestione, [...]
Art. 9.  (Termine presentazione domanda). - Entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato ai Servizi sociali domanda di contributo per le finalità di cui [...]
Art. 10.  (Utilizzazione personale ex ONMI ed altro personale comunale). - I Comuni, per il Funzionamento degli asili-nido costruiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e legge regionale 3 marzo [...]
Art. 11.  (Modalità d'assunzione del personale). - Alla copertura del posti risultanti disponibili, dopo gli adempimenti di cui all'articolo precedente, i Comuni provvedono mediante pubblico concorso per [...]
Art. 12.  (Corsi di perfezionamento del personale). - La Regione istituisce annualmente, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, corsi di perfezionamento e di aggiornamento [...]
Art. 13.  (Vigilanza della Regione). - L'Assessorato regionale ai Servizi sociali vigila sul regolare funzionamento degli asili-nido della Regione ed assume iniziative idonee, da sottoporre alla Giunta [...]
Art. 14.  La legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, viene modificata ed integrata dalla presente legge.
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


§ III.2.9 - L.R. 4 settembre 1979, n. 62. - Norme attuative della legge 29

novembre 1977, n. 891 - Interventi per gli asili-nido.

 

Art. 1. (Campo di applicazione della legge). - La legge dello Stato 29 novembre 1977, n. 891 si applica nella Regione con l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 2. (Finalità). - La Regione si propone l'obiettivo di attivare nel biennio 1979-80 gli asili-nido programmati in attuazione della legge dello Stato 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6.

     Inoltre si propone di garantire il servizio sociale di assistenza alla prima infanzia attraverso gli asili-nido assicurando ai Comuni congrui mezzi per la gestione degli stessi.

 

     Art. 3. (Contributi per investimenti). - La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridetermina, sulla base dello stato di attuazione e delle effettive esigenze, il piano quinquennale degli asili- nido già finanziato ai sensi della legge 8 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 marzo 1973, n. 8.

     A tal fine revoca i contributi assegnati ai sensi delle leggi surrichiamate e concede, sulla base delle scelte operate col nuovo piano, contributi una tantum in conto capitale, sino alla concorrenza della spesa necessaria per la costruzione, completamento, riattamento, impianto ed arredamento.

     I contributi in conto capitale di cui al comma precedente sono accreditati, con le modalità stabilite dall'art. 9 della legge regionale n. 37 del 12 agosto 1978.

 

     Art. 4. (Delimitazione dell'ambito dei contributi da revocare). - Sono revocabili i contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e alla legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, assegnati con riferimento al piano quinquennale degli asili-nido per gli anni 1972-76, per l'utilizzazione del quali i Comuni, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto ad approvare con formale provvedimento il relativo progetto esecutivo.

 

     Art. 5. (Variazione ai bilancio ed utilizzazione di fondi). - La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 le variazioni contabili necessarie e ad utilizzare i maggiori fondi rivenienti dalla revoca dei contributi di cui all'articolo precedente, per le medesime finalità di cui all'art. 3.

 

     Art. 6. (Asili esclusi dai benefici). - Non sono ammessi ai benefici previsti dall'art. 3 gli asili-nido per i quali i Comuni abbiano fruito, per la totale copertura della spesa, di ulteriori contributi, concessi dalla Regione, al sensi delle leggi regionali 5 febbraio 1975, n. 17; 21 gennaio 1974, n. 2; 12 agosto 1978, n. 37 e legge statale n. 492 del 16 ottobre 1975 o da altri Enti pubblici o privati, salvo la maggiore spesa derivante dalla esecuzione di varianti indispensabili per il funzionamento degli asili-nido.

 

     Art. 7. (Accertamenti). - L'Assessorato regionale ai Servizi sociali, in collaborazione con l'Assessorato ai Lavori pubblici, procede all'accertamento delle condizioni stabilite dall'art. 4 ai fini degli adempimenti della Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Contributi per gestione e funzionamento). - Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge, la Giunta regionale concede ai Comuni contributi annuali per la gestione, per il funzionamento e la manutenzione di asili-nido comunali, con preferenza per quelli costruiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

     La Giunta regionale stabilisce di anno in anno la misura del contributo di cui al comma precedente, tenuto conto:

    a) dell'effettivo costo di gestione e di manutenzione degli asili-nido funzionanti nell'anno;

     b) delle condizioni socio-economiche locali.

 

     Art. 9. (Termine presentazione domanda). - Entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato ai Servizi sociali domanda di contributo per le finalità di cui all'articolo precedente.

     Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

     1) consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente a quello in corso regolarmente approvato dal Consiglio comunale;

     2) relazione previsionale del costo di gestione.

     Per l'esercizio in corso, le istanze corredate dalla relazione previsionale del costo di gestione e dall'attestazione del Sindaco sull'effettivo Funzionamento dell'asilo-nido, devono pervenire all'Assessorato regionale ai Servizi sociali, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Utilizzazione personale ex ONMI ed altro personale comunale). - I Comuni, per il Funzionamento degli asili-nido costruiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, devono utilizzare in via prioritaria, nel rispetto della professionalità di ciascuno, il personale eccedente le esigenze funzionali degli asili ex ONMI, nonché altro personale comunale in possesso dei titoli di studio [1].

 

     Art. 11. (Modalità d'assunzione del personale). - Alla copertura del posti risultanti disponibili, dopo gli adempimenti di cui all'articolo precedente, i Comuni provvedono mediante pubblico concorso per titoli ed esame, con la osservanza della normativa vigente.

 

     Art. 12. (Corsi di perfezionamento del personale). - La Regione istituisce annualmente, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, corsi di perfezionamento e di aggiornamento per il personale tecnico in servizio presso gli asili-nido comunali.

 

     Art. 13. (Vigilanza della Regione). - L'Assessorato regionale ai Servizi sociali vigila sul regolare funzionamento degli asili-nido della Regione ed assume iniziative idonee, da sottoporre alla Giunta regionale, per la promozione della politica sociale di assistenza all'infanzia.

     Su proposta dell'Assessore al ramo e sulla base di relazione ispettiva del coordinatore del settore e dell'ufficio preposti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari nell'ipotesi di reiterate violazioni di norme di legge.

 

     Art. 14. La legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, viene modificata ed integrata dalla presente legge.

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).

 

 


[1] Così modificato dalla L.R. n. 37/1980, art. 4.