Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 04/09/1979 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. (Campo di applicazione della legge). - La legge dello Stato 29 novembre 1977, n. 891 si applica nella Regione con l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge. |
Art. 2. (Finalità). - La Regione si propone l'obiettivo di attivare nel biennio 1979-80 gli asili-nido programmati in attuazione della legge dello Stato 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 [...] |
Art. 3. (Contributi per investimenti). - La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridetermina, sulla base dello [...] |
Art. 4. (Delimitazione dell'ambito dei contributi da revocare). - Sono revocabili i contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e alla legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, assegnati con riferimento [...] |
Art. 5. (Variazione ai bilancio ed utilizzazione di fondi). - La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 le variazioni contabili necessarie e [...] |
Art. 6. (Asili esclusi dai benefici). - Non sono ammessi ai benefici previsti dall'art. 3 gli asili-nido per i quali i Comuni abbiano fruito, per la totale copertura della spesa, di ulteriori contributi, [...] |
Art. 7. (Accertamenti). - L'Assessorato regionale ai Servizi sociali, in collaborazione con l'Assessorato ai Lavori pubblici, procede all'accertamento delle condizioni stabilite dall'art. 4 ai fini degli [...] |
Art. 8. (Contributi per gestione e funzionamento). - Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge, la Giunta regionale concede ai Comuni contributi annuali per la gestione, [...] |
Art. 9. (Termine presentazione domanda). - Entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato ai Servizi sociali domanda di contributo per le finalità di cui [...] |
Art. 10. (Utilizzazione personale ex ONMI ed altro personale comunale). - I Comuni, per il Funzionamento degli asili-nido costruiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e legge regionale 3 marzo [...] |
Art. 11. (Modalità d'assunzione del personale). - Alla copertura del posti risultanti disponibili, dopo gli adempimenti di cui all'articolo precedente, i Comuni provvedono mediante pubblico concorso per [...] |
Art. 12. (Corsi di perfezionamento del personale). - La Regione istituisce annualmente, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, corsi di perfezionamento e di aggiornamento [...] |
Art. 13. (Vigilanza della Regione). - L'Assessorato regionale ai Servizi sociali vigila sul regolare funzionamento degli asili-nido della Regione ed assume iniziative idonee, da sottoporre alla Giunta [...] |
Art. 14. La legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, viene modificata ed integrata dalla presente legge. |
Art. 15. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis). |
§ III.2.9 - L.R. 4 settembre 1979, n. 62. - Norme attuative della legge 29
novembre 1977, n. 891 - Interventi per gli asili-nido.
Art. 1. (Campo di applicazione della legge). - La legge dello Stato 29 novembre 1977, n. 891 si applica nella Regione con l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 2. (Finalità). - La Regione si propone l'obiettivo di attivare nel biennio 1979-80 gli asili-nido programmati in attuazione della
Inoltre si propone di garantire il servizio sociale di assistenza alla prima infanzia attraverso gli asili-nido assicurando ai Comuni congrui mezzi per la gestione degli stessi.
Art. 3. (Contributi per investimenti). - La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridetermina, sulla base dello stato di attuazione e delle effettive esigenze, il piano quinquennale degli asili- nido già finanziato ai sensi della
A tal fine revoca i contributi assegnati ai sensi delle leggi surrichiamate e concede, sulla base delle scelte operate col nuovo piano, contributi una tantum in conto capitale, sino alla concorrenza della spesa necessaria per la costruzione, completamento, riattamento, impianto ed arredamento.
I contributi in conto capitale di cui al comma precedente sono accreditati, con le modalità stabilite dall'art. 9 della
Art. 4. (Delimitazione dell'ambito dei contributi da revocare). - Sono revocabili i contributi di cui alla
Art. 5. (Variazione ai bilancio ed utilizzazione di fondi). - La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 le variazioni contabili necessarie e ad utilizzare i maggiori fondi rivenienti dalla revoca dei contributi di cui all'articolo precedente, per le medesime finalità di cui all'art. 3.
Art. 6. (Asili esclusi dai benefici). - Non sono ammessi ai benefici previsti dall'art. 3 gli asili-nido per i quali i Comuni abbiano fruito, per la totale copertura della spesa, di ulteriori contributi, concessi dalla Regione, al sensi delle leggi regionali 5 febbraio 1975, n. 17; 21 gennaio 1974, n. 2; 12 agosto 1978, n. 37 e
Art. 7. (Accertamenti). - L'Assessorato regionale ai Servizi sociali, in collaborazione con l'Assessorato ai Lavori pubblici, procede all'accertamento delle condizioni stabilite dall'art. 4 ai fini degli adempimenti della Giunta regionale.
Art. 8. (Contributi per gestione e funzionamento). - Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge, la Giunta regionale concede ai Comuni contributi annuali per la gestione, per il funzionamento e la manutenzione di asili-nido comunali, con preferenza per quelli costruiti ai sensi della
La Giunta regionale stabilisce di anno in anno la misura del contributo di cui al comma precedente, tenuto conto:
a) dell'effettivo costo di gestione e di manutenzione degli asili-nido funzionanti nell'anno;
b) delle condizioni socio-economiche locali.
Art. 9. (Termine presentazione domanda). - Entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato ai Servizi sociali domanda di contributo per le finalità di cui all'articolo precedente.
Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:
1) consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente a quello in corso regolarmente approvato dal Consiglio comunale;
2) relazione previsionale del costo di gestione.
Per l'esercizio in corso, le istanze corredate dalla relazione previsionale del costo di gestione e dall'attestazione del Sindaco sull'effettivo Funzionamento dell'asilo-nido, devono pervenire all'Assessorato regionale ai Servizi sociali, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10. (Utilizzazione personale ex ONMI ed altro personale comunale). - I Comuni, per il Funzionamento degli asili-nido costruiti ai sensi della
Art. 11. (Modalità d'assunzione del personale). - Alla copertura del posti risultanti disponibili, dopo gli adempimenti di cui all'articolo precedente, i Comuni provvedono mediante pubblico concorso per titoli ed esame, con la osservanza della normativa vigente.
Art. 12. (Corsi di perfezionamento del personale). - La Regione istituisce annualmente, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della
Art. 13. (Vigilanza della Regione). - L'Assessorato regionale ai Servizi sociali vigila sul regolare funzionamento degli asili-nido della Regione ed assume iniziative idonee, da sottoporre alla Giunta regionale, per la promozione della politica sociale di assistenza all'infanzia.
Su proposta dell'Assessore al ramo e sulla base di relazione ispettiva del coordinatore del settore e dell'ufficio preposti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari nell'ipotesi di reiterate violazioni di norme di legge.
Art. 14. La
Art. 15. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).
[1] Così modificato dalla