Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 12/12/2006 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26). |
Art. 2. (Modifica all’articolo 21 della l.r. 26/2006). |
Art. 3. (Articolo aggiuntivo 41 bis alla l.r. 26/2006). |
Art. 4. (Articolo aggiuntivo 41 ter alla l.r. 26/2006). |
Art. 5. (Modifica all’articolo 33 della l.r. 26/2006). |
Art. 6. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12). |
§ III.1.104 - L.R. 12 dicembre 2006, n. 34.
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria) e 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo).
(B.U. 15 dicembre 2006, n. 166).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) al comma 1, dopo le parole “sono dichiarati”, la parola “vincitori” è sostituita dalle seguenti: “assegnatari di sede farmaceutica”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le domande degli aventi diritto devono pervenire entro il 28 febbraio 2007 e i titoli a esse allegati sono valutati, secondo i criteri di cui al comma 1, dal dirigente del Servizio farmaceutico della Regione Puglia, che propone la relativa graduatoria da approvarsi da parte del dirigente del Settore sanità entro trenta giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle domande. Previa pubblicazione sul BURP della determina di approvazione della graduatoria, si procede alle relative assegnazioni a seguito di interpello simultaneo.”.
Art. 2. (Modifica all’articolo 21 della
1. Il comma 3 dell’articolo 21 della
“3. E’ istituito l’Ufficio di coordinamento aziendale delle cure primarie, che fa parte della Direzione generale dell’AUSL. L’Ufficio ha il compito di coordinare e monitorare le attività svolte dagli Uffici per la programmazione e il monitoraggio delle attività in medicina generale e assistenza pediatrica di base della Direzione del distretto. L’Ufficio è diretto da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta indicato, di concerto, dal Comitato permanente aziendale per la medicina generale e dal Comitato permanente aziendale per la pediatria di libera scelta, nominato dal Direttore generale e facente parte del Collegio di direzione. Per le modalità di partecipazione si applicano le norme previste dagli Accordi regionali.”
Art. 3. (Articolo aggiuntivo 41 bis alla
1. Dopo l’articolo 41 della
“Art. 41 bis. (Incremento del numero dei posti dei corsi di laurea).
1. La Giunta regionale è autorizzata a incrementare dell’80 per cento il numero di posti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie di Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, definendo apposite intese con le università pugliesi.
2. Gli oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono previsti annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione del riparto del Fondo sanitario regionale.”
Art. 4. (Articolo aggiuntivo 41 ter alla
1. Dopo l’articolo 41 della
“Art. 41 ter. (Copertura dei posti del personale sanitario).
1. Alle procedure concorsuali per la copertura degli ulteriori posti del personale del comparto si applica, con le stesse modalità, quanto previsto dall’articolo 12, comma 9, della
Art. 5. (Modifica all’articolo 33 della
1. L’articolo 33 della
“Art. 33 (Estensione disposizioni di cui all’articolo 11, comma 6, della
1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 11 (Medicina dei servizi) della
Art. 6. (Modifica all’articolo 5 della
1. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 5 della