Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.8 denominazioni di origine protetta e controllata |
Data: | 04/06/1997 |
Numero: | 256 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali. |
Art. 2. Statuto. |
Art. 3. Rappresentatività nell'ambito della denominazione. |
Art. 4. Incarico di vigilanza nei confronti degli associati. |
Art. 5. Autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992. |
Art. 6. Funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992. |
Art. 7. Disposizioni particolari. |
Art. 8. Termini di applicazione e disposizioni transitorie. |
§ 4.8.58 – D.M. 4 giugno 1997, n. 256.
Regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
(G.U. 5 agosto 1997, n. 181).
Art. 1. Disposizioni generali.
1. Per Consorzio volontario di tutela di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica, successivamente denominato "Consorzio", si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, avente per oggetto l'organizzazione delle funzioni indicate dalla
2. Fatte salve le differenziazioni relative alla diversa disciplina tecnico-viticola ed enologica delle due categorie di vini, in prosieguo la dicitura "denominazione di origine o indicazione geografica tipica" viene indicata unitariamente con il termine "denominazione".
3. Il Consorzio è costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutte le categorie professionali interessate alla denominazione in causa: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati.
4. Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni anche per più denominazioni in tutto o in parte coincidenti o purché, in ambito territoriale, le relative zone di produzione siano sovrapposte o contigue.
5. Eccezionalmente può essere riconosciuto un Consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purché specificatamente disciplinata ai sensi della
Art. 2. Statuto.
1. Lo statuto consortile contiene i seguenti elementi:
a) il nome geografico della denominazione che il Consorzio intende tutelare;
b) le modalità per l'ammissione al Consorzio, garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento;
c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
d) le funzioni degli organi consortili (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente) e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;
e) le modalità di voto in assemblea. In tale ambito deve essere assicurato a ciascun associato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati) l'espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente uva denunziata, vino denunziato, vino imbottigliato). Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) il voto è cumulativo delle attività svolte;
f) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;
g) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
h) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:
1) una quota fissa di accesso ai servizi del Consorzio;
2) una quota annuale proporzionale alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'assemblea;
i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra consorzio ed associati.
2. Il consorzio che è competente per più denominazioni assicura in seno al consiglio di amministrazione una rappresentatività commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali può anche essere nominato un apposito comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del consiglio di amministrazione.
3. Lo statuto del consorzio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero", previo parere del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di seguito denominato "Comitato nazionale". Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.
Art. 3. Rappresentatività nell'ambito della denominazione.
1. La rappresentatività di un consorzio nei confronti della denominazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), della
a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione ed il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;
b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all'albo dei vigneti ed oggetto di denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione, ed il totale della superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti ed oggetto di rivendicazione delle uve.
2. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 1 si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 19, comma 1 e 3 della
4. La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Comitato nazionale. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e 3, della
5. Qualora si costituiscano due consorzi per la stessa denominazione, l'eventuale autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 21 della
6. I consorzi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono regolarmente costituiti qualora esprimano una rappresentatività di almeno il 20%, calcolata con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In tale caso, per i successivi due anni a decorrere dal predetto termine, non si procede alla nomina dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 della
7. I consorzi di nuova costituzione ed i consorzi riferiti a nuove denominazioni, riconosciute con la procedura di cui al
Art. 4. Incarico di vigilanza nei confronti degli associati.
1. Il Consorzio che sia in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c), d), della
a) atto costitutivo e statuto;
b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;
c) relazione tecnicoa-mministrativa intesa a dimostrare la disponibilità di strutture, organico di personale e risorse adeguate ai compiti richiesti;
d) attestazione della competente camera di commercio concernente i requisiti di rappresentatività nei confronti della denominazione. Nel caso di consorzi che operano per denominazioni insistenti su territori di più province, l'attestazione viena rilasciata dalla camera di commercio della provincia in cui ha sede legale il Consorzio, sentite le camere di commercio interessate.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della
3. Il Consorzio, ai sensi dell' articolo 19, comma 1, lettera d), della
4. Il Ministero, sentito il Comitato nazionale, affida al Consorzio l'incarico di vigilanza specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operatività dell'incarico stesso.
5. Il Consorzio che ha ottenuto l'incarico di vigilanza è tenuto a:
a) trasmettere al Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell'anno precedente;
b) comunicare al Ministero entro dieci giorni dall'evento ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi nonché della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;
c) comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni iniziativa relativa ad abusi, ad episodi di sleale concorrenza, di improprio uso della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e registri, nonché ad ogni azione da chiunque effettuata che sia di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione.
Art. 5. Autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'articolo 21 della
1. Il Consorzio avente i requisiti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento può richiedere l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 21 della
2. Le procedure e la documentazione per la concessione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 21 della
3. Il Ministero, sentito il Comitato nazionale, autorizza il Consorzio a svolgere alcune o tutte le funzioni di cui all'articolo 21 della
Art. 6. Funzioni previste dall'articolo 21 della
1. Le funzioni indicate nell'articolo 21 della
2. Nell'esercizio delle predette funzioni il Consorzio non può in alcun modo e per nessun motivo applicare trattamenti differenziati nei confronti degli operatori non associati al Consorzio medesimo.
3. L'attività di vigilanza è diretta ad assicurare il pieno rispetto del disciplinare da parte dei viticoltori, dei vinificatori e degli imbottigliatori e la tutela delle denominazioni da ogni forma di illecito commesso da operatori appartenenti alle predette categorie o da terzi, con particolare riguardo agli illeciti previsti dagli articoli 28, 29 e 30 della
4. I consorzi o i consigli interprofessionali espletano le funzioni previste dall'articolo 21 della
5. La collaborazione tra i consorzi o i consigli interprofessionali con la pubblica amministrazione per l'espletamento di alcune attività previste dall'articolo 21 della
a) l'attività di vigilanza dei consorzi o dei consigli interprofessionali è effettuata secondo le direttive generali di cui al comma 4. Le irregolarità, le inosservanze e gli abusi riscontrati dai consorzi e dai consigli interprofessionali in tale attività di vigilanza devono essere immediatamente comunicati all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;
b) per incarico della regione competente per territorio il Consorzio o il consiglio interprofessionale possono svolgere le funzioni demandate alle regioni dalla
c) in collaborazione con la competente camera di commercio il Consorzio o il consiglio interprofessionale può contribuire all'espletamento delle attività connesse alla distribuzione dei contrassegni di Stato dei vini DOCG, al prelievo dei campioni da sottoporre agli esami analitici ed organolettici, all'aggiornamento degli albi ed al rilascio delle ricevute;
d) il consorzio che disponga di laboratorio abilitato dal Ministero ad effettuare le analisi chimico-fisiche previste dall'articolo 13 della
per la propria denominazione può esercitare l'espletamento delle determinazioni analitiche in questione, per i campioni prelevati ai sensi del precedente paragrafo c) e previamente anonimizzati, dando comunicazione alla competente camera di commercio degli esiti riscontrati. Il Consorzio può altresì avvalersi di un laboratorio convenzionato, purché autorizzato dal Ministero. Più consorzi possono utilizzare il medesimo laboratorio cogestito.
6. I consorzi che effettuano attività di competenza degli organismi pubblici, nei termini specificati nei precedenti comma, possono richiedere agli stessi organismi il rimborso delle relative spese documentate, nelle forme e con le modalità stabilite in appositi protocolli di intesa. Analogamente, per la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della denominazione, svolti dal Consorzio per delega della pubblica amministrazione, può essere stabilita una forma di rimborso spese ai consorzi stessi da parte degli utilizzatori della denominazione, in base alle quantità di prodotto rivendicato e con modalità approvate dall'amministrazione delegante.
7. Ai fini dell'espletamento delle attività propositive i consorzi ed i consigli interprofessionali sono autorizzati a prendere visione, presso le competenti amministrazioni delle denunce dei vigneti, delle denunce delle uve e delle risultanze degli esami sensoriali.
Art. 7. Disposizioni particolari.
1. I responsabili e i funzionari dei consigli interprofessionali e dei consorzi incaricati della vigilanza nei confronti dei propri affiliati o all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 21 del regolamento, assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, ai sensi della normativa vigente.
2. L'Ispettorato centrale repressione frodi vigila sull'attività dei consigli interprofessionali e dei consorzi regolarmente costituiti o incaricati della vigilanza nei confronti dei propri affiliati o dell'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 21 della
3. Più consorzi possono utilizzare le stesse strutture amministrative di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della
Art. 8. Termini di applicazione e disposizioni transitorie.
1. Entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento i consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine incaricati dal Ministero ad espletare le funzioni di vigilanza, ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del presente regolamento e presentarli al Ministero per l'approvazione.
2. Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.