§ 4.8.58 – D.M. 4 giugno 1997, n. 256.
Regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:04/06/1997
Numero:256


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Statuto.
Art. 3.  Rappresentatività nell'ambito della denominazione.
Art. 4.  Incarico di vigilanza nei confronti degli associati.
Art. 5.  Autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992.
Art. 6.  Funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992.
Art. 7.  Disposizioni particolari.
Art. 8.  Termini di applicazione e disposizioni transitorie.


§ 4.8.58 – D.M. 4 giugno 1997, n. 256.

Regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

(G.U. 5 agosto 1997, n. 181).

 

     Art. 1. Disposizioni generali.

     1. Per Consorzio volontario di tutela di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica, successivamente denominato "Consorzio", si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, avente per oggetto l'organizzazione delle funzioni indicate dalla legge n. 164 del 1992, la protezione, la corretta applicazione delle norme, nonché la valorizzazione della relativa denominazione di origine (D.O.) o indicazione geografica tipica (I.G.T.).

     2. Fatte salve le differenziazioni relative alla diversa disciplina tecnico-viticola ed enologica delle due categorie di vini, in prosieguo la dicitura "denominazione di origine o indicazione geografica tipica" viene indicata unitariamente con il termine "denominazione".

     3. Il Consorzio è costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutte le categorie professionali interessate alla denominazione in causa: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati.

     4. Il Consorzio può esercitare le proprie funzioni anche per più denominazioni in tutto o in parte coincidenti o purché, in ambito territoriale, le relative zone di produzione siano sovrapposte o contigue.

     5. Eccezionalmente può essere riconosciuto un Consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purché specificatamente disciplinata ai sensi della legge n. 164 del 1992.

 

          Art. 2. Statuto.

     1. Lo statuto consortile contiene i seguenti elementi:

     a) il nome geografico della denominazione che il Consorzio intende tutelare;

     b) le modalità per l'ammissione al Consorzio, garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento;

     c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;

     d) le funzioni degli organi consortili (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente) e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;

     e) le modalità di voto in assemblea. In tale ambito deve essere assicurato a ciascun associato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori, imbottigliatori autorizzati) l'espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare (rispettivamente uva denunziata, vino denunziato, vino imbottigliato). Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive (viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) il voto è cumulativo delle attività svolte;

     f) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;

     g) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;

     h) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

     1) una quota fissa di accesso ai servizi del Consorzio;

     2) una quota annuale proporzionale alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) stabilita dal consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'assemblea;

     i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra consorzio ed associati.

     2. Il consorzio che è competente per più denominazioni assicura in seno al consiglio di amministrazione una rappresentatività commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna delle denominazioni interessate, per ognuna delle quali può anche essere nominato un apposito comitato nel cui ambito deve essere compreso almeno un componente del consiglio di amministrazione.

     3. Lo statuto del consorzio è soggetto alla preventiva approvazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministero", previo parere del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di seguito denominato "Comitato nazionale". Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.

 

          Art. 3. Rappresentatività nell'ambito della denominazione.

     1. La rappresentatività di un consorzio nei confronti della denominazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 1992, si calcola verificando:

     a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione ed il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;

     b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all'albo dei vigneti ed oggetto di denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione, ed il totale della superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti ed oggetto di rivendicazione delle uve.

     2. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 1 si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.

     3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 19, comma 1 e 3 della legge n. 164 del 1992, i rapporti di rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui ai precedenti comma 1 e 2 devono essere riferiti agli ultimi due anni precedenti le richieste di cui trattasi.

     4. La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Comitato nazionale. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e 3, della legge n. 164 del 1992 vengono sospese.

     5. Qualora si costituiscano due consorzi per la stessa denominazione, l'eventuale autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 viene rilasciata esclusivamente al consorzio che esprime la maggiore rappresentatività, calcolata con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

     6. I consorzi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono regolarmente costituiti qualora esprimano una rappresentatività di almeno il 20%, calcolata con i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In tale caso, per i successivi due anni a decorrere dal predetto termine, non si procede alla nomina dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 della legge n. 164 del 1992.

     7. I consorzi di nuova costituzione ed i consorzi riferiti a nuove denominazioni, riconosciute con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994, si intendono regolarmente costituiti qualora raggiungano il 20% di rappresentatività ed in tali casi, per i successivi due anni a decorrere dalla costituzione dei consorzi stessi, non si procede alla nomina dei consigli interprofessionali.

 

          Art. 4. Incarico di vigilanza nei confronti degli associati.

     1. Il Consorzio che sia in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 19, comma 1, lettere a), b), c), d), della legge n. 164 del 1992 può chiedere di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull'applicazione della stessa legge n. 164 del 1992 nei confronti dei propri affiliati. A tal fine il Consorzio presenta formale richiesta al Ministero corredandola della seguente documentazione:

     a) atto costitutivo e statuto;

     b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;

     c) relazione tecnicoa-mministrativa intesa a dimostrare la disponibilità di strutture, organico di personale e risorse adeguate ai compiti richiesti;

     d) attestazione della competente camera di commercio concernente i requisiti di rappresentatività nei confronti della denominazione. Nel caso di consorzi che operano per denominazioni insistenti su territori di più province, l'attestazione viena rilasciata dalla camera di commercio della provincia in cui ha sede legale il Consorzio, sentite le camere di commercio interessate.

     2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 1992, lo statuto del Consorzio deve prevedere una equa rappresetanza nel consiglio di amministrazione di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati). A tal fine, per l'elezione del consiglio di amministrazione, nella relativa assemblea, il voto di ciascun associato ha un valore ponderale proporzionale alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o vino imbottigliato) e stabilito con i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente regolamento.

     3. Il Consorzio, ai sensi dell' articolo 19, comma 1, lettera d), della legge n. 164 del 1992, nel rispetto della direttiva CEE n. 89/104 del 21 dicembre 1988 e del decreto legislativo attuativo n. 480 del 4 dicembre 1992, non può gestire in modo diretto o indiretto alcun marchio collettivo che contenga il nome della denominazione e che sia riservato ai soli associati, ma può proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo unico, comma 3, lettera l) del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

     4. Il Ministero, sentito il Comitato nazionale, affida al Consorzio l'incarico di vigilanza specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operatività dell'incarico stesso.

     5. Il Consorzio che ha ottenuto l'incarico di vigilanza è tenuto a:

     a) trasmettere al Ministero entro il 31 gennaio di ciascun anno una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell'anno precedente;

     b) comunicare al Ministero entro dieci giorni dall'evento ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi nonché della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

     c) comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni iniziativa relativa ad abusi, ad episodi di sleale concorrenza, di improprio uso della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e registri, nonché ad ogni azione da chiunque effettuata che sia di ostacolo al mantenimento o alla elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione.

 

          Art. 5. Autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992.

     1. Il Consorzio avente i requisiti indicati nell'articolo 4 del presente regolamento può richiedere l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della stessa legge n. 164 del 1992.

     2. Le procedure e la documentazione per la concessione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 sono quelle indicate all'articolo 4 del presente regolamento. La relazione tecnico-amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), in merito alla disponibilità di strutture, organico di personale e risorse adeguati ai compiti deve essere riferita alle specifiche funzioni richieste nell'ambito di quelle previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992.

     3. Il Ministero, sentito il Comitato nazionale, autorizza il Consorzio a svolgere alcune o tutte le funzioni di cui all'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 specificando i limiti di tempo e di operatività connessi all'autorizzazione di cui trattasi.

 

          Art. 6. Funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992.

     1. Le funzioni indicate nell'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 comprendono, nell'ambito di quanto previsto a titolo generale dalla legge medesima, l'espletamento di attività di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio e di valutazione economico-congiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione, che devono essere svolte dal Consorzio o dal consiglio interprofessionale in collaborazione con la pubblica amministrazione.

     2. Nell'esercizio delle predette funzioni il Consorzio non può in alcun modo e per nessun motivo applicare trattamenti differenziati nei confronti degli operatori non associati al Consorzio medesimo.

     3. L'attività di vigilanza è diretta ad assicurare il pieno rispetto del disciplinare da parte dei viticoltori, dei vinificatori e degli imbottigliatori e la tutela delle denominazioni da ogni forma di illecito commesso da operatori appartenenti alle predette categorie o da terzi, con particolare riguardo agli illeciti previsti dagli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 164 del 1992.

     4. I consorzi o i consigli interprofessionali espletano le funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 in coordinamento con il Comitato nazionale e sulla base delle direttive generali indicate dal Comitato stesso, allo scopo di assicurare uniformità e simultaneità operativa sul territorio nazionale.

     5. La collaborazione tra i consorzi o i consigli interprofessionali con la pubblica amministrazione per l'espletamento di alcune attività previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992 si attua nei modi appresso specificati:

     a) l'attività di vigilanza dei consorzi o dei consigli interprofessionali è effettuata secondo le direttive generali di cui al comma 4. Le irregolarità, le inosservanze e gli abusi riscontrati dai consorzi e dai consigli interprofessionali in tale attività di vigilanza devono essere immediatamente comunicati all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

     b) per incarico della regione competente per territorio il Consorzio o il consiglio interprofessionale possono svolgere le funzioni demandate alle regioni dalla legge n. 164 del 1992;

     c) in collaborazione con la competente camera di commercio il Consorzio o il consiglio interprofessionale può contribuire all'espletamento delle attività connesse alla distribuzione dei contrassegni di Stato dei vini DOCG, al prelievo dei campioni da sottoporre agli esami analitici ed organolettici, all'aggiornamento degli albi ed al rilascio delle ricevute;

     d) il consorzio che disponga di laboratorio abilitato dal Ministero ad effettuare le analisi chimico-fisiche previste dall'articolo 13 della legge n. 164 del 1992

     per la propria denominazione può esercitare l'espletamento delle determinazioni analitiche in questione, per i campioni prelevati ai sensi del precedente paragrafo c) e previamente anonimizzati, dando comunicazione alla competente camera di commercio degli esiti riscontrati. Il Consorzio può altresì avvalersi di un laboratorio convenzionato, purché autorizzato dal Ministero. Più consorzi possono utilizzare il medesimo laboratorio cogestito.

     6. I consorzi che effettuano attività di competenza degli organismi pubblici, nei termini specificati nei precedenti comma, possono richiedere agli stessi organismi il rimborso delle relative spese documentate, nelle forme e con le modalità stabilite in appositi protocolli di intesa. Analogamente, per la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della denominazione, svolti dal Consorzio per delega della pubblica amministrazione, può essere stabilita una forma di rimborso spese ai consorzi stessi da parte degli utilizzatori della denominazione, in base alle quantità di prodotto rivendicato e con modalità approvate dall'amministrazione delegante.

     7. Ai fini dell'espletamento delle attività propositive i consorzi ed i consigli interprofessionali sono autorizzati a prendere visione, presso le competenti amministrazioni delle denunce dei vigneti, delle denunce delle uve e delle risultanze degli esami sensoriali.

 

          Art. 7. Disposizioni particolari.

     1. I responsabili e i funzionari dei consigli interprofessionali e dei consorzi incaricati della vigilanza nei confronti dei propri affiliati o all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 21 del regolamento, assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio, ai sensi della normativa vigente.

     2. L'Ispettorato centrale repressione frodi vigila sull'attività dei consigli interprofessionali e dei consorzi regolarmente costituiti o incaricati della vigilanza nei confronti dei propri affiliati o dell'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 21 della legge n. 164 del 1992. Lo stesso Ispettorato centrale repressione frodi in presenza di irregolarità riscontrate o di inosservanza degli obblighi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, o nel caso di insoddisfacente funzionamento dell'attività di controllo operata dagli organismi in questione, ovvero in caso di perdita dei requisiti necessari per cui gli organismi stessi sono stati autorizzati a svolgere le funzioni di cui trattasi, propone l'adozione del provvedimento di sospensione o revoca della relativa autorizzazione.

     3. Più consorzi possono utilizzare le stesse strutture amministrative di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 1992 purché per ciascun consorzio sia garantita l'autonomia nell'ambito delle attività indicate neglI articoli 16, 19 e 21 della legge n. 164 del 1992 e la riservatezza delle relative decisioni. Stesso criterio è da osservarsi in caso di utilizzazione di strutture esterne al consorzio ed operanti per più denominazioni ed in caso di partecipazione del Consorzio a organismi rappresentativi a base più ampia.

 

          Art. 8. Termini di applicazione e disposizioni transitorie.

     1. Entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento i consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine incaricati dal Ministero ad espletare le funzioni di vigilanza, ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del presente regolamento e presentarli al Ministero per l'approvazione.

     2. Il presente regolamento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.