§ 4.1.20 - Legge Regionale del 7 dicembre 1987 n. 37.
Interventi in agricoltura con le disponibilità del bilancio di previsione per l'anno 1987 e modificazioni della L.R. 29 dicembre 1984, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:07/12/1987
Numero:37


Sommario
Art. 5.      1. Al fine di continuare l'azione di cui al titolo III, articoli 11 e seguenti, della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42, è autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale di lire 800.000.000 [...]
Art. 6.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, si provvede nel modo che segue:
Art. 7.      1. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'applicazione dell'art. 5 sono iscritte:
Art. 8.      (p.m.)
Art. 9.  (Omissis)


§ 4.1.20 - Legge Regionale del 7 dicembre 1987 n. 37.

     Interventi in agricoltura con le disponibilità del bilancio di previsione per l'anno 1987 e modificazioni della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42, concernente: "Finanziamento di un programma regionale di assistenza tecnica, della proprietà diretto coltivatrice e delle passività onerose in attuazione della L. 1 agosto 1981, n. 423" [1].

 

 

Titolo I

ELETTRIFICAZIONE AGRICOLA

 

     Artt. 1. - 4.

     (p.m.)

 

 

Titolo II

PROPRIETA' DIRETTO-COLTIVATRICE

 

Art. 5.

     1. Al fine di continuare l'azione di cui al titolo III, articoli 11 e seguenti, della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42, è autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale di lire 800.000.000 con inizio dall'anno 1987 e termine nell'anno 2006, comportante la spesa complessiva di lire 16.000 milioni.

     2. Sono altresì ammesse le opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 3, lettera e) della L. 5 luglio 1928, n. 1760 nell'ambito del limite di impegno di cui al comma 1.

 

     Art. 6.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, si provvede nel modo che segue:

     a) per l'onere di lire 800 milioni, relativo all'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100203 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 4;

     b) per l'onere di lire 1.600 milioni, relativo agli anni 1988-1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100203, all'uopo utilizzando quota parte degli analoghi accantonamenti di cui alla partita n. 1 dell'elenco n. 4;

     c) per l'onere di lire 1.600 milioni, relativo agli anni 1990-1991, con i fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate per l'anno 1990, dall'art. 3, secondo comma, della L. 8 novembre 1986, n. 752;

     d) per l'onere di lire 8.000 milioni, relativo agli anni dal 1992 al 2001, con i fondi che faranno carico sul bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, ultimo periodo, della precitata legge 752/1986;

     e) per l'onere di lire 4.000 milioni, relativo agli anni dal 2002 al 2006, mediante impiego di quota delle risorse finanziarie spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7.

     1. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'applicazione dell'art. 5 sono iscritte:

     a) per l'anno 1987, a carico del capitolo 3122223, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con la denominazione "Contributi ventennali sui mutui contratti dai coltivatori per la formazione della piccola proprietà coltivatrice (spesa finanziata con i fondi ex art. 3, secondo comma, della L. 8 novembre 1986, n. 752)" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 800.000.000;

     b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

 

     Art. 8.

     (p.m.)

 

 

Titolo III

INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

 

     Art. 9. (Omissis) [2]

 

 


[1] Modificata dalla L.R. 5 aprile 1988 n. 9.

[2] Modifica la L.R. 29 dicembre 1984, n. 42.