Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 29/12/1984 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Artt. 1. - 6. (p.m.) |
Art. 7. Finanziamenti. |
Art. 8. A integrazione degli interventi previsti dagli articoli 14 e 16 della L. 1 agosto 1981, n. 423, è autorizzato per l'anno 1984 un limite di impegno di durata fino a quindici anni di L. [...] |
Art. 9. Procedure. |
Art. 10. Norme finanziarie. |
Art. 11. Finalità. |
Art. 12. Beneficiari. |
Art. 13. Concorso regionale. |
Art. 14. Procedure. |
Art. 15. Rinvio ad altre norme. |
Art. 16. Norme finanziarie. |
Art. 17. Abrogazione. |
Art. 18. Fondo di rotazione. |
Art. 19. Contributo per le stalle sociali. |
Art. 20. Contributo per le strutture zootecniche. |
Art. 21. Norme finanziarie. |
§ 4.1.16 - Legge Regionale del 29 dicembre 1984, n. 42. [1]
Finanziamento di un programma regionale di assistenza tecnica, della proprietà diretto coltivatrice e delle passività onerose in attuazione della L. 1 agosto 1981, n. 423 [2].
Titolo I
ASSISTENZA TECNICA
Titolo II
PASSIVITA' ONEROSE
Art. 7. Finanziamenti.
In attuazione degli articoli 14 e 16 della
a) un limite di impegno di durata ventennale di lire 235.500.000 per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative agricole;
b) un limite di impegno di durata ventennale di lire 66.500.000 per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti da cooperative ortofrutticole e lattiero casearie e loro consorzi.
Le passività onerose possono essere assistite dal concorso regionale fino al massimo del 70 per cento dei finanziamenti bancari o derivanti da interventi finanziari dei soci, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i soci concorrano alla estinzione della restante quota del 30 per cento.
A integrazione degli interventi previsti dagli articoli 14 e 16 della
I tassi minimi da porsi a carico dei beneficiari sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 2 aprile 1982.
Art. 9. Procedure.
Il concorso regionale di cui al precedente art. 7 è concesso dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle domande, corredate dalla documentazione attestante la sussistenza delle passività onerose, da presentarsi, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai servizi decentrati agricoltura, foreste ed alimentazione competenti per territorio, i quali procedono alla relativa istruttoria e le trasmettono entro i successivi trenta giorni alla giunta regionale.
Art. 10. Norme finanziarie.
(p.m.)
Titolo III
PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE
Art. 11. Finalità.
Per favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice può essere concesso un concorso negli interessi sui mutui fino a 20 anni contratti ai sensi dell'art. 3 della
Art. 12. Beneficiari.
Gli aiuti di cui al precedente art. 10 sono concessi agli affittuari, ai lavoratori agricoli a contratto, ai compartecipanti, ai coltivatori diretti nonché agli altri lavoratori agricoli singoli od associati in cooperative agricole, di cui facciano parte giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni.
La preferenza nella concessione del mutuo è stabilita per i richiedenti che esercitano il diritto di prelazione o di riscatto, per i compartecipanti a comunioni indivise che acquistano quote di altri compartecipanti, per coloro che acquistano terreni per la presentazione del piano di sviluppo aziendale od interaziendale, per i coltivatori insediati nei terreni posti in vendita, per gli affittuari e per i lavoratori agricoli a contratto che acquistano poderi diversi da quelli precedentemente coltivati, per i coltivatori che ampliano la proprietà preposseduta, per i coltivatori alla cui produzione di reddito partecipi l'intero nucleo familiare.
Art. 13. Concorso regionale.
Per le operazioni di credito agrario si applicano le modalità della
Il tasso di interesse sui mutui di cui all'art. 11, da porsi a carico dei beneficiari, è quello stabilito dalla vigente legislazione statale attinente alla politica generale del credito.
Il concorso della Regione per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'art. 54 della
Art. 14. Procedure.
Le domande con le quali si richiedono gli aiuti di cui al precedente art. 11 sono presentate al comune competente per territorio.
All'istruttoria provvedono entro trenta giorni gli uffici agricoli della Regione messi a disposizione delle comunità montane o delle associazioni dei comuni.
I comuni, le comunità montane o le associazioni dei comuni, verificata la conformità delle iniziative con le previsioni del piano zonale agricolo, qualora sia stato approvato dalla Regione, deliberano entro i successivi trenta giorni l'accoglimento delle domande e propongono alla giunta regionale la concessione degli aiuti, tenuto conto delle preferenze stabilite nell'art. 12 della presente legge.
Rientrano nel finanziamento della presente legge le domande presentate ai sensi della
Art. 15. Rinvio ad altre norme.
Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.
Art. 16. Norme finanziarie.
Per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui di cui al precedente art. 11, è autorizzato, per l'anno 1984, un limite di impegno ventennale di lire 400.000.000, comportante, per il ventennio 1984/2003, la spesa complessiva di lire 8.000.000.000.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 13 si provvede:
a) per l'anno 1984, mediante riduzione per l'importo di lire 400.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali», partita n. 4 dell'elenco n. 3;
b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle entrate tributarie e, occorrendo, di una quota parte delle assegnazioni di fondi dallo Stato a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte:
a) per l'anno 1984, a carico del capitolo 3122220 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, con la denominazione "Concorso sugli interessi dei mutui contratti per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 400.000.000;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
Art. 17. Abrogazione.
Sono abrogate le LL.RR. 13 marzo 1980, n. 11, 1 settembre 1982, n. 33 e 29 novembre 1983, n. 37 per quanto attengono alla normativa e procedura amministrativa.
Titolo IV
ZOOTECNIA
Art. 18. Fondo di rotazione.
Il terzo comma dell'art. 17 della
(Omissis)
Dopo il quinto comma dello stesso art. 1 è aggiunto il seguente:
(Omissis)
Art. 19. Contributo per le stalle sociali.
(p.m.)
Art. 20. Contributo per le strutture zootecniche.
In alternativa al concorso regionale sugli interessi dei mutui di miglioramento fondiario per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di stalle, ricoveri ed accessori connessi per gli allevamenti zootecnici, può essere concesso un contributo in conto capitale sulla spesa ritenuta ammissibile. La misura massima di tale contributo è conforme agli articoli 4 e 8 del regolamento CEE 797/85. La spesa ammissibile non può superare l'importo corrispondente a 65.000 ECU per iniziative di aziende singole e 150.000 ECU per iniziative di aziende associate.
Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso anche ad integrazione di quello previsto dal regolamento CEE 1944/81 sulla somma eccedente la spesa ammessa dallo stesso regolamento per lo stesso tipo di opere e nella misura massima del 44 per cento per le aziende site nelle zone montane e svantaggiate di cui alla
All'onere relativo si farà fronte con lo stanziamento disponibile sul capitolo 3122295 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987.
Art. 21. Norme finanziarie.
(p.m.)
[1] Legge abrogata dall’art. 11 della
[2] Modificata e integrata dalle LL.RR. del 30 aprile 1985 n. 20 e 22. Pubblicata nel B.U. n. 128 del 31 dicembre 1984.