Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 23/12/1986 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 21. La Regione concede agli enti locali contributi nella misura massima dell'80% della spesa occorrente per l'installazione delle strutture necessarie per la ricezione delle trasmissioni televisive, [...] |
Art. 24. (p.m.) |
Art. 25. Nel secondo comma dell'art. 9 della L.R. 19 dicembre 1981, n. 42 sono soppresse le seguenti parole "sentito il comitato regionale di cui al successivo articolo 11". |
§ 4.1.19 - Legge Regionale del 23 dicembre 1986 n. 28.
Finanziamento di interventi regionali in agricoltura di cui alle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno 1986 [1].
Artt. 1. - 20.
(p.m.)
Titolo IX
SERVIZIO TELEVISIVO
La Regione concede agli enti locali contributi nella misura massima dell'80% della spesa occorrente per l'installazione delle strutture necessarie per la ricezione delle trasmissioni televisive, nelle zone agricole, messe in onda dalla Rai.
Artt. 22. - 23.
(p.m.)
Titolo XI
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
(p.m.)
Nel secondo comma dell'art. 9 della
[1] Pubblicata nel B.U. n. 130 del 24 dicembre 1986. Modificata dalla