Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 19/12/1981 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Costituzione delle associazioni. |
Art. 3. Unioni regionali. |
Art. 4. Modalità per il riconoscimento e revoca. |
Art. 5. Efficacia vincolante in caso di gravi necessità. |
Art. 6. Partecipazione alla programmazione regionale. |
Art. 7. Vigilanza sulle associazioni e sulle unioni. |
Art. 8. Istituzione albo regionale delle associazioni e unioni. |
Art. 9. Contributi alle associazioni e alle relative unioni. |
Art. 10. Riconoscimento di associazioni preesistenti. |
Art. 11. Comitato regionale delle unioni. |
Art. 12. Norme di integrazione. |
Art. 13. Disposizioni finanziarie. |
Art. 14. Norma transitoria per il settore delle barbabietole. |
§ 4.1.12 - Legge Regionale 19 dicembre 1981 n. 42. [1]
Norme per la disciplina delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni in attuazione della L. 20 ottobre 1978, n. 674 [2].
Art. 1. Finalità.
La Regione Marche con la presente legge stabilisce le norme per l'attuazione del
Le associazioni e relative unioni sono costituite allo scopo:
- di contribuire alla tutela degli interessi dei produttori agricoli nella fase di immissione delle produzioni sul mercato;
- di assicurare prezzi equi ai consumatori;
- di favorire la partecipazione dei produttori agricoli alla programmazione regionale.
Art. 2. Costituzione delle associazioni.
Ai fini del riconoscimento le associazioni dei produttori devono essere costituite secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Cee n. 1360/78, nella
- abbiano sede nel territorio regionale;
- la maggioranza dei soci siano imprenditori di aziende situate nelle Marche e almeno la metà della produzione immessa sul mercato provenga dalle Marche.
Art. 3. Unioni regionali.
Le associazioni riconosciute ai sensi del successivo art. 4, costituite per uno o più settori produttivi omogenei, si possono riunire in unioni regionali per il coordinamento delle rispettive attività e per l'adozione di iniziative comuni tendenti alla riconversione e alla razionalizzazione produttiva delle aziende associate, alla promozione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nonché alla rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti.
Gli statuti delle unioni devono prevedere, inoltre:
a) il diritto di adesione alle associazioni riconosciute del settore, anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;
b) che a ciascuna associazione spetti un numero di voti proporzionale al numero di associati;
c) che il recesso dall'unione non possa aver luogo se non dopo un periodo di associazione di almeno tre anni a decorrere dal riconoscimento della unione stessa o dalla data di adesione dell'associazione alla medesima e a condizione che ne sia dato avviso per iscritto con almeno dodici mesi di anticipo;
d) che l'unione sia costituita per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.
Art. 4. Modalità per il riconoscimento e revoca.
Le domande di riconoscimento delle associazioni sono presentate al presidente della giunta regionale che provvede entro i successivi sessanta giorni, su deliberazione della giunta regionale.
Alla domanda devono essere allegati:
a) l'atto costitutivo e lo statuto indicanti i settori produttivi nei quali le associazioni intendono operare;
b) l'elenco dei soci e la qualifica di ciascuno di essi, nonché i dati riguardanti l'entità della produzione proveniente da ciascun produttore, singolo o associato, e la relativa superficie utilizzata qualora la produzione medesima sia connessa alla dimensione fondiaria dell'azienda;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale d'azione dell'associazione.
La veridicità e attualità della documentazione sono attestate dal legale rappresentante della associazione o dell'unione con propria dichiarazione scritta e autenticata.
Il riconoscimento è revocato con decreto motivato del presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta stessa, previa diffida all'organizzazione interessata, che può presentare osservazioni entro trenta giorni, e sentito il comitato regionale delle unioni, nei casi previsti dalla legge 674/78 e dall'art. 8 del Regolamento Cee 1360/78.
Nell'ipotesi di cui all'art. 8 lett. c), del Regolamento Cee 1360/78, la revoca ha effetto retroattivo e comporta il recupero degli aiuti concessi, qualora l'associazione o l'unione abbia ottenuto il riconoscimento in modo irregolare.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì per la concessione e la revoca del riconoscimento delle unioni; in tal caso l'elenco e i dati di cui al precedente secondo comma, lettera b), vanno riferiti alle associazioni aderenti all'unione.
Art. 5. Efficacia vincolante in caso di gravi necessità.
Con decreti del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, alle deliberazioni delle associazioni può essere attribuita efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati operanti nell'area di attività delle associazioni, purché ricorrano circostanze di grave necessità determinate da contingenze produttive o calamitose, dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali, e per il tempo strettamente necessario, da precisarsi nei suindicati decreti.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza assoluta degli associati e ottenere il parere favorevole del comitato regionale di cui al successivo art. 11.
Art. 6. Partecipazione alla programmazione regionale.
Ai sensi dell'art. 5, punto 3, della
a) acquisisce il parere del comitato regionale delle unioni, di cui al successivo art. 11, sugli atti di programmazione relativi al settore agricolo alimentare e ai settori a esso strettamente connessi;
b) si avvale delle associazioni e delle unioni riconosciute per gli interventi relativi alla produzione e al mercato, tenuto conto delle attività previste dall'art. 2, secondo comma, punti 7 e 9 della
Art. 7. Vigilanza sulle associazioni e sulle unioni.
La vigilanza sulle associazioni e le unioni riconosciute è esercitata dalla giunta regionale.
A tal fine le associazioni dei produttori e le relative unioni sono tenute a trasmettere alla giunta regionale, entro trenta giorni dalla loro adozione, il bilancio e tutte le deliberazioni dell'assemblea.
Art. 8. Istituzione albo regionale delle associazioni e unioni.
E' istituito presso la giunta regionale l'albo delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.
Nell'albo sono iscritte d'ufficio le associazioni e le unioni che abbiano ottenuto il riconoscimento a norma del precedente art. 4.
Alla revoca di riconoscimento consegue di diritto la cancellazione dall'albo.
Art. 9. Contributi alle associazioni e alle relative unioni.
La Regione Marche assegna contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni e unioni riconosciute per i tre anni successivi alla data di riconoscimento; detti contributi sono esenti da qualsiasi imposta, a norma dell'art. 9 della
I contributi, esenti da imposte, sono concessi con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione della stessa.
L'entità dei contributi concessi alle associazioni non può superare per il primo, secondo e terzo anno, rispettivamente il tre per cento, il due per cento e l'uno per cento del valore dei prodotti provenienti dai soci e ai quali si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato, e comunque non può superare rispettivamente il sessanta per cento, il quaranta per cento e il venti per cento delle spese effettive e documentate di costituzione e di funzionamento amministrativo.
Alle associazioni con oltre la metà dei produttori associati operanti nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva Cee 28.4.1575, n. 273, sono accordati contributi fino alla copertura dell'ottanta, sessanta e cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili rispettivamente per i primi tre anni dal riconoscimento.
L'importo dei contributi concessi alle unioni non può superare, per il primo, il secondo e terzo anno, rispettivamente, il sessanta per cento, il quaranta per cento e il venti per cento delle spese effettive e documentate di costituzione e di funzionamento amministrativo; l'importo globale dei contributi non può comunque essere superiore alle cinquantamila unità di conto.
I contributi di cui ai precedenti secondo e terzo comma possono essere anticipati, salvo conguaglio, in relazione alle spese effettivamente sostenute e al valore dei prodotti commercializzati, per il primo anno nella misura del settanta per cento e per gli anni successivi dei relativi importi annuali nella misura massima del cinquanta per cento.
Per il primo anno l'anticipazione dei contributi di cui al comma precedente è disposta contestualmente al decreto di riconoscimento.
Per la realizzazione di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore,
per le quali sono riconosciute, alle associazioni e alle relative unioni possono essere concessi aiuti consistenti in contributi del cinquanta per cento sulle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione dei programmi, ai sensi dell'art. 10 della legge 674/78, sentito il comitato regionale di cui al successivo art. 11.
Art. 10. Riconoscimento di associazioni preesistenti.
I contributi di cui al precedente art. 9 sono altresì concessi alle associazioni e alle unioni di cui all'art. 11, paragrafo primo, del
Ai fini del riconoscimento le associazioni e le unioni di cui al comma precedente devono presentare la domanda corredata da documenti comprovanti l'avvenuto adeguamento delle proprie norme statutarie e della propria organizzazione interna per l'espletamento dei compiti e per l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.
Art. 11. Comitato regionale delle unioni. [3]
[L'attività delle unioni regionali è coordinata dal comitato regionale delle unioni. Esso è composto da un numero da uno a cinque rappresentanti per ciascuna delle unioni regionali riconosciute in proporzione al numero di propri aderenti e ai settori produttivi omogenei rappresentati.
Fanno parte altresì del comitato i rappresentati di quelle associazioni riconosciute che, per la loro singolarità nel settore di appartenenza, non trovino inserimento in alcuna unione, nel numero di un rappresentante designato direttamente dall'associazione stessa e da rappresentanti designati dalle unioni regionali riconosciute da regioni limitrofe, delle quali facciano parte associazioni di produttori riconosciute dalla Regione Marche, nella misura di un rappresentante per ciascuna delle suddette associazioni.
Il comitato è integrato da rappresentanti, con voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare tramite i propri organi regionali un proprio rappresentante, nonché delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.
Il comitato, presieduto dal presidente della giunta o da un suo delegato, dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del presidente, su conforme deliberazione della giunta stessa.]
Art. 12. Norme di integrazione.
Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni del
Art. 13. Disposizioni finanziarie.
Al finanziamento delle spese connesse alla concessione dei contributi per la costituzione e il funzionamento delle associazioni dei produttori agricoli e alle relative unioni per l'attuazione da parte delle stesse dei programmi di sviluppo di cui al precedente art. 9, ultimo comma, si provvede mediante impiego delle assegnazioni dello Stato spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 10, primo, secondo e terzo comma, della
Art. 14. Norma transitoria per il settore delle barbabietole.
Fino all'adozione del nuovo Regolamento Cee relativo
all'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero e
dell'isoglucosio, le disposizioni della presente legge si applicano anche
alle associazioni e alle unioni del settore delle barbabietole da zucchero
che abbiano almeno:
- una produzione annua di 2 milioni di quintali;
- un numero di 1.000 produttori.
[1] Legge abrogata dall’art. 11 della
[2] Modificata dalla
[3] Articolo abrogato dall’art. 6 del