Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 30/04/1985 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Funzioni della Regione. |
Art. 3. Funzioni dell'ente di sviluppo. |
Art. 4. Funzioni delle comunità montane e delle associazioni dei comuni. |
Art. 5. Assistenza tecnica per il miglioramento e la difesa delle produzioni. |
Art. 6. Consulenza e assistenza alla gestione aziendale. |
Art. 7. Procedure. |
Art. 8. Parametri e modalità di erogazione di finanziamento. |
Art. 9. Formazione, qualificazione e aggiornamento delle persone occupate in agricoltura. |
Art. 10. Registro regionale. |
Art. 11. |
Art. 12. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati con legge di bilancio. |
Art. 13. Disposizioni finali. |
§ 4.1.17 - Legge Regionale del 30 aprile 1985, n. 20.
Servizi di sviluppo agricolo [1].
Art. 1. Finalità.
La presente legge disciplina i servizi regionali di sviluppo agricolo anche in attuazione del
I servizi di sviluppo agricolo hanno lo scopo di fornire agli imprenditori informazioni e servizi utili allo sviluppo e
all'ammodernamento delle loro imprese. Essi sono riconosciuti di interesse pubblico.
I servizi di sviluppo agricolo comprendono le attività di assistenza tecnica, divulgazione, consulenza alla gestione; qualificazione formazione e aggiornamento professionale, miglioramento e difesa delle produzioni animali e vegetali, informazione socio economica, nonché le attività di promozione della ricerca e della sperimentazione di interesse regionale.
La Regione promuove e garantisce la partecipazione degli imprenditori agricoli attraverso le loro organizzazioni professionali e/o le loro associazioni dei produttori e/o enti o istituti di loro emanazione.
Art. 2. Funzioni della Regione.
Sono di competenza regionale le funzioni di programmazione e di controllo dei servizi di sviluppo agricolo. In particolare la giunta regionale provvede alla:
- formazione del piano dei servizi di sviluppo agricolo quale parte integrante del piano di settore agricolo di cui all'articolo 12 della L.R. n. 25/80. Nel piano e nei suoi aggiornamenti annuali sono contenuti gli indirizzi, le scelte e le direttive in ordine ai vari progetti di cui alla presente legge, nonché le indicazioni per la predisposizione del piano di divulgazione di cui all'art. 8 del
- verifica di attuazione del piano, approvazione dei progetti e dei programmi di cui agli articoli successivi, al controllo sul funzionamento dei servizi;
- formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale impiegato nei servizi di sviluppo agricolo, nonché la vigilanza sull'impiego del personale medesimo nel rispetto di quanto disposto dal
- tenuta del registro dei tecnici professionali, di cui al successivo art. 10.
Art. 3. Funzioni dell'ente di sviluppo.
L'ente di sviluppo, sulla base delle indicazioni del piano regionale dei servizi di sviluppo di cui al precedente art. 2:
a) definisce i progetti di ricerca e di sperimentazione agraria di interesse regionale di cui all'art. 1 della
b) elabora, in collaborazione con l'osservatorio delle malattie delle piante e l'istituto Zooprofilattico, i programmi di attività nei settori fitosanitario e zooprofilattico, anche ai fini della formulazione dei progetti, delle associazioni agricole di cui all'art. 5;
c) predispone il piano di cui all'art. 8 del
d) promuove e realizza incontri di aggiornamento per i tecnici operanti nei vari settori dei servizi di sviluppo agricolo;
e) realizza, assieme alle associazioni agricole e ad altri enti specializzati, progetti ""promozionali'' per le produzioni vegetali e zootecniche regionali.
L'ente di sviluppo, nella formazione dei programmi e dei progetti sopradetti, realizza la partecipazione dei soggetti interessati.
L'ente inoltre gestisce:
1) il servizio di informazione e documentazione per l'assistenza tecnica in agricoltura;
2) le attività di dimostrazione e di assistenza specializzata a supporto e ad integrazione delle attività svolte dalle associazioni agricole;
3) il centro di gestione aziendale, incaricato delle analisi e della diffusione di tecniche di gestione e programmazione aziendale e della realizzazione della rete di contabilità agraria;
4) il centro di informazione di mercato, con il compito di svolgere analisi di mercato sulle produzioni regionali anche in rapporto ai programmi di valorizzazione delle stesse.
I servizi dell'ente di sviluppo, per quanto riguarda gli aspetti sia delle metodologie informatiche sia dell'organizzazione dell'informazione, agiscono in stretto rapporto con il servizio informatica della Regione.
L'ente presenta alla giunta regionale il progetto triennale e i programmi annuale entro il 31 luglio per l'anno successivo; entro il 31 marzo, unitamente al rendiconto, viene presentata alla giunta regionale la relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.
Art. 4. Funzioni delle comunità montane e delle associazioni dei comuni.
Le comunità montane e le associazioni dei comuni, sulla base delle indicazioni regionali e dei rispettivi piani zonali agricoli, individuano le esigenze dei servizi di sviluppo agricolo di base ed esprimono il parere di congruità sui progetti di cui ai successivi articoli 5 e 6 per la parte che è di loro competenza territoriale.
Il parere dovrà essere espresso e inoltrato alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di presentazione.
Nel momento programmatorio le comunità montane e le associazioni dei comuni dovranno indicare:
a) la situazione esistente nei rispettivi territori in termini di fabbisogno di servizi;
b) gli obiettivi e le priorità che, nel rispetto delle indicazioni regionali, si vogliono perseguire e come questi si inquadrano nel loro piano zonale agricolo.
In assenza di progetti di cui ai successivi articoli 5 e 6, le associazioni dei comuni e le comunità montane possono attivarne di propri, avvalendosi della collaborazione dell'ente di sviluppo, secondo la procedura prevista dal successivo art. 7.
Per le attività di cui al presente articolo le comunità montane e le associazioni dei comuni si avvalgono anche delle sezioni dei servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione con la presenza di almeno una unità tecnica fornita del titolo di divulgatore ottenuto ai sensi del
Art. 5. Assistenza tecnica per il miglioramento e la difesa delle produzioni.
Le associazioni dei produttori agricoli e le loro unioni riconosciute ai sensi della normativa regionale, statale e comunitaria, richiedono secondo la procedura prevista nel successivo art. 7, alla giunta regionale il finanziamento di specifici progetti volti alla difesa e al miglioramento della produzione, in coerenza con le indicazioni del piano regionale del settore.
Ogni progetto prevede:
a) gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la realizzazione del servizio specializzato;
b) la sua collocazione nell'ambito del piano regionale di cui all'art. 2;
c) il suo collegamento con i progetti e i servizi dell'ente di sviluppo;
d) quali collaborazioni si instaurano con l'osservatorio delle malattie delle piante e/o con l'istituto zooprofilattico;
e) il raccordo con il servizio di consulenza e assistenza alla gestione aziendale o servizio di assistenza di base;
f) il tipo, i mezzi e il modo in cui i progetti vengono realizzati;
g) il numero dei tecnici, iscritti al registro di cui al successivo art. 10, impegnati a tempo pieno;
h) il piano di spesa.
I progetti hanno durata triennale e si articolano per programmi annuali.
Art. 6. Consulenza e assistenza alla gestione aziendale.
Le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e/o gli enti o istituti di livello regionale di loro emanazione, appositamente costituiti e riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'art. 49 della
Per ottenere il finanziamento regionale gli enti e gli istituti di cui al precedente comma devono:
a) prevedere un responsabile del progetto, esperto in organizzazione e gestione aziendale;
b) impegnarsi a impiegare a tempo pieno, per la durata del progetto approvato, tecnici iscritti nel registro regionale di cui al successivo art. 10.
I progetti di cui al presente articolo, per ottenere l'approvazione e il relativo finanziamento regionale, devono interessare almeno 4 gruppi di imprenditori agricoli.
Ogni gruppo di imprenditori deve prevedere: l'adesione minima di cento aziende che abbiano come titolari imprenditori a titolo principale e/o coltivatori diretti e che impieghino almeno una unità lavoro uomo (ULU); l'impegno di un tecnico a tempo pieno.
I progetti di consulenza e assistenza alla gestione aziendale pertanto devono:
- contenere gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire;
- indicare come essi si collocano nell'ambito dei piani regionali e zonali o, in mancanza, degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla giunta regionale;
- indicare come si integrano con altre attività promozionali lo sviluppo agricolo quali formazione, qualificazione e aggiornamento professionale e come si collegano con i servizi di assistenza specializzata, ricerca e sperimentazione forniti dall'ente di sviluppo e dagli altri istituti, enti organismi operanti sul territorio;
- indicare le aziende che partecipano alle attività organizzative per gruppi secondo le modalità previste dal comma precedente;
- indicare i tecnici impegnati;
- prevedere iniziative di aggiornamento per i tecnici impegnati;
- contenere stralci particolareggiati per ciascun gruppo di imprenditori che partecipa alla realizzazione dei progetti;
- contenere il piano di spesa.
Art. 7. Procedure.
Le associazioni dei produttori e le loro unioni di cui al precedente art. 5 e le organizzazioni professionali agricole e/o gli enti o istituti regionali di cui al precedente art. 6 presentano, entro e non oltre il 31 luglio dell'anno precedente il periodo di riferimento, i progetti triennali e gli stralci annuali alla giunta regionale e contestualmente alle comunità montane e associazioni dei comuni perché queste ultime provvedano a formulare il parere di congruità per la parte di loro competenza territoriale.
I progetti triennali di assistenza al miglioramento delle produzioni e quelli di assistenza e consulenza alla gestione aziendale sono approvati dal consiglio regionale.
Le associazioni, le organizzazioni e/o gli enti i cui progetti e programmi sono stati approvati devono trasmettere alla giunta regionale e alle associazioni dei comuni e comunità montane per le competenze territoriali, entro e non oltre il 31 marzo, una relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente.
Art. 8. Parametri e modalità di erogazione di finanziamento.
Per i progetti approvati la giunta regionale eroga annualmente alle associazioni e organizzazioni e/o istituti regionali di cui agli articoli 5 e 6 il contributo relativo al programma.
Il contributo regionale per ciascuna unità tecnica impiegata è pari a 20.000 [2] ECU per anno e comunque, l'ammontare di detto contributo, non può superare il 90 per cento della spesa complessiva del progetto.
La Regione inoltre riconosce annualmente agli organismi di cui al primo comma, un contributo integrativo per:
a) il coordinamento dell'attività determinato in maniera proporzionale al numero dei tecnici impegnati;
b) realizzare iniziative di aggiornamento degli stessi tecnici impegnati.
La giunta regionale entro il 30 aprile ed entro il 30 giugno dell'esercizio di competenza, provvede a erogare a ognuna delle associazioni, istituti e/o organismi regionali che hanno avuto l'approvazione dei progetti, anticipazioni, pari ciascuno al 40 per cento delle rispettive assegnazioni annuali.
Entro il 30 aprile la giunta regionale provvede inoltre alla liquidazione del programma attuato nell'anno precedente.
Art. 9. Formazione, qualificazione e aggiornamento delle persone occupate in agricoltura.
Per consentire alle persone che lavorano in agricoltura che abbiano compiuto i 18 anni ma non superato i 55 anni di età di acquistare una nuova qualificazione nella professione agricola o di migliorare quella posseduta, la Regione, anche in attuazione di norme comunitarie e in riferimento alla
I corsi in argomento sono finalizzati:
a) alla qualificazione (corsi di 120-180 ore) e aggiornamento (corsi di 30-60 ore) professionale di imprenditori coadiuvanti familiari e salariati agricoli;
b) alla formazione complementare, di almeno 300 ore, che consenta ai giovani imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni di soddisfare ai requisiti richiesti per l'ottenimento del premio di insediamento;
c) alla formazione di dirigenti di associazioni di produttori e di cooperative. Si tratta di interventi finalizzati di almeno 180 ore.
Il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo di cui all'art. 2 è lo strumento con il quale la Regione definisce gli indirizzi, le scelte e le direttive in materia di formazione, qualificazione e aggiornamento delle persone in agricoltura.
Viene riservata la priorità alle iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale individuate nei progetti di cui al precedente art. 6, quinto comma, per le quali dovrà essere predisposto uno specifico finanziamento definito dalle normative vigenti in materia di formazione professionale.
Art. 10. Registro regionale.
La giunta regionale è autorizzata a istituire un registro regionale nel quale iscrivere, in separati elenchi, gli informatori socio-economici, i divulgatori agricoli e i consulenti per l'assistenza tecnico-aziendale.
L'iscrizione nel registro è disposta dalla giunta a domanda degli interessati ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) informatori socio-economici: attestato previsto dall'articolo 53 della
b) divulgatori: certificato di frequenza al corso di formazione previsto dal
c) consulenti per l'assistenza tecnico-aziendale: l'attestato rilasciato secondo modalità definite dalla giunta regionale.
L'elenco degli iscritti nel registro, aggiornato dalla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
La cancellazione è disposta:
- a richiesta dell'interessato;
- per la perdita dei requisiti prescritti dalla legge;
- per incompatibilità con altre attività lavorative dell'interessato;
- per inadempienze documentate dai competenti uffici della Regione o dell'ente o organismo che utilizza il tecnico.
Art. 11. [3] Norma transitoria.
(p.m.)
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati con legge di bilancio.
Art. 13. Disposizioni finali.
(p.m.)
[1] Modificata dalle LL.RR. 23 dicembre 1986 n. 28 e 30 ottobre 1989, n. 24.
[2] Così modificato dall'art. 8, c. 3°,
[3] Abrogato dall'art. 8, c. 2°,