§ 3.8.18 - R.R. 28 febbraio 2005, n. 1 . [2]
Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 1 agosto 1997, n. 47.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 sport e tempo libero
Data:28/02/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Definizione degli impianti).
Art. 3.  (Ubicazione).
Art. 4.  (Superficie e capienza).
Art. 5.  (Strutture, finiture, arredi e segnaletica).
Art. 6.  (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature).
Art. 7.  (Coperture pressostatiche).
Art. 8.  (Sicurezza e benessere degli utenti).
Art. 9.  (Istruttore, direttore tecnico e responsabile sanitario).
Art. 10.  (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione).
Art. 11.  (Vigilanza e controllo).
Art. 12.  (Sospensione e revoca dell’autorizzazione).
Art. 13.  (Norme finali e abrogazione).


§ 3.8.18 - R.R. 28 febbraio 2005, n. 1 [1]. [2]

Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 1 agosto 1997, n. 47.

(B.U. 10 marzo 2005, n. 25).

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

     Vista la legge regionale 1o agosto 1997, n. 47 concernente: “Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative”;

     Su conforme deliberazione del Consiglio regionale del 14 febbraio 2004 n. 173

     Visto l’art. 51 dello Statuto della Regione;

 

emana

 

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 7 bis, della l.r. 1o agosto 1997, n. 47 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio ricreative) e successive modifiche:

     a) disciplina i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature utilizzati per l’esercizio delle attività ginniche, di muscolazione e di formazione fìsica e sportive in genere non regolarmentate dalle federazioni sportive nazionali aderenti al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI ovvero non rientranti nei programmi di educazione fisica previsti dal competente Ministero;

     b) stabilisce le modalità per il rilascio da parte dei Comuni dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio degli impianti di cui alla lettera a), nonché i casi in cui l’autorizzazione è sospesa o revocata;

     c) stabilisce le modalità per la vigilanza sulle attività ed il controllo degli impianti e delle relative attrezzature da parte dei Comuni.

     2. Sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione comunale ed al rispetto dei requisiti previsti dalla l.r. 47/1997 e dal presente regolamento gli impianti di cui all’articolo 2 in cui sia presente anche un solo spazio appositamente attrezzato e deputato all’esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica e sportive in genere non regolate dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1.

 

     Art. 2. (Definizione degli impianti).

     1. È impianto ai sensi del presente regolamento la struttura ove sono organizzate e gestite le attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica e sportive in genere di cui all’articolo 1, comma 2, finalizzate al raggiungimento del benessere psicofisico degli utenti.

     2. L’impianto è l’insieme di uno o più sale per attività motorie, anche integrate con vasche per attività acquatiche, che hanno in comune gli spazi ed i servizi di supporto ed accessori.

     3. La sala di attività motoria è lo spazio destinato a consentire la pratica di attività motorie, cosi come definite dall’articolo 1, comma 2.

     4. Gli spazi e i nuclei-servizi di supporto sono spazi o servizi direttamente funzionali alle attività motorie e alla presenza degli utenti, quali, a titolo esemplificativo, spogliatoi, servizi igienici, locali di pronto soccorso.

     5. Gli spazi o i servizi accessori sono spazi o servizi, non strettamente funzionali, accessibili agli utenti o dagli stessi fruibili, quali, a titolo esemplificativo, solarium, bar, sauna.

     6. La via d’uscita è il percorso senza ostacoli che consente il deflusso degli utenti e del personale dagli spazi dedicati all’attività motoria verso una zona esterna.

     7. Le strutture pressostatiche sono coperture di spazi destinati alle attività motorie, sostenute unicamente da aria immessa a pressione.

     8. La capienza è il massimo affollamento ipotizzabile.

     9. Sono attrezzature:

     a) i piccoli attrezzi o attrezzi mobili per attività ginniche a corpo libero e aerobica in genere;

     b) le macchine e attrezzature per l’allenamento dell’apparato cardiovascolare;

     c) le macchine e attrezzature fisse per l’allenamento dell’apparato muscolare.

 

     Art. 3. (Ubicazione).

     1. L’ubicazione dell’impianto per attività motorie deve essere tale da garantire l’avvicinamento dei mezzi di soccorso fino all’impianto stesso, nonché la movimentazione della barella lungo i percorsi interni.

     2. Gli impianti possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono le attività soggette alle visite di prevenzione incendi di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982. La separazione dalle specifiche attività di cui sopra è garantita con strutture REI 90. Le comunicazioni sono ammesse solo tramite filtri a prova di fumo con stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

     3. L’ubicazione dell’impianto deve essere compatibile con quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 4. (Superficie e capienza).

     1. La superficie complessiva dell’impianto non può essere inferiore a mq 100 di superficie utile.

     2. In ogni caso il rapporto minimo superficie-sala/utente è il seguente:

     a) mq 3/utente in caso di sale per attività aerobiche, a corpo libero, di allenamento dell’apparato cardiovascolare o simili, che utilizzino o meno le attrezzature di cui all’articolo 2, comma 9, lettere a) e b);

     b) mq 5/utente in caso di sale per attività di allenamento dell’apparato muscolare con l’ausilio delle attrezzature di cui all’articolo 2, comma 9, lettera c).

     3. I nuclei-servizi per gli utenti devono essere almeno due, divisi per sesso. Per il loro dimensionamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6.

 

     Art. 5. (Strutture, finiture, arredi e segnaletica).

     1. Per il calcolo delle strutture orizzontali o solai, se non collocate su vespaio, si tiene conto anche del sovraccarico accidentale delle macchine e delle attrezzature ivi previste a prescindere dalla destinazione dello spazio di attività motoria, ovvero ogni solaio è calcolato applicando il massimo sovraccarico ipotizzabile.

     2. Le finiture e gli arredi, se collocati lungo le vie di uscita o presso le uscite, devono essere rispondenti, per i materiali combustibili non imbottiti, alla classe di reazione al fuoco non superiore a 2, mentre per i mobili imbottiti, quali, a titolo esemplificativo, poltrone, divani, alla classe di reazione al fuoco non inferiore a 1 IM.

     3. L’impianto deve essere dotato di idonea segnaletica, conforme alle prescrizioni del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro), finalizzata principalmente all’indicazione dei percorsi, delle vie di uscita e dei presidi antincendio e al riconoscimento dei luoghi.

 

     Art. 6. (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature).

     1. Per gli impianti sono fissati i seguenti requisiti tecnici, igienico-sanitari e la seguente distribuzione interna:

     a) le caratteristiche ambientali dei locali che compongono l’impianto devono essere conformi ai parametri indicati nella tabella A allegata;

     b) l’altezza minima netta dei vani è stabilita in m 2,70 per le sale, gli spogliatoi, il pronto soccorso e gli altri locali a servizio degli utenti; i depositi, i WC, le docce e gli altri locali non destinati agli utenti possono avere un’altezza minima di m 2,40; tale altezza minima può essere di m 2,20 per impianti in attività e autorizzati alla data di approvazione del presente regolamento;

     c) la distribuzione degli spazi di attività motoria e degli spazi e servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone; i percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi, in modo da garantirne la percorribilità anche alle persone con limitata o impedita capacità motoria.

     2. Per le sale di attività sono fissati i seguenti requisiti:

     a) la pavimentazione deve essere adatta alle attività motorie praticate, tale comunque da garantire il rispetto delle norme di igiene;

     b) le pareti della sala devono essere prive di sporgenze per un’altezza non inferiore a m 2,5 dal pavimento. In caso di sporgenze non eliminabili le stesse devono essere ben segnalate e protette contro gli urti;

     c) le vetrate, gli specchi, le parti a vista degli impianti tecnici, gli elementi mobili, i controsoffitti e quant’altro presente devono essere in grado di resistere, per le loro caratteristiche intrinseche costruttive e di fissaggio, agli urti di persone o di oggetti. Si deve garantire in ogni caso la massima sicurezza dell’utente. In particolare le vetrate, in caso di rottura, non devono produrre frammenti pericolosi;

     d) le attrezzature ed i macchinari utilizzati devono essere sempre sottoposti a costante pulizia, accurata manutenzione e non devono comportare rischi per gli utenti; tale ultimo requisito deve essere attestato nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 8, comma 2.

     3. I nuclei-servizi comprendono:

     a) i locali spogliatoi, che devono essere dotati di arredi commisurati all’utenza;

     b) i locali WC, le docce e i lavandini.

     4. Almeno un nucleo-servizi, dotato di doccia, deve essere accessibile anche ai disabili, secondo le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

     5. Le caratteristiche dei nuclei-servizi sono le seguenti:

     a) le porte di accesso ai WC devono aprirsi verso l’esterno e la loro larghezza non può essere inferiore a m 0,80;

     b) le pareti delle docce e dei WC, fino all’altezza di m. 1,80, devono essere rivestite con materiale facilmente lavabile. Non è consentito l’uso di vernici, smalti o simili. Le restanti superfici devono essere trattate con vernice all’acqua o simile, altamente traspirante; i pavimenti devono essere antiscivolo e facilmente lavabili;

     c) la superficie totale degli spogliatoi, il numero complessivo delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l’impianto e il dimensionamento di ciascun nucleo- servizi sono determinati secondo i seguenti parametri:

     1) n. 1 WC ogni 30 utenti o frazione, con un minimo di n. 1 WC per spogliatoio;

     2) n. 1 lavandino ogni 20 utenti o frazione, con un minimo di n. 1 lavandino per spogliatoio;

     3) posto spogliatoio (mq/utente): mq 1 fino a 50 utenti per spogliatoio, mq 0,80 per ogni utente oltre i 50;

     4) n. 1 doccia ogni 12 utenti, con un minimo di n. 2 docce per ogni spogliatoio.

     6. La presenza del nucleo-servizi per il personale, composto da spogliatoio e servizio igienico, è obbligatoria quando l’impianto prevede una capienza superiore a n. 150 utenti. Lo spogliatoio deve avere la dimensione minima di mq 3,2 al netto dei servizi igienici. Il servizio igienico è composto almeno da un water, un lavabo ed una doccia.

     7. Lo spazio per la doccia deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante può essere comune con gli altri posti doccia.

     8. L’impianto nel quale è prevista una capienza superiore a 150 utenti deve prevedere un locale per pronto soccorso, che può essere usato anche per altre attività con esso compatibili. Tale locale deve essere ubicato in modo che sia facilmente raggiungibile e accessibile. Deve essere altresì garantita la movimentazione della barella. Le dimensioni del locale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di pronto soccorso ed avere una larghezza minima di m 2,50 e un’altezza netta non inferiore a m 2,70, con adeguato ricambio d’aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di un lavabo. È prevista una cassetta di pronto soccorso fino a 150 utenti.

     9. È consentito collocare, all’interno dell’impianto, locali e spazi accessori alle attività motorie. I locali e gli spazi, qualora arredati, non devono comunque costituire pericolo per gli utenti, né essere d’intralcio per i percorsi e per le uscite. In particolare i locali solarium, sauna o simili devono essere dotati di appendiabiti e di aerazione diretta con l’esterno o, in alternativa, di aerazione forzata. I locali devono essere dotati di pulsanti da usare in caso di emergenza, muniti della scritta: pulsante malore. La segnalazione deve essere sia acustica, sia ottica. Il segnalatore deve essere posto sopra la porta del locale e nella zona ricevimento. I locali sauna, qualora inseriti negli spogliatoi, possono avere accesso diretto dagli stessi. Per altri locali accessori si deve tenere conto della loro destinazione d’uso, la quale, secondo le norme vigenti, deve essere compatibile con l’attività principale.

     10. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici) . L’impianto deve essere progettato da un tecnico abilitato. Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza degli utenti deve essere posta particolare attenzione alle seguenti regole:

     a) il quadro elettrico generale opportunamente segnalato deve essere ubicato in posizione facilmente raggiungibile e accessibile, anche in caso d’incendio o di altra emergenza, al fine di porre fuori tensione l’impianto stesso;

     b) i locali, comprese le vie di uscita, devono essere dotati di impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento, lungo le vie di uscita, per un tempo di almeno 60 minuti. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che garantiscano comunque le suddette prestazioni. L’illuminazione di sicurezza deve essere prevista anche all’esterno dei locali in corrispondenza delle porte;

     c) tutti gli apparecchi di manovra devono essere ubicati in posizioni protette e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono;

     d) deve essere istituito un registro per l’impianto elettrico, nel quale vanno annotati tutti gli interventi, le sostituzioni e le variazioni eseguite nel tempo. Il registro deve essere tenuto presso l’impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;

     e) i corpi illuminanti, non opportunamente protetti, devono essere fuori dalla portata di mano degli utenti e di eventuali attrezzi mobili.

     11. Gli impianti di riscaldamento e condizionamento devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni in materia di contenimento energetico di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e al d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e, progettati da un tecnico abilitato. Gli impianti di potenza superiore a 35 Kw devono rispettare le norme emanate con decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996. Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per la variazione termica degli ambienti.

     12. Eventuali impianti di rilevazione, segnalazione degli incendi e di allarme devono rispondere alle vigenti norme in materia antincendio.

     13. Tutti gli impianti per attività motorie devono essere dotati di un adeguato numero di estintori.

     14. L’impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite, di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (m 1,20); per la seconda è consentita una larghezza non inferiore a m 0,80. Le uscite devono essere dimensionate in base alla capienza dell’impianto ed in funzione delle capacità di deflusso (50 persone/modulo). Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l’esterno a semplice spinta.

 

     Art. 7. (Coperture pressostatiche).

     1. È consentito l’uso di coperture pressostatiche quando il numero massimo delle persone contemporaneamente presenti nell’impianto non supera le 50 unità, tra utenti e personale. Le coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a due ed omologati a norma di legge. L’uso è condizionato alla realizzazione dei seguenti accorgimenti:

     a) la presenza di adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento del telone in caso di caduta di pressione;

     b) il sistema di illuminazione, se sospeso alla copertura, deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione e di sicurezza contro la caduta accidentale;

     c) tutti i varchi devono essere opportunamente intelaiati in modo che ne sia sempre garantito l’uso, anche in caso di caduta di pressione del telone;

     d) i varchi devono essere dotati di porte apribili a semplice spinta, verso l’esterno. La loro larghezza non può essere inferiore a m 1,20 ed il numero non può essere inferiore a due.

 

     Art. 8. (Sicurezza e benessere degli utenti).

     1. Il titolare dell’impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale. A tale scopo può avvalersi di una o più persone appositamente delegate. Durante l’orario di apertura dell’esercizio deve essere assicurata la presenza del titolare o del delegato. Per soggetto titolare dell’impianto si intende il proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell’impianto medesimo.

     2. Il titolare dell’impianto deve essere in possesso di un documento di valutazione dei rischi, redatto da un professionista iscritto negli elenchi di cui all’articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), nel quale in relazione alle caratteristiche degli ambienti, vengono valutati i rischi per gli utenti ed il personale, vengono individuate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie e vengono indicate tutte le procedure da attuare per il conseguimento ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Tale documento è aggiornato ogni qualvolta si verifichi un mutamento della situazione degli ambienti e delle attività inizialmente previste.

     3. Le persone delegate dal titolare al mantenimento delle condizioni di sicurezza devono essere informate esaurientemente sui contenuti del documento, di cui al comma 2, delle cui procedure sono responsabili al pari del titolare.

 

     Art. 9. (Istruttore, direttore tecnico e responsabile sanitario).

     1. Per l’esercizio delle attività motorio-ricreative, ogni impianto deve utilizzare istruttori provvisti di diploma di laurea in scienze motorie o del diploma conseguito presso l’ISEF o di titolo equivalente ai sensi della normativa comunitaria, o, limitatamente alla pratica delle singole discipline, tecnici abilitati dalle federazioni sportive nazionali che abbiano frequentato corsi integrativi con superamento di prova finale di qualificazione, promossi dal CONI o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva.

     2. Fra il personale di cui al comma 1, il titolare dell’impianto individua un direttore tecnico che svolge le seguenti funzioni:

     a) organizza le attività motorie programmate dal titolare;

     b) supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare;

     c) promuove l’aggiornamento e la crescita professionale degli operatori;

     d) cura l’efficienza delle attrezzature e segnala al titolare eventuali carenze dell’impianto;

     e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario di cui al comma 4 e gli operatori;

     f) imposta l’attività motoria personalizzata per ciascun utente, secondo le indicazioni del responsabile sanitario di cui al comma 4 e risponde della corretta esecuzione da parte degli operatori.

     3. Il direttore tecnico deve assicurare una presenza costante, con orario che può essere inferiore a quello di apertura dell’impianto, tale comunque da garantire la corretta organizzazione e lo standard di qualità delle attività ginniche.

     4. Il titolare dell’impianto di cui al comma 1 dell’articolo 8, utilizza un medico, preferibilmente specializzato in medicina dello sport o iscritto alla Federazione medico sportiva (FMS), con funzioni di responsabile sanitario che adempie i seguenti compiti:

     a) garantisce la tenuta di una apposita scheda riservata sullo stato fisico e di salute di ciascun utente, evidenziando in essa eventuali limiti rispetto all’attività svolta nell’impianto;

     b) collabora con il titolare di cui al comma 1 dell’articolo 8 nell’allestimento delle strutture e delle attrezzature di primo soccorso;

     c) controlla che l’eventuale uso di integratori alimentari, di dichiarata e comprovata composizione, sia destinato a correggere problematiche cliniche;

     d) collabora con il direttore tecnico nella personalizzazione delle attività ginniche praticate dall’utente.

     5. Il responsabile sanitario garantisce la sua presenza, almeno ogni tre mesi, presso l’impianto.

     6. In ogni impianto il direttore tecnico deve acquisire per ciascun iscritto la relativa certificazione medica di buona salute, atta alla pratica sportiva non agonistica.

     7. Il direttore tecnico ed il responsabile sanitario sono presenti, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, durante lo svolgimento delle attività motorie-ricreative praticate in impianti scolastici e pubblici al di fuori dell’orario scolastico.

     8. In ogni impianto, oltre al direttore tecnico, almeno un istruttore o figura preposta in sua assenza, deve essere munita della certificazione BLS, al fine di garantire una presenza costante atta a prestare interventi di primo soccorso, respirazione assistita e massaggio cardiaco.

     9. In ogni impianto deve essere esposto ben visibile, per il personale e gli utenti, il cartello con i numeri telefonici dei servizi sanitari di emergenza e di continuità assistenziale.

 

     Art. 10. (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione).

     1. L’autorizzazione all’apertura di un impianto viene rilasciata su richiesta del titolare, di cui al comma 1 dell’articolo 8, dal Comune competente per territorio, a seguito di verifica della documentazione allegata alla domanda e del possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 47/1997 e dal presente regolamento.

     2. Nella domanda devono essere indicati:

     a) la cittadinanza, le altre generalità e i dati fiscali del richiedente;

     b) la denominazione e l’indirizzo dell’impianto che si intende attivare;

     c) l’indicazione del numero e della superficie delle sale per lo svolgimento dell’attività motoria;

     d) le generalità e i titoli professionali del direttore tecnico.

     3. Alla domanda di autorizzazione è allegata la seguente documentazione:

     a) copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale verso terzi;

     b) planimetria generale, piante e sezioni con l’indicazione dell’ubicazione dell’impianto e della destinazione di ciascun locale;

     c) dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) relativa agli impianti tecnologici, in particolare termici, elettrici e dell’aria;

     d) relazione tecnica descrittiva, redatta da un professionista abilitato, dalla quale risulti la conformità dell’impianto al presente regolamento, nonché il calcolo della capienza secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2;

     e) certificato di idoneità statica relativo alle strutture portanti, riferito alle attività previste nell’impianto, redatto da tecnico abilitato;

     f) valutazione di impatto acustico, da cui risulti il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e successive modificazioni;

     g) parere dell’autorità sanitaria di vigilanza in merito ai requisiti igienici degli ambienti;

     h) dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del direttore tecnico.

     4. L’autorizzazione comunale, oltre ai dati relativi all’individuazione del titolare e all’ubicazione dell’impianto, deve contenere l’indicazione della capienza e delle attività svolte, nonché delle generalità del direttore tecnico e del responsabile sanitario.

     5. Ogni modifica dei requisiti dell’impianto deve essere tempestivamente comunicata al Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

     6. L’autorizzazione deve essere affissa in maniera visibile nella zona di accesso all’impianto.

 

     Art. 11. (Vigilanza e controllo).

     1. La vigilanza sull’attività e il controllo degli impianti e delle attrezzature di cui all’articolo 7 bis, comma 1, lettera b) della l.r. 47/1997 sono di competenza dei Comuni, che li esercitano avvalendosi della collaborazione tecnica dei servizi del dipartimento di prevenzione delle zone territoriali dell’Azienda unica sanitaria regionale (ASUR), competenti per territorio.

     2. Al fine di consentire l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il titolare dell’impianto assicura la disponibilità della relativa documentazione.

 

     Art. 12. (Sospensione e revoca dell’autorizzazione).

     1. Il Comune provvede, previa diffida, alla sospensione dell’autorizzazione e alla chiusura dell’impianto per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi, nei casi in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti previsti dalla l.r. 47/1997 e dal presente regolamento.

     2. La sospensione dell’autorizzazione di cui al comma 1 cessa a seguito della verifica da parte del Comune dell’avvenuto ripristino delle condizioni violate; in caso contrario, l’autorizzazione è revocata.

 

     Art. 13. (Norme finali e abrogazione).

     1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

     2. Per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche valgono le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

     3. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari degli impianti in esercizio si adeguano alle prescrizioni in esso contenute, così come previsto dall’articolo 7, comma 6, della l.r. 47/1997.

     4. Il regolamento regionale 26 maggio 2003, n. 8 è abrogato.


[1] Numero così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 31 marzo 2005, n. 31.

[2] Abrogato dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2012, n. 5, con la decorrenza ivi prevista all'art. 27.