§ 3.8.14 - R.R. 26 maggio 2003, n. 8.
Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 1 agosto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 sport e tempo libero
Data:26/05/2003
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Ubicazione).
Art. 4.  (Superficie e capienza).
Art. 5.  (Strutture, finiture, arredi e segnaletica).
Art. 6.  (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature).
Art. 7.  (Coperture pressostatiche).
Art. 8.  (Sicurezza e del benessere degli utenti).
Art. 9.  (Responsabili dell’impianto).
Art. 10.  (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione).
Art. 11.  (Vigilanza e controllo).
Art. 12.  (Sospensione e revoca della autorizzazione).
Art. 13.  (Norme transitorie e finali).


§ 3.8.14 - R.R. 26 maggio 2003, n. 8. [1]

Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1997, n. 47.

(B.U. 5 giugno 2003, n. 50).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1 e 7 bis della legge regionale 1 agosto 1997, n. 47 e successive modifiche:

     a) disciplina i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature utilizzati per l’esercizio delle attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle federazioni sportive nazionali organi del CONI, ivi comprese le discipline associate riconosciute dal CONI stesso;

     b) stabilisce le modalità per il rilascio da parte dei Comuni dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio degli impianti di cui alla lettera a), nonché i casi in cui l’autorizzazione è sospesa o revocata;

     c) stabilisce le modalità per la vigilanza sulle attività ed il controllo degli impianti e delle relative attrezzature da parte dei Comuni.

     2. Sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione comunale ed al rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 47/1997 e dal presente regolamento gli impianti di cui all’articolo 2 in cui sia presente anche un solo spazio appositamente attrezzato e deputato all’esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non regolate dal CONI, ivi comprese le discipline associate riconosciute dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. È impianto ai sensi del presente regolamento la struttura ove sono organizzate e gestite le attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica di cui all’articolo 1, comma 2, finalizzate al raggiungimento del benessere psicofisico degli utenti.

     2. L’impianto è l’insieme di uno o più sale per attività motorie, anche integrate con vasche per attività acquatiche, che hanno in comune gli spazi ed i servizi di supporto ed accessori.

     3. La sala di attività motoria è lo spazio destinato a consentire la pratica di attività motorie, così come definite dall’articolo 1, comma 2.

     4. Gli spazi e i nuclei-servizi di supporto sono spazi o servizi direttamente funzionali alle attività motorie e alla presenza degli utenti, quali spogliatoi, servizi igienici, locali di pronto soccorso, ecc.

     5. Gli spazi o i servizi accessori sono spazi o servizi, non strettamente funzionali, accessibili agli utenti o dagli stessi fruibili, quali solarium, bar, sauna, ecc.

     6. La via d’uscita è il percorso senza ostacoli che consente il deflusso degli utenti e del personale dagli spazi dedicati all’attività motoria verso una zona esterna.

     7. Le strutture pressostatiche sono coperture di spazi destinati alle attività motorie, sostenute unicamente da aria immessa a pressione.

     8. La capienza è il massimo affollamento ipotizzabile.

     9. Sono attrezzature:

     a) i piccoli attrezzi o attrezzi mobili per attività ginniche a corpo libero e aerobica in genere;

     b) le macchine e attrezzature per l’allenamento dell’apparato cardiovascolare;

     c) le macchine e attrezzature fisse per l’allenamento dell’apparato muscolare.

 

     Art. 3. (Ubicazione).

     1. L’ubicazione dell’impianto per attività motorie deve essere tale da garantire l’avvicinamento dei mezzi di soccorso fino all’impianto stesso, nonché la movimentazione della barella lungo i percorsi interni.

     2. Gli impianti possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono le attività soggette alle visite di prevenzione incendi di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982. La separazione dalle specifiche attività di cui sopra è garantita con strutture REI 90. Le comunicazioni sono ammesse solo tramite filtri a prova di fumo con stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.

     3. L’ubicazione dell’impianto deve essere compatibile con quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 4. (Superficie e capienza).

     1. La superficie complessiva dell’impianto non può essere inferiore a mq 100 di superficie utile.

     2. In ogni caso il rapporto minimo superficie-sala/utente è il seguente:

     a) mq 3/utente in caso di sale per attività aerobiche, a corpo libero, di allenamento dell’apparato cardiovascolare o simili, che utilizzino o no le attrezzature di cui all’articolo 2, comma 8, lettere a) e b);

     b) mq 5/utente in caso di sale per attività di allenamento dell’apparato muscolare con l’ausilio delle attrezzature di cui all’articolo 2, comma 8, lettera c).

     3. I nuclei-servizi per gli utenti devono essere almeno due, divisi per sesso. Per il loro dimensionamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6.

 

     Art. 5. (Strutture, finiture, arredi e segnaletica).

     1. Per il calcolo delle strutture orizzontali o solai, se non collocate su vespaio, si dovrà tenere conto anche del sovraccarico accidentale delle macchine delle attrezzature ivi previste a prescindere dalla destinazione dello spazio di attività motoria, ovvero ogni solaio sarà calcolato applicando il massimo sovraccarico ipotizzabile.

     2. Le finiture e gli arredi, quando,.collocati lungo le vie di uscita o presso le uscite, devono essere rispondenti, per i materiali combustibili non imbottiti, alla classe di reazione al fuoco non superiore a 2, mentre i mobili imbottiti, quali poltrone, divani, ecc., alla classe di reazione al fuoco non inferiore a 1 IM.

     3. L’impianto deve essere dotato di idonea segnaletica, conforme alle prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, finalizzata principalmente alla indicazione dei percorsi, delle vie di uscita e dei presidi antincendio e al riconoscimento dei luoghi.

 

     Art. 6. (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature).

     1. Per gli impianti sono fissati i seguenti requisiti tecnici, igienico sanitari e la seguente distribuzione interna:

     a) le caratteristiche ambientali dei locali che compongono l’impianto devono essere conformi ai parametri indicati nella tabella A allegata;

     b) l’altezza minima netta dei vani è stabilita in m 2,70 per le sale, gli spogliatoi, il pronto soccorso e gli altri locali a servizio degli utenti; i depositi, i WC, le docce e gli altri locali non destinati agli utenti possono avere un’altezza minima di m 2,40;

     c) la distribuzione degli spazi di attività motoria e degli spazi e servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone; i percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi, in modo da garantirne la percorribilità anche alle persone con limitata o impedita capacità motoria.

     2. Per le sale di attività sono fissati i seguenti requisiti:

     a) la pavimentazione deve essere adatta alle attività motorie praticate, tale comunque da garantire il rispetto delle norme di igiene;

     b) le pareti della sala devono essere prive di sporgenze per un’altezza non inferiore a m 2,5 dal pavimento. In caso di sporgenze non eliminabili le stesse devono essere ben segnalate e protette contro gli urti;

     c) le vetrate, gli specchi, le parti a vista degli impianti tecnici, gli elementi mobili, i controsoffitti e quant’altro presente devono essere in grado di resistere, per le loro caratteristiche intrinseche costruttive e di fissaggio, agli urti di persone o di oggetti. Si deve garantire in ogni caso la massima sicurezza dell’utente. In particolare le vetrate, in caso di rottura, non devono produrre frammenti pericolosi;

     d) le attrezzature ed i macchinari utilizzati devono essere sempre sottoposti a costante pulizia, accurata manutenzione e non devono comportare rischi per gli utenti; tale ultimo requisito deve essere attestato nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 8, comma 2.

     3. I nuclei-servizi comprendono:

     a) i locali spogliatoi, che devono essere dotati di arredi commisurati all’utenza;

     b) i locali WC, le docce e i lavandini.

     4. Almeno un nucleo-servizi per sesso, dotato di doccia, deve essere accessibile anche ai disabili, secondo le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

     5. Le caratteristiche dei nuclei-servizi sono le seguenti:

     a) le porte di accesso ai WC devono aprirsi verso l’esterno e la loro larghezza non può essere inferiore a m 0,80;

     b) le pareti delle docce e dei WC, fino all’altezza di m 1,80, devono essere rivestite con materiale facilmente lavabile. Non è consentito l’uso di vernici, smalti o simili. Le restanti superfici devono essere trattate con vernice all’acqua o simile, altamente traspirante; i pavimenti devono essere antiscivolo e facilmente lavabili;

     c) la superficie totale degli spogliatoi, il numero complessivo delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l’impianto e il dimensionamento di ciascun nucleo-servizi sono determinati secondo i seguenti parametri:

     1) n. 1 WC ogni 15 utenti o frazione, con un minimo di n. 1 WC per spogliatoio;

     2) n. 1 lavandino ogni 15 utenti o frazione, con un minimo di n. 1 lavandino per spogliatoio;

     3) posto spogliatoio (mq/utente): mq 1 fino a 50 utenti per spogliatoio, mq 0,80 per ogni utente oltre i 50;

     4) n. l doccia ogni 8 utenti, con un minimo di n. 2 docce per ogni spogliatoio.

     6. La presenza del nucleo-servizi per il personale, composto da spogliatoio e servizio igienico, è obbligatoria quando l’impianto prevede una capienza superiore a n. 150 utenti. Lo spogliatoio deve avere la dimensione minima di mq 3,2 al netto dei servizi igienici. Il servizio igienico è composto almeno da un water, un lavabo ed una doccia.

     7. Lo spazio per la doccia deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante può essere comune con gli altri posti doccia.

     8. L’impianto nel quale è prevista una capienza di n. 150 utenti deve prevedere un locale per pronto soccorso, che può essere usato anche per altre attività con esso compatibili. Tale locale deve essere ubicato in modo che sia facilmente raggiungibile e accessibile. Deve essere garantita la movimentazione della barella. Le dimensioni del locale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di pronto soccorso ed avere una larghezza minima di m 2,50 e un’altezza netta non inferiore a m 2,70, con adeguato ricambio d’aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di un lavabo. Al di sotto dei 150 utenti si deve prevedere una cassetta di pronto soccorso.

     9. È consentito collocare, all’interno dell’impianto, locali e spazi accessori alle attività motorie. I locali e gli spazi, qualora arredati, non devono comunque costituire pericolo per gli utenti, né essere d’intralcio per i percorsi e per le uscite. In particolare i locali solarium, sauna o simili devono essere dotati di appendiabiti e di aerazione diretta con l’esterno o, in alternativa, di aerazione forzata. I locali devono essere dotati di pulsanti da usare in caso di emergenza, muniti della scritta: pulsante malore. La segnalazione deve essere sia acustica, sia ottica. Il segnalatore deve essere posto sopra la porta del locale e nella zona ricevimento. I locali sauna, qualora inseriti negli spogliatoi, possono avere accesso diretto dagli stessi. Per altri locali accessori si deve tenere conto della loro destinazione d’uso, la quale, secondo le norme vigenti, deve essere compatibile con l’attività principale.

     10. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186. L’impianto deve essere progettato da un tecnico abilitato. Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza degli utenti deve essere posta particolare attenzione alle seguenti regole:

     a) il quadro elettrico generale opportunamente segnalato deve essere ubicato in posizione facilmente raggiungibile e accessibile, anche in caso d’incendio o di altra emergenza, al fine di porre fuori tensione l’impianto stesso;

     b) i locali, comprese le vie di uscita, devono essere dotati di impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento, lungo le vie di uscita, per un tempo di almeno 60 minuti. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che garantiscano comunque le suddette prestazioni. L’illuminazione di sicurezza deve essere prevista anche all’esterno dei locali in corrispondenza delle porte;

     c) tutti gli apparecchi di manovra devono essere ubicati in posizioni protette e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono;

     d) deve essere istituito un registro per l’impianto elettrico, nel quale vanno annotati tutti gli interventi, le sostituzioni e le variazioni eseguite nel tempo. Il registro deve essere tenuto presso l’impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;

     e) i corpi illuminanti, non opportunamente protetti, devono essere fuori dalla portata di mano degli utenti e di eventuali attrezzi mobili.

     11. Gli impianti di riscaldamento e condizionamento devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni in materia di contenimento energetico di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e progettati da un tecnico abilitato. Gli impianti di potenza superiore a 35 Kw devono rispettare le norme emanate con decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996. Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per la variazione termica degli ambienti.

     12. Eventuali impianti di rilevazione, segnalazione degli incendi e di allarme devono rispondere alle vigenti norme in materia antincendio.

     13. Tutti gli impianti per attività motorie devono essere dotati di un adeguato numero di estintori.

     14. L’impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite, di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (m 1,20); per la seconda è consentita una larghezza non inferiore a m 0,80. Le uscite devono essere dimensionate in base alla capienza dell’impianto ed in funzione delle capacità di deflusso (50 persone/modulo). Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l’esterno a semplice spinta.

 

     Art. 7. (Coperture pressostatiche).

     1. È consentito l’uso di coperture pressostatiche quando il numero massimo delle persone contemporaneamente presenti nell’impianto non supera le 50 unità, tra utenti e personale. Le coperture devono essere realizzate con materiali aventi classe di reazione al fuoco non superiore a due ed omologati a norma di legge. L’uso è condizionato alla realizzazione dei seguenti accorgimenti:

     a) la presenza di adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento del telone in caso di caduta di pressione;

     b) il sistema di illuminazione, se sospeso alla copertura, deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione e di sicurezza contro la caduta accidentale;

     c) tutti i varchi devono essere opportunamente intelaiati in modo che ne sia sempre garantito l’uso, anche in caso di caduta di pressione del telone;

     d) i varchi devono essere dotati di porte apribili a semplice spinta, verso l’esterno. La loro larghezza non può essere inferiore a m 1,20 ed il numero non può essere inferiore a due.

 

     Art. 8. (Sicurezza e del benessere degli utenti).

     1. Il titolare dell’impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale. A tale scopo può avvalersi di una o più persone appositamente delegate. Durante l’orario di apertura dell’esercizio deve essere assicurata la presenza del titolare o del delegato.

     2. Il titolare dell’impianto deve essere in possesso di un documento di valutazione dei rischi, redatto da un professionista iscritto negli elenchi di cui all’articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, nel quale in relazione alle caratteristiche degli ambienti, vengono valutati i rischi per gli utenti ed il personale, vengono individuate tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie e vengono indicate tutte le procedure da attuare per il conseguimento ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Tale documento dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si verifichi un mutamento della situazione degli ambienti e delle attività inizialmente previste.

     3. Le persone delegate dal titolare al mantenimento delle condizioni di sicurezza dovranno essere informate esaurientemente sui contenuti del documento di cui al comma 2, delle cui procedure sono responsabili al pari del titolare.

 

     Art. 9. (Responsabili dell’impianto).

     1. Il direttore tecnico, che deve essere in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o del diploma conseguito presso l’ISEF o di titolo equivalente nell’ambito dell’Unione europea, svolge le seguenti funzioni:

     a) organizza le attività motorie programmate dal titolare;

     b) supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare;

     c) promuove l’aggiornamento e la crescita professionale degli operatori;

     d) cura l’efficienza delle attrezzature e segnala al titolare eventuali carenze dell’impianto;

     e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario e gli operatori;

     f) imposta l’attività motoria personalizzata per ciascun utente, secondo le indicazioni del responsabile sanitario e risponde della corretta esecuzione da parte degli operatori.

     2. Il direttore tecnico deve assicurare una presenza costante, con orario che può essere inferiore a quello di apertura dell’impianto, tale comunque da assicurare la corretta organizzazione e lo standard di qualità delle attività ginniche.

     3. Il responsabile sanitario, che deve essere in possesso dei requisiti di legge e preferibilmente specializzato in medicina dello sport, svolge le seguenti funzioni:

     a) certifica, su apposita scheda riservata, lo stato fisico e di salute di ciascun utente, evidenziando eventuali limiti rispetto alle attività svolte nel centro;

     b) dispone l’allestimento del locale di pronto soccorso, curando la presenza e la disposizione delle suppellettili e degli strumenti da lui ritenuti necessari, nonché la presenza di eventuali farmaci e presidi, rendendo i primi inaccessibili ai non addetti;

     c) cura l’eventuale somministrazione dei farmaci di cui alla lettera b), in modo che la stessa avvenga sotto il proprio diretto controllo;

     d) predispone gli eventuali interventi di pronto soccorso, avvalendosi degli operatori appositamente formati;

     e) collabora con il direttore tecnico nella personalizzazione dell’attività ginnica di ciascun utente.

 

     Art. 10. (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione).

     1. L’autorizzazione all’apertura di un impianto viene rilasciata su richiesta del titolare dal Comune competente per territorio, a seguito di verifica della documentazione allegata alla domanda e dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 47/1997 e dal presente regolamento.

     2. La domanda di autorizzazione contiene:

     a) cittadinanza, altre generalità e dati fiscali del richiedente;

     b) denominazione ed indirizzo dell’impianto che si intende attivare;

     c) indicazione del numero e della superficie delle sale per lo svolgimento dell’attività motoria;

     d) dichiarazione del richiedente relativa a:

     1) generalità e titoli professionali del direttore tecnico;

     2) generalità e titoli professionali del responsabile sanitario.

     3. Alla domanda di autorizzazione è allegata la seguente documentazione:

     a) copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale verso terzi;

     b) planimetria generale, piante e sezioni con l’indicazione dell’ubicazione dell’impianto e della destinazione di ciascun locale;

     c) dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 relativa agli impianti tecnologici, in particolare termici, elettrici e dell’aria;

     d) relazione tecnica descrittiva, redatta da un professionista abilitato, dalla quale risulti la conformità dell’impianto al presente regolamento, nonché il calcolo della capienza secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2;

     e) certificato di idoneità statica relativo alle strutture portanti, riferito alle attività previste nell’impianto, redatto da tecnico abilitato;

     f) valutazione di impatto acustico, da cui risulti il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni;

     g) dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del direttore tecnico e del responsabile sanitario.

     4. L’autorizzazione comunale, oltre ai dati relativi all’individuazione del titolare e all’ubicazione dell’impianto, deve contenere l’indicazione della capienza e delle attività svolte, nonché delle generalità del direttore tecnico e del responsabile sanitario.

     5. Ogni modifica dei requisiti dell’impianto deve essere tempestivamente comunicata al Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

     6. L’autorizzazione deve essere affìssa in maniera visibile nella zona di accesso all’impianto.

 

     Art. 11. (Vigilanza e controllo).

     1. La vigilanza sull’attività e il controllo degli impianti e delle attrezzature di cui all’articolo 7 bis, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 47/1997 sono di competenza dei Comuni, che le esercitano avvalendosi della collaborazione tecnica delle strutture di prevenzione delle aziende USL.

     2. Al fine di consentire l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, il titolare dell’impianto assicura la disponibilità della relativa documentazione.

 

     Art. 12. (Sospensione e revoca della autorizzazione).

     1. Il Comune provvede, previa diffida, alla sospensione dell’autorizzazione e alla chiusura dell’impianto per un periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi, nei casi in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 47/1997 e dal presente regolamento.

     2. La sospensione dell’autorizzazione di cui al comma 1 cessa a seguito della verifica da parte del Comune dell’avvenuto ripristino delle condizioni violate; in caso contrario, l’autorizzazione è revocata.

 

     Art. 13. (Norme transitorie e finali).

     1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

     2. Entro i 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore di cui al comma 1, i titolari degli impianti in esercizio si adeguano alle prescrizioni del presente regolamento, così come previsto dall’articolo 7, comma 6 della legge regionale n. 47/1997.

 

Tabella A

Caratteristiche ambientali degli impianti

Tipologia

Temp. Aria °C

Umidità relativa %

Illuminazione medio lux

Ricambi aria-vol. amb/ora

Velocità max aria m7sec (1)

Livello massimo rumore ambiente dBA (2)

Locali

Impianti

16-20

50

200

(3)

0,15

40

Sala di attività

 

18-22

50

150

5

0,15

40

Spogliatoio (5)

 

22

70

80

8

0,15

50

Docce (5)

 

22

60

80

5-8

0,15

40

Servizi igienici

 

20

50

200

2,5

0,15

40

Pronto soccorso

 

20

50

200

1,5

0,15

40

Uffici

 

20

50

200

1

0,20

40

Atrio

 

16

50

100

0,5-1

0,25

50

Magazzini

 

20

50

150

0,5

0,20

40

Locali vari

Sala di attività con vasche

28

70

200

(4)

0,15

40

Sala di attività

 

     Note:

     1. I valori si riferiscono al caso di ventilazione artificiale. Per la sala di attività si intendono validi per tutto il volume interessato al gioco (attrezzi compresi); per gi altri locali fino ad una distanza minima di m. 2 dalle persone.

     2. Il livello di rumore è quello prodotto dalle apparecchiature e impianti tecnici istallati nei locali.

     3. almeno 20 m3/ora/persona al massimo affollamento e comunque non meno di 1 volume ambiente all’ora.

     4. 50 m3/ora per ogni m2 di vasche servite.

     5. Indicativamente la temperatura dell’aria negli spogliatoi è opportuno sia superiore di 2-4°C a quella della sala di attività.

     6. La temperatura dell’acqua delle docce, all’erogazione, non deve essere inferiore a 37°C e non superiore a 40°C, se premiscelata; la temperatura dell’acqua calda miscelabile non deve superare i 48°C.


[1] Abrogato dall’art. 13 del R.R. 28 febbraio 2005, n. 14.