§ 3.2.101 - R.R. 27 dicembre 2006, n. 4.
Modifica al R.R. 8 marzo 2004, n. 1 "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:27/12/2006
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifica all'allegato A al Reg. n. 1/2004.


§ 3.2.101 - R.R. 27 dicembre 2006, n. 4. [1]

Modifica al R.R. 8 marzo 2004, n. 1 "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".

(B.U. 4 gennaio 2007, n. 2).

 

Art. 1. Modifica all'allegato A al Reg. n. 1/2004.

     1. Il paragrafo "Capacità ricettiva" della struttura "Comunità educativa per minori" di cui all'allegato A al Reg. 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), così come modificato dal Reg. 24 ottobre 2006, n. 3 è sostituito dal seguente:

     "Capacità ricettiva

     La Comunità educativa accoglie di norma fino a 8 minori, di età compresa tra i 3 e i 17 anni al momento dell'ingresso. Possono essere accolti minori con età inferiore ai 3 anni, al momento dell'ingresso, solo in caso di emergenza e per esclusiva disposizione del tribunale per minorenni o dei servizi invianti. La permanenza dei minori di 3 anni nella Comunità deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di una famiglia affidataria o di una comunità familiare. Nella Comunità di norma vengono accolti minori residenti o dimoranti nelle Marche.

     Nel progetto generale di Comunità va indicata:

     a) l'eventuale limitazione della fascia di età ed il sesso dei minori che si accolgono;

     b) l'eventuale disponibilità ad ospitare temporaneamente la madre o il padre del minore, qualora consentito dalle disposizioni del tribunale per i minorenni e su progetto dei servizi invianti.

     Oltre il numero massimo di minori ospitati nella Comunità, possono essere previsti due posti di pronta accoglienza, compatibilmente con le risorse strutturali e organizzative disponibili, tenendo nella debita considerazione l'età dei minori, come indicata nel progetto generale di comunità".


[1] Abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 settembre 2016, n. 21.