§ 3.1.55 - Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 61.
Lotta alle neoplasie nella Regione Marche.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:02/09/1997
Numero:61


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Prevenzione primaria).
Art. 3.  (Prevenzione secondaria).
Art. 4.  (Medicina generale di base convenzionata).
Art. 5.  (Assistenza domiciliare e spedalizzazione a domicilio).
Art. 6.  (Unità operative di oncologia medica fornite di posti letto di degenza).
Art. 7.  (Unità operative di oncologia medica prive di posti letto di degenza).
Art. 8.  (Unità operative di radioterapia).
Art. 9.  (Terapia antalgica).
Art. 10.  (Comitato oncologico regionale).
Art. 11.  (Compiti del comitato oncologico regionale).
Art. 12.  (Agenzia sanitaria regionale. Funzioni in materia di epidemiologia).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 14.  (Modificazioni e abrogazioni).
Art. 15.  (Norme transitorie).


§ 3.1.55 - Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 61.

Lotta alle neoplasie nella Regione Marche.

(B.U. 12 settembre 1997, n. 63).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge indica le azioni da predisporre nella lotta contro le neoplasie e disciplina il funzionamento delle unità operative di oncologia e radioterapia del servizio sanitario regionale.

 

     Art. 2. (Prevenzione primaria).

     1. Le Aziende USL svolgono attività di prevenzione primaria al fine di individuare e ridurre i fattori che determinano e favoriscono l'insorgenza di tumori.

     2. In particolare le Aziende USL effettuano:

     a) il controllo della situazione di rischio oncogeno;

     b) la promozione di una corretta alimentazione e della modifica delle abitudini di vita che possono essere concausa di forme neoplastiche;

     c) il potenziamento della campagna contro i rischi oncogeni nell'ambiente di lavoro, il tabagismo e il fumo passivo;

     d) l'attivazione di flussi informativi specifici, al fine di consentire elaborazioni statistico epidemiologiche.

 

     Art. 3. (Prevenzione secondaria).

     1. Le Aziende sanitarie svolgono attività di prevenzione secondaria al fine di consentire una diagnosi tempestiva di situazioni precancerose e cancerose.

     2. In particolare le Aziende sanitarie effettuano le seguenti azioni specifiche:

     a) esame clinico strumentale e citologico della popolazione femminile a rischio per la diagnosi precoce delle neoplasie della cervice uterina e della mammella;

     b) ulteriori programmi di screening per altre neoplasie su indicazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Medicina generale di base convenzionata).

     1. La Giunta regionale promuove la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella realizzazione dei progetti di prevenzione, di informazione e di educazione sanitaria presso i propri assistiti.

 

     Art. 5. (Assistenza domiciliare e spedalizzazione a domicilio).

     1. Le Aziende USL realizzano un'attività di assistenza domiciliare al paziente neoplastico, avvalendosi di proprio personale qualificato e dei medici di medicina generale.

     2. Le Aziende sanitarie promuovono, qualora le condizioni patologiche del malato lo consentano, la specializzazione a domicilio dei soggetti affetti da neoplasia.

     3. Per le finalità di cui al comma 2 le Aziende sanitarie garantiscono:

     a) la reperibilità, coordinata dall'unità operativa competente, per tutto l'arco della giornata di un medico oncologo e di un infermiere;

     b) l'istituzione di una segreteria per le funzioni di organizzazione delle attività;

     c) le consulenze specialistiche specifiche.

     4. Gli interventi di specializzazione e assistenza domiciliare sono effettuati anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di volontariato.

     5. Le Aziende sanitarie inviano annualmente al comitato oncologico regionale di cui all'articolo 10 e al servizio regionale competente in materia di sanità, una relazione circa l'andamento degli interventi di specializzazione domiciliare, evidenziandone gli obiettivi raggiunti.

 

     Art. 6. (Unità operative di oncologia medica fornite di posti letto di degenza).

     1. L'Azienda ospedaliera Umberto I - Torrette di Ancona, quale polo oncologico di riferimento regionale, è dotata di tre unità operative di oncologia medica. Di queste una, dotata di sei posti letto per day hospital, svolge esclusivamente attività di day hospital, ambulatoriale e di coordinamento dell'assistenza oncologica domiciliare di cui al comma 1, dell'articolo 5. La stessa, che opera con modalità dipartimentale, è posta ad esaurimento.

     2. Le unità operative di oncologia medica dell'Azienda ospedaliera Umberto I - Torrette di Ancona, hanno una dotazione complessiva di quaranta posti letto, comprensivi dei day hospital, di cui dieci dedicati alla degenza di radioterapia.

     3. Gli ospedali di Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, sono dotati, ognuno, di un'unità operativa di oncologia medica. Ogni unità operativa dispone di venti posti letto di cui dieci riservati alle degenze di radioterapia. L'attivazione dei posti letto deve essere contestuale alla riduzione di un pari numero di posti letto nella medesima struttura ospedaliera fra le unità operative che hanno un tasso di utilizzo dei posti letto inferiore al 75 per cento.

     4. L'assistenza oncologica ospedaliera è organizzata in forma dipartimentale.

 

     Art. 7. (Unità operative di oncologia medica prive di posti letto di degenza).

     1. Gli ospedali di Fano, Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Civitanova Marche, Camerino, Fermo e S. Benedetto del Tronto sono dotati, ognuno, di un'unità operativa di oncologia medica diretta da un dirigente di secondo livello ed organizzata in forma dipartimentale.

     2. Le unità operative di cui al comma 1 dispongono di posti letto di day hospital all'interno del dipartimento di appartenenza. Per eventuali degenze che si rendano necessarie possono usufruire dei posti letto del dipartimento medesimo.

 

     Art. 8. (Unità operative di radioterapia).

     1. Le Aziende ospedaliere Umberto I - Torrette di Ancona e San Salvatore di Pesaro nonchè i presidi ospedalieri Mazzoni di Ascoli Piceno e provinciale di Macerata, sono dotati, ognuno, di un'unità operativa di radioterapia.

     2. Le Aziende e i presidi ospedalieri di cui al comma 1 dispongono di almeno due unità di terapia radiante ad alta energia ed organizzano la loro attività in modo da consentire l'utilizzo delle apparecchiature per almeno dodici ore giornaliere.

     3. Le singole Aziende sanitarie stabiliscono i protocolli di accesso e le modalità di fruizione delle prestazioni distinguendo tra pazienti interni in regime di ricovero ospedaliero, urgenze e pazienti esterni in regime ambulatoriale. Le stesse possono prevedere, presso le sedi ospedaliere interessate, l'istituzione di un'unità operativa autonoma di fisica sanitaria.

     4. L'unità operativa di radioterapia dell'Azienda ospedaliera Umberto I - Torrette di Ancona dispone delle strutture per le tecniche di terapia radiante endocavitaria e interstiziale e per la radioterapia stereotassica. Per lo svolgimento di detta attività nonchè di quelle ambulatoriali l'unità operativa dispone di quattro posti letto radioprotetti.

     5. Presso l'unità operativa di medicina nucleare del presidio ospedaliero provinciale di Macerata è istituito il centro regionale di terapia radiometabolica. La Giunta regionale individua eventuali altre sedi per l'attività di terapia radiometabolica ed interstiziale.

     6. Per garantire la continuità delle prestazioni del servizio di radioterapia, il personale del servizio multizonale di sanità pubblica che svolge attività di fisica sanitaria e che, alla data del 1° gennaio 1996, prestava servizio in modo permanente e continuativo presso il servizio di radioterapia dell'ospedale Umberto I - Torrette di Ancona, continua a prestare la medesima attività ed è assegnato in via definitiva all'Azienda ospedaliera Umberto I - Torrette di Ancona.

 

     Art. 9. (Terapia antalgica).

     1. Le Aziende sanitarie assicurano nell'ambito dell'assistenza oncologica le prestazioni relative alla terapia antalgica.

 

     Art. 10. (Comitato oncologico regionale).

     1. Al fine di coordinare a livello regionale le attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel campo oncologico, è istituito presso il servizio competente in materia di sanità il comitato oncologico regionale.

     2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, ed è presieduto dall'assessore regionale alla sanità o suo delegato.

     3. Il comitato è composto da:

     a) il dirigente preposto all'area di coordinamento in materia di sanità;

     b) un esperto di igiene e medicina preventiva;

     c) tre esperti di oncologia medica;

     d) un esperto di radioterapia;

     e) un esperto di radiologia;

     f) un esperto di anatomia e istologia patologica;

     g) un esperto di citologia;

     h) un esperto di ematologia;

     i) un esperto di statistica medica ed epidemiologica;

     j) un esperto di oncoematologia pediatrica;

     k) il direttore della scuola di specializzazione in oncologia medica dell'università di Ancona;

     l) un medico designato dalla Società italiana medici di medicina generale sezione Marche;

     m) una caposala con esperienza nell'assistenza oncologica;

     n) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni per la tutela dei diritti dei cittadini operanti in campo sanitario;

     o) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 13 aprile 1995, n. 48 operanti nel settore dell'oncologia.

     4. Alla seduta del comitato possono partecipare senza diritto di voto esperti di altre discipline rappresentanti delle associazioni di volontariato.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio competente in materia di sanità.

     6. Il comitato dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale.

 

     Art. 11. (Compiti del comitato oncologico regionale).

     1. Il comitato esprime pareri alla Giunta regionale e in particolare ha il compito di:

     a) formulare proposte organiche per le attività di prevenzione, diagnosi precoce, terapia e riabilitazione;

     b) formulare proposte in ordine alla formazione, qualificazione e aggiornamento del personale sociale e sanitario;

     c) formulare proposte per la definizione di protocolli diagnostici, terapeutici e per cure palliative;

     d) proporre metodiche di verifica e di controllo di qualità nell'assistenza oncologica;

     e) promuovere azioni volte al miglioramento delle condizioni psico- sociali dei pazienti e delle loro famiglie;

     f) esercitare le altre funzioni previste dalla presente legge, nonchè formulare proposte per la migliore realizzazione della stessa.

 

     Art. 12. (Agenzia sanitaria regionale. Funzioni in materia di epidemiologia).

     1. L'Agenzia sanitaria regionale nell'ambito delle funzioni epidemiologiche di cui all'articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26, svolge le funzioni di centro di riferimento per l'epidemiologia e la prevenzione dei tumori.

     2. L'Agenzia, in particolare, ha il compito di:

     a) valutare il rischio cancerogeno e fornire il supporto metodologico per l'attuazione degli interventi;

     b) contribuire alla raccolta e produzione di documentazione sui rischi cancerogeni e diffondere informazioni sui rischi di cancerogenicità;

     c) condurre ricerche e fornire il supporto per studi eziologici sulla diagnosi e cura del cancro;

     d) valutare, a livello di popolazione, l'incidenza e la mortalità per cancro e la sopravvivenza per specifiche patologie in relazione allo stadio della malattia;

     e) fornire il supporto metodologico per la pianificazione e l'attuazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria;

     f) valutare l'efficacia di programmi di screening per i tumori e l'impatto di programmi di prevenzione primaria rivolti alle persone;

     g) contribuire alla valutazione della qualità dell'assistenza oncologica e dell'esaustività dell'applicazione di protocolli diagnostici e terapeutici a livello di popolazione;

     h) contribuire all'organizzazione e valutazione dei sistemi informativi sanitari di rilevanza oncologica;

     i) coordinare i dati dei registri dei tumori della regione e promuovere l'istituzione dei registri medesimi, tenendo conto sia delle iniziative esistenti a livello regionale, sia dei criteri adottati in campo nazionale, sia delle metodologie internazionali in materia.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

     a) mediante l'impiego della quota regionale del fondo sanitario nazionale di parte corrente, nell'ambito della quota capitaria di finanziamento;

     b) mediante l'impiego di quota parte delle disponibilità finanziarie previste dalla deliberazione 242/1990 e successive modificazioni per il finanziamento di spese in conto capitale.

 

     Art. 14. (Modificazioni e abrogazioni).

     1. [1].

     2. E' abrogata la l.r. 25 gennaio 1993, n. 6.

     3. E' abrogato l'articolo 6 della l.r. 28 giugno 1993, n. 16.

 

     Art. 15. (Norme transitorie).

     1. In sede di prima applicazione il comitato di cui all'articolo 10 è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. I membri del comitato oncologico regionale, nominati ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 6/1993, rimangono in carica sino alla nomina dei membri del comitato di cui all'articolo 10.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 4 della L.R.. 28 giugno 1993, n. 16.