Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 28/06/1993 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. La presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento del servizio regionale di oncoematologia pediatrica, per potenziare le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione [...] |
Art. 2. 1. Compito del servizio di cui all'articolo 1 è l'organizzazione ed il miglioramento delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione medico-sociale in campo oncoematologico [...] |
Art. 3. 1. Il servizio di oncoematologia pediatrica è gestito dalla USL 12 nell'ambito della divisione di pediatria convenzionata con l'università, presso l'ospedale "Salesi" di Ancona, come servizio [...] |
Art. 4. |
Art. 5. 1. L'organico del servizio di oncoematologia pediatrica è costituito da tre medici di primo livello dirigenziale di cui all'articolo 15, comma 3, del D.L. 502/1992, uno psicologo, un biologo, un [...] |
Art. 6. |
Art. 7. 1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge, la USL 12 si avvale della collaborazione e dell'aiuto delle associazioni delle famiglie dei bambini affetti da [...] |
Art. 8. 1. Ad ogni posto letto, per la degenza del bambino oncoemopatico nell'ambito del suddetto servizio di oncoematologia pediatrica, ne è previsto uno per il genitore che assiste, ricoverando, di [...] |
Art. 9. 1. La comunicazione della diagnosi ai genitori da parte del medico curante, come di ogni altra notizia inerente il decorso della malattia del bambino, deve coinvolgere lo psicologo e/o [...] |
Art. 10. 1. Il personale medico e sociale seguono, scambiandosi reciproche informazioni, lo stato dell'intero nucleo familiare, ciascuno secondo il proprio campo specialistico specifico, concorrendo alla [...] |
Art. 11. 1. Il personale sociale ed i volontari curano e promuovono il continuo collegamento con il personale periferico sociale, deputato a seguire il bambino dimesso ed i suoi familiari. |
Art. 12. 1. Al familiare che assiste costantemente il bambino oncoemopatico nell'ospedale Salesi di Ancona e/o a domicilio, la Regione riconosce specifici rimborsi, provvidenze economiche e sociali anche [...] |
Art. 13. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimati in: |
§ 3.1.36 - Legge Regionale 28 giugno 1993 n. 16.
Istituzione del servizio di Oncoematologia Pediatrica all'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona.
(B.U. 2 luglio 1993, n. 43).
1. La presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento del servizio regionale di oncoematologia pediatrica, per potenziare le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei bambini affetti da tumori e leucemia.
1. Compito del servizio di cui all'articolo 1 è l'organizzazione ed il miglioramento delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione medico-sociale in campo oncoematologico pediatrico. Esso in particolare:
a) provvede all'inquadramento diagnostico ed all'applicazione dei protocolli terapeutici;
b) coordina il follow-up dei pazienti per il controllo degli effetti collaterali precoci e tardivi;
c) promuove l'attività di ricerca nel campo dell'oncoematologia pediatrica ed elabora protocolli diagnostici e terapeutici;
d) promuove e propone gli interventi di assistenza sociale al bambino, ospedalizzato o al proprio domicilio, ed alle famiglie, curando con le strutture sociali, di volontariato e di associazionismo familiare, il reinserimento in collettività dei piccoli pazienti e dell'intero nucleo familiare;
e) provvede al monitoraggio epidemiologco nel territorio;
f) promuove, anche con il concorso del volontariato e
dell'associazionismo familiare, l'aggiornamento e la qualificazione del
personale coinvolto nell'assistenza dei bambini affetti da neoplasia.
1. Il servizio di oncoematologia pediatrica è gestito dalla USL 12 nell'ambito della divisione di pediatria convenzionata con l'università, presso l'ospedale "Salesi" di Ancona, come servizio collegato con le strutture mediche ospedaliere e, su base dipartimentale, con le strutture sanitarie del territorio.
1. Il servizio regionale di oncoematologia pediatrica istituito nell'ambito dell'Azienda ospedaliera Salesi di Ancona, è così strutturato:
a) settore di degenza, dotato di otto posti letto compreso il day hospital, in parte attrezzato con bassa contaminazione microbica;
b) spazi per le attività ludiche dei bambini oncoemopatici ospedalizzati;
c) spazio comune per un ricovero dignitoso e confortevole per il bambino e chi lo assiste.
1. L'organico del servizio di oncoematologia pediatrica è costituito da tre medici di primo livello dirigenziale di cui all'articolo 15, comma 3, del
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 15 del
3. L'aiuto di cui al comma 2, nell'ambito dell'organico della clinica pediatrica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto 30 gennaio 1982 (specializzazione in pediatria) ed ha funzioni di coordinamento.
1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge, la USL 12 si avvale della collaborazione e dell'aiuto delle associazioni delle famiglie dei bambini affetti da leucemia o tumore e delle associazioni di volontariato, nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 45 della
1. Ad ogni posto letto, per la degenza del bambino oncoemopatico nell'ambito del suddetto servizio di oncoematologia pediatrica, ne è previsto uno per il genitore che assiste, ricoverando, di norma, in ogni camera un solo paziente.
1. La comunicazione della diagnosi ai genitori da parte del medico curante, come di ogni altra notizia inerente il decorso della malattia del bambino, deve coinvolgere lo psicologo e/o l'assistente sociale.
1. Il personale medico e sociale seguono, scambiandosi reciproche informazioni, lo stato dell'intero nucleo familiare, ciascuno secondo il proprio campo specialistico specifico, concorrendo alla completa attuazione della cosiddetta assistenza globale. Predispongono e promuovono quanto utile e necessario al mantenimento e al raggiungimento dell'equilibrio fisiologico e psichico del bambino e dei suoi familiari, avvalendosi anche dell'intervento dei volontari.
1. Il personale sociale ed i volontari curano e promuovono il continuo collegamento con il personale periferico sociale, deputato a seguire il bambino dimesso ed i suoi familiari.
1. Al familiare che assiste costantemente il bambino oncoemopatico nell'ospedale Salesi di Ancona e/o a domicilio, la Regione riconosce specifici rimborsi, provvidenze economiche e sociali anche in occasione delle periodiche visite di controllo, se la famiglia risiede fuori della città di Ancona.
2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:
a) rimborso totale delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza.
La misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi, è pari a 1/5 del costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;
b) rimborso nella misura massima del 70% delle spese di soggiorno nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate.
3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute anche ai familiari dei bambini ricoverati presso la divisione di ematologia della USL 3 di Pesaro.
4. Le unità sanitarie locali di residenza dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti dai precedenti commi dietro presentazione della relativa documentazione.
5. La giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali da parte delle unità sanitarie locali, provvede al rimborso delle spese sostenute.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono stimati in:
a) lire 733.686.859 per spese relative al potenziamento degli organici di personale del servizio;
b) lire 200 milioni per gli interventi di cui all'articolo 12.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, lettera a), si provvede mediante impiego di quota parte del fondo sanitario nazionale per il finanziamento di spese di parte corrente.
3. Per la copertura delle spese di cui al comma 1, lettera b), pari a lire 200 milioni, si provvede per l'anno 1993, mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo 5100101 del bianco per l'anno 1993, partita 4 dell'elenco 1.
4. Per l'onere di lire 200 milioni relativo a ciascuno degli anni 1994 e 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 4 elenco 1.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, lettera b), del presente articolo sono iscritte a carico del capitolo 4222131 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 con la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi ai familiari che assistono l'oncoemopatico", lire 200 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 sono ridotti di lire 200 milioni.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 14 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della