Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 23/06/2009 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Comitato regionale dei consumatori e degli utenti) |
Art. 3. (Funzioni del comitato regionale dei consumatori e degli utenti) |
Art. 4. (Registro regionale delle associazioni dei consumatori) |
Art. 5. (Sportello del consumatore) |
Art. 6. (Informazione del consumatore utente e formazione) |
Art. 7. (Contributi alle associazioni dei consumatori) |
Art. 8. (Fondo unico per i consumatori ed utenti) |
Art. 9. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 10. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 11. (Abrogazione) |
§ 4.7.55 - L.R. 23 giugno 2009, n. 14.
Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti
(B.U. 2 luglio 2009, n. 63)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e di servizi, tutela i loro diritti ed interessi, promuove la cultura del consumo responsabile e favorisce ogni forma di associazionismo fra i consumatori e gli utenti.
2. La Regione, in conformità con la normativa comunitaria e statale e nell’esercizio delle funzioni di competenza, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
b) la tutela e la promozione della sicurezza, igienicità e qualità dei prodotti, della sicurezza e qualificazione dei processi produttivi, della salvaguardia dell’ambiente, della valorizzazione del paesaggio;
c) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori, favorendo lo sviluppo di una cultura della correttezza e dell’equità nei rapporti contrattuali;
d) la promozione, lo sviluppo e il riconoscimento dell’associazionismo libero, volontario e democratico fra i consumatori e gli utenti, dell’aggregazione e del coordinamento delle associazioni tra di loro e con organismi analoghi interregionali, nazionali ed europei, anche ai fini dell’adozione di iniziative e progetti coordinati o comuni;
e) la promozione della formazione e dell’informazione dei consumatori e degli utenti, anche in funzione dello sviluppo di un rapporto socio economico più consapevole e influente con gli attori della produzione, della distribuzione e dei servizi.
Art. 2. (Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, è istituito presso la struttura competente della Giunta regionale il comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato comitato, composto:
a) dall’assessore regionale competente in materia o un suo delegato, che lo presiede;
b) dal dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;
c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori iscritta nel registro di cui all’articolo 4;
d) da un rappresentante dell’Unione regionale delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura.
2. Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere c) e d), viene designato un supplente.
3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta dell’Assemblea legislativa regionale.
4. Il comitato è comunque costituito, qualora sia designata almeno la metà dei componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), entro il termine assegnato.
5. Qualora, dopo la costituzione del comitato, nuove associazioni vengano iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4, oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco annuale aggiornato, provvede a modificare la composizione del comitato.
6. Il comitato si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Alle sedute del comitato possono assistere i consiglieri regionali.
8. Il comitato entro tre mesi dalla prima seduta approva un regolamento per il suo funzionamento.
9. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dalla struttura regionale competente.
10. La partecipazione al comitato è gratuita.
Art. 3. (Funzioni del comitato regionale dei consumatori e degli utenti)
1. Il comitato, in particolare:
a) esprime, ove richiesto, pareri su proposte di legge e atti di programmazione che coinvolgono gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) propone alla Giunta regionale l’effettuazione di indagini, studi e ricerche utili alla qualificazione dei consumi, all’orientamento dei consumatori e iniziative per favorire l’associazionismo dei consumatori ed utenti;
c) promuove iniziative di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell’Unione europea;
d) propone azioni coordinate con imprese e pubbliche amministrazioni per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi;
e) promuove forme di consultazione con le rappresentanze delle imprese, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali su tematiche inerenti beni o servizi;
f) sostiene iniziative a tutela di interessi collettivi o diffusi avanti alle autorità garanti o di vigilanza.
2. Per lo svolgimento della propria attività il comitato, può avvalersi dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAM), dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche e delle Aziende sanitarie locali, richiedendo, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge, nonché della collaborazione delle Camere di commercio, dei Comuni, dei Centri di assistenza tecnica, nonché di enti, di centri di ricerca specializzati, di istituti universitari, ovvero di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.
Art. 4. (Registro regionale delle associazioni dei consumatori)
1. E’ istituito presso la struttura regionale competente, il registro regionale delle associazioni dei consumatori e utenti al quale possono iscriversi le associazioni che abbiano un’effettiva rappresentanza sociale e una organizzazione a livello regionale e decentrata nel territorio in almeno tre province.
2. La Giunta regionale determina i requisiti e le modalità per l’iscrizione e la cancellazione, prevedendo, in particolare, che la perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione determini la cancellazione dell’associazione dall’elenco.
3. Il registro è aggiornato annualmente e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 5. (Sportello del consumatore)
1. Presso la Giunta regionale è istituito lo “sportello regionale del consumatore” allo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazione e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali attinenti alla tutela dei consumatori.
2. Lo sportello è gestito congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4, sulla base di apposita convenzione con la Regione.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le associazioni dei consumatori inviano al servizio regionale competente un programma di gestione del servizio con le iniziative specifiche da attuare nell’ambito dell’attività dello sportello.
Art. 6. (Informazione del consumatore utente e formazione)
1. La Giunta regionale, anche su proposta del comitato di cui all’articolo 2, attua progetti volti ad una corretta informazione e sensibilizzazione dei consumatori e utenti.
2. Per l’attività di educazione e formazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale d’intesa con il comitato di cui all’articolo 2, predispone programmi di educazione al consumo per il personale docente, per i giovani in età scolare e nell’ambito dell’educazione permanente. I programmi e le attività di educazione al consumo fanno parte degli interventi educativi di competenza regionale in ambito curricolare scolastico.
3. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, favorisce la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti interessati sulle materie di maggior rilievo agli effetti della tutela e della promozione dei diritti dei consumatori ed utenti.
4. Per la realizzazione dei progetti e degli interventi di cui al presente articolo, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con le associazioni dei consumatori e utenti iscritte al registro di cui all’articolo 4.
Art. 7. (Contributi alle associazioni dei consumatori)
1. La Regione concede contributi alle associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 4:
a) per la funzionalità e l’organizzazione delle associazioni medesime finalizzate alla informazione, assistenza, consulenza e formazione dei cittadini consumatori utenti;
b) per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti rientranti nelle finalità di cui all’articolo 1.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità:
a) per la concessione dei contributi dando priorità ad interventi di carattere unitario e coordinato;
b) per la revoca dei contributi individuando i casi che comportano l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti per l’anno successivo o la sospensione dell’iscrizione al registro di cui all’articolo 4;
c) per la rendicontazione annuale delle attività svolte dalle associazioni, al fine del monitoraggio e della conoscenza dei risultati conseguiti.
Art. 8. (Fondo unico per i consumatori ed utenti)
1. E’ istituito il fondo unico per i consumatori e gli utenti finalizzato a sostenere e a incrementare le attività di cui alla presente legge.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse europee, statali e regionali destinate al settore.
3. La Giunta regionale determina le modalità di riparto del fondo tra gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 destinando fino ad un massimo del 30 per cento delle risorse disponibili ai contributi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).
Art. 9. (Disposizioni finanziarie)
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse statali e regionali.
2. A decorrere dall’anno 2010, l’entità della spesa regionale sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge sono iscritte nelle seguenti UPB: 3.17.05 e 3.17.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2010 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.
Art. 10. (Disposizioni transitorie e finali)
1. In fase di prima applicazione il comitato di cui all’articolo 2 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le associazioni dei consumatori, iscritte al registro di cui all’articolo 4 della
Art. 11. (Abrogazione)
1. La