§ 2.1.10 - Legge Regionale 26 giugno 1986 n. 19.
Norme per l'inquadramento del personale proveniente dalle opere universitarie e messo a disposizione della Regione Marche ai sensi del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:26/06/1986
Numero:19


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 


§ 2.1.10 - Legge Regionale 26 giugno 1986 n. 19. [1]

Norme per l'inquadramento del personale proveniente dalle opere universitarie e messo a disposizione della Regione Marche ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

(B.U. n. 70 del 30 luglio 1986).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     E' istituito il ruolo nominativo regionale del personale degli Ersu.

     La consistenza numerica del ruolo regionale è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche degli Ersu.

     L'organizzazione amministrativa degli uffici e la pianta organica di ciascun Ersu sono proposte dai rispettivi consigli di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed approvate con legge regionale.

     La pianta organica provvisoria di ogni Ersu è data dalla somma dei posti risultanti dalle operazioni di inquadramento, effettuate ai sensi della presente legge, del personale in servizio presso l'Ersu medesimo.

     La consistenza numerica provvisoria del ruolo nominativo regionale è di numero 518 unità ripartite in livelli funzionali secondo le risultanze dell'inquadramento.

 

     Artt. 3. - 4. [3]

 

 

     Art. 5.

     (p.m.)

 

     Art. 6. [2]

 

     Art. 7. [2]

 

     Art. 8. [2]

 

     Art. 9. [2]

 

     Art. 10. [2]

 

     Art. 11.

     Ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, il personale delle opere universitarie, inquadrato a norma della presente legge, è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali (INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL).

     (p.m.)

 

     Art. 12.

     (p.m.)

 

     Art. 13. [2]

 

     Art. 14. [2]

 

     Art. 15. [2]

 

 

TABELLA

(Omissis) [4]

 

 


[1] Modificata dalla L.R. 4 novembre 1988 n. 42. Abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 febbraio 2017, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[3] Articoli abrogati dall'art. 46 della L.R. 2 settembre 1996, n. 38.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[4] Tabella abrogata dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.