§ 1.7.7 - Legge Regionale 31 ottobre 1994, n. 44.
Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività Amministrativa Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:31/10/1994
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Responsabilità dei procedimenti.
Art. 3.  Termini.
Art. 4.  Presentazione di domande e istanze.
Art. 5.  Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico.
Art. 6.  Programmi e piani.
Art. 7.  Provvedimenti a carattere puntuale.
Art. 8.  Accordi sostitutivi e provvedimenti finali.
Art. 9.  Conferenza dei servizi.
Art. 10.  Accordi organizzativi.
Art. 11.  Pareri e intese.
Art. 12.  Accertamenti tecnici.
Art. 13.  Autocertificazioni e accertamenti d'ufficio.
Art. 14.  Denunce sostitutive, silenzio accoglimento.
Art. 15.  Obbligo di identificazione.
Art. 16.  Disposizioni finali.
Art. 17.  Modificazioni delle leggi regionali.
Art. 17 bis.  Norma transitoria.
Art. 18.  Regolamento interno della giunta regionale.


§ 1.7.7 - Legge Regionale 31 ottobre 1994, n. 44.

Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività Amministrativa Regionale.

(B.U. 8 novembre 1994, n. 106).

 

CAPO I

Principi

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1. L'attività amministrativa della Regione e degli enti e delle aziende dipendenti, in conformità ai principi dello Statuto e della legge 7 agosto 1990 n. 241, è svolta secondo criteri di semplicità, economicità e tempestività con l'osservanza delle sole modalità stabilite dalla presente legge e dalle altre disposizioni di legge e regolamento che disciplinano i singoli procedimenti.

     2. I procedimenti amministrativi non possono essere aggravati se non per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto motivato del dirigente del servizio responsabile.

     3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito a norma dell'articolo 3.

     4. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 3 della legge 241/1990.

     5. Le norme della presente legge si applicano altresì all'attività amministrativa degli enti territoriali della regione nell'esercizio delle funzioni, attribuite o delegate nelle materie di competenza regionale propria o delegata, salve le disposizioni più favorevoli dei rispettivi statuti e regolamenti.

 

     Art. 2. Responsabilità dei procedimenti. [1]

     1. Il direttore di dipartimento, in collaborazione con la struttura competente in materia di organizzazione, determina per ogni tipo di procedimento la struttura responsabile fissando, ove non già determinati per legge o regolamento, i termini entro cui i procedimenti devono concludersi.

     2. Il dirigente della struttura individua quale responsabile del procedimento un dipendente di categoria non inferiore alla "D"; in mancanza di tale individuazione è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla struttura competente. Il responsabile del procedimento assolve ai compiti di cui alla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e agli altri compiti previsti dalla presente legge.

     3. Le determinazioni di cui al comma 1 sono pubblicate su apposito numero del Bollettino ufficiale della Regione e poste a conoscenza del pubblico negli ulteriori modi stabiliti dalla Giunta regionale.

     4. I dipendenti regionali che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutive rispondono della regolarità delle operazioni svolte secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 3. Termini.

     1. [2].

     2. In tutti i casi in cui l'organo competente ad adottare il provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento la giunta regionale fissa altresì il termine intermedio entro il quale questi deve far pervenire lo schema di provvedimento o di atto all'organo regionale competente per l'adozione.

     3. Ove nel corso del procedimento intervengano con propri atti una o più commissioni consiliari il termine per l'adempimento degli atti stessi è di trenta giorni, salva diversa disposizione stabilita dal Regolamento interno del consiglio. Ove il procedimento si concluda con una deliberazione del consiglio, il termine finale nonché i termini per l'adempimento degli atti intermedi, sono stabiliti dal consiglio regionale su proposta della giunta.

     4. Ove nel corso del procedimento intervengano con propri atti uno o più enti territoriali della regione od altri enti e amministrazioni pubbliche operanti nelle materie di competenza regionale, i termini intermedi per il compimento degli atti relativi sono altresì stabiliti dalla giunta regionale.

     5. Nel caso in cui nel procedimento debbano intervenire atti di altre amministrazioni, che operano al di fuori delle materie di competenza regionale, i termini si intendono decorrere dalla scadenza del termine previsto per il compimento di tali atti o, in mancanza, dalla comunicazione degli stessi.

     6. Per gli atti di competenza di enti e aziende dipendenti dalla Regione i termini che non siano già stabiliti da leggi o da regolamenti sono determinati dalla giunta regionale su proposta dell'organo di amministrazione di ciascun ente o azienda.

     7. Le determinazioni dei termini adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche nei modi previsti dall'articolo 2, comma 3.

     8. Nel caso in cui non sia stato determinato a norma del presente articolo alcun termine, il termine finale a norma dell'articolo 58 dello Statuto è fissato in novanta giorni e quello intermedio per il responsabile del procedimento in sessanta giorni.

 

     Art. 4. Presentazione di domande e istanze.

     1. Gli uffici che ricevono direttamente domande, istanze o altri documenti rilasciano ricevuta, con l'attestazione della data, anche sotto forma di visto, sulle copie o rilasciano fotocopie timbrate.

     2. Salva diversa disposizione di legge o di regolamento, le domande e le istanze possono essere presentate anche a mezzo del servizio postale.

     3. Le domande e le istanze si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla base della data di spedizione mediante plico raccomandato, che sono state consegnate all'ufficio postale entro i termini previsti.

     4. Le domande e le istanze rivolte ad organo della stessa amministrazione diverso da quello competente, o pervenute a struttura diversa da quella competente a riceverle, non possono essere dichiarate inammissibili per tale motivo e sono trasmesse d'ufficio all'organo o alla struttura rispettivamente competente.

 

     Art. 5. Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico.

     1. Salvo quando non vi abbiano già provveduto le singole leggi di settore, sono predeterminati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. L'adozione dei predetti provvedimenti compete ai dirigenti dei servizi.

     2. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal Consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri e le modalità di cui al comma 1, mentre sono adottati dai dirigenti delle strutture organizzative competenti i singoli provvedimenti attuativi [3].

     3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2 i dirigenti si attengono agli indirizzi generali della giunta regionale ed alle direttive del componente della giunta regionale competente.

     4. I criteri e le modalità generali per i programmi di investimenti degli enti locali sono determinati con le procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46.

     5. Le determinazioni dei criteri e delle modalità adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche nei modi di cui all'articolo 2, comma 3.

     6. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui ai commi precedenti deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

     7. Sono abrogate le norme regionali che prevedono nei piani e programmi regionali, da approvarsi dal consiglio regionale, l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e degli ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.

 

CAPO II

Partecipazione

 

     Art. 6. Programmi e piani.

     1. La partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti pubblici e privati alla formazione dei programmi e piani regionali è disciplinata, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, dalla legge sulle procedure della programmazione e dalle altre leggi di programmazione di settore e di pianificazione territoriale e urbanistica.

 

     Art. 7. Provvedimenti a carattere puntuale.

     1. L'avvio dei procedimenti relativi a Provvedimenti a carattere puntuale è comunicato dal responsabile del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbano intervenire, nonché agli altri soggetti individuati o facilmente individuabili nei confronti dei quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

     2. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e, se necessario, sulla stampa diffusa a livello locale.

     3. Ove sussistano ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, si può prescindere dalla relativa comunicazione di avvio, esplicitandone i motivi nell'atto finale.

     4. La comunicazione indica il servizio, l'oggetto del procedimento, il responsabile dello stesso e l'ufficio del servizio nel quale si può prendere visione degli atti, nonché il termine stabilito per la conclusione del procedimento medesimo.

     5. Anche prima delle previste comunicazioni il responsabile del procedimento ha facoltà di promuovere provvedimenti cautelari qualora lo richiedano ragioni di necessità ed urgenza per la salvaguardia del pubblico interesse. Per ciascun provvedimento autorizzativo di impianti per la produzione energetica che per potenza non sono assoggettabili a Valutazione di impatto ambientale e/o screening, l’Assessore all’ambiente è altresì obbligato ad organizzare incontri pubblici informativi e partecipativi, adeguatamente promossi, presso le istituzioni locali e le comunità coinvolte [4].

     6. La giunta regionale per ciascun servizio individua in un unico ufficio per il ricevimento del pubblico e per la presa visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati.

     7. Nell'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento di cui agli articoli 9 e 10 della legge 241/1990 gli interessati possono farsi rappresentare per singoli atti da persona da essi delegata per iscritto.

     8. L'intervento di cui al predetto articolo 9 e la presentazione di memorie e documenti di cui alla lettera b) del medesimo articolo 10 sono ammessi fino a dieci giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento.

 

     Art. 8. Accordi sostitutivi e provvedimenti finali.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le singole leggi regionali prevedono i casi in cui determinati provvedimenti possono essere sostituiti da accordi con gli interessati.

     2. Il provvedimento finale è immediatamente comunicato a ciascuno dei destinatari a cura del responsabile del procedimento con l'indicazione dei mezzi di impugnazione ammissibili e dei relativi termini.

 

CAPO III

Semplificazione

 

     Art. 9. Conferenza dei servizi.

     1. Il dirigente del servizio competente, convoca, su richiesta del responsabile del procedimento, quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, la conferenza dei servizi e uffici interessati. Le conferenze sono, in ogni caso, indette qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri servizi o uffici dell'amministrazione regionale. Le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti [5].

     2. Quando nella conferenza sia prevista l'unanimità e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal presidente della giunta, previa deliberazione della stessa.

     3. Il dirigente del servizio competente, su richiesta del responsabile del procedimento, indice altresì la conferenza di servizi, con l'osservanza di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando si rende necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di amministrazioni diverse da quella regionale o si rende opportuno effettuare un esame contestuale di interessi pubblici affidati alla cura di amministrazioni diverse da quella regionale.

     4. Restano salve le disposizioni di leggi speciali concernenti le conferenze di servizi relative a singoli procedimenti.

     5. In tutti i casi in cui le leggi o i regolamenti prevedono che commissioni, comitati, consulte, conferenze o altri organismi regionali costituiti nell'ambito dei servizi della giunta regionale siano presieduti da un componente della giunta o del consiglio regionale, questi può delegare la presidenza ad un altro membro della giunta o del consiglio, ad un altro membro dell'organismo di cui fa parte ovvero ad un dirigente del servizio competente per materia.

 

     Art. 10. Accordi organizzativi.

     1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 9, quando si rende necessario concludere accordi con altre amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, vi provvede il presidente della Regione, previa deliberazione conforme della giunta regionale in conformità alle previsioni delle leggi e dei programmi regionali e, nelle ipotesi ivi previste, dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sugli accordi di programma.

 

     Art. 11. Pareri e intese.

     1. In tutti i casi in cui le leggi prevedono il parere o l'intesa di una o più commissioni consiliari su atti da deliberarsi dalla giunta regionale, il parere o l'intesa sono resi non oltre il termine stabilito ai sensi del comma 3 dell'articolo 3. Il termine può essere sospeso per una sola volta per chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

     2. Scaduto inutilmente il predetto termine, la giunta regionale può deliberare indipendentemente dall'acquisizione del parere o dell'intesa.

     3. In tutti i casi di pareri da rendersi da organi amministrativi, l'organo regionale competente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, ove questo non sia comunicato nel termine stabilito dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ovvero, in mancanza, nel termine di sessanta giorni.

     4. Nel termine di cui al comma 3 l'organo al quale spetta rendere il parere può rappresentare, per una sola volta, esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, in considerazione della natura della questione, di rispettare il termine ordinariamente stabilito. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla ricezione da parte dell'organo stesso delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nel caso di pareri da rendersi da organi non regionali preposti alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.

     6. Sono abrogate le norme regionali che prevedono i pareri o l'intesa di una o più commissioni consiliari su atti da deliberarsi dalla giunta regionale in materia di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.

 

     Art. 12. Accertamenti tecnici.

     1. Nei casi e nei limiti di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, spetta al responsabile del procedimento richiedere gli accertamenti ad altri organi, enti e istituti, in sostituzione di quelli previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

 

     Art. 13. Autocertificazioni e accertamenti d'ufficio.

     1. Alla ricezione delle autocertificazioni e degli altri atti e documenti da parte degli interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, provvedono gli uffici di ciascun servizio individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6.

     2. La giunta regionale con propria deliberazione impartisce ai predetti uffici le istruzioni dirette alla più sollecita applicazione della legge 15/1968 e adotta le misure organizzative necessarie, in particolare di carattere informatico, per consentire ai responsabili del procedimento l'agevole e spedito svolgimento degli accertamenti d'ufficio ad essi spettanti.

 

     Art. 14. Denunce sostitutive, silenzio accoglimento.

     1. Con regolamento regionale, da adottarsi su proposta della giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati nelle materie di competenza regionale i casi in cui, a norma dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività subordinata ad atto autorizzativo, secondo le leggi vigenti, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa, da parte dell'interessato, all'organo regionale o locale competente.

     2. Con regolamento regionale, da adottarsi su proposta della giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati, nelle materie di competenza regionale, i casi e i modi in cui la domanda di rilascio di un atto autorizzativo, al quale sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta, a norma dell'articolo 20 della legge 241/1990, qualora entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 3 il relativo atto non sia comunicato all'interessato.

 

     Art. 15. Obbligo di identificazione.

     1. I funzionari e i dipendenti della Regione aventi contatto con il pubblico devono essere immediatamente identificabili mediante l'esposizione del cartellino di riconoscimento personale.

 

     Art. 16. Disposizioni finali.

     1. Le comunicazioni previste dalla presente legge si intendono perfezionate al momento della consegna del plico raccomandato all'indirizzo indicato dall'interessato.

 

     Art. 17. Modificazioni delle leggi regionali.

     1. Il secondo comma dell'articolo 92 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 14 gennaio 1992, n. 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il primo comma dell'articolo 53 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Il quarto comma dell'articolo 53 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, così come sostituito dall'articolo 19 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46 è abrogato.

     5. Il primo comma dell'articolo 111 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, così come sostituito dall'articolo 19 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17 bis. Norma transitoria. [6]

     1. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge, continuano ad essere approvati dal consiglio regionale, secondo la legislazione precedentemente in vigore, i piani e programmi le cui proposte siano state presentate dalla giunta regionale entro il 31 dicembre 1994.

 

     Art. 18. Regolamento interno della giunta regionale.

     1. La giunta regionale determina con regolamento interno le modalità di proprio funzionamento.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[2] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[3] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

[4] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[5] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1994, n. 48.