§ 1.7.5 - Legge Regionale 14 gennaio 1992 n. 2.
Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell'attività amministrativa regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:14/01/1992
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Diritto di accesso.
Art. 2.  Documenti amministrativi.
Art. 3.  Esercizio del diritto di accesso.
Art. 4.  Pubblicazione d'ufficio.
Art. 5.  Disposizioni attuative e finali.
Art. 6.  Commissione per la trasparenza.
Art. 7.  Abrogazioni.


§ 1.7.5 - Legge Regionale 14 gennaio 1992 n. 2.

Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell'attività amministrativa regionale.

(B.U. 23 gennaio 1992, n. 7).

 

Art. 1. Diritto di accesso.

     1. E' riconosciuto, a norma dell'articolo 57 dello Statuto, a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, il diritto di accesso agli atti amministrativi con efficacia esterna della Regione, degli enti e aziende dipendenti e dei concessionari di pubblici servizi regionali.

     2. E' riconosciuto altresì, a norma del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli altri documenti amministrativi dei medesimi soggetti secondo quanto previsto dalla presente legge.

     3. Le norme della presente legge si applicano anche agli atti e ai documenti amministrativi relativi alle funzioni, attribuite o delegate agli enti territoriali nelle materie di competenza regionale propria o delegata, salve le eventuali disposizioni più favorevoli degli statuti e regolamenti dei singoli enti.

 

     Art. 2. Documenti amministrativi.

     1. E' considerato documento amministrativo ai fini del presente articolo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1 o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa di queste.

     2. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti coperti dal segreto sulla base di espressa disposizione di legge, nonché i documenti la cui conoscenza possa pregiudicare le esigenze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     3. Sono inoltre esclusi i documenti la cui conoscenza possa pregiudicare la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, fermo restando per gli interessati il diritto di visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

     4. Non è ammesso inoltre l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione.

     5. Con decreto del presidente della giunta regionale può essere altresì differito l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

     6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale da adottarsi su proposta della giunta regionale, sono individuate le categorie di documenti sottratte all'accesso per le esigenze di cui ai commi 2 e 3. Con il medesimo regolamento sono adottate le misure tecniche necessarie per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al comma 3.

 

     Art. 3. Esercizio del diritto di accesso.

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato soltanto, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, al rimborso del costo di riproduzione nella misura determinata con deliberazione della giunta regionale, purché tale costo sia superiore alle lire mille [1].

     2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata salvo che per gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 1. Essa è presentata agli uffici costituiti presso ciascun servizio a norma del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale sulle norme concernenti la democratizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa regionale, anche tramite gli sportelli informativi costituiti a norma dell'articolo 37 della L.R. 30/1990.

     3. Il rilascio della copia degli atti e dei documenti è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il dirigente del servizio, in caso di forza maggiore, può disporre che il rilascio venga posticipato di un periodo congruo ulteriore, e comunque non superiore a sessanta giorni, dandone comunicazione ai richiedenti.

     4. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 e sono decisi, con atto motivato, dal dirigente del servizio, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.

     5. I soggetti richiedenti possono ricorrere al difensore civico della Regione in tutti i casi in cui venga escluso o limitato il loro diritto di accesso. Il ricorso al difensore civico non esclude quello al tribunale regionale amministrativo, come previsto dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 241/1990.

     6. Le richieste di accesso ai documenti e agli atti formati o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa dalle strutture organizzative decentrate della Regione sono presentate ai responsabili delle strutture medesime che vi provvedono nei termini e nei modi indicati nel presente articolo.

     7. Il sistema informativo regionale costituisce lo strumento fondamentale per assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione.

 

     Art. 4. Pubblicazione d'ufficio.

     1. Sono pubblicati d'ufficio nel bollettino ufficiale della Regione tutti gli atti contenenti programmi, direttive, istruzioni, circolari e ogni altra determinazione di interesse generale circa l'organizzazione, le competenze, gli obiettivi e i procedimenti dell'amministrazione o nei quali si determina l'interpretazione di norme o si dettano disposizioni per l'applicazione delle stesse.

     2. Sono altresì pubblicati per estratto nel bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto, tutti i restanti atti amministrativi della Regione nelle forme previste dall'articolo 10 della L.R. 10 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni.

     3. Con la pubblicazione di cui al comma 1 si intende assolto il diritto d'accesso. La giunta regionale individua peraltro un ufficio presso il servizio segreteria e affari generali dove siano accessibili e consultabili gli atti pubblicati.

     4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta presenta al consiglio regionale una proposta di regolamento per disciplinare la pubblicazione degli atti nel bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. Disposizioni attuative e finali.

     1. La giunta regionale adotta tutte le misure organizzative, in particolare a carattere informatico, per consentire la più sollecita ed efficace attuazione del diritto all'accesso.

     2. Gli enti e le aziende dipendenti nonché i concessionari di pubblici servizi regionali adottano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni organizzative per l'attuazione del diritto all'accesso in conformità a quanto disposto dalla presente legge. Tali disposizioni sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione e poste a disposizione del pubblico nei modi indicati dall'articolo 4.

     3. Per gli enti territoriali provvedono gli organi e i servizi competenti a norma dei rispettivi statuti e regolamenti.

     4. La presente legge si applica anche agli atti e documenti formati o utilizzati ai fini dell'attività amministrativa di competenza del consiglio regionale e del suo ufficio di presidenza, intendendosi sostituiti alla giunta regionale l'ufficio di presidenza e al presidente della giunta il presidente del consiglio.

 

     Art. 6. Commissione per la trasparenza. [2]

     [1. E' istituita presso la presidenza del consiglio regionale la commissione "per la trasparenza dell'attività amministrativa della Regione".

     2. La commissione è nominata con decreto del presidente del consiglio regionale ed è composta

     a) dal presidente della commissione affari istituzionali del consiglio regionale, che la presiede;

     b) dal vicepresidente della commissione affari istituzionali del consiglio regionale;

     c) dall'assessore al personale;

     d) dal dirigente del servizio segreteria e affari generali della giunta regionale;

     e) dal dirigente del servizio del sistema informativo del consiglio regionale con funzioni di segretario.

     3. La commissione vigila sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'attività dell'amministrazione regionale e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione e sulla attuazione delle norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale. La commissione può disporre indagini sull'operato degli uffici e può richiedere l'attivazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale inadempiente; redige una relazione annuale che comunica ai presidenti del consiglio e della giunta regionale e al difensore civico.]

 

     Art. 7. Abrogazioni.

     1. L'articolo 48 della L.R. 1 giugno 1980, n. 47, è abrogato.

     2. L'articolo 47 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Al primo comma dell'articolo 58 della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, sono aggiunte le seguenti lettere:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 44.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.