Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 21/04/1987 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Informazione ambientale). |
Art. 1 bis. (Accesso all'informazione ambientale). |
Art. 1 ter. (Diffusione dell'informazione ambientale). |
§ 1.7.4 - Legge Regionale 21 aprile 1987, n. 19.
Norme per il libero accesso all'informazione ambientale.
(B.U. 27 aprile 1987, n. 44)
Art. 1. (Informazione ambientale). [1]
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e in attuazione della
a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
b) i fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
c) gli atti legislativi e amministrativi, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività, che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;
d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
e) le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);
f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).
2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.
Art. 1 bis. (Accesso all'informazione ambientale). [2]
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
2. Il diritto di accesso è negato nei casi previsti dall'articolo 5 del
3. Gli enti e le agenzie dipendenti dalla Regione, le autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato e quelle in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché l'autorità di bacino regionale e le aziende del servizio sanitario regionale adottano disposizioni organizzative per l'attuazione dell'informazione ambientale in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
Art. 1 ter. (Diffusione dell'informazione ambientale). [3]
1. L'informazione ambientale deve essere sistematicamente resa disponibile, diffusa e aggiornata, in modo da garantire al pubblico una facile e progressiva fruibilità.
2. L'informazione ambientale comprende almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
b) i piani e i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica;
d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;
g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.
3. La Giunta regionale ed i soggetti di cui all'articolo 1 bis, comma 3, adottano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilità e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.
[1] L'originario art. unico è stato così sostituito dagli attuali artt. 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 della
[2] L'originario art. unico è stato così sostituito dagli attuali artt. 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 della
[3] L'originario art. unico è stato così sostituito dagli attuali artt. 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 della