Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale, giunta regionale - regolamento interno |
Data: | 16/12/2008 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Modifiche alla l.r. 19/1987) |
Art. 3. (Modifiche alla l.r. 18/2004) |
Art. 4. (Acquisti verdi) |
Art. 5. (Attuazione della direttiva 2006/54/CE) |
Art. 6. (Modifiche alla l.r. 41/1994) |
Art. 7. (Modalità) |
Art. 8. (Risorse genetiche vegetali) |
Art. 9. (Zootecnia biologica) |
§ 1.2.19 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 36.
Legge comunitaria regionale 2008
(B.U. 24 dicembre 2008, n. 119)
Art. 1. (Oggetto)
1. La Regione, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e in attuazione della
a) 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
b) 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
c) 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
d) 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
e) 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre, relativa ai servizi nel mercato interno;
f) 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.
2. Con la presente legge, altresì, si provvede all’applicazione del
CAPO I
Attuazione della
Art. 2. (Modifiche alla
1. L'articolo unico della
"Art. 1 - (Informazione ambientale).
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e in attuazione della
a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
b) i fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
c) gli atti legislativi e amministrativi, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività, che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;
d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
e) le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);
f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).
2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.
Art. 1 bis - (Accesso all'informazione ambientale).
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
2. Il diritto di accesso è negato nei casi previsti dall'articolo 5 del
3. Gli enti e le agenzie dipendenti dalla Regione, le autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato e quelle in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché l'autorità di bacino regionale e le aziende del servizio sanitario regionale adottano disposizioni organizzative per l'attuazione dell'informazione ambientale in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
Art. 1 ter - (Diffusione dell'informazione ambientale).
1. L'informazione ambientale deve essere sistematicamente resa disponibile, diffusa e aggiornata, in modo da garantire al pubblico una facile e progressiva fruibilità.
2. L'informazione ambientale comprende almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
b) i piani e i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica;
d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;
g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.
3. La Giunta regionale ed i soggetti di cui all'articolo 1 bis, comma 3, adottano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilità e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche."
CAPO II
Attuazione della
Art. 3. (Modifiche alla
1. In attesa della revisione della normativa regionale in materia, alla
a) dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente:
“i bis) la trasmissione al Ministero competente dei dati necessari ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all’articolo 15, comma 3, lettere c) e c bis) del decreto.”;
b) al comma 3 dell’articolo 6, dopo le parole “comma 2”, sono aggiunte le parole “e 2 bis”;
c) il comma 2 dell’articolo 11 è abrogato;
d) al comma 3 dell’articolo 11 le parole: “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”;
e) al comma 2 dell’articolo 16 le parole “all’articolo 5, comma 3, lettera a),” sono soppresse.
CAPO III
Attuazione dell’articolo 26 della
Art. 4. (Acquisti verdi)
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia di appalti pubblici e in attuazione dell’articolo 26 della direttiva 2004/18/Ce, favorisce il ricorso agli acquisti verdi (green public procurement), in conformità a quanto previsto nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione approvato con
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il piano triennale per gli acquisti verdi.
3. In particolare, il piano triennale definisce:
a) le linee guida per l’introduzione dei criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori nell’ambito dell’amministrazione regionale, volti a conseguire l’obiettivo progressivo di almeno il 30 per cento di acquisti verdi al termine del primo triennio di operatività;
b) il sistema di monitoraggio degli acquisti, finalizzato alla verifica, con cadenza annuale, del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano;
c) le azioni di comunicazione dei contenuti del piano, con particolare riguardo alla sensibilizzazione degli enti locali in merito al ricorso ai criteri ambientali nelle procedure di appalto pubblico.
4. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione assembleare, con cadenza annuale, la relazione inerente il monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 3.
5. In sede di prima applicazione, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
CAPO IV
Attuazione della
Art. 5. (Attuazione della
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 54/2006 e in conformità al
2. La Regione dà attuazione agli articoli 21 e 26 della
3. La Regione, in attuazione degli articoli 29 e 30 della
a) favorisce l’integrazione di genere nell’attuazione delle proprie politiche, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 2 della
b) promuove progetti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro secondo quanto previsto all’articolo 24 della
c) garantisce la diffusione di informazioni e l’attuazione di progetti e buone prassi finalizzate al sostegno della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e accesso al lavoro.
Art. 6. (Modifiche alla
1. Nel titolo della
2. Agli articoli 1, comma 1; 2, comma 1, lettera a) e 5, comma 1, della
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della
“c bis) sostiene e incoraggia il dialogo sociale in attuazione dell’articolo 21 della
4. All’articolo 3, comma 1, della
5. All’articolo 4, comma 1, della
CAPO V
Attuazione della
Art. 7. (Modalità)
1. La Regione nel rispetto delle competenze statali in materia recepisce nell’ambito dell’ordinamento regionale la
a) la semplificazione amministrativa, mediante la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, privilegiando il potenziamento degli sportelli unici per le attività produttive e favorendone la gestione associata da parte dei Comuni;
b) il diritto all’informazione attraverso la messa in rete dei servizi per le imprese e delle procedure per l’accesso e l’esercizio delle attività, favorendo l’espletamento delle stesse per via elettronica.
2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, dispone il censimento dei procedimenti amministrativi regolati dalla normativa regionale per l’accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio, al fine della valutazione della conformità alle disposizioni della
CAPO VI
Attuazione della
Art. 8. (Risorse genetiche vegetali)
1. L’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), gestore del Repertorio regionale del patrimonio genetico ai sensi del
2. Al comma 8 dell’articolo 4 del
CAPO VII
Applicazione del
Art. 9. (Zootecnia biologica)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore dell’allevamento biologico, nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della
2. Alla rubrica dell’articolo 4 della
3. All’articolo 4, comma 1, della
4. L’articolo 15 della