§ 1.2.19 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 36.
Legge comunitaria regionale 2008


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale, giunta regionale - regolamento interno
Data:16/12/2008
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 19/1987)
Art. 3.  (Modifiche alla l.r. 18/2004)
Art. 4.  (Acquisti verdi)
Art. 5.  (Attuazione della direttiva 2006/54/CE)
Art. 6.  (Modifiche alla l.r. 41/1994)
Art. 7.  (Modalità)
Art. 8.  (Risorse genetiche vegetali)
Art. 9.  (Zootecnia biologica)


§ 1.2.19 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 36.

Legge comunitaria regionale 2008

(B.U. 24 dicembre 2008, n. 119)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La Regione, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche comunitarie), con la presente legge dispone l’attuazione nel territorio regionale delle seguenti direttive:

 

a) 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;

 

b) 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

 

c) 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

 

d) 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

 

e) 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre, relativa ai servizi nel mercato interno;

 

f) 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà.

2. Con la presente legge, altresì, si provvede all’applicazione del regolamento della Commissione 5 settembre 2008, n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

 

CAPO I

Attuazione della direttiva n. 2003/4/CE

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 19/1987)

1. L'articolo unico della l.r. 21 aprile 1987, n. 19 (Norme per il libero accesso all'informazione ambientale) è sostituito dai seguenti:

 

"Art. 1 - (Informazione ambientale).

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e in attuazione della direttiva CE del 28 gennaio 2003, n. 4, rende disponibile, a chiunque ne faccia richiesta e senza che il richiedente dichiari il proprio interesse, l'informazione ambientale da essa detenuta in qualunque forma, concernente, in particolare:

a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

b) i fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);

c) gli atti legislativi e amministrativi, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività, che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;

d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

e) le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);

f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).

2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

 

Art. 1 bis - (Accesso all'informazione ambientale).

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della direttiva 2003/4/CE, per la Regione l'informazione ambientale è fornita dalle strutture competenti individuate dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della direttiva medesima.

2. Il diritto di accesso è negato nei casi previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso al pubblico all'informazione ambientale).

3. Gli enti e le agenzie dipendenti dalla Regione, le autorità d'ambito in materia di servizio idrico integrato e quelle in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché l'autorità di bacino regionale e le aziende del servizio sanitario regionale adottano disposizioni organizzative per l'attuazione dell'informazione ambientale in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

 

Art. 1 ter - (Diffusione dell'informazione ambientale).

1. L'informazione ambientale deve essere sistematicamente resa disponibile, diffusa e aggiornata, in modo da garantire al pubblico una facile e progressiva fruibilità.

2. L'informazione ambientale comprende almeno:

a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;

b) i piani e i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica;

d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;

g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.

3. La Giunta regionale ed i soggetti di cui all'articolo 1 bis, comma 3, adottano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilità e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche."

 

CAPO II

Attuazione della direttiva n. 2003/105/CE

 

     Art. 3. (Modifiche alla l.r. 18/2004)

1. In attesa della revisione della normativa regionale in materia, alla l.r. 4 ottobre 2004, n. 18 (Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale. Attuazione della direttiva 96/82/CE) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente:

“i bis) la trasmissione al Ministero competente dei dati necessari ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all’articolo 15, comma 3, lettere c) e c bis) del decreto.”;

b) al comma 3 dell’articolo 6, dopo le parole “comma 2”, sono aggiunte le parole “e 2 bis”;

c) il comma 2 dell’articolo 11 è abrogato;

d) al comma 3 dell’articolo 11 le parole: “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”;

e) al comma 2 dell’articolo 16 le parole “all’articolo 5, comma 3, lettera a),” sono soppresse.

 

CAPO III

Attuazione dell’articolo 26 della direttiva n. 2004/18/CE

 

     Art. 4. (Acquisti verdi)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia di appalti pubblici e in attuazione dell’articolo 26 della direttiva 2004/18/Ce, favorisce il ricorso agli acquisti verdi (green public procurement), in conformità a quanto previsto nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione approvato con d.m. 11 aprile 2008, n. 135 e tenendo conto delle Comunicazioni della Commissione europea relative alla politica integrata dei prodotti (COM 2003, 302) del 18 giugno 2003 e agli appalti pubblici per un ambiente migliore (COM 2008, 402) del 16 luglio 2008.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, approva il piano triennale per gli acquisti verdi.

3. In particolare, il piano triennale definisce:

 

a) le linee guida per l’introduzione dei criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori nell’ambito dell’amministrazione regionale, volti a conseguire l’obiettivo progressivo di almeno il 30 per cento di acquisti verdi al termine del primo triennio di operatività;

 

b) il sistema di monitoraggio degli acquisti, finalizzato alla verifica, con cadenza annuale, del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano;

 

c) le azioni di comunicazione dei contenuti del piano, con particolare riguardo alla sensibilizzazione degli enti locali in merito al ricorso ai criteri ambientali nelle procedure di appalto pubblico.

4. La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione assembleare, con cadenza annuale, la relazione inerente il monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 3.

5. In sede di prima applicazione, il piano triennale di cui al comma 2 è approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO IV

Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE

 

     Art. 5. (Attuazione della direttiva 2006/54/CE)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 54/2006 e in conformità al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), promuove e sostiene le pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne attraverso la Commissione regionale per le pari opportunità istituita con la l.r. 18 aprile 1986, n. 9 e la Commissione regionale per il lavoro di cui all’articolo 6 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché mediante la collaborazione con il consigliere regionale di parità di cui all’articolo 12 del d.lgs. 198/2006.

2. La Regione dà attuazione agli articoli 21 e 26 della direttiva 2006/54/CE incoraggiando il dialogo tra le parti sociali e la prevenzione della discriminazione in materia di occupazione, impiego e formazione professionale attraverso le disposizioni della l.r. 20 ottobre 1994, n. 41 (Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125), così come modificata dalla presente legge, per la promozione di azioni e progetti per la realizzazione delle pari opportunità uomo-donna, della l.r. 2/2005 per la promozione delle pari opportunità nell’accesso al lavoro e alla formazione, nonché della l.r. 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne).

3. La Regione, in attuazione degli articoli 29 e 30 della direttiva 2006/54/CE, in particolare:

a) favorisce l’integrazione di genere nell’attuazione delle proprie politiche, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 2 della l.r. 2/2005;

b) promuove progetti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro secondo quanto previsto all’articolo 24 della l.r. 2/2005, attraverso forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, azioni volte a favorire il reinserimento dei lavoratori, nonché attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, imprese e parti sociali per la promozione di interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori, nonché attraverso le disposizioni di cui alla l.r. 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale);

c) garantisce la diffusione di informazioni e l’attuazione di progetti e buone prassi finalizzate al sostegno della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e accesso al lavoro.

 

     Art. 6. (Modifiche alla l.r. 41/1994)

1. Nel titolo della l.r. 20 ottobre 1994, n. 41 (Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125), le parole “in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125” sono abrogate.

2. Agli articoli 1, comma 1; 2, comma 1, lettera a) e 5, comma 1, della l.r. 41/1994, le parole “della legge 10 aprile 1991, n. 125” sono sostituite dalle parole “del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 41/1994, è aggiunta la seguente:

 

“c bis) sostiene e incoraggia il dialogo sociale in attuazione dell’articolo 21 della direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006, al fine di promuovere la parità di trattamento tra gli uomini e le donne.”.

4. All’articolo 3, comma 1, della l.r. 41/1994, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, volte in particolare alla prevenzione della discriminazione ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006.”

5. All’articolo 4, comma 1, della l.r. 41/1994, le parole “la commissione regionale per l’impiego”, sono sostituite dalle parole “la commissione regionale per il lavoro di cui all’articolo 6 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione e la qualità del lavoro)”.

 

CAPO V

Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE

 

     Art. 7. (Modalità)

1. La Regione nel rispetto delle competenze statali in materia recepisce nell’ambito dell’ordinamento regionale la direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123 attraverso atti legislativi, regolamentari ed amministrativi che perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

 

a) la semplificazione amministrativa, mediante la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, privilegiando il potenziamento degli sportelli unici per le attività produttive e favorendone la gestione associata da parte dei Comuni;

 

b) il diritto all’informazione attraverso la messa in rete dei servizi per le imprese e delle procedure per l’accesso e l’esercizio delle attività, favorendo l’espletamento delle stesse per via elettronica.

2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, dispone il censimento dei procedimenti amministrativi regolati dalla normativa regionale per l’accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio, al fine della valutazione della conformità alle disposizioni della direttiva 2006/123/CE, nonché, della semplificazione, accorpamento, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure.

 

CAPO VI

Attuazione della direttiva n. 2008/62/CE

 

     Art. 8. (Risorse genetiche vegetali)

1. L’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), gestore del Repertorio regionale del patrimonio genetico ai sensi del regolamento regionale 28 ottobre 2004, n. 10 (Attuazione della l.r. 3 giugno 2003, n. 12: “Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano”), ai fini della gestione e del coordinamento della rete di conservazione e sicurezza istituita dall’articolo 6 della l.r. 12/2003 medesima, fornisce il materiale per la riproduzione ai soggetti aderenti alla rete secondo quanto previsto dalle direttive 98/95/CE del 14 dicembre 1998 e 2008/62/CE del 20 giugno 2008.

2. Al comma 8 dell’articolo 4 del regolamento regionale 10/2004, dopo le parole “direttiva 98/95/CE,” sono aggiunte le seguenti: “nonché dalla direttiva 2008/62/CE,”.

 

CAPO VII

Applicazione del regolamento CE 834/2007

 

     Art. 9. (Zootecnia biologica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore dell’allevamento biologico, nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell’agricoltura biologica) sono iscritti i produttori zootecnici che rispettano le norme di produzione di cui al regolamento del Consiglio 28 giugno 2007, n. 834/2007 (relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento CEE 2092/1991), nonché le specifiche norme applicative del suddetto regolamento 834/2007, dettate dal regolamento 5 settembre 2008, n. 889/2008.

2. Alla rubrica dell’articolo 4 della l.r. 76/1997, dopo le parole: “dell’agricoltura” sono aggiunte le seguenti: “e della zootecnia”.

3. All’articolo 4, comma 1, della l.r. 76/1997, dopo le parole: “degli operatori dell’agricoltura” sono aggiunte le seguenti: “e della zootecnia”.

4. L’articolo 15 della l.r. 76/1997 è abrogato.